Cancelleria comunale Via Municipio Mendrisio

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1 Cancelleria comunale Via Municipio Mendrisio mendrisio.ch Comunicato stampa Gennaio 2014 Incentivi della per iniziative nel campo della mobilità aziendale. Stanziato dal Municipio un credito per incentivare l allestimento di piani della mobilità e l attuazione di misure per la riduzione del traffico pendolare. Ogni giorno migliaia di automobilisti effettuano un tragitto pendolare, generalmente ognuno per conto proprio e utilizzando la propria vettura, per raggiungere il posto di lavoro. Ogni giorno si toccano con mano gli effetti negativi di questa situazione sulla regione con inevitabili ripercussioni sulla qualità di vita. Basandosi sulla Guida della mobilità aziendale, negli scorsi anni la ha promosso e implementato, assieme a SvizzeraEnergia e alla Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio, diversi progetti di aziende private con l obiettivo di ridurre il traffico pendolare sulle strade. Questi progetti hanno dato buoni frutti e diverse aziende hanno visto premiati i loro sforzi con l attribuzione del riconoscimento Mendrisio della mobilità. Sulla scorta dei buoni risultati finora ottenuti, il Municipio ha stanziato un credito di Fr. 150'000.- per incentivare il coinvolgimento di nuove aziende nell allestimento di piani della mobilità e soprattutto l adozione di provvedimenti finalizzati alla riduzione del traffico pendolare presente sulle strade. Quali sono questi provvedimenti? Promuovere l uso dei trasporti pubblici, incentivare il car sharing e il car pooling, stimolare le persone (quando e dove possibile) a spostarsi a piedi o in bicicletta, organizzare navette aziendali e migliorare la gestione dei posteggi disponibili presso le aziende. Inoltre, la Città intende comportarsi in maniera esemplare nell ambito del marchio Città dell energia attuando le misure che sono previste dal Piano della mobilità, già allestito nel 2012, per l amministrazione comunale. Nel corso delle prossime settimana sarà pubblicata una specifica ordinanza per l assegnazione degli incentivi alle aziende presenti sul territorio cittadino. Il Municipio di Mendrisio intende infine prendere contatto con l autorità cantonale per coinvolgere in questo tipo di azioni il maggior numero di comuni possibile e per far sì che le aziende più virtuose possano vedere premiati i loro sforzi ad esempio nell ambito dei concorsi pubblici. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Dicastero ambiente, arch. Mario Briccola, T , ufftec@mendrisio.ch Ufficio sviluppo economico, Agnès Pierret, T , Agnes.pierret@mendrisio.ch

2 Cancelleria comunale Via Municipio Mendrisio mendrisio.ch (ris. mun del ) 13 febbraio 2014 promozione di progetti e provvedimenti per la mobilità aziendale Il Municipio di Mendrisio Richiamati l art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987; l art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale; gli artt. 115 e 127 del Regolamento comunale; la guida alla mobilità aziendale della Sezione della mobilità aziendale, emanata nel febbraio 2007 dalla Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio; il manifesto dei valori della ; la RM nr del 14 gennaio 2014 mediante la quale l Esecutivo ha stanziato un credito in delega di Fr. 150' per la promozione di azioni per la riduzione della mobilità individuale motorizzata nell ambito di piani della mobilità allestiti sulla scorta della guida alla mobilità aziendale; PREMESSA Il Municipio, con lo scopo di diminuire il traffico motorizzato individuale sulle strade della Città attenuando al contempo il carico ambientale e in linea con la propria politica energetica e il marchio Città dell energia, emana le seguenti disposizioni concernenti la riguardanti la mobilità aziendale delle imprese che operano sul territorio della Città. Art. 1 Scopo 1. La presente ordinanza intende incentivare in primis l allestimento di piani della mobilità secondo le direttive contenute nella guida alla mobilità aziendale emanata dalla Sezione della Mobilità del Dipartimento del territorio. 2. L ordinanza incentiva inoltre l adozione concreta dei provvedimenti indicati in un piano della mobilità aziendale. Art. 2 Campo di applicazione 1. La presente ordinanza si applica ai nuovi piani della mobilità che saranno allestiti in base alla Guida della mobilità aziendale e che rispettano le condizioni per il versamento dei contributi forfettari per azienda da parte del Cantone. La promozione non si applica ai piani della mobilità già completati o avviati prima dell entrata in vigore dell ordinanza.

