sulla valutazione del merito creditizio
|
|
|
- Matteo Scognamiglio
- 8 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 EBA/GL/2015/ Orientamenti ABE sulla valutazione del merito creditizio 1
2 Indice 1. Sezione 1 Conformità e obblighi di comunicazione 3 2. Sezione 2 Oggetto, ambito d applicazione e definizioni 4 3. Sezione 3 Attuazione 5 4. Sezione 4 Obblighi riguardanti la valutazione del merito creditizio 6 2
3 Sezione 1 Conformità e obblighi di comunicazione Status giuridico degli orientamenti 1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/ Conformemente all articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti. 2. Gli orientamenti presentano la posizione dell ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell Unione in un particolare settore. Ai sensi dell articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti. Obblighi di comunicazione 3. Ai sensi dell articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all ABE entro se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell ABE all indirizzo [email protected] con il riferimento ABE/GL/2015/11 da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all ABE. 4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell ABE ai sensi dell articolo 16, paragrafo 3. 1 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 12). 3
4 Sezione 2 Oggetto, ambito d applicazione e definizioni Oggetto e ambito d applicazione 5. I presenti orientamenti forniscono ulteriori dettagli sui requisiti di cui all articolo 18 e all articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE 2, intesi a valutare il merito creditizio del consumatore in relazione ai contratti di credito che rientrano nell ambito di applicazione dell articolo 3 della direttiva 2014/17/UE. Destinatari Destinatari dei presenti orientamenti 6. I presenti orientamenti sono rivolti: a. alle autorità competenti definite all articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 (autorità ABE), che sono anche le autorità competenti definite all articolo 4, punto 22), della direttiva 2014/17/UE. Gli orientamenti si applicano nella misura in cui tali autorità sono state designate come competenti a garantire l applicazione e l attuazione delle disposizioni della direttiva 2014/17/UE, alla quale i presenti orientamenti si riferiscono; e b. agli enti finanziari definiti all articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, che sono i creditori ai sensi dell articolo 4, punto 2), della direttiva 2014/17/UE. Destinatari degli obblighi di informazione 7. Indipendentemente dal fatto che il paragrafo 6, lettera a), si riferisca a un autorità rappresentata presso l ABE o meno, qualora uno Stato membro abbia designato più di un autorità a norma dell articolo 5 della direttiva 2014/17/UE e una di esse non sia un autorità rappresentata presso l ABE, l autorità che partecipa all ABE e che è designata ai sensi di tale articolo dovrebbe, fatte salve le disposizioni nazionali adottate conformemente all articolo 5, paragrafo 3, della direttiva sul credito ipotecario: a. informare senza indugio l altra autorità designata in merito ai presenti orientamenti e alla relativa data di applicazione; 2 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del , pag. 34). 4
5 Definizioni b. invitare per iscritto tale autorità a prendere in considerazione l applicazione dei presenti orientamenti; c. invitare per iscritto tale autorità a informare l ABE o l autorità rappresentata presso l ABE entro due mesi dalla notifica di cui alla lettera a) se applica o intende applicare i presenti orientamenti; e d. se del caso, trasmettere senza indugio all ABE le informazioni ricevute ai sensi della lettera c). 8. Salvo diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2014/17/UE assumono il medesimo significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applica la seguente definizione: maxi rata finale o balloon payment, l importo residuo del capitale che scade e diventa esigibile al pagamento della rata finale in un prestito non totalmente ammortizzato. Esternalizzazione 9. Nel caso in cui l attività del creditore sia in tutto o in parte esternalizzata a terze parti o svolta da un altro soggetto secondo altre modalità, i creditori dovrebbero garantire che tali soggetti terzi, nello svolgimento dell attività, osservino i requisiti stabiliti negli orientamenti CEBS in materia di esternalizzazione 3. Ciò include, in particolare, l orientamento 2 del CEBS, secondo cui la responsabilità ultima della corretta gestione dei rischi connessi all esternalizzazione o alle attività esternalizzate spetta all alta dirigenza dell ente che esternalizza l attività. Sezione 3 Attuazione Data di applicazione 10. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 21 marzo 2016, mentre gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 7 si applicano a partire dal [data di pubblicazione nelle lingue ufficiali + 1 giorno]. 3 Cfr. CEBS (2006), Guidelines on outsourcing, all indirizzo 5
