Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili



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Transcript:

6855 Stabio, 27 febbraio 2013 Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili Risoluzione municipale no. 284 del 19 febbraio 2013 Il Municipio di Stabio visti: la Legge federale sulla protezione dell ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), l Ordinanza federale contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF), l Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996, la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb), il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb), il Regolamento di applicazione dell Ordinanza federale contro l inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF), il Regolamento di applicazione dell Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000, La Legge cantonale sull Ordine pubblico del 29 maggio 1941 richiamati: l art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF, la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli artt. 107 e 192, il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), e in particolare l art. 23, il Regolamento comunale del 31 gennaio 2002, in particolare gli art. 45 e ss risolve:

Art. 1 Scopo La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari. Art. 2 Principio 1 Sul territorio giurisdizionale del Comune di Stabio sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l ordine pubblico. 2 Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato. Art. 3 Quiete notturna e pausa pomeridiana nei giorni feriali 1 È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle 07.00. 2 In particolare è vietata l esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00 dal lunedì al venerdì; il sabato sono vietati i rumori prima delle ore 08.30, tra le ore 12.00 e le ore 13.30 e dopo le ore 18.00. 3 Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza. Art. 4 Domenica e giorni festivi La domenica e nei giorni festivi è vietato lo svolgimento di attività che generino rumori molesti di qualsiasi tipo o causino disagi al vicinato. Art. 5 Lavori agricoli e di giardinaggio 1 Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci. 2 Durante l orario solare, il loro utilizzo è consentito durante i giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00. Il sabato, dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00. 3 Durante l orario legale, il loro utilizzo è consentito durante i giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30. Il sabato, dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00.

4 Attività agricole di taglio e fienagione svolte a titolo professionale, godono di una deroga municipale permanente durante l orario legale. Lo svolgimento di tali attività è consentito da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 20.00; il sabato e la domenica, dalle ore 08.30 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30. Art. 6 Lavori edili 1 Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare al massimo eventuali emissioni foniche; tutte le misure di ordine tecnico e organizzativo, ragionevolmente sopportabili dal profilo economico dovranno essere adottate. Particolare riguardo va usato in prossimità della casa anziani, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni. 2 Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni: a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, casa anziani, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l impiego dell elettricità non è ragionevolmente esigibile. b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci; c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione; d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante; e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia; f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore. 3 L esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle 07.00 e dalle ore 12.00 alle 13.30. Durante il fine settimana i lavori sono generalmente vietati. Durante il periodo estivo, in situazioni di grave canicola, e su esplicito decreto del Gruppo operativo salute e ambiente del Dipartimento sanità e socialità, l inizio dei lavori può essere anticipato alle ore 06.00. Le macchine dovranno essere dotate degli accorgimenti tecnici atti ad attenuare i rumori. 4 Il proprietario, il direttore dei lavori, e le imprese esecutrici o gli incaricati dell esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul luogo del lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l adozione di adeguate misure di protezione (quali l uso di rivestimenti fonoassorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori), limitare l esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari oppure ordinare la sospensione dei lavori. Tali inosservanze sono sanzionabili con una procedura di contravvenzione.

Art. 7 Esercizi pubblici, alberghieri e di ristorazione 1 L attività degli esercizi pubblici, alberghieri e di ristorazione, delle sale d intrattenimento, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato. 2 Negli spazi adibiti ad esercizi pubblici, alberghieri e di ristorazione, non è consentito lo svolgimento di manifestazioni o intrattenimenti musicali di alcun genere. Per eventi di carattere straordinario e sporadico, va richiesta di volta in volta una specifica autorizzazione municipale tramite la Polizia comunale. 3 Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste (per esempio: divieto di attività rumorose, creazione di un servizio di sorveglianza interno e/o esterno oppure, in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell esercizio pubblico. 4 Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell oggetto. Art. 8 Apparecchi per la riproduzione del suono 1 Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all interno degli edifici ed entro i limiti ragionevoli, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l art. 10. 2 Dopo le ore 22.30 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere udibili all esterno. 3 Su tutto il territorio comunale è vietato l impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario. Art. 9 Perturbamento della quiete notturna Durante le ore notturne, segnatamente dalle ore 23.00 alle ore 07.00, non sono ammessi canti, schiamazzi, urla o ogni altro tipo di comportamento suscettibile di turbare la quiete pubblica. Art. 10 Manifestazioni pubbliche e feste 1 L organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale. 2 Se è previsto l uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d autorizzazione della manifestazione.

3 L uso di apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono elettroacustici durante le manifestazioni è ammesso solo previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna. 4 La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 4 settimane prima dell evento, ma in ogni caso prima di aver assunto impegni vincolanti per l organizzazione. 5 Restano riservati i vincoli del Regolamento cantonale di applicazione dell Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser. Art. 11 Fuochi d artificio, petardi, ecc. 1 L accensione di fuochi d artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune. 2 Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati. 3 Restano riservate le disposizione federali e cantonali in materia come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio. Art. 12 Animali 1 I detentori di animali sono responsabili affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare durante la quiete notturna. 2 In caso di ripetute molestie il Municipio può ordinare al detentore l allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l ordine può venir impartito dal Comandante della polizia comunale o dal responsabile della stessa. Art. 13 Veicoli a motore 1 L uso di veicoli a motore non deve cagionare rumori evitabili, in particolar modo nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo durante la quiete notturna 2 È segnatamente vietato: a) usare in modo continuo e inadeguato l avviamento e lasciare girare a vuoto il motore di veicoli fermi; b) tenere a regime elevato il motore, a vuoto o circolando inutilmente con le marce più basse; c) accelerare in modo smisurato, soprattutto al momento della partenza; d) effettuare continui e inutili giri all interno della località; e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita; f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;

g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono istallati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici. h) l uso ingiustificato e per richiamo dei segnalatori acustici. 3 Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale. Art. 14 Elicotteri 1 Per l impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri. 2 Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l atterraggio e il deposito di materiale dell aereomobile. Art. 15 Giochi e attività sportive 1 La pratica di giochi e di attività sportive all aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle 23.00. 2 Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso. 3 I giochi all interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e/o vicinato. Art 16 Sirene e impianti di allarme 1 E vietato l uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere uditi all esterno dello stabile al quale sono destinati. 2 Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall esterno è fissata in 30 secondi su un arco massimo di 5 minuti. 3 Resta riservata l applicazione degli art. 82 e 86 OETV. Art 17 Deroghe 1 In casi particolari e di comprovata necessità, il Municipio può concedere deroghe dopo aver tenuto in debita considerazione tutti gli interesse coinvolti. 2 Eventuali richieste di deroga devono essere inoltrate al Municipio, in forma scritta, con un preavviso di tre settimane.

3 In caso di necessità o opportunità, il Municipio può rilasciare la deroga con il vincolo di misure compensatorie. Art. 18 Contravvenzioni Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da 50.- Chf a 10 000. - Chf. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC. Art. 19 Provvedimenti 1 Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale o di altri servizi comunali, provvede d ufficio o su denuncia privata all applicazione della presente ordinanza. 2 Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell autorità o dei funzionari competenti. 3 E riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale. Art. 20 Entrata in vigore e abrogazione La presente ordinanza entra in vigore il 01 marzo 2013 ed abroga ogni precedente disposizione in materia. PER IL MUNICIPIO Il Sindaco Claudio Cavadini Il Segretario Claudio Currenti Pubblicata all albo comunale a norma dell art. 192 LOC durante il periodo dal 4 marzo 2013 per un periodo di 15 giorni.