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COMUNE DI LIMONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2017 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 03/03/2018 1

INDICE Articolo 1 - Istituzione e presupposto dell imposta di soggiorno Articolo 2 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari Articolo 3 - Esenzioni Articolo 4 - Misura dell imposta di soggiorno Articolo 5 - Obblighi di comunicazione Articolo 6 - Versamenti Articolo 7 - Disposizioni in materia di accertamento Articolo 8 - Sanzioni Articolo 9 - Riscossione coattiva Articolo 10 - Rimborsi Articolo 11 - Controversie Articolo 12 - Disposizioni transitorie 2

Articolo 1 Istituzione e presupposto dell imposta di soggiorno 1. L imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali. 2. Presupposto dell imposta di soggiorno è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio comunale e quindi, a titolo esemplificativo, strutture ricettive alberghiere, all aria aperta ed extralberghiere, ai sensi della L.R. n. 13 del 03/08/2017 e s.m.i. Per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, residenze turistiche, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere e locande, case ed appartamenti per vacanze e residence, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed and breakfast), agriturismo, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, appartamenti ammobiliati per uso turistico, locazioni turistiche, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all art. 4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017 convertito in L. n. 96 del 21/06/2017... si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività' di intermediazione immobiliare. Articolo 2 Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari 1. Soggetto passivo dell imposta di soggiorno è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all articolo 1 e non risulta iscritto nell anagrafe comunale. 2. Soggetto responsabile dell obbligo tributario è colui che incassa il canone o corrispettivo, per cui il titolare della struttura ricettiva o l intermediario. Articolo 3 Esenzioni Sono esenti dal pagamento dell imposta di soggiorno: - i minori entro il dodicesimo anno di età; - coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all articolo 1 o prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale; - gli appartenenti alle forze dell ordine statale e locale che pernottano per esigenze di servizio; - i soggetti disabili; - i pernottamenti nei mesi di maggio, ottobre e novembre di ogni anno. Articolo 4 Misura dell imposta di soggiorno 1. L imposta di soggiorno è pari a: - 0,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive all aria aperta campeggi; - 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi, residenze turistico-alberghiere, residenze turistiche, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere e locande, case ed appartamenti per vacanze e residence, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed and breakfast), 3

agriturismo, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, appartamenti ammobiliati per uso turistico, locazioni turistiche, immobili destinati alla locazione breve, con classificazione fino a tre stelle comprese; - 1,50 per pernottamenti effettuati nelle strutture con classificazione superiore a tre stelle. L imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. 2. Per i villaggi turistici ed i campeggi (complessi ricettivi all aperto) la misura dell imposta si applica per un massimo di 10 giorni l anno, anche se le presenze del soggetto passivo di imposta sono distribuite in più periodi. 3. La misura dell'imposta può essere modificata con provvedimento dell'amministrazione Comunale entro la misura massima stabilita dalla legge. Articolo 5 Obblighi di comunicazione Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Limone Piemonte, Via Roma n. 32, entro il 10 maggio ed entro il 10 ottobre di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del periodo antecedente (1 giugno 30 settembre e 1 dicembre 30 aprile), nonché il relativo periodo di permanenza, con espressa indicazione delle esenzioni di cui all articolo 3. Articolo 6 Versamenti 1. I soggetti di cui all articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o intermediario. Quest ultimo provvede alla riscossione dell imposta, rilasciandone quietanza ed al successivo versamento al comune di Limone Piemonte. 2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 15 maggio per il periodo 1 dicembre 30 aprile, ed entro il 15 ottobre di ogni anno per il periodo 1 giugno 30 settembre, con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno comunque definite dall Amministrazione. Articolo 7 Disposizioni in materia di accertamento 1. Ai fini dell attività di accertamento dell imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27.12.2006 n. 296. 2. Ai fini dell esercizio dell attività di controllo, l amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati e notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può: invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive o intermediari ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai gestori delle strutture ricettive o intermediari questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. Articolo 8 Sanzioni 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai D.Lgs. 18.12.1997 n. 471, 472 e n. 473, nonché dalle disposizioni del presente articolo. 2. Per omesso, ritardato o parziale versamento dell imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell importo non versato, ai sensi dell articolo 13 del D.Lgs. 4

n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997. 3. Per omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva o intermediario, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti delle disposizioni di cui all articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell articolo 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689. Articolo 9 Riscossione coattiva 1. Le somme accertate dall amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modificazioni o secondo le procedure previste dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Articolo 10 Rimborsi 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Nei casi di versamento dell imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i successivi pagamenti dell imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettata mediante richiesta agli uffici comunali, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione. 3. Non si procede al rimborso dell imposta per importi pari o inferiori a dieci euro. Articolo 11 Controversie Le controversie concernenti l imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i. Articolo 12 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 dicembre 2018. 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell ordinamento tributario ed in particolare i D.Lgs. n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296 ed il regolamento generale delle entrate tributarie comunale vigente. 5