REGOLAMENTO DEGLI INSEGNANTI DI TENNIS



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REGOLAMENTO DEGLI INSEGNANTI DI TENNIS 1

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CAPO I ESCLUSIVITÀ DELL'INSEGNAMENTO Art. 1 - Competenze esclusive della F.I.T. 1. La Federazione italiana tennis (F.I.T.), quale organo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), ha l'esclusività di definire ed aggiornare i criteri ed i livelli dell'insegnamento del tennis. 2. La F.I.T. provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli insegnanti di tennis e dei tecnici federali, quale corpo insegnante tecnico specializzato ed abilitato in via esclusiva all'insegnamento del tennis. Art. 2 - Competenze esclusive degli iscritti nell'albo e negli Elenchi 1. Possono insegnare tennis presso gli affiliati solamente coloro che, avendo superato i corsi organizzati dalla F.I.T., sono iscritti nell'albo o negli Elenchi previsti dal presente Regolamento. 2. I tesserati F.I.T. che esercitano abusivamente l'insegnamento del tennis sono passibili di sanzioni disciplinari. Art. 3 - Divieti per gli affiliati 1. Agli affiliati è vietato rigorosamente utilizzare insegnanti di tennis abusivi sia per corsi collettivi sia per lezioni singole. 2. Gli affiliati inoltre non debbono consentire sui propri impianti l insegnamento che il presente regolamento vieta, sia con riferimento all insegnante sia alle modalità di svolgimento. 3. La trasgressione comporta, a carico dell'affiliato e dei suoi dirigenti, l'adozione di sanzioni disciplinari. 3

CAPO II SCUOLA NAZIONALE MAESTRI Art. 4 - Scuola nazionale maestri 1. La Scuola nazionale maestri è istituita dalla F.I.T., ha sede in Roma ed è l'unica scuola abilitata alla formazione degli insegnanti di tennis. 2. Per lo svolgimento della propria attività utilizza le strutture e gli impianti messi a disposizione dalla F.I.T. e dal C.O.N.I. Art. 5 - Compiti della Scuola nazionale maestri 1. La Scuola nazionale maestri, diretta dal Comitato direttivo, ha i seguenti compiti: a) promuovere la formazione didattica e professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento del tennis; b) organizzare corsi ed esami per il conseguimento di tutte le qualifiche degli insegnanti di tennis; c) fornire e migliorare la cultura scientifica, tecnica e didattica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento degli insegnanti di tennis, organizzando corsi di aggiornamento e di istruzione tecnica; d) promuovere ed organizzare scambi tecnici e culturali con maestri e tecnici di nazioni estere e con gli organismi simili del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali; e) organizzare e coordinare l'attività degli insegnanti di tennis designati, per ogni regione, quali Fiduciari regionali della Scuola nazionale maestri. Art. 6 - Comitato direttivo 1. Il Consiglio federale nomina il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri. 2. Il numero dei componenti del Comitato direttivo è determinato dal Consiglio federale. 3. La durata delle nomine è biennale. 4

Art. 7 - Funzioni del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri 1. Il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri ha competenza in materia di: a) applicazione delle direttive del Consiglio federale; b) organizzazione e svolgimento di corsi ed esami; c) Albo ed Elenchi. Art. 8 - Fiduciari regionali della Scuola nazionale maestri 1. Il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri propone al Consiglio federale la nomina, in ogni regione, di un proprio fiduciario, sentito il parere del Comitato regionale di competenza. 2. La nomina ha durata biennale. 5

CAPO III GESTIONE DELLA SCUOLA NAZIONALE MAESTRI Art. 9 - Attività 1. Il coordinamento dell'attività della Scuola nazionale maestri è affidato al Comitato direttivo, che si avvale dell'opera di collaboratori tecnico-didattici. Art. 10 - Programma e piano di spese 1. Il Comitato direttivo, entro il 15 settembre di ogni anno, redige un programma di attività ed il relativo piano delle spese necessarie, che viene inoltrato al Consiglio federale per la sua approvazione. 6

