REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.

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Sommario Art. 1 Normativa di riferimento... 3 Art. 2 Campo di applicazione... 3 Art. 3 Costituzione e accantonamento del fondo... 3 Art. 4 Percentuale effettiva per la determinazione del fondo... 3 Art. 5 - Destinazione del fondo... 4 Art. 6 Conferimento degli incarichi... 5 Art. 7 Ripartizione del fondo... 6 Art. 8 Erogazione e liquidazione dell incentivo... 7 Art. 9 Garanzie assicurative per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici... 8 Art. 10 Disposizioni finali e transitorie... 9

Art. 1 Normativa di riferimento 1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l innovazione di cui all articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 2 Campo di applicazione 1. Gli incentivi, di cui al presente Regolamento sono riconosciuti ai soggetti di cui all articolo 3.1 del presente Regolamento, per le attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici, così come definiti all articolo 3, comma 8 del D.lgs. 163/06. Gli incentivi sono altresì riconosciuti per le progettazioni di eventuali perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, lettere a), b),c), d) del D.lgs. 163/06. 2. In caso di appalti misti, così come definiti dall art. 14 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., l incentivo è corrisposto per la quota relativa ai lavori e per il loro corrispondente importo. 3. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 4. Il presente Regolamento trova applicazione per le attività compiute dal 19.08.2014, data di entrata in vigore delle disposizioni di riferimento, dal personale dell Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale (di cui all'art. 107 del TUEL), per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data del 19.08.2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia, con esclusione del personale avente qualifica dirigenziale, per il quale possono essere corrisposti i soli compensi relativi alle attività compiute fino al 24.06.2014, mentre quelli riferiti ad attività compiute successivamente costituiscono economie. Art. 3 Costituzione e accantonamento del fondo 1. Il fondo per la progettazione e l innovazione, di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del D.lgs. 163/06, è calcolato nel limite massimo del 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo di oneri per la sicurezza e opere in economia) al netto dell I.V.A. 2. L importo del fondo, determinato ai sensi del comma precedente, deve ritenersi comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro. 3. L'importo del fondo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. 4. Ai fini del calcolo del fondo, l importo delle varianti disposte in corso d opera dovrà essere considerato al lordo del ribasso offerto. 5. Le somme occorrenti alla corresponsione del fondo devono essere previste alla voce spese tecniche delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico dell opera.

Art. 4 Percentuale effettiva per la determinazione del fondo 1. L effettiva percentuale per la determinazione del fondo per la progettazione e l innovazione, non superiore al limite massimo del 2%, è così stabilita, per categoria di intervento ed in rapporto all entità e alla complessità dell opera da realizzare: Importo Tipologia dell opera % da destinare Fino ad 100.000 Tutte, a riconoscimento della complessità della progettazione e della responsabilità derivante in ragione del limitato valore delle stesse Progetto di speciale complessità architettonica e/o impiantistica (art. 3, comma 1, lett. l, del D.P.R. n. 207/2010) Progetto integrale (art. 3, comma 1, lett. m, del D.P.R. n. 207/2010) Progetto riguardante immobili soggetti alla disciplina di cui al D.lgs. 42/04 Progetto relativo a opere edili su edifici civili, industriali e pubblici 2,00 2,00 2,00 2,00 1,95 Compreso tra 100.000 e 1.000.000 Progetto di costruzioni stradali complesse con impianto di illuminazione pubblica e/o servizi a rete e/o fognature Progetto di costruzioni stradali semplici, marciapiedi, percorsi pedonali, segnaletica 1,95 1,90 Progettazione di acquedotti e fognature 1,90 Superiore a 1.000.000 Opere idrauliche, bonifiche, irrigazioni, sistemazione di corsi d acqua, sistemazioni a verde Progetto relativo a sole opere impiantistiche di riscaldamento, ventilazione, condizionamento, impianti elettrici, di illuminazione, cablaggio dati e telefonici Progetto relativo a sole opere impiantistiche idrico-sanitarie e fognature interne Si applicano le % sopra riportate fino all importo di. 1.000.000; per la parte eccedente si applica l aliquota prevista per la categoria 1,80 1,80 1,70 0,10 2. Per l individuazione dell aliquota dell incentivo, unica per l intera opera, si utilizza il principio della maggiore pertinenza, in ragione della prevalenza economica della categoria dei lavori.