6 Sezione 4 Obblighi riguardanti la valutazione del merito creditizio Orientamento 1 Verifica del reddito del consumatore 1.1 Al fine di verificare le probabilità che un consumatore adempia ai propri obblighi stabiliti dal contratto di credito di cui all articolo 18 della direttiva 2014/17/UE, il creditore dovrebbe svolgere indagini ragionevoli e adottare misure ragionevoli per verificare la capacità di reddito attuale e pregressa del consumatore ed eventuali andamenti irregolari nel corso del tempo. 1.2 Nel caso di consumatori che percepiscono redditi derivanti da un attività autonoma o di carattere stagionale o saltuario, il creditore dovrebbe svolgere indagini ragionevoli e adottare misure ragionevoli per verificare le informazioni relative alla capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito. Tale verifica include la capacità del consumatore di produrre reddito e l acquisizione dell attestazione da parte di soggetti terzi della sussistenza di tale reddito. Orientamento 2 Documentazione e conservazione delle informazioni 2.1 Il creditore dovrebbe conservare, almeno per la durata del contratto di credito, la documentazione completa relativa alle informazioni che attestano l approvazione del mutuo ipotecario. 2.2 Il creditore dovrebbe garantire l immediata disponibilità per le autorità competenti della documentazione contenente adeguate spiegazioni delle procedure adottate per la verifica del reddito. La documentazione dovrebbe contenere almeno le informazioni relative ai redditi pregressi raccolte per ciascun richiedente. Orientamento 3 Individuazione delle informazioni inesatte 3.1 Per valutare in modo corretto il merito creditizio, il creditore dovrebbe elaborare la documentazione relativa al credito in modo da individuare ed evitare inesattezze nelle informazioni da parte del consumatore, del creditore o di un intermediario del credito. 6
7 Orientamento 4 Valutazione della capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito 4.1 Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere in considerazione fattori rilevanti che potrebbero influenzare la capacità di adempimento del consumatore, senza introdurre oneri indebiti e indurre rischi di sovra indebitamento. I fattori in questione possono includere oneri ulteriori per il servizio del debito, i relativi tassi di interesse e la quota capitale del debito, pregressi mancati pagamenti, tasse e assicurazioni direttamente collegate al credito, ove note. 4.2 Il creditore dovrebbe adottare solide procedure per valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito e mantenere aggiornata la documentazione relativa a dette procedure. Il creditore dovrebbe rivedere tali procedure a intervalli regolari. 4.3 Se la durata del prestito si estende oltre l attesa età pensionabile del consumatore, il creditore dovrebbe tenere in debito conto l adeguatezza del reddito presumibile del consumatore e la sua capacità di continuare ad adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito dopo il pensionamento. 4.4 Il creditore dovrebbe garantire che la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito non si basi su un atteso significativo incremento del reddito del consumatore, a meno che la documentazione non fornisca sufficienti elementi in tal senso. Orientamento 5 Valutazione degli impegni finanziari già assunti dal consumatore e delle altre spese non discrezionali 5.1 Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere ragionevolmente in considerazione gli impegni finanziari già assunti dal consumatore, quali le obbligazioni in essere, e le altre spese non discrezionali dello stesso, incluse la verifica e la valutazione delle spese di sostentamento. Orientamento 6 Valutazione di potenziali futuri scenari negativi 6.1 Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere in considerazione, a titolo prudenziale, potenziali futuri scenari negativi, tra i quali, per esempio, una riduzione del reddito dopo il pensionamento, un aumento dei tassi di interesse di riferimento nel caso di mutui ipotecari a tasso variabile, l eventualità di ammortamento negativo ovvero di maxi rate finali o pagamenti differiti di capitale o interessi. 7
Raccomandazioni che modificano le raccomandazioni ABE/REC/2015/01
EBA/REC/2015/02 23/11/2016 Raccomandazioni che modificano le raccomandazioni ABE/REC/2015/01 sull equivalenza dei regimi di riservatezza 1 1. Conformità e obblighi di comunicazione Status delle presenti
sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione
EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Orientamenti sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione 1 1. Conformità e obblighi di comunicazione Status giuridico degli orientamenti 1. Il presente documento
Orientamenti EBA/GL/2017/08 12/09/2017
