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Regolamento per la disciplina della ripartizione dell incentivo di cui all art.18 della Legge 11 febbraio 1994, N 109 e successive modificazioni. Approvato con deliberazione G.M. n 80 del 06.07.2001 ARTICOLO 1 Ambito d applicazione Il presente Regolamento disciplina la ripartizione dell incentivo di cui all art.18 della Legge 11 febbraio 1994, N 109 e successive modificazioni. ARTICOLO 2 Costituzione e quantificazione dell incentivo L incentivo di cui all art.18 della Legge N 109/94 è costituito da una somma pari : a) All 1,5% dell importo posto a base di gara di un opera pubblica o di un lavoro di competenza comunale. Nell importo a base di calcolo non vanno comprese : le eventuali somme a disposizione per spese tecniche accessorie inerenti al progetto o all esecuzione del lavoro; le somme a disposizione per IVA, arrotondamenti, imprevisti; le somme a disposizione per espropri e/o acquisizione di beni immobili. Nell importo a base di calcolo vanno comprese: le eventuali somme a disposizione per completamento e accessori in economia; le eventuali somme a disposizione previste dal quadro economico per acquisto d arredo, accessori, materiali, forniture varie, ecc., finalizzati alla funzionalità dell opera, purché tali somme non eccedano l importo complessivo dei lavori a base di gara. Sono esclusi dall incentivazione preventivi o perizie per l acquisizione di beni mobili o immobili, ovvero l acquisto e posa in opera di beni mobili, qualora l importo degli acquisti ecceda il 50% dell importo preventivato dell opera o dei lavori. In caso di redazione di perizie suppletive e/o di variante si terrà conte del nuovo importo.

L incentivo è ripartito tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati per la redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori secondo il seguente schema: A Responsabile unico del procedimento DAL 15% AL 20% B Incaricati per la progettazione DAL 40% AL 50% C Coordinamento sicurezza in fase di progettazione DAL10% AL 15% D Direzione lavori DAL 20% AL 25% E Collaudo DAL 2% AL 5% F Collaboratori DAL 10% AL 15% Nel caso in cui una o più delle prestazioni sopra elencate siano svolte da persone esterne all Amministrazione, ovvero non siano svolte in relazione alla particolare tipologia o all importo del lavoro, la corrispondente quota non sarà presa in considerazione e quindi non andrà a costituire parte dell incentivo totale. Nel caso in cui le opere o i lavori, benché regolarmente progettati nei tempi programmati, non fossero approvati nel corso dell esercizio finanziario di previsione a causa di modifiche della programmazione dei Lavori Pubblici, l incentivo sarà evoluto esclusivamente alle figure coinvolte nelle attività di cui nei punti da A,B e C della tabella che precede, mentre alle rimanenti figure l incentivo sarà dovuto nell esercizio finanziario d esecuzione. Le percentuali di cui sopra possono variare, in relazione alle quantità e alle qualità dell apporto professionale richiesto, fino ad un massimo in più o meno secondo l indicazione della tabella, fermo restando il totale complessivo. La valutazione di cui al precedente capoverso è rimessa al Responsabile del Servizio Tecnico, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento. b) al 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata e esecutiva, come quantificata nelle circolari n 6679 del 01.02.1969 e n 22/seg/v del 10.02.1976 del Ministero dei Lavori Pubblici o da altro specifico provvedimento legislativo, ad esclusione delle spese di cui agli articoli 10 e 11 delle circolari n 6679/69. Per gli atti di pianificazione non direttamente individuati dalle suddette circolari ministeriali o da altro specifico provvedimento legislativo, la tariffa a base di calcolo dell incentivo sarà determinata, ove il suo importo presunto sia superiore a. 30.000.000, in conformità ad analoghe parcelle vistate per congruità dal competente ordine professionale. Nel caso in cui la redazione degli atti di pianificazione si sia ricorso a prestazioni professionali e/o consulenze esterne, la tariffa professionale della quale dovrà essere determinata la percentuale del 30% di cui sopra dovrà essere calcolata al netto dei compensi dovuti ai sensi delle circolari ministeriali richiamate per le prestazioni fornite dai professionisti esterni. L incentivo così come determinato ai punti a) e b) del presente articolo è comprensivo di ogni onere e contributo fiscale e previdenziale previsto dalla Legge a carico del dipendente. Mentre per quanto attiene gli oneri riflessi a carico dell Ente il quadro economico di progetto deve prevedere il dovuto accantonamento. ARTICOLO 3 Caratteristiche dei progetti

