Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2887

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Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2017

Transcript:

Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 2887 Delega al Governo per l'istituzione di una zona franca nell'area portuale dell'autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale: porti di Augusta e Catania e nelle zone limitrofe 19/03/2018-15:10

Indice 1. DDL S. 2887 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 2887 4

1. DDL S. 2887 - XVII Leg. 1. DDL S. 2887 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1

1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 2887 Delega al Governo per l'istituzione di una zona franca nell'area portuale dell'autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale: porti di Augusta e Catania e nelle zone limitrofe Iter 26 luglio 2017: da assegnare Successione delle letture parlamentari S.2887 da assegnare Iniziativa Parlamentare Vincenzo Gibiino ( FI-PdL XVII ) Natura ordinaria Contenente deleghe al Governo. Presentazione Presentato in data 26 luglio 2017; annunciato nella seduta ant. n. 867 del 27 luglio 2017. Classificazione TESEO PORTI ZONE E PUNTI FRANCHI, AUGUSTA, CATANIA Classificazione provvisoria Senato della Repubblica Pag. 2

1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3

1.2.1. Testo DDL 2887 1.2.1. Testo DDL 2887 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2887 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore GIBIINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2017 Delega al Governo per l'istituzione di una zona franca nell'area portuale dell'autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale: porti di Augusta e Catania e nelle zone limitrofe Onorevoli Senatori. -- Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'unione e che ha abrogato a decorrere dal 1º maggio 2016 il regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario, gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell'unione a zona franca. Circa un mese fa è stato varato il decreto attuativo che consentirà al porto franco di Trieste la gestione dei punti franchi rendendoli più efficienti e più funzionali alle sfide globali, riconoscendo in modo organico l'attuale vigenza della normativa internazionale (riconosciuta dal Trattato di pace fra l'italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e, in particolare, dagli articoli 1-20 dell'allegato VIII «Strumento relativo al Porto Franco di Trieste» e dagli articoli 34 e 35 dell'allegato VI «Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste») che caratterizza i punti franchi triestini. L'Italia è e deve essere protagonista del sistema logistico e portuale mondiale. L'area ricompresa nell'autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale: porti di Augusta e Catania, con la sua posizione geografica, rappresenta il sito ideale dove istituire una Free Trade Zone ed un porto franco alla stregua del porto di Trieste che grazie ai vantaggi doganali e fiscali attrarrebbe imprese italiane e straniere e genererebbe centinaia di posti nuovi posti di lavoro, oltre ad avere effetti positivi sull'indotto, sulle città di Augusta e Catania e su tutta la Sicilia. La concessione di franchigie doganali ai porti è un istituto antico, risalente al XVI secolo; in Italia già nel 1547 era porto franco la città di Livorno e via via tale regime fu esteso alle principali città marinare: Ancona, Venezia, Trieste, Genova, Civitavecchia e Messina. Con l'istituzione della Comunità europea vi è stata un'uniformità di regolamentazione, con conseguente cessione da parte degli Stati nazionali di gran parte delle competenze in materia; ad oggi sono effettivamente funzionanti le sole zone franche di Venezia e Trieste. Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, all'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici, alle imprese ivi in sediate o che vi si insedieranno. Lo scopo delle Zone economiche speciali (ZES) è infatti quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. In questo quadro si inserisce il presente disegno di legge, teso a contribuire allo sviluppo dell'economia del territorio dell'area portuale di Augusta e Catania e delle zone limitrofe, con le sue attività turistiche Senato della Repubblica Pag. 4

1.2.1. Testo DDL 2887 e artigianali, le piccole imprese, i prodotti agroalimentari. Composto da un solo articolo, il presente disegno di legge reca la delega al Governo per l'istituzione di una zona franca industriale, artigianale e turistica nell'area portuale di Augusta e Catania e nelle zone ad essa limitrofe, indicando i princìpi e criteri direttivi da seguire nell'esercizio della delega stessa. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'unione, nell'ambito dell'incremento dei rapporti economici con i Paesi dell'area del Mediterraneo, al fine di favorire la crescita economica e occupazionale della zona ricompresa nell'area dell'autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale: porti di Augusta e Catania, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi, volti all'istituzione di una zona franca industriale, artigianale e turistica nell'area portuale di Augusta e Catania e nelle zone ad essa limitrofe. 2. Ai fini di cui al comma l, i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) precisa delimitazione della zona franca; b) indicazione delle attività industriali e commerciali che possono essere esercitate; c) riconoscimento alle imprese operanti nella zona franca di cui al comma l dei benefici e delle agevolazioni fiscali e previdenziali previsti dalla legislazione nazionale ed europea in materia di sviluppo del Mezzogiorno e di incentivazione all'imprenditoria giovanile e femminile; d) riconoscimento alle imprese di cui alla lettera c) di un'esenzione totale dalle imposte sui redditi per un periodo di dieci anni sugli utili reinvestiti nell'area della zona franca, secondo misure variabili in relazione alle attività economiche svolte e agli effetti occupazionali prodotti; e) differimento fino a centottanta giorni, per le imprese che importano ed esportano nella zona franca di cui al comma l, del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte dirette; f) riconoscimento all'autorità di Sistema Portuale di cui al comma 1 delle funzioni relative a: gestione delle aree, ivi comprese quelle demaniali marittime; realizzazione e manutenzione delle infrastrutture; promozione e coordinamento degli insediamenti produttivi; assistenza alle imprese anche nei rapporti con la pubblica amministrazione; gestione del contributo di cui alla lettera g); g) previsione di un contributo annuo di 50 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo l, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma l o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Laddove non diversamente disposto, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Senato della Repubblica Pag. 5

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.