Art. 5 - Destinazione del fondo 1. Il fondo per la progettazione e l innovazione è così suddiviso: - 80% da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; - 20% da destinarsi all acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all ammodernamento e all accrescimento dell efficienza dell ente e dei servizi ai cittadini. Art. 6 Conferimento degli incarichi 1. L affidamento degli incarichi, di cui all'articolo 93, comma 7-ter, del D.lgs. 163/2006 è effettuato, sentito il Responsabile del Procedimento, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici. 2. Con le stesse modalità del conferimento gli incarichi possono essere modificati o revocati. Il provvedimento di revoca stabilisce l'attribuzione dell'incentivo per le attività che il soggetto abbia svolto nel frattempo. 3. L atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti e la quota parte del fondo attribuitogli. 4. Partecipano alla ripartizione della quota del fondo le seguenti figure: a) il Responsabile del Procedimento di cui all articolo 10 del D.lgs. 163/2006; b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del D.lgs. 163/2006 assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati; c) i Coordinatori per la Sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008; d) gli incaricati dell'ufficio della Direzione Lavori di cui agli articoli 119 e 130 del D.lgs. 163/2006; e) il tecnico o i tecnici con incarichi di supporto alla redazione di elaborati progettuali e di assistenza alla Direzione Lavori; f) il personale incaricato delle operazioni di Collaudo o dell emissione del certificato di Regolare Esecuzione ai sensi degli articoli 120 e 141 del D.lgs. 163/06. 5. Le figure professionali incaricate possono avvalersi dell operato di collaboratori da individuare, di norma, tra il personale del ruolo tecnico che, di volta in volta, partecipa alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche attività di natura tecnica. Il Responsabile del procedimento, per il carattere eterogeneo dei compiti che gli sono affidati, può avvalersi anche di collaboratori

