COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 26.09.2001 C (2001) 2937 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 274/2001 Italia Regolamento per la concessione degli aiuti di Stato sui programmi realizzati dalle Unioni nazionali tra le associazioni di produttori. Signor Ministro, I. PROCEDURA A norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato la Rappresentanza permanente d Italia presso l UE ha notificato alla Commissione le misure d aiuto di cui all'oggetto con lettera del 26 aprile 2001, registrata il 11 maggio 2001. Informazioni complementari sono state inviate con lettera datata 27 Luglio 2001, registrata il 30 luglio 2001. Mi pregio comunicarle che la Commissione non solleva obiezioni in merito alla misura ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato. Ai fini della presente decisione, la Commissione si è fondata sulle considerazioni seguenti: II. DESCRIZIONE Lo schema di aiuto notificato consiste in contributi destinati a finanziare programmi realizzati dalle Unioni di Associazioni di produttori, riconosciute ai sensi della Legge nazionale 20 ottobre 1978, n. 674, volti alla realizzazione di: S.E. On. Lamberto DINI Ministro degli Affari esteri P.le Farnesina,1 I - 00194 ROMA Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgio Telefono: centralino 32 (0) 2 299 11 11 - Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles
Investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, relativi alla costruzione, all acquisizione o miglioramento di beni immobili, nonché all acquisto di macchine ed attrezzature compresi i programmi informatici; Servizi alle associazioni per l attuazione di accordi interprofessionali o di filiera e di programmi di commercializzazione; Programmi di assistenza tecnica, in particolare: la creazione di reti di informatizzazione tra le unioni e le associazioni aderenti per la rilevazione e l acquisizione centralizzata dei dati concernenti l anagrafe dei soci, il catasto dei terreni, i prodotti coltivati, le quantità commercializzate, nonché altre informazioni specifiche per ciascun settore. Sono ammessi a finanziamento sia i costi dell hardware sia quelli del software. Sistemi di qualità, di certificazione e di tracciabilità, ovvero standardizzazione della qualità, consulenze e studi per l adeguamento del packaging e del labelling, norme ISO, norme HACCP, consulenze e studi per la realizzazione di sistemi volontari di tracciabilità, ecc., per I prodotti agricoli di qualità; In merito al tasso di intervento, la previsione originaria del 75% dei costi di realizzazione dei programmi informatici, è stata opportunamente modificata. I tassi di finanziamento sono, pertanto, pari a: 1. il 50% del valore degli investimenti per attività di commercializzazione e trasformazione, realizzati presso le unioni e le strutture loro aderenti situate nelle Regioni dell obiettivo 1 ed il 40% delle altre Regioni; 2. il 50% del valore degli investimenti relativi a strutture, attrezzature e programmi informatici, conformemente al punto 4.2.3 degli Orientamenti, realizzati presso le Unioni e le strutture loro aderenti situate nelle Regioni dell obiettivo 1 ed il 40% delle altre Regioni; 3. il 90% della spesa per servizi e assistenza tecnica nel campo degli accordi interprofessionali o di filiera, della commercializzazione, della realizzazione di sistemi di qualità, di certificazione e di tracciabilità. L importo totale dell aiuto concesso per le attività di assistenza tecnica e certificazione della qualità non supererà il limite dei 100.000 per triennio e per beneficiario, ove per beneficiari dei servizi si intendono i soci delle associazioni aderenti alle Unioni; 4. le spese generali sono ammissibili nella misura massima del 12% della spesa totale del programma e sono riferite a documentata attività di oneri progettuali, consulenze, studi di fattibilità, ecc La durata della misura in oggetto è di 5 anni a far data dall emanazione del decreto in questione. Per i primi due anni è previsto un finanziamento pari a 5 miliardi di Lire (circa 2,5 milioni di Euro) all anno. 2
III. VALUTAZIONE A norma dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. L'aiuto previsto rientra nell ambito dell articolo 87 (1) del trattato CE, nella misura in cui concede a tali unioni nazionali tra le associazioni di produttori benefici economici che altrimenti non avrebbero ricevuto nel corso normale dei loro affari e, di conseguenza, migliora la loro posizione concorrenziale nei confronti di altri agricoltori della Comunità che non ricevono lo stesso tipo di aiuti. L aiuto in questione può essere considerato compatibile con il mercato comune solo se può beneficiare di una delle eccezioni previste dal trattato. Considerando la natura dell aiuto in esame, sembra che l unica deroga possibile sia quella prevista dall articolo 87 (3) (c ) del trattato CE secondo il quale possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di certe attività e di certe zone economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Le misure in oggetto rientrano nelle tipologie degli investimenti per la commercializzazione e trasformazione (punto 4.2 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato del settore agricolo 1, in seguito: Orientamenti), delle attività di assistenza tecnica (sezione 14 degli Orientamenti) e delle attività di certificazione di qualità (sezione 13) e devono, pertanto, soddisfare tutti i requisiti in esse previsti. Nessun aiuto all avviamento delle Unioni è previsto nel presente schema. Attività di assistenza tecnica. Le autorità italiane hanno garantito che le unioni assicureranno anche ai produttori eleggibili non aderenti la possibilità di usufruire dei servizi, dietro il pagamento del solo costo del servizio, che non si finanzierà nessuna spesa di ordinaria gestione e che eventuali contributi ai costi amministrativi delle Unioni saranno limitati ai costi della prestazione del servizio. Il Decreto Ministeriale in oggetto è stato integrato con l inserimento dell obbligo, per le unioni, di prevedere adeguate forme di controllo per garantire il rispetto dei massimali di 100.000 per triennio e per beneficiario e il rispetto della sezione 14 degli Orientamenti. Inoltre, tutte le attività non svolte direttamente dalle Unioni saranno affidate ad altri soggetti nel rispetto delle norme della Direttiva CE 92/50, se e ove applicabile, e in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza e di non-discriminazione, assicurando una adeguata pubblicità che garantisca l'apertura del mercato dei servizi alla concorrenza. Inoltre, il tasso d aiuto previsto, pari al 90% dei costi ammissibili è inferiore al tasso del 100% dei costi eleggibili previsto dal punto 14.1 degli Orientamenti. 1 GUCE C 28 del 1.2.2000 3
Attività di certificazione di qualità. Le autorità si sono impegnate al rispetto di tutte le norme della sezione 13 degli Orientamenti e in particolare: - l'importo totale degli aiuti che possono essere accordati per questa categoria di spese non supera i 100000 per beneficiario e per trienno, considerando come beneficiari i membri delle Associazioni facenti parte delle Unioni ( ovvero i produttori agricoli); - nessun aiuto è concesso per le analisi e i controlli di routine effettuati dal produttore in relazione alla qualità del processo e ai prodotti; - ogni aiuto destinato all acquisto di attrezzature nell ambito delle attività finanziabili sarà concesso nel rispetto di tutte le disposizioni relative agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione. Investimenti nel settore della commercializzazione e trasformazione Tutti gli aiuti agli investimenti nel settore della commercializzazione e trasformazione saranno concessi in conformità alla sezione 4.2 degli Orientamenti. Il tasso di finanziamento sui costi dell hardware e del software, come per ogni costo di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione, non supererà il 50% del valore degli investimenti ammessi nelle Regioni dell obiettivo 1 ed il 40% nelle altre Regioni. Le Unioni provvederanno a verificare il rispetto dei requisiti di provata redditività delle aziende, sulla base di una valutazione delle prospettive, il possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate da parte del conduttore e il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Non saranno concessi aiuti per investimenti che aumentino la produzione di prodotti che non hanno normali sbocchi di mercato, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento CE 1750/99, aiuti che contravvengano ai divieti o alle restrizioni stabilite nelle organizzazioni comuni di mercato o aiuti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. Dal momento che le unioni hanno operatività su tutto il territorio nazionale, per l applicazione del tasso del 40 o 50%, si terrà conto del luogo di realizzazione degli investimenti. Di conseguenza, per gli investimenti localizzati nelle Regioni fuori obiettivo 1, destinati a specifico beneficio dei soci operanti nelle zone fuori obiettivo 1, il tasso di intervento non potrà superare il 40% del costo dell investimento. Per gli investimenti localizzati nelle Regioni obiettivo 1, destinati a specifico beneficio dei soci operanti nelle zone obiettivo 1, il tasso di intervento massimo sarà pari al 50% del costo dell investimento. 4
IV. DECISIONE Sulla scorta delle summenzionate considerazioni, la Commissione ha deciso che l aiuto in oggetto è compatibile con il mercato comune a norma dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato per il fatto di facilitare lo sviluppo di certe zone economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Qualora la presente lettera contenesse informazioni riservate che non devono essere pubblicate, si prega di darne comunicazione alla Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Se alla Commissione non perviene una domanda motivata entro il termine previsto, essa riterrà che le autorità italiane acconsentano alla pubblicazione del testo integrale della presente, nella lingua facente fede, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/ La domanda contenente le informazioni pertinenti deve essere trasmessa mediante raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione Europea Direzione generale dell agricoltura Direzione B.2. Rue de la Loi, 200 B-1049 BRUXELLES Fax (32 2 2962151) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 5