Orientamenti. relativi alle notifiche dei passaporti per gli intermediari del credito ai sensi della direttiva sul credito ipotecario EBA/GL/2015/19

Documenti analoghi
su morosità e pignoramenti

sulla valutazione del merito creditizio

sulle procedure di gestione degli esposti per presunte violazioni della direttiva sui servizi di

ORIENTAMENTI SULLE INFORMATIVE UNIFORMI DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI IFRS 9

Raccomandazioni che modificano le raccomandazioni ABE/REC/2015/01

Orientamenti EBA/GL/2017/08 12/09/2017

Orientamenti ABE. sull esercizio di raccolta delle informazioni riguardanti i c.d. high earners ABE/GL/2012/5

Orientamenti. che specificano le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all articolo 23 della direttiva 2014/59/UE ABE/GL/2015/17

sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione

EBA/GL/2015/ Orientamenti

ORIENTAMENTI SULL ELENCO MINIMO DI SERVIZI O MECCANISMI ABE/GL/2015/ Orientamenti

Orientamenti Cooperazione tra le autorità ai sensi degli articoli 17 e 23 del regolamento (UE) n. 909/2014

ORIENTAMENTI SU TEST, VERIFICHE O ESERCIZI CHE POSSONO PORTARE A MISURE DI SOSTEGNO ABE/GL/2014/ settembre 2014

Orientamenti sulla gestione dei reclami per i settori finanziario e bancario

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

ORIENTAMENTI SULL ESERCIZIO DI RACCOLTA DI INFORMAZIONI RIGUARDANTI I C.D. "HIGH EARNER"

19 giugno 2014 ABE/GL/2014/04. Orientamenti

concernenti le politiche e le prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di prodotti e servizi bancari al dettaglio

Orientamenti definitivi

Orientamenti EBA/GL/2018/07. 4 dicembre 2018

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

sugli elenchi provvisori nazionali dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti all addebito di spese

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Orientamenti Accesso da parte di un CSD ai flussi relativi alle operazioni di CCP e sedi di negoziazione

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

ORIENTAMENTI SUI LIMITI DELLE ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI DEL SISTEMA BANCARIO OMBRA EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Orientamenti

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Joint Committee Orientamenti sulla gestione dei reclami per il settore degli strumenti finanziari (ESMA) e per il settore bancario (ABE)

Orientamenti sui criteri minimi per un piano di riorganizzazione aziendale

Orientamenti sull applicazione della sezione C, punti 6) e 7), dell allegato I della MiFID II

Orientamenti sul processo per il calcolo degli indicatori atti a determinare l importanza sostanziale di un CSD per uno Stato membro ospitante

ESECUZIONE (UE) 2017/2382 DELLA COMMISSIONE

Orientamenti. sul processo per il calcolo degli indicatori atti a determinare le principali valute in cui ha luogo il regolamento

Orientamenti Sulle misure sul margine di antiprociclicità EMIR per le controparti centrali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Orientamenti. in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate. 27 giugno 2014 ABE/GL/2014/03

Orientamenti sulla segnalazione di regolamenti internalizzati ai sensi dell articolo 9 del CSDR

Orientamenti. sull esercizio di benchmarking in materia di remunerazioni EBA/GL/2014/08 16/07/2014

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Orientamenti. sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Orientamenti Orientamenti in materia di strumenti di debito complessi e depositi strutturati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Orientamenti dell'abe sul tasso di sconto nominale applicabile alla remunerazione variabile

Orientamenti Regole e procedure dei CSD da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti

Orientamenti Calibrazione degli interruttori di circuito e pubblicazione delle sospensioni di negoziazioni ai sensi della direttiva MiFID II

Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) Persone che ricevono i sondaggi di mercato

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 202. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 agosto 2018.