CAPO IV ESAMI Art. 11 - Bandi di concorso 1. La F.I.T. bandisce annualmente concorsi per esami di ammissione ai corsi organizzati per la formazione di insegnanti di tennis. 2. Fissa, su proposta della Scuola nazionale maestri, i criteri, i titoli, la documentazione e le condizioni per l'ammissione agli esami di concorso e per la successiva frequenza ai corsi. 3. In particolare, per essere ammessi agli esami di concorso è necessario avere almeno i seguenti requisiti: a) aver compiuto il ventesimo anno di età; b) avere buona condotta civile e morale; c) non essere stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi Federazione sportiva, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno. Art. 12 - Corsi 1. La Scuola nazionale maestri organizza annualmente corsi per la formazione di insegnanti di tennis, fissandone tempi e modalità di svolgimento. 2. La Scuola nazionale maestri può disporre le eventuali destinazioni dei frequentatori di interi corsi presso i vari centri di affiliati, la durata del periodo minimo di tirocinio ed ogni modalità di suo svolgimento. 3. Il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri può proporre al Consiglio federale la sospensione, anche definitiva, dal tirocinio di allievi che mostrino un comportamento non confacente con le finalità dei corsi. Art. 13 - Esami 1. Al termine dei corsi, gli allievi sostengono gli esami finali per il conseguimento del titolo di insegnanti di tennis. 7

Art. 14 - Diplomi e targhe 1. La F.I.T. rilascia diplomi a coloro che hanno superato gli esami finali dei corsi. 2. La F.I.T. rilascia altresì targhe che possono essere esposte dagli insegnanti di tennis presso gli impianti ove svolgono la propria attività. 8

CAPO V ALBO ED ELENCHI Sezione I Generalità Art. 15 - Albo ed elenchi 1. È istituito l'albo nel quale vengono iscritti coloro che sono abilitati all'insegnamento del tennis con la qualifica di maestro nazionale, tecnico nazionale e professore; mantengono l iscrizione fino ad esaurimento i maestri. 2. Sono istituiti gli Elenchi nei quali vengono iscritti coloro che sono abilitati all'insegnamento del tennis con le qualifiche di istruttore e preparatore fisico; mantengono l iscrizione fino ad esaurimento gli allenatori istruttori e gli istruttori regionali. 3. La tenuta dell'albo e degli Elenchi è competenza del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri. Art. 16 - Categorie degli insegnanti di tennis 1. Gli insegnanti di tennis si dividono nelle seguenti categorie: a) tecnico nazionale; b) maestro nazionale c) maestro ad honorem ; d) professore; e) istruttore; f) preparatore fisico. 2. Sono mantenute le seguenti qualifiche, fino ad esaurimento: a) maestro; b) allenatore istruttore; c) istruttore regionale. 3. La qualifica di istruttore provinciale è abolita dal 31 dicembre 2000. 9

Sezione II Qualifiche Art. 17 Tecnico nazionale 1. La qualifica di tecnico nazionale si acquisisce attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di tennis ed il superamento di un esame finale. 2. Il tecnico nazionale può svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale, dirigendo scuole di tennis e prestando attività in ogni altra forma su impianti di affiliati, ed è abilitato a seguire atleti di alto livello. Art. 18 Maestro nazionale 1. La qualifica di maestro nazionale si acquisisce attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di tennis ed il superamento di un esame finale. 2. Il maestro nazionale può svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale, dirigendo scuole di tennis e prestando attività in ogni altra forma su impianti di affiliati. 3. La qualifica di maestro nazionale è altresì conseguibile solo da coloro che, in base alla convenzione FIT-IUSM di Roma del 4 gennaio 1997, dopo aver frequentato i due anni del corso libero presso il suddetto IUSM ed aver superato gli esami al termine di ciascun anno, sono giudicati idonei a frequentare il corso di specializzazione presso i Centri federali estivi e superano l esame finale; il riconoscimento della qualifica è subordinato al conseguimento del diploma IUSM. Art. 19 - Maestro "ad honorem" 1. La qualifica di maestro ad honorem è concessa agli ex-giocatori della Coppa Davis ed alle ex-giocatrici della Federation cup che ne facciano richiesta al Consiglio federale. 2. Per operare come maestri nazionali devono sostenere un esame presso la Scuola nazionale maestri, con particolare riferimento al mini-tennis. Art. 20 - Professore 1. Il Consiglio federale, sentito il parere del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri, può conferire la qualifica di professore. 2. La qualifica di professore è conferita a titolo onorifico, per particolari benemerenze nell attività di insegnamento del tennis. 10

