STATUTO NATURA - SEDE - SCOPO - DURATA DELLA SOCIETA

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STATUTO Lo Statuto del 13.01.1891 è stato modificato nelle Assemblee dei Soci del 23 dicembre 1930 per il riconoscimento giuridico, del maggio 1951, del 15 gennaio 1984, 29 ottobre 2008 e del 27 novembre 2013 con voto unanime dell Assemblea dei Soci. NATURA - SEDE - SCOPO - DURATA DELLA SOCIETA Art. 01 Fra i militari che fecero parte del Corpo degli Alpini, senza distinzione di grado né di arruolamento, é costituita una Società di Mutuo Soccorso con Sede in Torino e colla denominazione: SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO ALPINI IN CONGEDO. Art.02 Essa ha per scopo il mutuo soccorso e, inoltre: la conservazione del sentimento di fratellanza e di cameratismo appreso sotto le armi, legando fra loro Alpini di ogni grado e specialità, unitamente a famigliari e cittadini, cercando, sempre, di promuovere il benessere morale e sociale di ogni uomo; la valorizzazione dell immagine storica ed attuale degli Alpini nell ambito degli scopi statutari dell Associazione Nazionale Alpini; la promozione sociale e culturale a tutela e per la valorizzazione delle tradizioni alpine e dell economia montana; lo svolgimento di attività di supporto nel campo della Protezione Civile ed in altre iniziative di pubblico interesse; l assistenza e il supporto agli anziani. Tale attività sarà indirizzata, compatibilmente con le possibilità della Società, nei confronti di tutti coloro che facciano richiesta di aiuto, di compagnia, di qualcuno disponibile ad ascoltarli ed a passare con loro qualche ora della giornata; l accettazione di contributi degli aderenti, da privati, da associazioni, dallo Stato nonché da enti e istituzioni pubbliche e private; il servizio di volontariato per l espletamento delle sopraelencate attività; La società non ha scopo di lucro ed è apartitica. Art.03 Il Mutuo Soccorso si pratica nelle forme e modi che saranno ritenute opportune dal Consiglio. Art.04 Viene costituita una Cassa per il soccorso ai bisognosi. Il fondo é costituito da oblazioni volontarie. Il Consiglio venuto a conoscenza di casi di persone bisognose, dopo

accertamenti in merito, provvederà con interventi o sovvenzioni straordinarie a seconda delle disponibilità finanziarie. EMBLEMI E DISTINTIVO Art. 05 L'emblema ufficiale della Società di Mutuo Soccorso Alpini in Congedo è la storica Bandiera, conforme al modello di cui all'allegato 1. L'emblema ufficiale della Delegazione è il Vessillo conforme al modello di cui all'allegato 2 Il distintivo ufficiale per i soci dell'associazione è quello conforme al modello di cui all'allegato 3. SOCI - DIRITTI - E DOVERI Art.06 Il numero dei Soci è illimitato. Essi possono essere militari in congedo appartenenti alle truppe alpine, loro famigliari e affini, nonchè persone che condividano i valori sociali e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Art.07 Per essere iscritti a Socio é richiesta una buona condotta morale e fedeltà ai valori della Patria. Art.08 Chi aspira ad essere Socio dovrà presentare domanda al Consiglio autocertificando l esistenza delle condizioni di cui agli Art. 6 e 7. Il Consiglio verificati i requisiti del richiedente delibera sull ammissione. Art.09 I Soci ammessi sono vincolati alla piena osservanza del presente Statuto, del Regolamento interno e delle Deliberazioni sociali. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Tutti i soci sono tenuti, nei confronti della società, a svolgere le loro prestazioni in maniera personale, spontanea e gratuita. Art.10 I Soci potranno essere espulsi per gravi mancanze che arrechino danno alla Società. Il Consiglio Direttivo, accertata e verificata la verità dei fatti, e, sentito l interessato potrà deliberare l espulsione. Contro tale deliberazione, entro un mese, il Socio espulso avrà diritto di ricorrere esclusivamente al Collegio dei Probiviri della Società che pronuncia in via definitiva. L espulsione fa perdere al Socio ogni diritto verso la Società. Il socio espulso o radiato potrà, per deliberazione del Consiglio, essere riammesso, però non prima di un anno dalla data di espulsione. Art.11