Orientamenti definitivi

(1) È necessario specificare i dettagli del sistema dei numeri di registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

ORIENTAMENTI SULLE CORREZIONI ALLA DURATA FINANZIARIA MODIFICATA ABE/GL/2016/09 04/01/2017. Orientamenti

Orientamenti e raccomandazioni

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6, e l'articolo 132,

Guidelines per le autorità competenti e le società di gestione di OICVM

in materia di obblighi di segnalazione per i dati sulle frodi, ai sensi dell articolo 96, paragrafo 6, della PSD2

Orientamenti EBA/GL/2016/05 07/11/2016

Orientamenti Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 275/27 DIRETTIVE

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 47, paragrafo 2,

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

BCE - PUBBLICO. All attenzione della dirigenza delle banche significative. Francoforte sul Meno, 28 luglio 2017

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Orientamenti sui fondi propri accessori

Adottato il 4 dicembre Adottato

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Raccomandazioni sul trattamento delle entità in un piano di risanamento di gruppo

ORIENTAMENTI SULLE CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL'INTERVENTO PRECOCE EBA/GL/2015/ Orientamenti

(10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione

in materia di vigilanza su succursali significative

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

2/6. 1 GU L 158 del , pag GU L 335 del , pag GU L 331 del , pagg

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 luglio 2015 (OR. en)

L 335/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Orientamenti sui limiti contrattuali

Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

ABE/GL/2014/ dicembre Orientamenti

CAPITOLO VII SUCCURSALI, AGENTI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ISTITUTI SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Trasferimento transfrontaliero della sede legale delle società

Orientamenti e raccomandazioni

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Parere 8/2018. riguardante

Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

9332/15 ADD 1 ans/gl/s 1 DG D 2A

IT Unita nella diversità IT A8-0206/844. Emendamento

Raccomandazioni. in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud EBA/REC/2017/03 28/03/2018

ALLEGATI. del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

relativi all informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione

Transcript:

EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Orientamenti relativi alle notifiche dei passaporti per gli intermediari del credito ai sensi della direttiva sul credito ipotecario 1

1. Conformità e obblighi di comunicazione Status giuridico degli orientamenti 1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 1. Conformemente all articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti. 2. Gli orientamenti presentano la posizione dell ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell Unione in un particolare settore. Ai sensi dell articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti. Obblighi di comunicazione 3. Ai sensi dell articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all ABE entro 21.12.2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell ABE all indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento EBA/GL/2015/19 da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all ABE. 4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell ABE ai sensi dell articolo 16, paragrafo 3. 1 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). 2

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni Oggetto 5. I presenti orientamenti riguardano l'obbligo per le autorità competenti degli Stati membri d origine (home) di notificare alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti (host) l intenzione da parte degli intermediari del credito di esercitare la propria attività in un altro Stato membro ("notifica di passaporto", passport notification ), secondo quanto stabilito dall'articolo 32 della direttiva 2014/17/UE. Gli orientamenti specificano, inoltre, gli obblighi per l'aggiornamento del registro pubblico degli intermediari del credito in relazione alla notifica di passaporto. Ambito d applicazione 6. I presenti orientamenti si applicano alle notifiche di passaporto relative all'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione di servizi da parte degli intermediari del credito, secondo quanto disposto all'articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/17/UE 2, e non si estendono al metodo e agli strumenti di vigilanza degli intermediari del credito che operano a livello transfrontaliero. Destinatari Destinatari dei presenti orientamenti 7. Gli orientamenti sono rivolti alle autorità competenti definite all articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 (autorità ABE), ossia le medesime autorità competenti definite all articolo 4, punto 22, della direttiva 2014/17/UE. Gli orientamenti si applicano nella misura in cui tali autorità sono state designate come competenti a garantire l applicazione e l attuazione delle disposizioni della direttiva 2014/17/UE cui i presenti orientamenti fanno riferimento. Destinatari degli obblighi di informazione 8. Indipendentemente dal fatto che il paragrafo 7 si riferisca o meno a un autorità rappresentata presso l ABE, qualora uno Stato membro abbia designato più di un autorità in conformità dell articolo 5 della direttiva 2014/17/UE e una di esse non sia un autorità rappresentata presso l ABE, l autorità che partecipa all ABE e che è designata ai sensi di tale articolo 2 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34). 3

dovrebbe, fatte salve le disposizioni nazionali adottate conformemente all articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE: Definizioni a) informare senza indugio l altra autorità designata in merito ai presenti orientamenti e alla relativa data di applicazione; b) invitare per iscritto tale autorità a prendere in considerazione l applicazione dei presenti orientamenti; c) invitare per iscritto tale autorità a informare l ABE o l autorità rappresentata presso l ABE entro due mesi dalla notifica ai sensi della lettera a) se applica o intende applicare i presenti orientamenti; d) se del caso, trasmettere senza indugio all ABE le informazioni ricevute ai sensi della lettera c). 9. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2014/17/UE hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. 3. Attuazione Data di applicazione 10. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 21 marzo 2016, mentre gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 8 si applicano a partire dal [data di pubblicazione nelle lingue ufficiali + 1 giorno]. 4