ORIENTAMENTI SULL ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A NORMA DELLA SECONDA DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Orientamenti sui criteri
EBA/GL/2015/ Orientamenti
EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Orientamenti sulle circostanze materiali che costituiscono una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria e sugli elementi relativi all efficacia dello strumento per la
ORIENTAMENTI SULL ELENCO MINIMO DI SERVIZI O MECCANISMI ABE/GL/2015/ Orientamenti
ABE/GL/2015/05 07.08.2015 Orientamenti in materia di accertamento delle situazioni in cui la liquidazione delle attività o passività con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente
ORIENTAMENTI SU TEST, VERIFICHE O ESERCIZI CHE POSSONO PORTARE A MISURE DI SOSTEGNO ABE/GL/2014/ settembre 2014
ABE/GL/2014/09 22 settembre 2014 Orientamenti sui tipi di test, verifiche o esercizi che possono portare a misure di sostegno ai sensi dell articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii), della direttiva
Orientamenti definitivi
EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Orientamenti definitivi sul tasso di conversione del debito in capitale nel bail-in 1. Conformità e obblighi di comunicazione Status giuridico degli orientamenti 1. Il presente
ORIENTAMENTI SUI LIMITI DELLE ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI DEL SISTEMA BANCARIO OMBRA EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Orientamenti
EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Orientamenti Limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato di cui all articolo 395,
Orientamenti. in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate. 27 giugno 2014 ABE/GL/2014/03
ORIENTAMENTI IN MATERIA DI INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ VINCOLATE E NON VINCOLATE 27 giugno 2014 ABE/GL/2014/03 Orientamenti in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate Orientamenti
Orientamenti Orientamenti in materia di strumenti di debito complessi e depositi strutturati
Orientamenti Orientamenti in materia di strumenti di debito complessi e depositi strutturati 04/02/2016 ESMA/2015/1787 IT Indice I. Ambito di applicazione... 3 II. Riferimenti, abbreviazioni e definizioni...
ABE/GL/2013/01 6 dicembre 2013. Orientamenti
ABE/GL/2013/01 6 dicembre 2013 Orientamenti sui depositi al dettaglio assoggettati a deflussi differenti ai fini delle segnalazioni sulla liquidità, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai
ORIENTAMENTI SULLE CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL'INTERVENTO PRECOCE EBA/GL/2015/ Orientamenti
EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Orientamenti sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce ai sensi dell articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/CE 1 Indice Orientamenti
Orientamenti Calibrazione degli interruttori di circuito e pubblicazione delle sospensioni di negoziazioni ai sensi della direttiva MiFID II
Orientamenti Calibrazione degli interruttori di circuito e pubblicazione delle sospensioni di negoziazioni ai sensi della direttiva MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 IT Indice 1 Campo d applicazione...
Orientamenti sui parametri specifici dell impresa
EIOPA-BoS-14/178 IT Orientamenti sui parametri specifici dell impresa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: [email protected]
Orientamenti EBA. sui Metodi Avanzati (AMA) Estensioni e modifiche (GL 45)
EBA BS 2011 209 definitivo 6 gennaio 2012 Orientamenti EBA sui Metodi Avanzati (AMA) Estensioni e modifiche (GL 45) Londra, 6 gennaio 2012 Orientamenti ABE sui Metodi Avanzati (AMA) Estensioni e modifiche
Orientamenti Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze
Orientamenti Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze 22/03/2016 ESMA/2015/1886 IT Indice I. Ambito di applicazione... 3 II. Riferimenti, abbreviazioni e definizioni... 3 III. Finalità...
Orientamenti sul trattamento delle imprese partecipate, comprese le partecipazioni
EIOPA-BoS-14/170 IT Orientamenti sul trattamento delle imprese partecipate, comprese le partecipazioni EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
TITOLO III Capitolo 2 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999 Sezione I Disposizioni di carattere generale Titolo III - Capitolo 2 CONCESSIONE
1 Istruzioni generali per i due modelli. Nei due modelli gli importi devono essere segnalati in valori assoluti.
Istruzioni per la compilazione dei modelli delle attività totali e dell importo complessivo dell esposizione al rischio a fini di raccolta dei fattori per il calcolo dei contributi per le attività di vigilanza
Provvedimento della Banca d Italia
Provvedimento della Banca d Italia Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione LA BANCA D ITALIA Visto il Regolamento
Oggetto: Indicazioni al sistema concernenti il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio di credito.
