ABE/GL/2013/01 6 dicembre Orientamenti
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- Giuseppina Giorgia Caruso
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1 ABE/GL/2013/01 6 dicembre 2013 Orientamenti sui depositi al dettaglio assoggettati a deflussi differenti ai fini delle segnalazioni sulla liquidità, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (regolamento sui requisiti patrimoniali, CRR)
2 Orientamenti sui depositi al dettaglio assoggettati a deflussi differenti ai fini delle segnalazioni sulla liquidità, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (regolamento sui requisiti patrimoniali, CRR) Indice 1. Orientamenti ABE sui depositi al dettaglio assoggettati a deflussi differenti ai fini delle segnalazioni sulla liquidità, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali, CRR) 3 Titolo I Oggetto, ambito d applicazione e definizioni 5 Titolo II Orientamenti sull individuazione di prodotti di deposito al dettaglio assoggettati a deflussi più elevati 5 Titolo III Disposizioni finali e attuazione 10 Pagina 2 di 10
3 1. Orientamenti ABE sui depositi al dettaglio assoggettati a deflussi differenti ai fini delle segnalazioni sulla liquidità, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali, CRR) Valore giuridico degli orientamenti 1. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (il regolamento ABE ). Conformemente all articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli istituti finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti. 2. Gli orientamenti presentano il parere dell ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell Unione in una particolare area. L ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli istituti finanziari si conformino agli orientamenti rivolti loro. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano a esse mediante il loro inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza in modo opportuno (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli istituti. Obblighi di notifica 3. Ai sensi dell articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a notificare all ABE entro il 6 febbraio 2014 se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, esse saranno ritenute dall ABE non conformi. Le notifiche devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 del presente documento all indirizzo [email protected] con il riferimento ABE/GL/2013/01. Le notifiche devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. 4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell ABE, ai sensi dell articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE. Pagina 3 di 10
4 Indice Titolo I Oggetto, ambito d applicazione e definizioni 5 Titolo II Orientamenti sull individuazione di prodotti di deposito al dettaglio assoggettati a deflussi più elevati 5 Titolo III Disposizioni finali e attuazione 10 Pagina 4 di 10
5 Titolo I Oggetto, ambito d applicazione e definizioni Conformemente all articolo 421, paragrafo 3, del CRR, i presenti orientamenti mirano ad armonizzare i criteri di individuazione e categorizzazione dei depositi al dettaglio assoggettati a deflussi differenti da quelli specificati come minimi all articolo 421, paragrafi 1 e 2, del CRR, nonché i criteri di definizione di tali prodotti ai fini delle segnalazioni sulla liquidità. Pertanto, l ambito d applicazione dei presenti orientamenti è incentrato sui depositi assoggettati a deflussi più elevati. I presenti orientamenti si applicano ai fini dei requisiti di liquidità su base individuale e consolidata degli enti ai sensi del CRR, parte uno, titolo II. L ambito d applicazione degli orientamenti comprende tutti i depositi al dettaglio previsti dall articolo 421 del CRR, inclusi i depositi che soddisfano le condizioni di cui all articolo 421, paragrafo 1, ossia i depositi coperti da un sistema di garanzia dei depositi e che sono parte di una relazione consolidata o sono detenuti in un conto transattivo, che mostrano caratteristiche connesse con deflussi più elevati. Titolo II Orientamenti sull individuazione di prodotti di deposito al dettaglio assoggettati a deflussi più elevati Parte 1 Considerazioni generali 1. Determinazione di relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile Un deposito al dettaglio deve essere considerato come parte di una relazione consolidata, ai fini delle segnalazioni sulla liquidità, nell ipotesi di uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato quando il depositante soddisfa almeno uno dei seguenti criteri: (a) ha con l ente un rapporto contrattuale attivo con una durata minima; (b) ha con l ente un rapporto di prestito per mutui ipotecari o altri prestiti a lungo termine, oppure (c) ha con l ente un numero minimo di prodotti attivi diversi dai prestiti. 2. Determinazione di conto transattivo, compresi i conti su cui è regolarmente accreditato lo stipendio Un deposito al dettaglio deve essere considerato come detenuto in un conto transattivo quando stipendi, redditi o operazioni sono rispettivamente accreditati e addebitate, in modo regolare, su tale conto. 3. In merito a entrambe le considerazioni di cui alla parte 1, titolo II, paragrafi 1 e 2, dei presenti orientamenti, gli enti devono avere a disposizione i dati storici, anche quelli riguardanti il comportamento dei depositanti, per giustificare la classificazione dei loro depositi. Pagina 5 di 10
