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Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo adottato a Kigali volto a modificare il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono IT IT

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivi e obiettivi della proposta RELAZIONE La proposta riguarda una decisione del Consiglio, da adottare a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. L'Unione europea ha approvato la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, il protocollo di Montreal e i quattro precedenti emendamenti del protocollo 1. In occasione della 28ª riunione delle parti del protocollo di Montreal, svoltasi a Kigali in Ruanda dal 10 al 15 ottobre 2016, è stato adottato il testo di un emendamento che aggiunge una riduzione graduale del consumo e della produzione di idrofluorocarburi (HFC) alle misure di controllo del protocollo di Montreal al fine di ridurre il contributo di queste sostanze ai cambiamenti climatici. Pur non essendo sostanze che riducono lo strato di ozono, questi gas a effetto serra erano stati introdotti soprattutto per sostituire le sostanze che riducono lo strato di ozono, che progressivamente sono eliminate nell'ambito del protocollo di Montreal. L'emendamento di Kigali entrerà in vigore il 1º gennaio 2019, a condizione che almeno 20 parti abbiano depositato i loro strumenti di ratifica. Tuttavia, per sottolineare l'impegno dell'unione europea a favore dell'emendamento e incoraggiare i paesi in via di sviluppo ad adottare azioni tempestive, sarebbe opportuno procedere ad una rapida approvazione, anche in considerazione dell'intenzione di altre parti importanti di ratificare l'emendamento quanto prima possibile. Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato Con l'adozione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra nel 2014, l'unione europea ha anticipato la graduale eliminazione a livello nazionale degli idrofluorocarburi (HFC) adesso concordata nell'ambito del protocollo di Montreal. L'attuazione dell'eliminazione graduale dell'ue ha avuto inizio nel 2015 con un congelamento e una prima fase di riduzione nel 2016. I meccanismi di attuazione predisposti garantiscono la conformità dell'unione europea agli obblighi previsti dal protocollo di Montreal fino al 2030 quando è prevista l'ultima fase di riduzione nell'ambito dell'attuale regolamento. Il calendario delle riduzioni dopo il 2030 deve essere stabilito sulla base di un esame che avrà inizio nel 2022, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014. 1 91/690/CEE: Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla conclusione all'emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Londra nel giugno 1990 dalle parti contraenti del protocollo, GU L 377 del 31.12.1991, pag. 28. 94/68/CE: Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono, GU L 33 del 7.2.1994, pag. 1. 2000/646/CE: Decisione del Consiglio, del 17 ottobre 2000, relativa alla conclusione dell'emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono, GU L 272 del 25.10.2000, pag. 26. 2002/215/CE: Decisione del Consiglio, del 4 marzo 2002, relativa alla conclusione del quarto emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono, GU L 72 del 14.3.2002, pag. 18. IT 2 IT

Coerenza con le altre politiche dell'unione Il quadro 2030 dell'ue per le politiche dell'energia e del clima fissa un obiettivo ambizioso di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte a livello dell'ue in tutti i settori economici di almeno il 40% entro il 2030, oltre ad obiettivi in termini di energie rinnovabili e di efficienza energetica. L'attuazione del quadro 2030 per il clima e l'energia è una priorità nel seguito da dare all'accordo di Parigi. partendo dal presupposto che qualsiasi tecnologia utilizzata per sostituire gli HFC nel perseguire gli obiettivi dell'emendamento di Kigali è quanto meno altrettanto efficiente sotto il profilo energetico della tecnologia sostituita, l'eliminazione graduale prevista degli HFC è coerente con la politica energetica. Inoltre, si prevede che la ridefinizione dei sistemi di refrigerazione e di condizionamento dell'aria determinata dalla sostituzione obbligatoria dei refrigeranti porterà a notevoli miglioramenti dell'efficienza energetica, dando così un contributo positivo al raggiungimento degli obiettivi fissati. 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ La proposta è presentata ai sensi dell'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE. L'articolo 218 del TFUE stabilisce la procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra l'unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. In particolare, il paragrafo 6 prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione in quanto negoziatore, adotti una decisione che autorizzi la firma di un accordo a nome dell'unione europea. Ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, l'unione europea deve contribuire al perseguimento, tra l'altro dei seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. La prevista eliminazione graduale degli HFC è attuata mediante il regolamento (UE) n. 517/2014, che dovrà essere riesaminato in una fase successiva, al fine di garantire la conformità con l'emendamento di Kigali dopo il 2030. Tale obiettivo può essere conseguito solo mediante la legislazione dell'unione europea. Fino al 2030, l'ultimo anno per il quale il regolamento prevede una fase di riduzione, il calendario dell'eliminazione è più rigoroso rispetto alle future misure di controllo nell'ambito del protocollo di Montreal. Una valutazione d'impatto completa è stata realizzata. In questa fase non sono previste modifiche al regolamento che possano interessare le imprese. IT 3 IT

2017/0016 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo adottato a Kigali volto a modificare il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) In occasione della 28 a riunione delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 2 (di seguito "il protocollo di Montreal"), svoltasi a Kigali in Ruanda dal 10 al 15 ottobre 2016, è stato adottato il testo di un emendamento di tale protocollo (di seguito "l'emendamento di Kigali") che aggiunge una riduzione graduale del consumo e della produzione di idrofluorocarburi alle misure di controllo del protocollo di Montreal. (2) Una riduzione graduale del consumo e della produzione di idrofluorocarburi è necessaria per ridurre il contributo di tali sostanze ai cambiamenti climatici e per prevenire la loro introduzione illimitata, in particolare nei paesi in via di sviluppo. (3) L'emendamento di Kigali costituisce un contributo indispensabile all'attuazione dell'accordo di Parigi per quanto riguarda il suo obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 ºC rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per contenere tale aumento addirittura all'1,5 ºC al di sopra dei livelli preindustriali. (4) È opportuno approvare l'emendamento di Kigali a nome dell'unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato a nome dell'unione l'emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. Il testo dell'emendamento è allegato alla presente decisione. 2 GU L 297 del 31.10.1988, pag. 21. IT 4 IT

Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'unione, al deposito dello strumento di approvazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 20 della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono 3, al fine di esprimere il consenso dell'unione ad essere vincolata dall'accordo. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente 3 GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8. IT 5 IT