3. Il professore è iscritto all Albo e può svolgere attività didattica. Art. 21 Istruttore 1. La qualifica di istruttore, che ha validità annuale, si acquisisce attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di tennis ed il superamento di un esame finale. 2. L istruttore può tenere corsi di base e di perfezionamento dei tesserati giovanili per l affiliato che ha richiesto la sua formazione. 3. Soddisfatte le necessità del settore giovanile dell affiliato, l istruttore, su richiesta del presidente dell affiliato, può essere autorizzato dal Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri all insegnamento primario per lo stesso affiliato. 4. Il presidente dell affiliato è responsabile dell attività svolta dall istruttore del quale ha chiesto la formazione. 5. Al termine dell anno, l istruttore, per il rinnovo della qualifica, deve inviare al Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri ed al Comitato regionale di appartenenza una relazione sull attività svolta, vistata dal presidente dell affiliato per il quale ha operato e dal Comitato provinciale di appartenenza, unitamente alla richiesta del presidente di un affiliato che lo richieda quale istruttore. 6. Il Comitato direttivo può subordinare il rinnovo della qualifica alla partecipazione a corsi di aggiornamento. 7. La qualifica di istruttore è altresì conseguibile solo da coloro che, in base alla convenzione F.I.T. IUSM di Roma del 4 gennaio 1997, dopo aver frequentato i due anni del corso libero presso il suddetto IUSM ed aver superato gli esami al termine di ciascun anno sono giudicati idonei a frequentare il corso di specializzazione presso i Centri federali estivi e superano l esame finale; il riconoscimento della qualifica è subordinata al conseguimento del diploma IUSM. Art. 22 - Preparatore fisico 1. La qualifica di preparatore fisico si acquisisce frequentando un corso riservato ad insegnanti di educazione fisica, diplomati dell IUSM, svolto presso la Scuola nazionale maestri. 2. La qualifica di preparatore fisico può essere altresì acquisita da coloro che abbiano frequentato positivamente corsi di tennis riservati a studenti IUSM tenuti presso i rispettivi istituti in base a convenzione con la F.I.T.; la qualifica in questione è riconosciuta solo successivamente al conseguimento del diploma IUSM da parte dell'interessato, previa fre- 11

quenza di un seminario specialistico, secondo le modalità indicate dalla Scuola nazionale maestri. 3. Il preparatore fisico può svolgere la propria specifica attività nell'ambito delle scuole di tennis. 12

Sezione III Qualifiche ad esaurimento Art. 23 - Maestro 1. La qualifica di maestro è mantenuta, sino ad esaurimento, per coloro che l hanno già acquisita, 2. I maestri possono convertire la qualifica in quella di maestro nazionale previa partecipazione ad un corso sul mini-tennis organizzato dalla Scuola nazionale maestri. 3. Il maestro può svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale, dirigendo scuole di tennis e prestando attività in ogni altra forma sugli impianti di affiliati. Art. 24 - Allenatore istruttore 1. La qualifica di allenatore istruttore è mantenuta, sino ad esaurimento, per coloro che l hanno già acquisita. 2. Gli allenatori istruttori possono convertire la qualifica in quella di maestro nazionale dopo l ammissione e la partecipazione ad un corso per maestri nazionali organizzato dalla Scuola nazionale maestri ed il superamento degli esami finali. 3. L'allenatore istruttore è abilitato all'insegnamento a livello primario per l'avviamento al gioco del tennis e può: a) collaborare con un maestro che dirige una scuola di tennis; b) esercitare l attività in ogni altra forma su impianti di affiliati. Art. 25 - Istruttore regionale 1. La qualifica di istruttore regionale è mantenuta, sino ad esaurimento, per coloro che l hanno già acquisita. 2. Gli istruttori regionali possono convertire la qualifica in quella di maestro nazionale dopo l ammissione e la partecipazione ad un corso per maestri nazionali organizzato dalla Scuola nazionale maestri ed il superamento degli esami finali. 3. L'istruttore regionale può prestare la propria attività solamente nell'ambito della regione di appartenenza, senza la possibilità di variare la stessa mantenendo d'ufficio la qualifica. Art. 26 - Istruttore provinciale 1. Gli istruttori provinciali che lo richiedono sono ammessi a partecipa- 13

re al corso per istruttori organizzato dalla Scuola nazionale maestri, a condizione che il Presidente di un affiliato ne richieda la formazione. 14

