Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Documenti analoghi
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

«La Cassazione sul rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo. aziendale»

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

gon Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RE P UBBLICA ITALIAN A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR TE SUP REMA DI CAS SAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA. contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA. contro. avverso la sentenza n. 103/2011 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 02/12/2011 r.g.n. 116/2010;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - L. Dott. LUCIA ESPOSITO - Rel. Presidente - Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Scritto da Francesco Annunziata Domenica 03 Dicembre :29

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Civile Sent. Sez. L Num Anno 2016 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 30/12/2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass.Civile, Sez. L., num del (dep ), Pres. Macioce

REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO' 2 SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Antonio Didone - Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione Sezione 6 civile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Transcript:

Civile Ord. Sez. L Num. 19042 Anno 2017 Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 31/07/2017 ORDINANZA sul ricorso 24268-2012 proposto da: BALESTRA DAMIANO C.F. BLSDMN56P29D761Y, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MAGARAGGIA, UMBERTO MAGARAGGIA, giusta delega in atti; - ricorrente - 2017 1772 ASL BRINDISI; contro - intimata - avverso la sentenza n. 1200/2012 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/05/2012 R.G.N.

3947/10;

RILEVATO che con sentenza in data 7 maggio 2012, n. 1200/12, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 5 maggio 2010 che aveva rigettato la domanda proposta da Balestra Damiano, Delli Santi Giovanni, Miccoli Luigi, Putignano Emanuele, Venerito Antonella, Argentieri Giuseppe, Alfonso Giuseppe, Chianura Luigi, Comes Cosimo, Barletta Mariella e Iaia Vito Antonio nei confronti della Azienda sanitaria locale di Brindisi al fine di ottenere quali infermieri addetti al pronto soccorso e servizio 118 del P.O., la speciale indennità prevista dal CCNL per il personale operante presso le sale operatorie, strutture di terapia intensiva sub-intensiva e dialisi; che la Corte d'appello rilevava che veniva in rilievo un'indennità accessoria (art. 44, comma 6, del CCNL applicabile), inerente l'effettivo servizio giornaliero prestato in particolari condizioni, esulanti dalla retribuzione strictu sensu da poter ricondurre all'art. 36 Cost., come invocato in subordine dai ricorrenti, e riguardante diritti azionabili in giudizio ex contractu; che detta indennità non poteva riconosciuta al di fuori delle categorie espressamente previste; che avverso tale sentenza di appello Balestra Damiano ha proposto ricorso affidato a un motivo, al quale non ha opposto difese l'intimata; CONSIDERATO che con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 36 nonché dell'art. 2099 cod. civ., in relazione al CCNL 1994-997, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., atteso che: a) con l'atto di appello aveva dedotto che il precetto di cui all'art. 36 Cost. trova applicazione anche in relazione al pubblico impiego, per cui nel caso in cui fosse stato ritenuto che l'indennità non competeva contrattualmente, la stessa andava riconosciuta ex art. 36 Cost. in ragione di particolare intensità e professionalità della prestazione lavorativa, come emerso dalla prova in primo grado; b) che la Corte d'appello aveva disatteso tale domanda;

c) che la Corte d'appello ritenendo che la domanda subordinata riguardasse un'indennità accessoria inerente l'effettivo servizio giornaliero prestato in particolari condizioni e pertanto esulante dalla retribuzione in senso stretto contemplata dalla Carta costituzionale e comunque riguardante diritti azionabili ex contractu, si è posta in contrasto con la ratio dell'art. 36 Cost., atteso che esso ricorrente svolge lavoro supplementare per il servizio 118 per il quale ha seguito un corso indetto dalla ASL, in quanto comporta il compimento di mansioni speciali di soccorso in autoambulanza, come accertato in primo grado e richiamato dalla Corte d'appello; c) che pertanto la domanda subordinata era proprio connessa alla qualità e quantità della prestazione lavorativa, svolgendo un lavoro supplementare per il Servizio 118, e non già al diritto ad una indennità accessoria contrattualmente prevista; che il ricorrente indipendentemente dalla previsione di cui all'art. 44 CCNL, avendo espletato e espletando il servizio supplementare per il 118, ha maturato il diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato; che il motivo non è fondato; che questa Corte ha già affermato (Cass., n. 5565 del 2014, n. 460 del 2015) che in tema di indennità giornaliera, prevista dall'art. 44, comma 6, lett. a), b) e c), del c.c.n.l. 1 settembre 1995 per il comparto Sanità, la spettanza dell'emolumento è strettamente correlata allo svolgimento di attività in reparti specifici, destinati alla somministrazione di particolari cure, sicché essa compete solo al personale infermieristico addetto ai servizi - intesi quali articolazioni strutturali dell'organizzazione sanitaria - di malattie infettive, di terapia intensiva e di terapia sub intensiva; che il ricorrente, pur deducendo di aver proposto un'autonoma domanda, sia pure subordinata con cui non si chiedeva (come affermato dal giudice di secondo grado) il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 44, comma 6, del CCNL ex art. 36 Cost., ma si chiedeva il riconoscimento ex art. 36 Cost., della retribuzione per il lavoro supplementare svolto da esso ricorrente, assunto come infermiere presso il Pronto soccorso, per il servizio 118, non richiama risultanze 7

probatorie o allegazioni relative al difetto di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato e le primarie esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia (Corte cost., n. 470 del 2002), che costituisce presupposto per l'applicazione del parametro esterno al contratto collettivo di cui all'art. 36 Cost. (Cass., n. 25889 del 2008); che pertanto il ricorso deve essere rigettato; che nulla è dovuto per le spese atteso che la ASL di Brindisi è rimasta intimata; che non sussistono la condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater dpr 115 del 2002 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 21 aprile 2017 nzionario Giudizi**, /ti Giovanni R 44i \CORIESUPREMIMAZIOME Il f Sezione 11011.491,1 Il Presidente (Giuseppe Napoletano)