Omissis SVOLGIMENTO DEL PROCESSO F.L.C. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vicenza, l'avv. D.L.U. per sentir accertare la responsabilità

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Omissis SVOLGIMENTO DEL PROCESSO F.L.C. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vicenza, l'avv. D.L.U. per sentir accertare la responsabilità professionale di quest'ultimo e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni. Rappresentava l'attrice di essere stata coinvolta, in data (OMISSIS), in un sinistro stradale in relazione al quale il predetto professionista solo nel (OMISSIS) aveva proposto domanda di risarcimento dei danni, rigettata per l'intervenuta prescrizione del diritto dal Tribunale di Vicenza, con sentenza del 1 luglio 1998. Il convenuto si costituiva contestando la domanda e chiedendo, comunque, di chiamare in causa la A. M. S.p.A. per essere dalla stessa manlevata. La terza chiamata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda della F. e della domanda avanzata nei suoi confronti dall'avv. D.L., per aver l'assicurato reso dichiarazioni false e reticenti in data 1 gennaio 1997, quando il predetto aveva annullato la precedente polizza e l'aveva sostituita con un altro contratto dichiarando di non essere a conoscenza di alcun elemento che potesse far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento del danno a lui l'imputabile per fatto già verificatosi al momento della stipulazione. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 2007, accoglieva parzialmente la domanda della F.e condannava il professionista al risarcimento del danno, in favore dell'attrice, che liquidava, in via equitativa, in Euro 25.000,00 e rigettava la domanda di manleva. Avverso tale decisione l'avv. D. L. proponeva gravame, cui resistevano sia la F., che chiedeva la conferma della sentenza impugnata, sia la società assicuratrice, che proponeva anche appello incidentale condizionato. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 26 luglio 2010, in parziale accoglimento dell'appello dell'avv. D.L., condannava quest'ultimo al pagamento in favore della F., della somma di Euro 6.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, compensava le spese del doppio grado del giudizio tra il D.L. e la F. e condannava il professionista al pagamento di tali spese in favore della sua compagnia assicuratrice. Avverso la sentenza della Corte di merito l'avv. D.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, la A. M. S.p.a. e la F., la quale ha pure contestualmente proposto ricorso incidentale basato su due motivi. Il D.L. in data 28 ottobre 2010 ha inviato per fax e ha successivamente depositato presso la cancelleria di questa Corte atto di rinuncia al ricorso principale, rinuncia accettata dalla sola società assicuratrice. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va dato atto dell'avvenuta riunione dei ricorsi proposti in via principale e incidentale avverso la medesima decisione. 2. Come sopra evidenziato, il D.L. ha depositato atto di rinuncia al ricorso principale nei confronti della sola A. M. S.p.a.. Non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, tale rinuncia, comunicata all'avvocato della detta parte, il quale ha confermato l'accettazione della stessa, è pienamente efficace (v., a contrario, Cass. 14 ottobre 2005, n. 19968). Va, pertanto, dichiarato estinto il presente giudizio di legittimità tra il ricorrente e la predetta società assicuratrice e resta conseguentemente assorbito l'esame dei motivi terzo, quarto e quinto del ricorso principale, che si riferiscono a questioni attinenti al rapporto contrattuale intercorrente tra le predette parti. 3. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento al secondo motivo d'appello e violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1176, 1218 e 1223 c.c., con particolare riguardo al nesso di causalità della responsabilità professionale". Lamenta il ricorrente che la Corte veneziana, nel pronunciarsi sul secondo motivo d'appello, avrebbe erroneamente riconosciuto un parziale risarcimento alla F., pur avendo ritenuto che costei "non avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di un esito favorevole del processo". Ad avviso del ricorrente, qualora il cliente assuma di aver subito un danno in conseguenza dell'omissione di una attività da parte del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente ed inadeguata attività del professionista e che, in particolare, con riferimento all'attività del difensore, come nel caso all'esame, "l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine -positivamente svolta - sul sicuro e chiaro

fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente". 3.1. Il motivo va rigettato. 3.2. Ed invero, nell'illustrazione del mezzo, non viene evidenziata alcuna specifica censura relativa a vizi di motivazione, pur facendosi a tali vizi riferimento in rubrica. Inoltre, le dedotte violazioni di legge si risolvono, sostanzialmente, in censure di fatto, non esaminabili in questa sede. 4. Con il secondo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 con riguardo all'art. 112 c.p.c. alla decisione extra petitum di riconoscimento del danno da perdita di chance", il ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe riconosciuto alla F. il ristoro del danno da perdita di chance ancorchè il difensore della stessa non abbiamo proposto alcuna domanda in tal senso. 4.1. Il motivo è infondato e va, pertanto, rigettato. 4.2. Non risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che la Corte di merito abbia liquidato il danno da perdita di chance, come sostenuto dal ricorrente, nè, comunque, emerge la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., difettando il ricorso di autosufficienza al riguardo. Peraltro, la Corte territoriale ha precisato chiaramente nella penultima pagina della sua sentenza di aver proceduto alla valutazione equitativa del danno, liquidandolo nella "limitata somma di Euro 6.000,00", "dovendo il professionista rispondere per colpa esclusivamente sotto il profilo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno ipoteticamente spettante alla F.". A tanto deve aggiungersi che non risulta specificamente censurata la sentenza di secondo grado nella parte in cui, in relazione alle doglianze sollevate avverso la sentenza del Tribunale in tema di decisione extra petitum e di danno da perdita di chance, ha rigettato il motivo di gravame limitandosi a ritenere che lo stesso "altro non è che un'ulteriore argomentazione a sostegno della tesi - qui non condivisa - dell'efficienza causale". 5. Il ricorso principale va, quindi, rigettato nei confronti di F.L.C..

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale la F. lamenta "omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 in merito alla valutazione delle istanze istruttorie così da modificare il convincimento del giudice sulla configurazione della probabilità di successo delle richieste risarcitorie della signora F.". La controricorrente ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha affermato che la probabilità di successo del procedimento era piuttosto ridotta, richiamando al riguardo esclusivamente il rapporto della Polizia stradale al quale era allegata copia del cronotachigrafo dell'autotreno coinvolto nel sinistro in questione. La F. sostiene che il riferimento a tale unico di elemento di prova sarebbe del tutto errato e fuorviante, riferendosi il cronotachigrafo al giorno precedente a quello in cui si era verificato l'evento, sicchè non potrebbe far fede circa l'effettiva velocità di marcia del detto veicolo, e lamenta, altresì, che, comunque, la Corte di merito non avrebbe preso in considerazione gli altri elementi di prova forniti nè avrebbe giustificato e motivato la loro presunta irrilevanza ai fini della decisione. 6.1. Il motivo va rigettato, riferendosi a valutazioni di fatto operate dal Giudice del merito non censurabili in questa sede. Ed invero, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, come nel caso all'esame; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., ex plurimis, Cass., ord., 6 aprile 2011, n. 7921; Cass., 28 luglio 2005, n. 15805). 7. Con il secondo motivo la controricorrente ricorrente incidentale lamenta "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c.,

n. 5, in merito all'individuazione di criteri per la quantificazione del diritto al risarcimento della signora F.". Sostiene detta parte che la sentenza impugnata sarebbe lacunosa e contraddittoria e comunque viziata per non aver compiutamente individuato e indicato i criteri di liquidazione del danno riconosciutole. 7.1. Il motivo è infondato e va, pertanto, rigettato. Sia pure con motivazione sintetica e in parte per relationem, la Corte di merito, argomentando in modo sufficientemente congruo e immune dai lamentati vizi motivazionali, ha indicato i criteri cui ha fatto riferimento nell'operare la liquidazione del danno in via equitativa, collegando tale liquidazione alla limitata responsabilità del professionista. 8. Il ricorso incidentale deve essere, pertanto, rigettato. 9. Tenuto conto della intervenuta rinuncia al ricorso principale nei confronti della M. A. S.p.a. e delle reciproca soccombenza tra il D.l. e la F., va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, dichiara estinto il presente giudizio di cassazione tra il D.L. e l'a. M. S.p.a.; rigetta il ricorso incidentale di quest'ultima; compensa per intero tra tutte le parti in causa le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015