CAPO VI ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ Art. 27 - Condizione professionale 1. Gli insegnanti di tennis, per esercitare la loro attività, devono essere iscritti nell'albo e negli Elenchi della F.I.T. ed essere in possesso di certificazione di idoneità fisica, rilasciata da un medico sportivo o da una commissione medica della F.M.S.I; la certificazione non è richiesta ove l insegnante sia in possesso di tessera agonistica. 2. La permanenza nell'albo e negli Elenchi è subordinata alla frequenza obbligatoria dei corsi di aggiornamento previsti dal Consiglio federale, su proposta del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri. 3. In conformità della deliberazione del Consiglio nazionale del C.O.N.I. n. 469/88, il tennis è escluso dall'elenco delle discipline sportive ove è ammesso lo svolgimento di attività sportiva professionistica, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; pertanto, la qualificazione "professionale", attribuita nominalisticamente agli insegnanti di tennis con l'iscrizione nell'albo e negli Elenchi, non comporta, in nessun caso, il conseguimento dello stato di professionista, di cui all'articolo 2 della citata legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 28 - Iscrizione nell'albo e negli Elenchi 1. Hanno diritto di iscriversi nell Albo e negli Elenchi coloro che hanno superato gli esami finali dei corsi banditi dalla FIT ed abbiano tutti i requisiti previsti per l iscrizione. 2. Al momento dell iscrizione, gli insegnanti di tennis devono indicare, solo ed esclusivamente per i fini statistici, la sede della loro attività e dare conferma o indicare eventuali variazioni ad ogni annuale rinnovazione. 3. La domanda di iscrizione deve essere corredata della documentazione richiesta e della tassa annualmente stabilita. 4. Gli iscritti agli Albi ed agli Elenchi sono tenuti al pagamento delle tasse annuali per il rinnovo dell iscrizione. 15

Art. 29 - Sospensione dall'albo e dagli Elenchi 1. La sospensione dall'albo e dagli Elenchi può avvenire: a) per mancata frequenza ai corsi obbligatori triennali di aggiornamento; b) per morosità, a seguito di mancato pagamento, per due anni consecutivi, delle tasse annuali. 2. Gli insegnanti di tennis, sospesi dall'albo o dagli Elenchi, sono inibiti dall'attività di insegnamento. 3. La sospensione è sanata con la partecipazione ad un corso di aggiornamento e con il pagamento delle tasse annuali dovute. Art. 30 - Cancellazione dall'albo e dagli Elenchi 1. La cancellazione dall'albo e dagli Elenchi può avvenire: a) per rinuncia alla qualifica; b) per sospensione non sanata entro i tre anni successivi; c) per revoca del tesseramento. Art. 31 - Rinuncia alla qualifica 1. Gli insegnanti di tennis possono rinunciare alla qualifica presentando domanda scritta alla F.I.T. 2. Il Consiglio federale delibera sulle domande, sentito il parere del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri. 3. La deliberazione opera dalla data di pronuncia, ma ha efficacia dal giorno della presentazione della domanda. Art. 32 - Riscrizione nell'albo e negli Elenchi 1. Gli insegnanti di tennis, che siano stati depennati dall'albo e dagli Elenchi da non più di cinque anni per motivi diversi dalla revoca del tesseramento, possono essere riscritti negli stessi, previo pagamento delle tasse annuali dovute, oltre alla tassa di riammissione e previa partecipazione al corso obbligatorio di aggiornamento, prescritto per la qualifica di appartenenza. 2. Qualora la cancellazione sia stata effettuata da oltre cinque anni, gli interessati alla riscrizione devono frequentare il corso di aggiornamento prescritto per la qualifica di appartenenza e sostenere, con esito positivo, una prova di idoneità didattica presso la Scuola nazionale maestri. 16

