COMUNE DI ALME (Provincia di Bergamo) REGOLAMENTO INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

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COMUNE DI ALME (Provincia di Bergamo) REGOLAMENTO INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 08/04/2006

Comune di Almè 5(*2/$0(172 3(5,17(*5$=,21(5(77(,167587785(5(6,'(1=,$/, Art. 1 - Oggetto e finalità dell integrazione 1. Il contributo economico denominato Integrazione per rette in strutture residenziali è un intervento finalizzato a coprire il pagamento delle rette per la permanenza presso strutture di accoglienza (case di riposo e strutture per disabili) qualora la situazione reddituale e patrimoniale dell interessato e/o dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile non permetta di coprire totalmente le rette stesse. 2. Per l inserimento in strutture per minori verrà richiesta agli esercenti la potestà genitoriale una compartecipazione alla spesa della retta stabilita dalla Giunta comunale sulla base di relazione sociale. 3. L integrazione, prevista dalla Legge 328/2000 e dalla Legge Regionale n. 1/1986 da parte dell Amministrazione Comunale, in assenza dei soggetti tenuti all obbligo degli alimenti, è finalizzata a garantire all utente l assistenza di cui necessita. La misura dell integrazione è determinata dall Ente nell ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa. Nella scelta della struttura, qualora il Comune sia chiamato a integrare la retta, può decidere di scegliere la struttura economicamente più vantaggiosa per l Ente.

Articolo 2 - Destinatari Sono destinatari degli interventi di natura economica di cui all art. 1 gli anziani (assumendo quale età convenzionale per la persona anziana quella superiore o uguale a 65 anni) e i disabili che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale assistenziale, in quanto impossibilitati a rimanere nell ambito familiare e/o ad usufruire di servizi alternativi e che presentano una grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia. L intervento economico comunale viene riconosciuto a sostegno delle rette applicate dalle strutture accreditate dalla Regione di riferimento, e da altre tipologie di strutture di accoglienza ritenute idonee in coerenza con il progetto individuale curato dal Servizio sociale comunale. Destinatari del presente intervento sono anziani e disabili in possesso di uno dei seguenti requisiti: residenza anagrafica nel Comune di Almè; residenza anagrafica nel Comune di Almè prima del ricovero (ultima residenza anagrafica art. 6 comma 4 Legge 328/2000). Per l inserimento in strutture per minori si rimanda alla circolare 42 del 17 dicembre 2003 del Settore famiglia e solidarietà sociale della Regione Lombardia. Articolo 3 Requisiti d accesso Costituiscono requisiti d accesso all intervento di natura economica ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate: il beneficiario non deve avere una situazione reddituale complessiva, come definito nel successivo art. 4 sufficiente a coprire il costo dell intera retta; il beneficiario: - non deve essere proprietario o comproprietario o titolare di altro diritto reale su immobili; ovvero - in caso di proprietà o comproprietà o titolarità di altro diritto reale su uno o più immobili, deve attivare tutte le forme giuridicamente consentite al fine di ricavare una rendita da tutti i beni immobili disponibili, da finalizzare interamente alla copertura della retta di ricovero; il beneficiario non deve essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia non superiore ad Euro 5.000,00 che potrà essere utilizzata per sostenere spese funerarie o impreviste; i parenti tenuti agli alimenti non sono in grado di intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero secondo i criteri definiti al successivo art. 6.

Articolo 4 Criteri per la definizione della capacità economica del beneficiario La capacità economica del beneficiario, in relazione alla quale è determinata l entità dell intervento comunale, viene valutata ed aggiornata annualmente sulla scorta di quanto sotto specificato. Il beneficiario concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti al netto delle imposte, nonchè con le indennità eventualmente riconosciute, fatta salva la quota mensile per le spese personali, come definita al successivo articolo 5. Per la determinazione dell intervento economico comunale, si terrà conto della situazione economica del beneficiario derivante dall insieme dei seguenti elementi: 1) redditi di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - trattamenti economici soggetti ad IRPEF; - trattamenti economici esenti da IRPEF (indennità di accompagnamento, assegno di invalidità, rendite INAIL-INPS o di altro ente, pensione per ciechi e per sordomuti, pensione o assegno sociale, redditi prodotti all estero non dichiarati in Italia, ecc.) 2) beni mobili di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo e non usaustivo: - per la quota posseduta: libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli di credito, depositi bancari e postali, investimenti finanziari, ecc; 3) beni immobili: - rendite e/o ricavi derivanti dall affitto o dalla vendita (per la percentuale di possesso). Qualora il beneficiario entrasse in disponibilità di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze verranno direttamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune di Almè valuterà, in relazione all entità dei suddetti proventi, se: a) ridurre o sospendere definitivamente il contributo; b) ridurre o sospendere temporaneamente il contributo fino alla concorrenza della somma pervenuta successivamente all erogazione dello stesso. Qualora l entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune, il medesimo porrà in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto ristoro. Articolo 5 Diritto alla quota per spese personali Il beneficiario è tenuto a concorrere al costo della retta mediante le sue disponibilità, salvo la quota mensile destinata a sostenere le spese personali. La predetta quota è definita in misura non superiore a 100,00 Euro. Per esigenze particolari, idoneamente documentate, e valutate dal servizio sociale, la predetta quota può essere rivista tenuto conto della disponibilità di bilancio.