4. Orientamenti relativi alle notifiche del passaporto 1. Esercizio della libera prestazione di servizi 1.1 Con riferimento alla prestazione di servizi la notifica di passaporto di cui all'articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/17/UE dovrebbe contenere quanto segue: a. lo Stato membro ospitante in cui l'intermediario del credito intende svolgere le proprie attività; b. la denominazione, l'indirizzo della sede e il numero di registrazione dell'intermediario del credito; c. l'indirizzo web del registro online tenuto dall'autorità competente dello Stato membro d'origine dove è possibile reperire informazioni sull'intermediario; d. la denominazione dell'autorità competente nello Stato membro d'origine; e. i servizi che l'intermediario del credito intende prestare nello Stato membro ospitante, nella misura in cui questi sono disponibili nel registro dell'autorità competente dello Stato d'origine; f. se del caso, il nome e il numero di registrazione del creditore o dei creditori rispetto ai quali l'intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato o per conto dei quali agisce a titolo esclusivo e, in tali casi, la conferma che il creditore o i creditori si assumono la responsabilità piena e incondizionata per le attività svolte dall'intermediario del credito; g. la data di nascita nel caso di una persona fisica; h. la data della notifica effettuata da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'intermediario del credito. 2. Esercizio della libertà di stabilimento 2.1 Per quanto riguarda lo stabilimento di una succursale, la notifica di passaporto di cui al comma (2) dell'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE dovrebbe contenere quanto segue: a. lo Stato membro ospitante in cui l'intermediario del credito intende stabilire una succursale; b. la denominazione, l'indirizzo della sede e il numero di registrazione dell'intermediario del credito; 5

c. l'indirizzo web del registro online tenuto dall'autorità competente dello Stato membro d'origine dove è possibile reperire informazioni sull'intermediario; d. la denominazione dell'autorità competente nello Stato membro d'origine; e. l'indirizzo della succursale che si intenderebbe stabilire, nella misura in cui questo sia disponibile al momento della notifica; f. i nomi dei responsabili della gestione della succursale che si intenderebbe stabilire, nella misura in cui questi siano disponibili al momento della notifica; g. i servizi che l'intermediario del credito intende prestare nello Stato membro ospitante, nella misura in cui questi sono disponibili nel registro dell'autorità competente dello Stato d'origine; h. la data di nascita nel caso di una persona fisica; i. se del caso, il nome e il numero di registrazione del creditore o dei creditori rispetto ai quali l'intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato o per conto dei quali agisce a titolo esclusivo e, in tali casi, la conferma che il creditore o i creditori si assumono la responsabilità piena e incondizionata per le attività svolte dall'intermediario del credito; j. la data della notifica effettuata da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine all'intermediario del credito. 3. Trasmissione della notifica 3.1 Le informazioni richieste dovrebbero essere comunicate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti utilizzando i modelli di notifica di cui agli allegati 1 e 2, a seconda dei casi. Qualora le notifiche da trasmettere siano molteplici, le autorità competenti possono in alternativa comunicare informazioni aggregate, ma devono comunque farlo utilizzando le intestazioni di cui agli allegati 1 e 2. Se le autorità competenti interessate concordano al riguardo, possono trasmettere le notifiche molteplici in formato elettronico. 3.2 Le informazioni richieste dovrebbero essere fornite dalle autorità competenti per iscritto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro ospitante. 3.3 Le informazioni richieste dovrebbero essere trasmesse dalle autorità competenti per via elettronica, ove ciò sia possibile e accettabile per le autorità competenti interessate. Qualora ciò non fosse possibile o accettabile, le informazioni richieste dovrebbero essere trasmesse a mezzo posta. Laddove si utilizzi il servizio postale, la notifica dovrebbe essere inviata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine in tempo utile affinché la notifica pervenga all'autorità competente dello Stato membro ospitante entro il termine di un mese specificato nell'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE (ovvero un mese dalla data di notifica da parte dell'intermediario del credito all'autorità competente dello Stato d'origine). 6

