d iniziativa dei senatori AMATI, GRANAIOLA, MATTESINI, CIRINNÁ e VALENTINI

Documenti analoghi
III COMMISSIONE PERMANENTE RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII a LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 58. Norme sulla riabilitazione attraverso l utilizzo del cavallo

d iniziativa dei senatori AMATI, GRANAIOLA, CIRINNÀ, DE PETRIS, FEDELI, FILIPPI, PAGLIARI, PEGORER, PUGLISI e VALENTINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ARACRI, ANGELUCCI, BARBIERI, CALABRIA, CARLUCCI, CASSINELLI, VELLA. Disciplina delle attività di cinoterapia

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ZANELLA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

proposta di legge n. 314

( ss/.>//y//f ^/W-;/s//s r/s//s/ J//////>/

Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali. Il Consiglio regionale ha approvato.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 255

La pet therapy in Italia

SIMEONI, GAETTI, AIROLA, VACCIANO, COTTI, BATTISTA,

I GATTI COME MEDIATORI DI CURA

Le competenze della prevenzione per far crescere il sistema regione

Centro socio riabilitativo e Reparto sanitario "Sirotti" e "Aurora"

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE" PORDENONE

proposta di legge n. 407

Le valenze assistenziali e terapeutiche della relazione con gli animali: le attività e le terapie assistite dagli animali

La pet-therapy utilizza una comunicazione non verbale e agisce sul nostro mondo interiore, sede delle emozioni e dei sentimenti.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 492

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 551

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

Ruoli, responsabilità. e ambiti di lavoro. in IAA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Il ruolo degli animali nei processi di cura.

Nel corpo insegnanti si prevede (almeno) la partecipazione di:

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di agevolazioni economiche su farmaci e cure veterinarie

Gli Interventi Assistiti con gli Animali: esperienze sul territorio. CENSIMENTO NAZIONALE DELLE STRUTTURE ed ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 gennaio 2009 (v. stampato Senato n. 1279)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 034

Problemi bioetici relativi all impiego di animali in attività correlate alla salute e benessere umani. L alleanza terapeutica uomo-animale

Ozzano Emilia 28 aprile 2016

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di donazione del cordone ombelicale

La pianificazione assistenziale con gli animali nella relazione di aiuto DOTT.SSA LAURA LIONETTI

ROMAGNOLI, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, GAUDIANO, ROMANO, PIARULLI, TRENTACOSTE, ANGRISANI, RUSSO, VANIN, LUCIDI, DONNO, PIRRO, FEDE, LANNUTTI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1234

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di solidarietà intergenerazionale. d iniziativa del senatore MARINELLO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2033

La Pet Therapy è una co-terapia che integra e rafforza le terapie mediche, con lo scopo di supportare l approccio medico-sanitario.

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 giugno 2016

CORSO TEORICO-PRATICO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE PROGRAMMA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Al Signor Presidente della Giunta. Via S. Lucia, n. 81. Ai Presidenti della V, VI e Il Commissione. Ai Consiglieri Regionali. UD Studi Legislativi e

partendo dal basso: bisogni fisiologici il bisogno di sicurezza di appartenenza di stima di autorealizzazione

d iniziativa dei senatori FARAONE, SUDANO, BELLANOVA, MARGIOTTA e MAGORNO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 323

CORSO CSEN E NOA PET THERAPY PER REFERENTE DI INTERVENTO (E RESPONSABILE DI PROGETTO)

Scuola Delfino. Corso di Pet Therapy per Coadiutore del Cane negli IAA. Regolamento. Scuola Delfino

1, 2, 3 TAA, EAA e AAA TAA: intervento a valenza terapeutica; EAA: intervento di tipo educativo; AAA: intervento con finalità di tipo ludico- ricreati

Regione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 453 SEDUTA DEL 21/04/2017

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1073

FABBRI, FASIOLO, FAVERO, FORNARO, GIACOBBE, GINETTI, GOTOR, MOSCARDELLI, ORRÙ, PEGORER, SANTINI, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VATTUONE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1417