Articolo 6 Criteri per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari che costituiscono la rete di sostegno ai fini della compartecipazione alla spesa della retta di ricovero Tenuto conto del disposto dell art. 433 del Codice Civile, la rete di sostegno familiare si considera costituita dai parenti tenuti agli alimenti e, pertanto: dal coniuge; dai figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; dai genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; dai generi e le nuore; dal suocero e la suocera; dai fratelli e le sorelle germani unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. I parenti tenuti agli alimenti sopra elencati vengono interpellati nell ordine sopra citato fino alla copertura dell intero costo dell integrazione, secondo fasce ISEE e percentuali di partecipazione stabilite dalla Giunta comunale. In particolare, in base all art. 441 del Codice Civile le persone obbligate nello stesso grado devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore non sono nella condizione di supportare l onere in tutto o in parte, l obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. Le percentuali di partecipazione dei parenti tenuti agli alimenti così calcolate costituiscono il valore minimo di compartecipazione alla spesa per la copertura della retta, fatta salva la facoltà per gli stessi di contribuire in misura maggiore. Nella valutazione della situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti verranno inoltre presi in considerazione i redditi non soggetti ad IRPEF che verranno riparametrati con la scala di equivalenza ISEE in vigore tempo per tempo. Il valore ottenuto verrà sommato al valore ISEE determinando un ISEE riparametrato [ISEE + (redditi esenti/parametro composizione nucleo familiare)]. Per la determinazione della situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti verranno adottati i criteri di composizione dei nuclei familiari previsti dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242, ad esclusione dei casi di seguito specificati per i quali, ai sensi dell art. 3 comma 2 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, verranno assunte le seguenti composizioni del nucleo: a) il nucleo familiare dei figli, ancorché non conviventi si considera composto esclusivamente dai figli, dal coniuge degli stessi, nonché dagli eventuali soggetti a carico ai fini IRPEF; b) il nucleo familiare dei fratelli e delle sorelle, ancorché non conviventi si considera composto soltanto dal singolo fratello o sorella e persone a carico ai fini IRPEF; c) il nucleo familiare dei genitori, ancorché non conviventi, si considera composto dai genitori e da eventuali figli con essi conviventi, e dalle persone a carico dai fini IRPEF. Non si tiene conto, di norma, della situazione economica del coniuge legalmente separato e non convivente, della nuora e del genero vedovi. In caso di indisponibilità alla presentazione della certificazione ISEE da parte di uno o di più familiari tenuti agli alimenti, la Giunta comunale valuterà l eventuale volontà del/i medesimo/i a compartecipare alla spesa in forma forfetaria.

In caso di indisponibilità da parte di uno o più parenti tenuti agli alimenti sia alla presentazione della certificazione ISEE, sia alla compartecipazione alla spesa, il Comune attiverà tutti gli accertamenti necessari ai fini della determinazione di un ISEE induttivo e della relativa percentuale di compartecipazione economica in capo al/i parente/i stesso/i. I parenti tenuti agli alimenti: a) potranno comunque produrre al Comune, oltre alla dichiarazione ISEE, eventuale documentazione idonea a dimostrare in modo inconfutabile la propria condizione di disagio economico e/o sociale, che potrà essere presa in considerazione dalla Giunta comunale ai fini della determinazione della partecipazione economica in deroga alle fasce ISEE o ai fini della esclusione dalla partecipazione economica; b) potranno essere esonerati totalmente o parzialmente dalla quota individuata a loro carico se questi garantiscono, in accordo con il Servizio sociale, un intervento diretto a sostegno della persona disabile opportunamente documentato (ospitalità per rientri periodici, spese per attività e interventi non compresi nella retta ordinaria ed effettuati dagli enti gestori delle strutture o da altri quali proposte di soggiorni climatici, ecc.). Articolo 7 Richiesta di intervento e istruttoria della domanda 1. Per poter beneficiare dell integrazione della retta, deve essere inoltrata richiesta su apposito modulo da presentare all Ufficio Servizi Sociali del Comune di Almè, ai sensi dell art. 6 comma 4 della legge 328/2000: Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all eventuale integrazione economica. 2. Il firmatario della domanda può essere nel seguente ordine: L interessato; I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell art. 433 del Codice Civile; Il tutore o il curatore o l amministratore di sostegno laddove nominato; I parenti non tenuti agli alimenti; I servizi sociali competenti per territorio. Alla domanda dovranno essere allegati: 1. attestazioni e/o certificazioni inerenti il livello reddituale complessivo, la titolarità di beni mobili e immobili idonei a consentire la valutazione dell entità della compartecipazione economica, secondo i criteri previsti all art. 4; 2. copia del verbale della Commissione medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità; 3. eventuale certificazione sanitaria attestante la necessità di una collocazione assistenziale protetta; 4. ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire la natura, l origine, l entità del bisogno e altre particolari circostanze. 3. Il servizio sociale effettuerà una valutazione della domanda, tenendo conto dell insieme dei seguenti elementi: a) età del beneficiario; b) condizioni complessive di salute e livello di non autosufficienza; c) presenza/assenza di familiari o care givers significativi;