3 2. Si applica inoltre ai provvedimenti realizzabili previsti da un piano della mobilità nuovo o preesistente, ma comunque conforme alla guida sulla mobilità aziendale. Non possono essere presi in considerazione provvedimenti già attuati o in corso al momento dell entrata in vigore della presente ordinanza. 3. I piani della mobilità e i relativi provvedimenti devono riguardare le aziende e il personale effettivamente attivi e operanti sul territorio della Città, due o più aziende possono elaborare un piano della mobilità e organizzare delle misure di attuazione in comune. Art. 3 Incentivazione 1. La riconosce un incentivo forfettario di Fr. 1' per la stesura di un nuovo piano della mobilità allestito secondo la Guida alla mobilità aziendale della Sezione della mobilità e che soddisfa le condizioni per il versamento del contributo forfettario cantonale per azienda. 2. La Città riconosce un incentivo del 20% dei costi effettivamente sostenuti e dimostrabili per la realizzazione di una o più misure previste da un piano della mobilità completato in maniera conforme alla Guida. 3. Il contributo massimo cumulabile per ogni azienda o gruppo di aziende è di Fr. 15' Il Municipio può fissare delle condizioni particolari per l attribuzione dell incentivo e per il suo versamento. 5. Gli incentivi saranno erogati fino ad esaurimento del credito in delega stanziato dal Municipio. Art. 4 Richiesta di sussidio 1. Le richieste devono essere inoltrate al Municipio prima dell avvio dello studio per la realizzazione di un nuovo piano della mobilità aziendale, rispettivamente prima della messa in esecuzione delle misure per cui viene richiesto il contributo. 2. Per la richiesta di sussidio per la stesura di un piano della mobilità occorre indicare il consulente prescelto l azienda e il personale che saranno oggetto del piano della mobilità. 3. Per la richiesta di sussidio per uno o più provvedimenti occorre allegare il piano della mobilità complessivo, con la descrizione della misura proposta, la tempistica prevista per la sua attuazione, il preventivo dei costi e i benefici attesi per l azienda, per il personale e per l ambiente e peril traffico sul territorio cittadino. 4. Il Dicastero Ambiente può richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie per formulare il proprio preavviso al Municipio. Art. 5 Organo decisionale 1. Il Municipio, su preavviso del Dicastero Ambiente, è competente a decidere, sia sulla promessa di sussidio, sia per il successivo versamento una volta completato lo studio di mobilità, o dopo la messa in funzione delle azioni oggetto della richiesta di sussidio. 2. In caso di dubbio il Municipio e il Dicastero possono chiedere un parere alla Sezione della Mobilità /3

4 Art. 6 Controlli Il Municipio, tramite l Ufficio tecnico comunale, verifica sul posto l attuazione delle misure finanziate e delle eventuali condizioni fissate al momento dell assegnazione del contributo. Il Municipio verifica il costo sulla base dei giustificativi di pagamento forniti dal richiedente. Art. 7 Modalità di versamento del sussidio Dopo le verifiche tecniche e finanziarie di cui all art. 6, ritenute ossequiate tutte le condizioni della presente ordinanza, il Municipio provvede al versamento del sussidio calcolato secondo l art. 3. Art. 8 Revoca del sussidio Il beneficiario è soggetto a periodici controlli, volti a verificare l adempimento delle condizioni alle quali il sussidio era stato concesso. In caso di abuso o di gravi violazioni delle predette condizioni, il Municipio si riserva la facoltà di revocare totalmente o parzialmente il sussidio ottenuto e di chiederne la relativa restituzione. Art. 9 Casi particolari Eventuali eccezioni non contemplate dalla presente Ordinanza potranno essere decise di volta in volta dal Municipio su preavviso del Dicastero ambiente. Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1 gennaio Adottata con risoluzione municipale no del 14 gennaio La presente ordinanza è pubblicata all albo comunale a norma dell art. 192 LOC, dal 13 febbraio 2014 al 28 febbraio Art. 11 Ricorso È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione ai sensi degli articoli 208 e seguenti della LOC. Il Municipio /3

5 Cancelleria comunale Via Municipio Mendrisio mendrisio.ch (ris. mun del ) 13 febbraio 2014 promozione di progetti e provvedimenti per la mobilità aziendale Il Municipio di Mendrisio Richiamati l art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987; l art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale; gli artt. 115 e 127 del Regolamento comunale; la guida alla mobilità aziendale della Sezione della mobilità aziendale, emanata nel febbraio 2007 dalla Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio; il manifesto dei valori della ; la RM nr del 14 gennaio 2014 mediante la quale l Esecutivo ha stanziato un credito in delega di Fr. 150' per la promozione di azioni per la riduzione della mobilità individuale motorizzata nell ambito di piani della mobilità allestiti sulla scorta della guida alla mobilità aziendale; PREMESSA Il Municipio, con lo scopo di diminuire il traffico motorizzato individuale sulle strade della Città attenuando al contempo il carico ambientale e in linea con la propria politica energetica e il marchio Città dell energia, emana le seguenti disposizioni concernenti la riguardanti la mobilità aziendale delle imprese che operano sul territorio della Città. Art. 1 Scopo 1. La presente ordinanza intende incentivare in primis l allestimento di piani della mobilità secondo le direttive contenute nella guida alla mobilità aziendale emanata dalla Sezione della Mobilità del Dipartimento del territorio. 2. L ordinanza incentiva inoltre l adozione concreta dei provvedimenti indicati in un piano della mobilità aziendale. Art. 2 Campo di applicazione 1. La presente ordinanza si applica ai nuovi piani della mobilità che saranno allestiti in base alla Guida della mobilità aziendale e che rispettano le condizioni per il versamento dei contributi forfettari per azienda da parte del Cantone. La promozione non si applica ai piani della mobilità già completati o avviati prima dell entrata in vigore dell ordinanza.