I progetti da ammettere all incentivazione dovranno avere i caratteri definiti dall articolo 16 della Legge n 109/94 e successive modifiche e integrazioni, e dovranno essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie i opere determinati dal Regolamento di attuazione di cui all art. 3 della stessa Legge. Ai progetti esecutivi semplificati relativi a lavori di manutenzione, di cui al comma 6 dell art. 14 della Legge n 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l obbligatorietà dei requisiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative, s intende applicabile l incentivazione per le prestazioni effettivamente svolte di cui ai punti della tabella di cui all articolo 2 punto a). Gli atti di pianificazione urbanistica dovranno essere sufficientemente sviluppati da consentire lo svolgimento regolare di tutte le fasi dell iter di approvazione previsto dalle norme vigenti. ARTICOLO 4 Programmazione delle attività progettuali e di pianificazione I relativi stanziamenti di bilancio per la realizzazione di singoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero per la realizzazione di nuove opere, dovranno essere comprensivi della quota di incentivo, che dovrà essere prevista nel quadro economico progettuale. Trattandosi di spesa di personale si procederà inoltre ad istituire un apposito stanziamento al Titolo 1 della spesa, di importo pari alla quantificazione dell incentivo con un correlato stanziamento nelle entrate correnti denominato Incentivo di rotazione per progettazione interna. Sul suddetto stanziamento confluiranno anche le somme destinate all incentivazione alla progettazione di opera da, realizzarsi in annualità successive. Queste ultime somme dovranno essere finanziate con risorse di parte corrente. ARTICOLO 5 Criteri di ripartizione degli incentivi alla progettazione L incentivo per la progettazione è ripartito, per ciascun opera o lavoro, tra i diversi profili del personale incaricato dall effettuazione di ciascuna delle prestazioni parziali di cui alla tabella dell articolo 2 punto a) e dei relativi collaboratori. Le responsabilità di più prestazioni parziali possono essere tra loro cumulate nei limiti previsti dalle norme regolamentari. Sia gli incarichi relativi alle singole prestazioni parziali che l individuazione dei collaboratori alle varie fasi dovranno essere formalizzati secondo quanto previsto al successivo articolo 8. Nella ripartizione delle quote di incentivo ai collaboratori dovrà essere valutato in ordine di importanza: partecipazione alle singole fasi della procedura, la qualità dell impegno richiesto, il tempo necessario, la qualifica posseduta. ARTICOLO 6 Criteri di ripartizione dell incentivo per l incentivazione

Degli atti di pianificazione urbanistica L incentivo per l incentivazione degli atti di pianificazione urbanistica è ripartito come segue tra i diversi profili del personale coinvolto: a) responsabile del procedimento: è attribuita una quota percentuale dell incentivo pari al 10%; b) progettista/gruppo di progettazione: è attribuita complessivamente una quota percentuale dell incentivo pari al 80%; c) collaboratori tecnici e amministrativi: è attribuita complessivamente una quota percentuale dell incentivo pari al 10%; Gli importi definiti attraverso le percentuali di cui sopra possono variare, in relazione alla quantità e qualità dell apporto professionale richiesto, fino a un massimo in più o meno del 20%. La valutazione in ordine alla ripartizione delle percentuali, nonché quella di cui al precedente capoverso, sono rimesse al Responsabile del Servizio Tecnico. Per un corretto ed equo riparto dell incentivo si dovrà altresì tenere conto che: - se il responsabile di procedimento è anche progettista dell atto di pianificazione partecipa alla ripartizione dell incentivo di cui alla precedente lettera b); - per la ripartizione della percentuale dell incentivo di cui alla lettera c) dovrà essere valutato, in ordine di importanza: la qualità dell impegno richiesto, il tempo necessario, la qualifica posseduta. ARTICOLO 7 Individuazione e mansioni del responsabile del servizio coordinatore e dei responsabili del procedimento Il Sindaco con proprio provvedimento nomina il Responsabile del Servizio Tecnico, che assume qualora non diversamente disposto anche le mansioni di Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile del Servizio Tecnico così individuato, nomina qualora necessario i responsabili di ogni singolo procedimento. Il Responsabile del Servizio Tecnico indirizza e coordina l attività dei responsabili di procedimento dei singoli interventi ai fini della formazione ed approvazione dei programmi, dell elaborazione ed adeguamento dei progetti e dei piani; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di irregolarità, danni o ritardi nell esecuzione dei programmi; vigila nell ambito della propria competenza sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi oltre che sul razionale e corretto svolgimento delle procedure. Il responsabile unico del procedimento, oltre a svolgere il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma, nonché sul razionale e corretto svolgimento delle procedure, fornisce al Responsabile