6 4. Metodologia per l individuazione dei prodotti di deposito al dettaglio assoggettati a deflussi più elevati 4.1. I depositi al dettaglio devono essere raggruppati in tre categorie di depositi soggetti a deflussi più elevati sulla base del numero e della rischiosità dei fattori di rischio cui sono esposti, tra quelli descritti nella parte 2 dei presenti orientamenti. Nondimeno, poiché l elenco dei fattori ivi riportato non è esaustivo, gli enti che individuano criteri aggiuntivi che conducono a deflussi più elevati devono tenerne conto nella propria analisi Ai fini delle segnalazioni sulla liquidità, gli enti devono stimare i deflussi più elevati adeguati per ciascuna delle categorie citate, conformemente alla parte 3 dei presenti orientamenti. Parte 2 Fattori che influenzano la stabilità dei prodotti di deposito al dettaglio 5. Valore del deposito al dettaglio 5.1. Gli enti devono considerare come depositi di valore elevato quelli che soddisfano tutti i seguenti requisiti: (a) sono superiori al minore tra i due importi seguenti: (i) EUR oppure (ii) l importo garantito dal sistema locale di garanzia dei depositi; (b) sono inferiori a EUR Gli enti devono considerare come depositi di valore molto elevato quelli di almeno EUR Per calcolare il valore dei depositi di un cliente, gli enti devono includere nel calcolo tutti i conti di deposito del cliente presso l ente in questione Gli enti devono altresì effettuare un analisi della concentrazione della propria quota stabile dei depositi; a fini interni devono essere introdotti soglie e/o limiti adeguati per definire i depositi al dettaglio di valore elevato La concentrazione della quota stabile dei depositi può essere determinata utilizzando vari metodi. Ad esempio gli enti possono individuare un certo numero di depositi al dettaglio di grandi dimensioni oppure il numero dei depositi al dettaglio più grandi che costituiscono una certa percentuale della quota stabile dei depositi al dettaglio. Per individuare i depositi al dettaglio di valore elevato, gli enti possono applicare la soglia adattata al mercato locale per l importo della garanzia dei depositi oppure l importo al di sopra del quale si negozia il tasso d interesse o qualsiasi altro accordo specifico concluso con il depositante che possa limitare il rischio di deflussi. 1. Prodotti che sono collegati ad un tasso (rate-driven) o che offrono condizioni preferenziali 6.1. Un deposito deve essere considerato collegato ad un tasso (rate-driven) se un ente offre un tasso d interesse: Pagina 6 di 10
7 (a) che è notevolmente superiore al tasso medio per prodotti al dettaglio simili offerti dalla concorrenza, viste le specificità del mercato dei depositi locale, oppure (b) il cui rendimento deriva dal rendimento di un indice di mercato o di un paniere di indici, oppure (c) il cui rendimento deriva da una qualsiasi variabile di mercato diversa da un tasso d interesse variabile Gli enti possono individuare i prodotti collegati ad un tasso (rate-driven) confrontando il tasso applicato a ciascun deposito con quello medio pagato dalla concorrenza per prodotti simili. Con il termine concorrenza si intendono enti che hanno un modello aziendale e dimensioni comparabili, che devono essere definiti dall ente in questione e verificati dall autorità competente, se ritenuto necessario. 7. Depositi a termine in scadenza o con periodo di preavviso 7.1. I depositi che devono essere considerati come appartenenti a questa categoria sono: (a) i depositi originariamente collocati come depositi a termine in scadenza nei trenta giorni, oppure (b) i depositi con periodi di preavviso fissi inferiori a trenta giorni, conformemente agli accordi contrattuali, diversi dai depositi ammissibili al trattamento di cui all articolo 421, paragrafo Nel valutare i deflussi dai depositi al dettaglio, gli enti devono prendere in considerazione gli effetti: (a) dei limiti di ritiro o dei periodi di preavviso; (b) del costo di ritiro per i prodotti di deposito al dettaglio che possono essere legalmente terminati prima della loro data di scadenza originaria; (c) delle conseguenze sulla reputazione dell ente del divieto di ritiro dei depositi, qualora tra gli enti si sia sviluppata la prassi di consentire il rimborso anticipato di tali prodotti di deposito. 8. Canali di distribuzione ad alto rischio, comprese le banche accessibili esclusivamente via internet, altre forme di accesso remoto e depositi intermediati Gli enti devono assegnare ai deflussi più elevati i depositi al dettaglio accessibili attraverso canali di distribuzione ad alto rischio, come le banche accessibili esclusivamente via internet, altre forme di accesso remoto e depositi intermediati (nei quali i mediatori raccolgono fondi da una persona fisica o da una PMI), tenendo conto di quanto segue: (a) esistenza di limiti contrattuali plausibili per i ritiri; (b) conseguenze sulla reputazione dell ente del divieto di ritiro dei depositi, qualora tra gli enti si sia sviluppata la prassi di consentire livelli di rimborso più elevati per questi prodotti. 9. Valuta dei depositi Gli enti devono operare una distinzione tra i depositi al dettaglio in valuta locale e quelli in valuta straniera. 10. Depositi di non residenti Pagina 7 di 10