Art. 33 - Ultrasessantenni 1. Per coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età, per i professori e per i maestri "ad honorem", l'iscrizione nell'albo e negli Elenchi avviene automaticamente, dietro semplice richiesta scritta di convalida della tessera. 2. Essi non sono tenuti al versamento della tassa annuale ed alla frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento. Art. 34 - Tesseramento 1. Gli iscritti nell'albo e negli Elenchi devono essere in possesso di tessera F.I.T. 2. Per svolgere l attività l'attività agonistica, devono munirsi della relativa tessera agonistica. Art. 35 - Stranieri 1. Lo straniero, in possesso di un titolo per l'insegnamento del tennis, ottenuto da una Federazione sportiva estera aderente alla International tennis federation (I.T.F.), per svolgere tale attività in Italia, deve: a) avere compiuto il ventesimo anno di età; b) avere la residenza in Italia; c) avere buona condotta civile e morale; d) non essere stato assoggettato, da parte della Federazione sportiva estera di appartenenza, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno; e) ottenere dal Consiglio federale il riconoscimento del titolo estero per l'insegnamento del tennis; f) essere iscritto nell'albo o negli Elenchi. 2. Al fine di ottenere il riconoscimento del proprio titolo di insegnante di tennis e l'inquadramento in una delle qualifiche previste dal presente Regolamento, lo straniero deve: a) presentare al Consiglio federale una domanda scritta, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia autenticata, con traduzione in italiano certificata per conformità: 1) titolo di studio; 2) titolo di insegnante di tennis ottenuto nello Stato estero; 3) dichiarazione della Federazione che ha concesso il titolo, con il dettaglio delle prove di esame; 4) "curriculum vitae"; 17

5) attestazione della F.I.T. circa la classifica riconosciutagli in Italia. b) sostenere una prova di idoneità didattica presso la Scuola nazionale maestri. Art. 36 - Scuole di tennis 1. Solo l'affiliato può presentare domanda alla F.I.T., tramite il Comitato regionale territorialmente competente, per il riconoscimento e quindi l'organizzazione di una scuola di tennis, nel rispetto e con il possesso almeno dei seguenti requisiti: a) disponibilità di impianti specifici per il tennis e per la preparazione fisica; b) un maestro nazionale; c) un preparatore fisico; d) un direttore della scuola; e) un numero di allievi non inferiore a quindici. Art. 37 - Corsi collettivi 1. Dove non sia possibile organizzare una scuola di tennis, l istruttore è autorizzato ad organizzare corsi collettivi di insegnamento di base e di perfezionamento. 18

CAPO VII PRECLUSIONI E DIVIETI Art. 38 - Ineleggibilità a cariche federali 1. Gli insegnanti di tennis, fino a che permangono iscritti nell'albo o negli Elenchi, ed i tecnici federali non possono presentare candidature per elezioni a cariche federali, né sono eleggibili alle stesse. (1) Art. 39 - Divieto di accesso alla qualifica di ufficiali di gara 1. Agli Insegnanti di tennis, iscritti nell Albo e negli Elenchi della F.I.T. è vietato l accesso alla qualifica di Ufficiale di gara. (2) 2. Il conseguimento della qualifica di Insegnante di tennis da parte dell Ufficiale di gara comporta la perdita di quest ultima qualifica per cancellazione. Art. 40 - abrogato (3) Art. 41 - Divieto di istituire scuole per insegnanti di tennis 1. L'istituzione di scuole e corsi di preparazione per insegnanti di tennis è competenza esclusiva della F.I.T. e non è consentita l'iniziativa a chiunque altro. 2. Chi contravviene al precedente divieto è passibile di sanzione disciplinare. Art. 42 - Divieto di collaborazione con insegnanti abusivi 1. Gli insegnanti di tennis non possono prestare la loro collaborazione o riceverla da insegnanti di tennis abusivi. 2. I trasgressori sono sottoposti a procedimento disciplinare. (1) v. l articolo 52 dello Statuto a pag. (2) v. l articolo 52 del Regolamento degli ufficiali di gara a pag. (3) abrogato con Atti ufficiali n. 1-2 del 2001 19

CAPO VIII DISCIPLINA Art. 43 - Deferimento da parte del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri 1. Il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri deve deferire alla Procura federale gli iscritti nell'albo e negli Elenchi per infrazioni disciplinari commesse nell'esercizio dell'attività di insegnamento. 20

CAPO IX NORMATIVA Art. 44 - Rispetto delle norme 1. Tutti gli iscritti nell'albo e negli Elenchi sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.T. e della normativa C.O.N.I. e sono tenuti altresì ad osservare le disposizioni degli organi della F.I.T. e del Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri. 21