Ogni socio é tenuto al versamento annuale della quota di adesione cosi come deliberata annualmente dall assemblea dei soci. Potranno essere accettati contributi volontari di soci e non, volti al perseguimento delle finalità sociali. ASSEMBLEE Art. 12 L Assemblea dei Soci é l organo sovrano della Società. Hanno diritto a partecipare all assemblea tutti i soci in regola con la quota associativa dell anno solare precedente. Le Assemblee possono essere sia ordinarie che straordinarie e devono essere convocate mediante avviso sulla prima pagina del sito ufficiale della Società almeno 30 giorni prima. I Soci, possono prendere visione dell Ordine del Giorno e documenti allegati presso la Sede sociale. Art. 13 L Assembla ordinaria avrà luogo almeno una volta all anno entro il mese di aprile di ogni anno per l approvazione dei bilanci, per la nomina delle cariche sociali e per trattare qualsiasi altro argomento posto all ordine del giorno. Se richiesto, senza alcun voto contrario, le votazioni potranno svolgersi con il sistema palese. Art. 14 La Assemblea verrà convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, o ne facciano domanda al Presidente i Sindaci oppure un sesto dei Soci, indicando gli argomenti da porre all O.D.G. In tal caso il Consiglio dovrà provvedere alla convocazione dell Assemblea entro 30 giorni dalla richiesta. Art. 15 Tutti i Soci aventi diritto di partecipare all Assemblea sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali. In seno all Assemblea é ammessa la partecipazione per delega con il limite di due deleghe per ogni socio. Art. 16 Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione si richiede la presenza di almeno il 50% più uno dei soci aventi diritto, mentre in seconda convocazione l Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Art. 17 Le deliberazioni che riguardano modifiche statutarie od atti di acquisto o vendita di beni immobili, da parte della Società, dovranno essere approvate da almeno i 2/3 dei votanti. Art. 18 Le deliberazioni assembleari prese a norma dei precedenti articoli sono obbligatorie anche per gli assenti. Art. 19

Le Assemblee saranno presiedute da un socio in regola con la quota annuale di adesione, proposto dal Presidente e acclamato dall Assemblea. Il segretario parimenti nominato redigerà il processo verbale dell Assemblea. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 20 I1 Consiglio direttivo é composto da un minimo di 6 ad un massimo di 12 membri, eletti dall Assemblea tra i soci che si candidino alla carica. I1 Presidente Onorario e/o Benemerito, ove esistenti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto. L Assemblea elegge: il Presidente, il quale ha la rappresentanza e la firma sociale; dura in carica tre anni e può essere rieletto per tre mandati consecutivi; i Consiglieri, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti per due mandati consecutivi; tre Sindaci, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti per due mandati consecutivi; tre Probiviri, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti per due mandati consecutivi; Il C.D. provvede, alla prima riunione, su indicazione del Presidente, alla nomina o riconferma di: uno o due Vice Presidenti scelti tra i consiglieri eletti; un Segretario e un Tesoriere individuati tra i Soci in regola con il tesseramento. Tutte le cariche sono a titolo personale, spontaneo e gratuito. Sono previsti rimborsi per attività istituzionali, ove la cassa lo consenta. L Ufficio di Presidenza e composto da: Presidente, V.Presidente/i, Segretario e Tesoriere. Art. 21 Il Consiglio decade quando venga a mancare per dimissioni o decadenza il 50% più uno dei suoi componenti. In tal caso l Assemblea deve essere convocata per il rinnovo delle cariche entro 30 giorni della sua decadenza. Art. 22 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni 3 mesi, in via straordinaria quando la Presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda da almeno, 3 Consiglieri o dai Sindaci. Le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza assoluta di voti ed a scheda segreta se riguardano fatti personali. Art. 23 I1 Consiglio Direttivo é organo esecutivo dell Assemblea. Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