3.4 Le autorità competenti dovrebbero pubblicare le seguenti informazioni in relazione alle notifiche di passaporto: a. le lingue accettate dalle autorità competenti; b. l'indirizzo cui devono essere inviate le notifiche di passaporto se trasmesse a mezzo posta; c. i mezzi elettronici attraverso il quale possono essere presentate le notifiche di passaporto e gli eventuali contatti. 4. Registrazione 4.1 L'autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe aggiornare tempestivamente il proprio registro pubblico con le informazioni necessarie, come stabilito dall'articolo 29 della direttiva 2014/17/UE. 4.2 Inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe mettere a disposizione nel proprio registro pubblico, entro un mese, le informazioni contenute nella notifica da parte dello Stato membro di origine, compresi la denominazione, l'indirizzo della sede e i recapiti dell'intermediario del credito. 5. Notifica delle modifiche alle informazioni contenute nella notifica iniziale 5.1 L'autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe notificare la cessazione o la modifica delle attività oggetto di passaporto o dei "dati statici" (ad esempio la modifica della denominazione o dell'indirizzo) o ancora delle informazioni non disponibili al momento della notifica iniziale [orientamento 2, paragrafo 1, lettere e) e f)] all'autorità competente dello Stato membro ospitante, il prima possibile e al più tardi entro un mese di calendario, utilizzando i mezzi appropriati. 7

Allegato 1. Modulo di notifica per l'esercizio della libera prestazione di servizi 1 Data di trasmissione della presente notifica dall'autorità dello Stato membro d'origine a quella dello Stato membro ospitante GG/MM/AAAA 2 Stato membro ospitante 3 Tipo di notifica Prima notifica Modifica di una notifica precedente 4 5 6 Denominazione dell'intermediario del credito Data di nascita nel caso di una persona fisica Numero di registrazione nello Stato membro d'origine GG/MM/AAAA 7 Indirizzo della sede 8 E-mail 9 Numero di telefono 10 Numero di fax 11 Autorità competente dello Stato membro d'origine 12 Stato membro d origine 13 Indirizzo web del registro online 8

14 Servizi che verranno forniti dall'intermediario del credito nello Stato membro ospitante, nella misura in cui questi sono disponibili. offre/presenta contratti di credito fornisce assistenza nel lavoro amministrativo preparatorio/precontrattuale conclude contratti di credito fornisce servizi di consulenza 15 Intermediario del credito con vincolo di mandato 16 Nel caso di un intermediario del credito con vincolo di mandato: a) nome e numero di registrazione del/i creditore/i o dei gruppi nei confronti dei quali l'intermediario ha un vincolo di mandato nello Stato membro ospitante b) se l intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato esclusivo con un unico creditore Sì No a)... b)... c)... c) conferma che i creditori assumono la responsabilità piena e incondizionata per le attività di intermediazione del credito 9

Allegato 2. Modulo di notifica per l'esercizio della libertà di stabilimento 1 Data di trasmissione della presente notifica dall'autorità dello Stato d'origine a quella dello Stato ospitante GG/MM/AAAA 2 Stato membro ospitante 3 Tipo di notifica 4 5 6 Denominazione dell'intermediario del credito Data di nascita nel caso di una persona fisica Numero di registrazione nello Stato membro d'origine Prima notifica Modifica di una notifica precedente GG/MM/AAAA 7 Indirizzo della sede 8 E-mail 9 Numero di telefono 10 Numero di fax 11 Autorità competente dello Stato membro d'origine 12 Stato membro d origine 13 Indirizzo web del registro online 14 15 Dati relativi alla succursale (nella misura in cui questi sono disponibili al momento della notifica) Indirizzo Numero di telefono E-mail Numero di fax Nomi e date di nascita delle persone fisiche responsabili della gestione della succursale (nella misura in cui questi siano disponibili al momento della notifica) 10

16 17 18 Servizi che verranno forniti dall'intermediario del credito nello Stato membro ospitante, nella misura in cui questi sono disponibili. Intermediario del credito con vincolo di mandato Nel caso di un intermediario del credito con vincolo di mandato: a) nome e numero di registrazione del/i creditore/i o dei gruppi nei confronti dei quali l'intermediario ha un vincolo di mandato nello Stato membro ospitante b) se l intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato esclusivo con un unico creditore c) conferma che i creditori assumono la responsabilità piena e incondizionata per le attività di intermediazione del credito offre/presenta contratti di credito fornisce assistenza nel lavoro amministrativo preparatorio/precontrattuale conclude contratti di credito fornisce servizi di consulenza Sì No a)... b)... c)... 11