del Servizio Tecnico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo, necessari per le attività di coordinamento, indirizzo e controllo proprie del Responsabile del Servizio Tecnico stesso, e segnala tempestivamente a quest ultimo eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell attuazione degli interventi; accerta inoltre la libera disponibilità delle aree ed immobili necessari. ARTICOLO 8 Definizione dei gruppi addetti alla progettazione e pianificazione, certificazione dei risultati, approvazione del progetto e degli atti di pianificazione, impegno e liquidazione compensi. A seguito della programmazione delle attività progettuali e di pianificazione di cui all art. 4, il responsabile di procedimento, proporrà al Responsabile del Servizio Tecnico di uno o più provvedimenti con i quali, per ogni progetto di lavoro e per ogni atto di pianificazione, sulla base dei criteri di cui agli articoli 5 e 6, dovranno essere definiti: - Il/i nominativo/i dei dipendenti incaricati dei diversi livelli di progettazione, direzione lavori, collaudo in corso d opera; - I nominativi di collaboratori coinvolti nelle attività progettuali; - I nominativi dei responsabili e del coordinatore dei lavori ex D. Lgs 494/96; - Le quote dell incentivo complessive spettanti a ciascun componente del gruppo; - I tempi di ultimazione delle attività progettuali, di pianificazione e di esecuzione dei lavori. Ultimata la progettazione o la pianificazione, il responsabile di procedimento trasmette al Responsabile del Servizio Tecnico una relazione finale sul rispetto dei tempi, attestante la qualità della prestazione effettuata. Analoga relazione è trasmessa al Responsabile del Servizio Tecnico, dopo la redazione dello stato finale dei lavori e del certificato di collaudo o regolare esecuzione ove previsto. La relazione contiene altresì la proposta di suddivisione dei compensi in conformità ai criteri del presente regolamento, tenendo conto degli eventuali ritardi o inadempimenti, proponendo e motivando in tal caso una riduzione complessiva degli incentivi riferita anche a singoli partecipanti al gruppo di lavoro. Le quote eventualmente non attribuite a singoli componenti del gruppo possono, quando siano stati rispettati comunque i tempi e la qualità della prestazione richiesta, essere attribuite, con motivazione, ad altri componenti, anche in deroga alle percentuali previste dall art. 2. Il Responsabile del Servizio Tecnico conferma ovvero modifica, con motivazione, la proposta di suddivisione di cui sopra, apportando anche le eventuali correzioni alla voce del quadro economico corrispondente all incentivo. L impegno di spesa sarà assunto insieme alle altre voci del quadro economico con la determinazione dirigenziale che segue l approvazione del progetto esecutivo e l accertamento della relativa entrata. Contemporaneamente si procederà all impegno sullo stanziamento al titolo 1 e al relativo accertamento. Successivamente all approvazione del progetto il Responsabile del Servizio Tecnico provvede alla liquidazione degli incentivi relativi alle prestazioni svolte di cui alla tabella dell art. 2 punto a),

trasmettendo gli atti al Servizio Finanziario che, dopo aver effettuato i controlli di competenza, emetterà i mandati di pagamento. Le liquidazioni degli incentivi relativi alle prestazioni D ed E della tabella dell art. 2 punto a) avverranno analogamente alle precedenti, successivamente alla redazione dello stato finale e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ove previsti. Le liquidazioni di cui alla lett.f saranno eseguite in relazione alle prestazioni svolte. La liquidazione dell incentivo relativo alle prestazioni di responsabile unico del procedimento sarà eseguita nel seguente modo: - 50% all approvazione del progetto; - la restante quota con l avanzamento dei lavori ovvero ad ultimazione degli stessi. Qualora il Responsabile del Servizio Tecnico abbia preso parte all esecuzione dell opera effettuando parte delle prestazioni parziali in cui è suddiviso il fondo incentivante, la quota dell incentivo a lui spettante dovrà essere verificata e liquidata previo parere del Segretario Comunale. Qualora l importo della liquidazione effettiva sia inferiore all impegno iniziale, i risparmi saranno considerati economie. Gli incentivi legati alla prestazione degli atti di pianificazione urbanistica sono impegnati dal Responsabile del Servizio Tecnico, in relazione agli atti di pianificazione predisposti nel corso dell esercizio finanziario. La liquidazione relativa agli atti di pianificazione avverrà nella misura del 50%, successivamente alla consegna per l adozione del piano e per il rimanente 50% di seguito alla definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale. ARTICOLO 9 Iscrizione all albo professionale Assicurazioni Ai sensi dell articolo 17 comma 2 della L. 109/94, i progetti redatti dagli uffici dell Amministrazione Pubblica sono firmati da dipendenti dell Amministrazione stessa iscritti ai relativi albi professionali o abilitati secondo specifiche disposizioni di legge. Il comune provvederà alla stipula di adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della L. 109/94 e dal C.C.N.L. ARTICOLO 10 Correlazione con altre forma di incentivo I dipendenti partecipanti ai gruppi di progettazione, durante il periodo di esecuzione dei progetti o atti di pianificazione urbanistica potranno usufruire di lavoro straordinario solo previa autorizzazione scritta del segretario direttore e per attività non inerenti alla progettazione o pianificazione. L importo massimo dell incentivazione di cui al presente Regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non potrà superare in ciascun annualità retributiva il 45% dello stipendio annuo lordo riferito alla qualifica o categoria professionale di appartenenza.

ARTICOLO 11 Disposizioni transitorie e finali Il presente Regolamento ha validità per tutti i progetti ed atti di pianificazione urbanistica presentati dopo l entrata in vigore della Legge 17.05.1999 n. 144 nel limite delle disponibilità finanziarie stanziate all'atto dell'approvazione dei progetti. Per i progetti approvati precedentemente si applica, per quanto compatibile, la presente disciplina, sempre nel limite delle disponibilità finanziarie previste nei progetti.