a) dare esecuzioni alle deliberazioni dell assemblea; b) provvedere all amministrazione della Società e stanziare le spese relative; c) deliberare sull assegnazione dei sussidi; d) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi e la relazione da presentare alla Assemblea; e) deliberare sull ammissione, esclusione, radiazione e recesso dei Soci. Il Consiglio e inoltre investito di tutti i poteri, che non siano riservati all Assemblea. Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redaatto processo verbale. SINDACI Art. 24 I Sindaci sono tre (3) e sono eletti dall Assemblea. Le loro funzioni sono gratuite; le loro attribuzioni sono: a) esaminare i libri e registri della Società e fare riscontri di cassa, almeno ogni sei mesi; b) esaminare i bilanci annuali e riferirne all Assemblea; c) intervenire nelle Assemblee e, su invito del Presidente, in Consiglio; d) esercitare quelle ispezioni e controlli che fossero richiesti dalla Assemblea dei Soci. PROBIVIRI Art. 25 L Assemblea dei Soci elegge tra i Soci un Collegio di Probiviri composto da tre (3) membri. Insorgendo controversie fra i Soci, oppure fra questi e la Società, di carattere strettamente inerenti ai rapporti sociali, le medesime dovranno essere sottoposte al giudizio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri giudicherà senza formalità di procedura e la sua decisione sarà inappellabile. Art. 26 Il Socio che per controversie, cui all articolo 25, si rivolgesse all autorità giudiziaria cesserà di appartenere alla Società. PATRIMONIO SOCIALE, INVESTIMENTO FONDI Art. 27 Il patrimonio sociale é costituito: a) dalle quote associative, b) dai contributi dei soci; c) da lasciti e donazioni fatte alla società e da qualsiasi altro provento.

BILANCIO Art. 28 L Esercizio Sociale inizia col primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro i quattro mesi successivi il Consiglio dovrà provvedere al bilancio sociale da presentare, previa revisione dei Sindaci, all Assemblea ordinaria annuale. Il bilancio dovrà indicare con evidenza e verità le entrate e le spese dell esercizio e le rimanenze patrimoniali. DELEGAZIONI Art. 29 Potranno costituirsi Delegazioni locali in tutta Italia, laddove siano già presenti almeno 10 associati alla Società di Mutuo Soccorso Alpini in Congedo. Ogni Delegazione sarà denominata unicamente Società di Mutuo Soccorso Alpini in Congedo Delegazione di (nome della località ove ha sede). Ogni nuova Delegazione, per costituirsi, dovrà ottenere la formale autorizzazione del Consiglio Direttivo nazionale. Solo dopo il riconoscimento ufficiale potrà intervenire alle manifestazioni pubbliche con il vessillo cui all allegato 2. La Delegazione sarà retta da un Coordinatore, eletto dai soci appartenenti alla Delegazione, che dura in carica 3 anni, rinnovabili per due mandati consecutivi. Il Coordinatore è l organo esecutivo delle deliberazioni, assunte dal Consiglio o dall Assemblea nazionale, aventi carattere locale. Se invitato può partecipare alle riunioni di Consiglio. SCIOGLIMENTO Art. 30 La Società potrà essere sciolta con il voto favorevole di 3/4 dei soci in regola con la quota annuale di adesione. Inoltre, quando sia venuto a mancare lo scopo sociale, o per forza maggiore o per riduzione del numero dei soci da non poter costituire l Amministrazione Sociale, i Soci superstiti, costituendosi in Assemblea, dovranno deliberare lo scioglimento della Società e depositare i fondi relativi presso un Istituto Bancario. Decorso un triennio dalla data del deposito senza che la Società sia stata ricostruita, e soddisfatti tutti gli impegni sociali, i fondi rimasti saranno devoluti come per legge. I beni immateriali della Società, i libri verbali e contabili, le bandiere e tutto il materiale storico dovrà essere affidato in custodia permanente alla Sezione di Torino dell Associazione Nazionale Alpini. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 31 Per quanto non è disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

Allegato 1 - La Bandiera Allegato 2 - Il Vessillo Allegato 3 - Il Distintivo