DANIÈLE NOUY Presidente del Consiglio di vigilanza BCE - PUBBLICO Francoforte sul Meno, 24 marzo 2016 Oggetto: Indicazioni al sistema concernenti il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio
tasso: Rimborso a rate mensili ultimo giorno del mese di ogni anno. 1. Periodo di preammortamento
Siena 1-1 - 2013 Mutui Ipotecari destinati ad acquisto di abitazione principale. D.L. n. 185 2008 e successive Disposizioni di Vigilanza di Banca d Italia del luglio 2009 Gentile Cliente, il presente documento
Informativa al Pubblico Ai sensi delle disposizioni di vigilanza prudenziale sulle Banche
Informativa al Pubblico Ai sensi delle disposizioni di vigilanza prudenziale sulle Banche (Circolare Banca d Italia n. 285/2013 PARTE PRIMA TITOLO III CAPITOLO 2) Situazione riferita al 31 Dicembre 2014
OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO REGOLAMENTO DELL ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO REGOLAMENTO DELL ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (Edizione Novembre 2016) 1 INDICE Articolo 1 AMBITO DI APPLICAZIONE... 3 Articolo
Orientamenti in materia di contabilizzazione e valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche
EIOPA-BoS-15/113 IT Orientamenti in materia di contabilizzazione e valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany
La regolamentazione della CCD: la nuova disciplina sul credito ai consumatori
La regolamentazione della CCD: la nuova disciplina sul credito ai consumatori Roma 24 Novembre 2010 Francesca Santilli Area Normativa La regolamentazione della CCD:la nuova disciplina sul credito ai consumatori
Orientamenti sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite
EIOPA-BoS-14/177 IT Orientamenti sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;
CAPITOLO X GLI ELEMENTI PROBATORI DELLA REVISIONE E LE PROCEDURE DI VERIFICA
CAPITOLO X GLI ELEMENTI PROBATORI DELLA REVISIONE E LE PROCEDURE DI VERIFICA 1 ACQUISIZIONE DI ELEMENTI PROBATIVI Gli elementi probativi (evidenze di revisione) costituiscono la base documentale per la
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 NOVEMBRE 2014, RELATIVO AI DOCUMENTI
3/13. 5 https://eiopa.europa.eu/publications/administrative/jc POG Joint_Position_pdf. 6 GU L 335 del , pag. 1.
EIOPABoS16/071 IT Orientamenti preparatori sulle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto da parte delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi 1/13 Introduzione
La Valutazione dell immobile ai fini di vigilanza prudenziale. Angelo Peppetti Settore Crediti Retail
La Valutazione dell immobile ai fini di vigilanza prudenziale Angelo Peppetti Settore Crediti Retail Roma, 24 giugno 2009 CONTESTO Mancanza di trasparenza sui prezzi degli immobili: non esiste un osservatorio
IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI
Convegno telematico Nuova Direttiva UE sui mutui ipotecari Roma, 10 dicembre 2014 IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI Pietro Sirena Ordinario di Istituzioni di diritto privato Università degli
L.R. 19/2003, art. 9, c. 6 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 dicembre 2006, n. 0369/Pres.