8 Gli enti devono distinguere tra i depositi al dettaglio di residenti e quelli di non residenti. Per i depositi presso enti insediati nell UE, tale distinzione deve essere definita in termini di depositi di non residenti nell UE e depositi di residenti nell UE. Generalmente, ai fini dei requisiti per la copertura di liquidità, la definizione di residenza deve essere conforme alla definizione statistica o fiscale applicabile. Gli enti devono individuare la residenza del depositante su base individuale. 11. Depositi collegati ai prodotti (product-linked) Gli enti devono individuare i prodotti di deposito al dettaglio con collegamenti ad altri fattori che possono variare durante il periodo di trenta giorni e determinare un più elevato rischio di deflussi. 12. Altre caratteristiche Gli enti devono considerare la propria quota stabile dei depositi al dettaglio al fine di individuare qualsiasi altra caratteristica che indichi o possa indicare una tipologia di depositi al dettaglio con tassi più elevati di deflussi rispetto a quelli di cui all articolo 421, paragrafi 1 e 2, del CRR. L individuazione o la non esistenza di altre caratteristiche deve essere documentata Al fine di individuare tali caratteristiche, gli enti devono valutare la stabilità/volatilità (storica) osservata e attesa per gli specifici prodotti di deposito al dettaglio offerti, nonché individuare le tipologie di prodotti che sono risultate instabili o che si ritiene potrebbero rivelarsi tali A questo scopo, gli enti devono effettuare una prova di stress che ipotizza uno scenario combinato di grave evento idiosincratico e generalizzato del mercato. Per valutare la volatilità dei prodotti di deposito al dettaglio si possono utilizzare modelli statistici e matematici interni. Gli input per questi metodi devono comprendere di norma i dati ricavati dall andamento passato dei depositi e da ipotesi basate su scenari di stress Gli enti di piccole dimensioni e meno complessi possono utilizzare metodi semplificati basati su modelli statistici, come i modelli che individuano un decremento massimo osservato in un periodo di trenta giorni per un determinato deposito in un orizzonte temporale predefinito che include un periodo di stress Si incoraggia il ricorso al giudizio di esperti al fine di includere fattori non presi in considerazione da un modello, specialmente nel caso di prodotti innovativi di recente introduzione Una classificazione dei prodotti di deposito al dettaglio basata sulla volatilità o sulla volatilità percepita può risultare uno strumento molto utile ai fini dell analisi. Ciò favorirebbe un applicazione coerente per tutti i prodotti di deposito al dettaglio di un ente. Il confronto dei risultati ottenuti per prodotti differenti e l individuazione di casi anomali possono contribuire a individuare i depositi meno stabili. Pagina 8 di 10
9 12.7. Le ipotesi alla base di questi metodi devono comprendere una previsione a trenta giorni e devono essere riviste di frequente, in particolare al fine di cogliere tutti i cambiamenti sostanziali delle condizioni del mercato. Gli enti devono prendere altresì in esame la correlazione, gli effetti di contagio e gli effetti stagionali per migliorare la qualità della valutazione. Parte Determinazione di deflussi più elevati Gli enti devono applicare il metodo indicato di seguito per classificare i depositi assoggettati a deflussi più elevati I fattori descritti nella parte 2 dei presenti orientamenti devono essere divisi in due categorie: (a) a rischio elevato (High Risk), che comprende i seguenti fattori di rischio: (i) valuta dei depositi; (ii) depositi collegati a prodotti (product-linked); (iii) prodotti che sono collegati ad un tasso (rate-driven) o che offrono condizioni preferenziali; (iv) canali di distribuzione ad alto rischio, compresi i depositi accessibili esclusivamente via internet e i depositi intermediati; (v) depositi di valore elevato; (vi) altre caratteristiche che l ente reputa di elevato rischio conformemente al paragrafo 13 dei presenti orientamenti; (b) a rischio molto elevato (Very High Risk), che comprende i seguenti fattori di rischio: (i) depositi a termine in scadenza o con periodo di preavviso; (ii) depositi di non residenti; (iii) depositi di valore molto elevato Gli enti devono valutare i depositi al dettaglio sulla base dei suddetti fattori Gli enti devono assegnare i depositi al dettaglio a una delle tre categorie di classificazione indicate di seguito, definite in base al numero di fattori di rischio attribuiti al deposito sottostante: (a) depositi con due fattori della categoria 1; (b) depositi con tre fattori della categoria 1, o con un fattore della categoria 1 e un fattore della categoria 2; (c) depositi con due fattori della categoria 2, o con due fattori della categoria 1 e un fattore della categoria 2, o con una qualsiasi altra combinazione di fattori. Pagina 9 di 10
10 13.5. Gli enti devono stimare i tassi di deflussi più elevati corrispondenti per ciascuna categoria in base alla valutazione della volatilità storica e attesa. Titolo III Disposizioni finali e attuazione 14. Data di applicazione Le autorità nazionali competenti sono tenute ad attuare i presenti orientamenti integrandoli nelle rispettive procedure di vigilanza entro tre mesi dalla pubblicazione. Dopo tale data, esse sono tenute a garantire che gli enti si conformino effettivamente a tali orientamenti. Pagina 10 di 10
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