Il cavallo co-terapeuta e co-educatore Interventi Assistiti con Animali rivolti a soggetti con disabilità

d iniziativa dei senatori GAUDIANO, CASTELLONE, SILERI, CASTIELLO, LUCIDI, CAMPAGNA, ANGRISANI, PIARULLI e ROMANO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme sulla riabilitazione attraverso l utilizzo del cavallo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali

AUSL 7 RAGUSA RAGUSA 26 FEBBRAIO 2005 SEMINARIO DI STUDIO LA PET THERAPY NEL S.S.N. 03/03/2005 1

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina della medicina omeopatica. d iniziativa del senatore STUCCHI XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1767

PARTE PRIMA. Leggi e regolamenti regionali IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica. Via Canne 198/ S.Maria Codifiume (FE) Un Cane per Amico. il cane co-terapeuta

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 592

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 969

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 161

CALIENDO, FLORIS, PICHETTO FRATIN, PEROSINO, BERUTTI, BIASOTTI, MASINI, GASPARRI

Significato e storia delle terapie assistite dagli animali. Dottoressa Sara Castelli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico. d iniziativa del senatore RANUCCI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Delega al Governo in materia di partecipazione al Circolo ufficiali delle Forze armate d Italia

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 292

ALLEGATOA alla Dgr n del 28 dicembre 2007 pag. 1/5

FASIOLO, FAVERO, GIACOBBE, MORGONI, PAGLIARI, PEZZOPANE,

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

l Asino in aiuto all Uomo ovvero L ASINO COME PARTNER DI MEDIAZIONE NELLA RELAZIONE IN AFFIANCAMENTO ALLE AAA-TAA

UN AMICO CON LA CODA

POLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE

DOTT. SSA VALENTINA COTTONE Psicologa clinica e della salute Tecnico della riabilitazione psichiatrica Esperto dei processi di apprendimento Tutor

d iniziativa dei senatori AIELLO, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, ZIZZA, LIUZZI, PAGANO, BILARDI, GUALDANI e SPILABOTTE

SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 482 XVI Legislatura. Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Laurea magistrale in Psicologia Indirizzo in Psicologia clinica e di comunità

VARESE ALZHEIMER ONLUS

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2356

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANCUSO, CASTELLANI, FOTI, LISI, ANGELA NAPOLI, PORCU, SAGLIA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

13 CORSO COMPLETO PER OPERATORE DI I.A.A CON IL CANE PROGRAMMA CONFORME ALLE LINEE GUIDA NAZIONALI PER GLI INTERVENTI ASSISTI CON GLI ANIMALI - I.A.A.

MANCUSO, PALERMO, PANIZZA, PUPPATO, RIZZOTTI, ROMANO, SCALIA, SILVESTRO, SPILABOTTE, TORRISI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni concernenti l esercizio delle professioni relative alle attività motorie e sportive

Speciale N. 48 del 14 Aprile 2017

Pet Therapy AAP. Laura Rossi Martelli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BRAMBILLA, CASTIELLO, SANTELLI. Disciplina delle attività e delle terapie assistite dagli animali

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 76. Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia

PATUANELLI, CASTELLONE, PUGLIA, LANNUTTI, DI GIROLAMO, MAUTONE, ANASTASI, EVANGELISTA, CORRADO, CORBETTA, ROMANO, GALLICCHIO,

ATTIVITA DI PET THERAPY. Dottoressa Sara Castelli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico per la cura degli animali di affezione