6 2. Si applica inoltre ai provvedimenti realizzabili previsti da un piano della mobilità nuovo o preesistente, ma comunque conforme alla guida sulla mobilità aziendale. Non possono essere presi in considerazione provvedimenti già attuati o in corso al momento dell entrata in vigore della presente ordinanza. 3. I piani della mobilità e i relativi provvedimenti devono riguardare le aziende e il personale effettivamente attivi e operanti sul territorio della Città, due o più aziende possono elaborare un piano della mobilità e organizzare delle misure di attuazione in comune. Art. 3 Incentivazione 1. La riconosce un incentivo forfettario di Fr. 1' per la stesura di un nuovo piano della mobilità allestito secondo la Guida alla mobilità aziendale della Sezione della mobilità e che soddisfa le condizioni per il versamento del contributo forfettario cantonale per azienda. 2. La Città riconosce un incentivo del 20% dei costi effettivamente sostenuti e dimostrabili per la realizzazione di una o più misure previste da un piano della mobilità completato in maniera conforme alla Guida. 3. Il contributo massimo cumulabile per ogni azienda o gruppo di aziende è di Fr. 15' Il Municipio può fissare delle condizioni particolari per l attribuzione dell incentivo e per il suo versamento. 5. Gli incentivi saranno erogati fino ad esaurimento del credito in delega stanziato dal Municipio. Art. 4 Richiesta di sussidio 1. Le richieste devono essere inoltrate al Municipio prima dell avvio dello studio per la realizzazione di un nuovo piano della mobilità aziendale, rispettivamente prima della messa in esecuzione delle misure per cui viene richiesto il contributo. 2. Per la richiesta di sussidio per la stesura di un piano della mobilità occorre indicare il consulente prescelto l azienda e il personale che saranno oggetto del piano della mobilità. 3. Per la richiesta di sussidio per uno o più provvedimenti occorre allegare il piano della mobilità complessivo, con la descrizione della misura proposta, la tempistica prevista per la sua attuazione, il preventivo dei costi e i benefici attesi per l azienda, per il personale e per l ambiente e peril traffico sul territorio cittadino. 4. Il Dicastero Ambiente può richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie per formulare il proprio preavviso al Municipio. Art. 5 Organo decisionale 1. Il Municipio, su preavviso del Dicastero Ambiente, è competente a decidere, sia sulla promessa di sussidio, sia per il successivo versamento una volta completato lo studio di mobilità, o dopo la messa in funzione delle azioni oggetto della richiesta di sussidio. 2. In caso di dubbio il Municipio e il Dicastero possono chiedere un parere alla Sezione della Mobilità /3

7 Art. 6 Controlli Il Municipio, tramite l Ufficio tecnico comunale, verifica sul posto l attuazione delle misure finanziate e delle eventuali condizioni fissate al momento dell assegnazione del contributo. Il Municipio verifica il costo sulla base dei giustificativi di pagamento forniti dal richiedente. Art. 7 Modalità di versamento del sussidio Dopo le verifiche tecniche e finanziarie di cui all art. 6, ritenute ossequiate tutte le condizioni della presente ordinanza, il Municipio provvede al versamento del sussidio calcolato secondo l art. 3. Art. 8 Revoca del sussidio Il beneficiario è soggetto a periodici controlli, volti a verificare l adempimento delle condizioni alle quali il sussidio era stato concesso. In caso di abuso o di gravi violazioni delle predette condizioni, il Municipio si riserva la facoltà di revocare totalmente o parzialmente il sussidio ottenuto e di chiederne la relativa restituzione. Art. 9 Casi particolari Eventuali eccezioni non contemplate dalla presente Ordinanza potranno essere decise di volta in volta dal Municipio su preavviso del Dicastero ambiente. Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1 gennaio Adottata con risoluzione municipale no del 14 gennaio La presente ordinanza è pubblicata all albo comunale a norma dell art. 192 LOC, dal 13 febbraio 2014 al 28 febbraio Art. 11 Ricorso È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione ai sensi degli articoli 208 e seguenti della LOC. Il Municipio /3

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