d) livello delle relazioni sociali rispetto alla zona di residenza; e) la presenza dei requisiti di accesso alla domanda come definiti all art. 3. Se la richiesta di contributo perviene al Servizio sociale quando il ricovero è già in atto, i familiari o, in loro assenza, una persona significativa per il ricoverato, sono chiamati a dimostrare l esistenza delle condizioni di cui ai punti sopraindicati, nonchè eventualmente di avere già sostenuto per un periodo di tempo i costi del ricovero, utilizzando risorse proprie del ricoverato e/o attingendo alle proprie disponibilità economiche. Effettuata la valutazione del Servizio sociale di cui sopra, previa convocazione del richiedente, viene determinata l entità della quota della retta di ricovero sopportabile dal beneficiario secondo i criteri previsti all art. 4. Successivamente, si provvede a chiamare i parenti tenuti agli alimenti ai fini di una valutazione della compartecipazione alla spesa per la retta di ricovero del loro congiunto, secondo i criteri definiti all art. 6. Articolo 8 Calcolo dell intervento economico comunale a copertura della retta di ricovero L integrazione della retta da parte del Comune è stabilita al termine dell istruttoria dal Servizio sociale in base ai principi di cui al presente regolamento, alle fasce ISEE e alle percentuali di partecipazione stabilite dalla Giunta comunale e verrà conteggiata come di seguito indicato: COSTO EFFETTIVO DELLA RETTA(+) CAPACITA ECONOMICA DEL BENEFICIARIO( ) QUOTE PER SPESE PERSONALI (+) CAPACITA ECONOMICA DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI ( ) AMMONTARE INTEGRAZIONE RETTA A CARICO DEL COMUNE Nel calcolo della retta della struttura verranno conteggiate eventuali spese extra solo quando siano ritenute di prima necessità dal Servizio sociale comunale. Il Comune si riserva di esperire le azioni legali per la copertura della retta di ricovero nei confronti dei familiari tenuti agli alimenti o dei loro eredi, se inadempienti, per il recupero delle somme corrisposte. All atto del decesso dell assistito, il Comune verificherà se sussistono le condizioni per il parziale/totale recupero della spesa sostenuta per integrare la retta, a valere sul patrimonio mobiliare e immobiliare dell assistito. Articolo 9 Modalità di attuazione dell intervento economico comunale e aggiornamento annuale dello stesso L intervento economico a carico del Comune di Almè è soggetto a revisione annuale con riferimento alla data di attivazione del medesimo.

Articolo 10 - Disposizioni finali Tenuto conto delle nuove disposizioni introdotte in materia dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328, il presente regolamento è applicato anche a: a) coloro che già beneficiano dell intervento economico comunale, fatta eccezione per coloro che alla data del 31.12.2001 usufruivano di un intervento economico comunale non superiore all importo mensile di Euro 120,00, per i quali l applicazione delle nuove modalità di compartecipazione economica scatterà in occasione della richiesta di aumento dell intervento economico comunale; b) coloro che chiedono l intervento economico comunale nel corso del ricovero, a seguito di assunzione originaria d onere da parte del Comune. In caso di fattispecie concrete che esulino dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorra provvedere in deroga alle norme ivi previste o in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento ma da ricondursi per analogia allo stesso, il Servizio sociale comunale formula una richiesta di indirizzo da sottoporre alla Giunta comunale per definire l iter burocratico necessario. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali, anche in tema di donazioni, liberalità e rivalsa. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo Pretorio, pubblicazione che segue all avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione e verrà applicato anche alle situazioni attualmente in carico all Ufficio Servizi Sociali.

PROPOSTA FASCE ISEE E PERCENTUALI DI COMPARTECIPAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI FASCE ISEE Fino ad Euro 5.000,00 da Euro 5.000,01 ad Euro 7.500,00 5% da Euro 7.500,01 ad Euro 10.000,00 7,5% da Euro 10.000,01 ad Euro 12.500,00 10% da Euro 12.500,01 ad Euro 15.000,00 12,5% da Euro 15.000,01 ad Euro 17.500,00 15% da Euro 17.500,01 ad Euro 20.000,00 17,5% % di compartecipazione dei singoli parenti tenuti agli alimenti (*) esente da Euro 20.000,01 ad Euro 22.500,00 20% da Euro 22.500,01 copertura totale differenza retta (*) la quota di compartecipazione del singolo parente tenuto agli alimenti si ottiene moltiplicando la percentuale corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, per l ISEE risultante dall attestazione prodotta dal parente stesso. Tale quota è annua e può essere frazionata in dodicesimi.