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1437 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori AMATI, GRANAIOLA, MATTESINI, CIRINNÁ e VALENTINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2014 Norme in materia di attività e terapie assistite dagli animali (pet therapy) TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1437 ONOREVOLI SENATORI. Alla luce dell esperienza più che decennale e dei numerosi studi effettuati in numerosi Paesi, è giunto il momento di considerare anche in Italia l opportunità di riconoscere e di definire le modalità relative all impiego di animali per uso co-terapeutico in una serie di patologie in cui tale impiego si è dimostrato in grado di produrre effetti benefici sulla salute dei pazienti. La convinzione che gli animali da compagnia possano costituire un valido supporto terapeutico risale a tempi molto lontani: lo stesso Ippocrate, per esempio, consigliava agli amici una cavalcata per combattere l insonnia e per ritemprare il fisico. Più recentemente, nel 1944, la Croce rossa americana, in un centro di convalescenza a Pauling, nei pressi di New York, sfruttò il lavoro in fattoria per la riabilitazione dei soldati feriti dell aeronautica militare. Ma è con la pubblicazione del testo «Il cane come co-terapeuta» del neuropsichiatra Boris Levinson, che si iniziò a concepire l utilizzo dell animale come mezzo per una comunicazione più diretta ed empatica con il malato. Da allora si sono susseguiti numerosi altri studi e contributi volti a dimostrare come la compagnia degli animali incida positivamente sul livello della pressione arteriosa, sul diabete, sui meccanismi gastrointestinali e sulle tensioni nervose. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003, recante il «Recepimento dell accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», è stata riconosciuta agli animali una capacità terapeutica per la cura degli anziani. Si tratta, quindi, di una terapia di accompagnamento che trova modalità di intervento nel campo socio-sanitario. Vedere un malato terminale «assistito» da un cane, un disabile accompagnato da un animale, un audioleso o un non vedente che si affidano a un cane che li aiuta a dirigere i movimenti, o un delfino che gioca con un bambino autistico, non è più una rarità neanche in Italia, anche se l impiego degli animali a scopo terapeutico non è ancora molto diffuso come avviene, invece, in altri Paesi. La presenza di un animale migliora la vita dell individuo, diminuendo la solitudine e la depressione, e migliora situazioni di stress, stati di frustrazione o crisi di umore. Ma benefici si riscontrano anche per i pazienti che soffrono di alcune forme di disabilità e di ritardo mentale e per i pazienti psichiatrici. Dal punto di vista terapeutico, l impiego di animali risulta positivo su individui che necessitano di riabilitazione psichica, poiché consente di evitare gli effetti della cronicità e risulta prezioso nelle sedute riabilitative come aiuto per compiere i movimenti giusti, oltre a rendere le stesse sedute anche meno stressanti e più divertenti. La presenza degli animali stimola la fantasia e favorisce i rapporti interpersonali, crea un clima sereno che genera un miglioramento della capacità espressiva e una migliore canalizzazione dell aggressività. Esperienze più recenti di applicazione della pet therapy in strutture di reinserimento sociale per i pazienti post-comatosi, come Casa Dago a Roma (progetto supportato dal 1999 dalla regione Lazio e dal Ministero della salute), hanno avuto risultati eccellenti nel miglioramento dei disturbi co-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1437 gnitivo-comportamentali, dell iniziativa e dell affettività dei giovani post-comatosi. Con il presente disegno di legge si intende promuovere e sviluppare la conoscenza dei benefici in campo sociale e la validità come supporto alle cure specifiche delle attività e delle terapie assistite dagli animali. Preliminarmente occorre distinguere, tuttavia, quelle che sono le attività assistite dagli animali (AAA), a carattere educativo, ricreativo e ludico, dalle terapie assistite dagli animali (TAA), che sono di carattere sanitario-terapeutico, come ad esempio l ippoterapia, che in campo riabilitativo ha dimostrato un efficacia significativa nei disturbi dell equilibrio e della coordinazione motoria (atassia e deficit nel controllo del tronco). Si tratta, cioè, di due pratiche differenti nelle procedure e negli ambiti di intervento e che richiedono contributi provenienti da diverse discipline. L articolo 1 del disegno di legge in esame individua quindi gli obiettivi delle attività e delle terapie assistite dagli animali, ne definisce l applicazione e le inserisce tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. L articolo 2 definisce quelle che sono le attività e le terapie assistite dagli animali, distinguendo gli interventi di tipo educativo e ricreativo da quelli finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenze di patologie e di malesseri emozionali e psicologici. L articolo 3 istituisce il Comitato nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, prevedendone la composizione e l articolo 4 rimanda a un apposito regolamento dello stesso Comitato la fissazione delle modalità per il riconoscimento delle AAA e delle TAA, da sottoporre per l approvazione al Ministro della salute. La norma di copertura finanziaria è prevista all articolo 5.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1437 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Oggetto) 1. La presente legge disciplina le attività e le terapie assistite dagli animali, ne individua gli obiettivi, ne definisce l applicazione e ne riconosce l utilità in campo sociale, nonché la validità come possibile metodo di cura in sinergia con altri rimedi specifici. 2. Le attività e le terapie assistite dagli animali sono inserite, come prestazioni autonome o complementari di altri mezzi di cura, tra gli strumenti ordinari a disposizione del Sistema sanitario nazionale per il mantenimento e per il ripristino dello stato di benessere psico-fisico dei cittadini e come tali rientrano tra le prestazioni erogate dal medesimo Servizio sanitario. Art. 2. (Definizione delle attività e delle terapie assistite dagli animali) 1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per attività assistite dagli animali (AAA), gli interventi di tipo educativo e ricreativo aventi l obiettivo di migliorare la qualità della vita dell uomo e realizzati, da professionisti o da volontari opportunamente formati, con l aiuto di animali in possesso delle caratteristiche definite con il regolamento di cui all articolo 4; b) per terapie assistite dagli animali (TAA), gli interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenti a patologie o a stati di malessere emozionale e