appartenenti al ruolo del personale amministrativo, purché in possesso delle necessarie esperienze e competenze professionali. 6. Non sono soggette a incentivazione e quindi da portarsi in detrazione nella determinazione dell incentivo qualora svolte esternamente: - le spese previste per indagini geologiche, geotecniche e sismiche; - pratiche catastali e patrimoniali; - rilievi topografici e architettonici; - studi specialistici agronomici e/o ambientali, analisi di laboratorio; 7. Al personale interno con contratto a tempo determinato non potranno essere affidati incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo. Al personale assunto a tempo determinato potranno essere comunque affidati incarichi di supporto alla redazione di elaborati progettuali e di assistenza alla Direzione Lavori. 8. L incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente Regolamento, anche tra il personale che, al momento del pagamento dell incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l Amministrazione per le quote di relativa competenza. Art. 7 Ripartizione del fondo 1. Le somme destinate all incentivazione del personale sono ripartite come segue: 1. Responsabile del Procedimento 15 % 2. Progettista Preliminare 10 % 3. Progettista Definitivo 20 % 4. Progettista Esecutivo 15 % 5. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 2 % 6. Direttore dei lavori 30 % 7. Coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione 4 % 8. Collaudo o Certificato Regolare Esecuzione 4 % 100% 2. Ai collaboratori è attribuita una quota massima pari al 10% della quota prevista per ciascuna delle fasi su cui svolgono attività di collaborazione.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1: - nel caso in cui il Responsabile del Procedimento disponga, ai sensi di quanto previsto dall articolo 96, comma 2, del D.lgs. 163/2006, di accorpare più fasi di progettazione, si provvederà a sommare le relative singole aliquote specificate nella tabella sopra riportata; - nel caso in cui il Responsabile del Procedimento disponga, ai sensi di quanto previsto dall articolo 96, comma 2, del D.lgs. 163/2006, di non procedere alla redazione di singole fasi di progettazione o di singoli elaborati, le relative aliquote non verranno corrisposte e costituiranno economia di spesa. 4. Ciascun incarico potrà essere assegnato a uno o più dipendenti in ragione della complessità del lavoro da realizzare, delle attività da espletare e dei carichi di lavoro in atto. Nel caso in cui il medesimo incarico sia affidato a più soggetti le quote derivanti dall applicazione delle percentuali relative alle singole prestazioni di cui al comma 1 dovranno essere suddivise in parti uguali, o in funzione della quota di partecipazione/responsabilità, tra gli stessi soggetti incaricati (ad esempio: co-progettazione). 5. Nel caso in cui non sia previsto (ai sensi del D.lgs. 81/2008) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di realizzazione, le relative quote vanno ad incrementare, rispettivamente, quelle del progetto definitivo o esecutivo e della direzione lavori. 6. Qualora alcune parti o livelli di progettazione (o l intera attività di progettazione) o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, le relative quote, determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, non verranno corrisposte e costituiranno economia di spesa; mentre la quota spettante al Responsabile del Procedimento verrà corrisposta nella misura del 50% in ragione dell aumento dell attività di coordinamento di ciascuna fase di progettazione e di attuazione degli interventi, di controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo. 7. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione percentuale del fondo a loro destinata rispetto a quanto previsto dal presente articolo, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi dello stesso comma 1. 8. Al singolo dipendente non potranno essere corrisposte somme, anche da diverse Amministrazioni, per un importo superiore al 50% dell'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Art. 8 Erogazione e liquidazione dell incentivo 1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo del Responsabile del servizio, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. 3. L accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Responsabile di servizio dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate, che, comunque, non potrà essere inferiore alla percentuale indicata nel primo periodo del presente comma. Le somme decurtate sono devolute in economia. 4. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia. 5. La liquidazione degli incentivi avviene mediante apposita disposizione del Responsabile del servizio, nel seguente modo: 1. Responsabile del Procedimento - 50% della quota spettante alla sottoscrizione del contratto di appalto; - 50% della quota spettante all emissione di ciascun SAL (proporzionale) fino ad avvenuto collaudo. 2. Progettazione - 100% della quota spettante alla sottoscrizione del contratto di appalto; 3. Direttore dei lavori - 100% della quota spettante all emissione di ciascun SAL (proporzionale) fino ad avvenuto collaudo. 4. Collaudo o C.R.E. - 100% della quota spettante all emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 6. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate. 7. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati. Art. 9 Garanzie assicurative per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici 1. Ai sensi dell articolo 90, comma 5, del D.lgs. 163/2006 l Amministrazione provvederà a stipulare, per il personale incaricato della progettazione posta a base di gara, la garanzia assicurativa prevista dall articolo 111 del D.lgs. 163/2006. Tale assicurazione dovrà essere disposta a far data dall'approvazione dei suddetti livelli di progettazione e dovrà durare per tutta la durata dei lavori e

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà coprire la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche svolte. 2. L Amministrazione provvederà, inoltre, a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile e professionale relativamente agli incarichi di Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, assistenti della Direzione dei Lavori, Collaudatore, Responsabile dei Lavori in materia di sicurezza, Coordinatore della Sicurezza nonché di altra mansione tecnica legata all esecuzione di lavori pubblici. 3. È, inoltre, a carico dell Amministrazione la stipula di una polizza che copra, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.lgs. 163/06 resesi necessarie in corso di esecuzione. 4. Qualora l Amministrazione disponga di procedere alla validazione del progetto, di cui all articolo 112 del D.lgs. 163/2006, mediante personale interno, la stessa provvederà, ai sensi del comma 4-bis dell articolo citato, a stipulare, a proprio carico, una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all opera, dovuta a errori od omissioni nello svolgimento dell attività di verifica. 5. Ai sensi dell articolo 92, comma 7-bis, del D.lgs. 163/2006, le spese di cui al presente articolo relative all assicurazione dei dipendenti incaricati di attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici dovranno essere ricomprese tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento. 6. Le polizze assicurative di cui al presente articolo non potranno prevedere alcuna garanzia a copertura delle responsabilità connesse all eventuale colpa grave del dipendente. Art. 10 Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente Regolamento è stato esaminato dalla delegazione trattante, con prot. n. 9875/2015 e prot. n. 9935/2015. 2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell amministrazione, nell ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell Ente. 4. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione; è contestualmente abrogato il precedente Regolamento e segnatamente l art. 52 del Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 07.10.1998, modificato ed integrato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 28.10.1998, così come tutte le norme regolamentari incompatibili.