L.R. 19/2003, art. 9, c. 6 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 dicembre 2006, n. 0369/Pres. Regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle aziende
(G.U. n. 241 del 15 ottobre 2012 )
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 9 agosto 2012 Attuazione dell articolo 26 del decreto-legge n. 83/2012 recante «Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie delle
EBA/GL/2016/07 18/01/2017. Orientamenti
EBA/GL/2016/07 18/01/2017 Orientamenti sull applicazione della definizione di default ai sensi dell articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 1. Conformità e obblighi di comunicazione Status giuridico
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE
L 168/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 20.6.2013 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2013 che approva la sostanza attiva geraniolo, a norma del
Orientamenti. sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento ABE/GL/2014/06. 18 luglio 2014
ABE/GL/2014/06 18 luglio 2014 Orientamenti sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento 1 Orientamenti ABE sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento Status giuridico
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di
COMUNE DI POTENZA UNITA DI DIREZIONE BILANCIO E FINANZE RELAZIONE
COMUNE DI POTENZA UNITA DI DIREZIONE BILANCIO E FINANZE RELAZIONE ANALISI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA AI SENSI DELL ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE N. 78/2009 CONVERTITO IN LEGGE N. 102/2009 IN MATERIA
Direttiva 2013/34/UE. Direttiva UE in materia di bilancio
Direttiva 2013/34/UE Direttiva UE in materia di bilancio Aspetti generali La direttiva 2013/34/UE del 26/06/2013 intende rinnovare la materia riguardante il bilancio d esercizio e il bilancio consolidato
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 95/16/CE del Parlamento
Il credito al consumo
Il credito al consumo A cura di Silvia Volpicelli Docente: Silvia Mignani Aprile 2013 Un prodotto multimediale ideato da IFOAP Edizione 2009. Tutti i diritti riservati 1 1 di 33 Introduzione In questa
Gazzetta ufficiale dell'unione europea
31.3.2015 IT L 86/13 REGOLAMENTO (UE) 2015/534 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 17 marzo 2015 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 12 marzo 2014. Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l analisi dei campioni prelevati durante i controlli
1 Bilancio d esercizio- Debiti
1 Bilancio d esercizio- Debiti 1 obbligazioni D DEBITI (art. 2424 c.c.) 2 obbligazioni convertibili 3 verso soci per finanziamenti 4 verso banche 5 verso altri finanziatori 6 acconti da clienti 7 verso
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
LA CENTRALITA DELLA VALUTAZIONE NEL PROCESSO DI EROGAZIONE DEL CREDITO
LA CENTRALITA DELLA VALUTAZIONE NEL PROCESSO DI EROGAZIONE DEL CREDITO Quindi la centralità della Valutazione Immobiliare è acclarata come elemento fondamentale nel processo di erogazione del credito e
L offerta del Banco San Marco per C.R.A.A.C.T.V. Marzo 2016
L offerta del Banco San Marco per C.R.A.A.C.T.V Marzo 2016 PRESTITO PERSONALE A TASSI AGEVOLATI Il prestito personaleche garantisce la massima flessibilità: un prestito a tasso predefinito mentre la durata
STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web:
Circolare n. 13 - pagina 1 di 7 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 13 del 30 novembre 2012 Nuove regole per il pagamento delle transazioni commerciali Riferimenti normativi: Decreto Legislativo n.
PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA BANCA D ITALIA E LA GUARDIA DI FINANZA
PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA BANCA D ITALIA E LA GUARDIA DI FINANZA La Banca d Italia e la Guardia di Finanza: VISTI il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New FONTI RINNOVABILI tasso variabile
1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email [email protected] Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche
NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI
NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI Nell ambito del c.d. Decreto Internazionalizzazione, pubblicato recentemente sulla G.U., il Legislatore
Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
30.1.2016 IT L 24/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/124 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2016 che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 n. 241 COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO
Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di NOVARA
Al Referente dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Novara Baluardo Lamarmora n.16 28100 NOVARA Oggetto: Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini
Orientamenti. Orientamenti - su alcuni aspetti dei requisiti della funzione di controllo della conformità di cui alla MiFID
Orientamenti Orientamenti - su alcuni aspetti dei requisiti della funzione di controllo della conformità di cui alla MiFID 25 giugno 2012 ESMA/2012/388 Data: 25 giugno 2012 ESMA/2012/388 Sommario I. Ambito
ACCORDO 2015 SOSPENSIONE DEL CREDITO ALLE FAMIGLIE AVVISO ALLA CLIENTELA
ACCORDO 2015 SOSPENSIONE DEL CREDITO ALLE FAMIGLIE AVVISO ALLA CLIENTELA Si avvisa la gentile clientela che questa Banca ha aderito all Accordo siglato il 31 marzo 2015 tra l ABI e le Associazioni dei
Lezione 11 Banche centrali e politica monetaria
Lezione 11 Banche centrali e politica monetaria L offerta di moneta: la Banca Centrale Tra i compiti principali della Banca centrale rientrano: emettere banconote e monete agire come banca delle banche
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Decreto n. 5195 del 13 maggio 2010 Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione,
Comunicazione del 12 dicembre Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: garanzia di Stato sulle passività delle banche italiane
Comunicazione del 12 dicembre 2011. Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: garanzia di Stato sulle passività delle banche italiane 1. L art. 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ( 1 ) prevede che