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1437 psicologico, praticati esclusivamente da medici professionisti con comprovata esperienza, con l aiuto di animali specificamente educati o addestrati, nell ambito di sedute terapeutiche, individuali o di gruppo, di volta in volta documentate e valutate. 2. Le AAA e le TAA possono essere praticate presso ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero di tossicodipendenti o in altre strutture socio-sanitarie ritenute idonee ai sensi del regolamento di cui all articolo 4. 3. Nelle attività e nelle terapie assistite dagli animali è vietato l impiego di animali selvatici, esotici e di cuccioli. Gli animali devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l attitudine a partecipare ai programmi di AAA e di TAA, e sono sottoposti a controlli periodici per l accertamento delle condizioni di salute e di benessere richieste ai fini del loro impiego. Art. 3. (Comitato nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali) 1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, di seguito denominato «Comitato», costituito: a) da un rappresentante del Ministero della salute; b) dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici ve-

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 1437 terinari e dal presidente dell Ordine nazionale degli psicologi o da loro delegati; c) da un rappresentante dell Istituto zooprofilattico sperimentale scelto tra coloro che hanno una specifica esperienza nella realizzazione di AAA e di TAA; d) da un operatore esperto del settore dell handicap con esperienza specifica nella realizzazione di AAA e di TAA; e) da un esperto di etologia; f) da un esperto di zooantropologia; g) dal presidente della Società italiana di scienze comportamentali applicate (SI- SCA) o da un suo delegato. Art. 4. (Compiti del Comitato) 1. Il Comitato predispone un regolamento per il riconoscimento delle AAA e delle TAA da sottoporre per l approvazione al Ministro della salute. Il regolamento definisce: a) i criteri e le procedure per la certificazione degli enti o delle associazioni abilitati a erogare servizi di AAA e di TAA; b) i requisiti professionali dei medici e del personale volontario che opera nell ambito degli enti o delle associazioni di cui alla lettera a); c) le procedure per la formazione e per l aggiornamento professionale dei soggetti di cui alla lettera b); d) i requisiti per assicurare il benessere psico-fisico degli animali impiegati nell ambito delle AAA e delle TAA e le caratteristiche per l impiego di tali animali nelle medesime; e) i criteri e le caratteristiche minime per la predisposizione delle strutture e degli spazi destinati ad accogliere gli animali impiegati nell ambito dei programmi di AAA e di TAA.

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 1437 Art. 5. (Disposizioni finanziarie) 1. Per l attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2. 2. L Agenzia delle dogane e dei monopoli - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2014.

E 1,00