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SOCIETA ITALIANA DI PSICOTERAPIA INTEGRATA REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA INTEGRATA Riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. del 20/3/1998 SEDE Via Pio XII, 129 80026 Casoria (Napoli) Tel. 081 7308211 Fax. 081 7308243 www.sipintegrazioni.it

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA INTEGRATA Premessa Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata, di seguito definita Scuola, che ha ottenuto il riconoscimento, con D. M. del M.U.R.S.T. del 20/3/1998, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, per l istituzione e l attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia. Art. 2 Il presente Regolamento è in attuazione delle norme contenute nel D.M. del 20/11/1998 Regolamento per il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia" (Articolo 17 comma 96 della legge n. 127/97) e del Regolamento adottato dagli Istituti facenti parte del Coordinamento Nazionale delle Scuole Private di Psicoterapia (CNSP). Finalità della Scuola Art. 3 La Scuola ha lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all esercizio dell attività psicoterapeutica secondo il modello della psicoterapia strutturale integrata dell indirizzo fenomenologico esistenziale. Organi della Scuola Art. 4 Sono organi della Scuola: A) Il Direttore B) Il Vicedirettore C) Il Comitato Scientifico D) Il Consiglio dei Docenti A) Il Direttore della Scuola cura l organizzazione, l attivazione, la conduzione e la verifica delle attività didattiche. Presiede il Consiglio dei docenti. Affida gli incarichi formativi (insegnamenti teorici, insegnamenti pratici, supervisioni, seminari, ecc.) a personale di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia e a docenti e ricercatori delle università italiane e straniere di specifica qualificazione. Nomina i componenti del Comitato Scientifico e quelli del Consiglio dei Docenti. Decide sull ammissibilità di osservatori, tirocinanti e/o uditori esterni al Corso, durante le attività teoriche e/o esperienziali previste dal corso stesso. B) Il Vicedirettore coadiuva il Direttore e lo sostituisce in caso di necessità e/o impedimento. C) Il Comitato Scientifico è composto da tre membri, di cui almeno uno è docente universitario, che non insegni nella Scuola. Nomina al suo interno un Presidente. Presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa dell attività scientifica e didattica svolta nell anno immediatamente precedente e sul programma per l anno successivo, che viene trasmesso alla Commissione tecnico-consultiva del Ministero. Regolamento della Scuola di Specializzazione della SIPI Rev. 04 del 25.11.2009 Pagina 1 di 5

D) Il Consiglio dei Docenti è composto da tutti i didatti che svolgono attività di docenza all interno di ciascun corso. Si riunisce periodicamente per decidere sull organizzazione delle attività didattiche. È presieduto dal Direttore della Scuola. Cura l attuazione pratica delle deliberazioni. Può affidare deleghe di responsabilità a singoli consiglieri per specifiche attività ed iniziative. Elabora e propone l ampliamento e l approfondimento dei piani formativi della Scuola. Predispone il Libretto di formazione dell allievo. Modalità e criteri di ammissione Art. 5 Ai Corsi di Specializzazione possono essere ammessi i laureati in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, che abbiano superato l Esame di Stato e che risultino iscritti ai rispettivi Albi Professionali. In deroga a tale criterio, è possibile ammettere ed iscrivere con riserva, i laureati in Psicologia o in Medicina e Chirurgia che ne facciano richiesta, purché superino l Esame di Stato entro la prima sessione utile successiva all effettivo inizio del corso e purché entro i trenta giorni successivi all abilitazione si iscrivano all Ordine di pertinenza. Lo specializzando, che per vari motivi non supera l esame di stato nella prima sessione utile successiva alla sua iscrizione con riserva, non può conseguire il diploma di specializzazione in psicoterapia, prima di quattro anni dal superamento dell esame di stato e relativa iscrizione all Ordine Professionale. Art. 6 Ai corsi può essere ammesso un numero di allievi non superiore a quello previsto dal provvedimento di riconoscimento e/o a successive autorizzazioni. Art. 7 Per essere ammessi ai Corsi di Specializzazione, gli interessati devono partecipare ad una serie di seminari/incontri (Corso di Pre-Specializzazione) organizzati dalla Scuola e ad eventuali colloqui individuali e reattivi psicologici volti a verificare la motivazione, la preparazione ed i requisiti dei candidati. Art. 8 L ammissione ai Corsi di Specializzazione è stabilita dal Didatta Responsabile del Corso che informa il Direttore della Scuola. Il Didatta Responsabile del Corso può ammettere al Corso, previa autorizzazione del Direttore della Scuola, osservatori, tirocinanti e/o uditori esterni, che potranno presenziare a tutte le attività teoriche e/o esperienziali previste dal corso stesso. Art. 9 La domanda di iscrizione alla Scuola deve essere corredata di copia del certificato o diploma di laurea, copia del Certificato di Iscrizione all Ordine professionale di riferimento, due foto formato tessera ed un curriculum dettagliato, oltre che della documentazione richiesta all atto dell iscrizione dalla Segreteria della Scuola. L ammissione alla scuola di specializzazione in psicoterapia integrata determina in automatico in capo all allievo la qualità di socio-sovventore dell Associazione scientifica e culturale denominata S.I.P.I. Società Italiana di Psicoterapia Integrata. Il libro mastro della scuola di specializzazione comprova la detta qualità di socio-sovventore. Caratteristiche della formazione Art. 10 I corsi hanno durata quadriennale per un totale annuale di almeno 600 ore e un totale complessivo nei quattro anni di almeno 2400 ore. La frequenza è obbligatoria. È consentito un massimo di ore di assenza pari al 20% delle ore totali. Regolamento della Scuola di Specializzazione della SIPI Rev. 04 del 25.11.2009 Pagina 2 di 5

Art. 11 Ogni anno almeno 150 ore dovranno essere dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati e/o convenzionati con il SSN. L attività di tirocinio è obbligatoria e costituisce parte integrante del monte ore del Corso di Specializzazione. Eventuali oneri assicurativi necessari allo svolgimento dello stesso sono a carico dell allievo. Art. 12 L insegnamento teorico contempla: A) un ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia e diagnostica clinica, la presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapici (psicodinamico, comportamentale/cognitivo, corporeo, sistemico/relazionale, fenomenologico); B) l approfondimento specifico dell indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dalla Scuola. Art. 13 La formazione pratica comprende: A) una formazione in psicoterapia integrata che prevede, oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante il training; B) un tirocinio pratico finalizzato a verificare l efficacia dell indirizzo metodologico e teorico culturale seguito dalla Scuola; C) la psicoterapia individuale, da effettuare con uno psicoterapeuta SIPI, per almeno 30 ore annuali (120 ore nel quadriennio); la psicoterapia individuale è obbligatoria ed economicamente a carico dell allievo; D) la psicoterapia di gruppo è parte integrante del piano formativo, è effettuata nel primo biennio con sedute di psicoterapia di gruppo a frequenza settimanale; è obbligatoria ed economicamente compresa nella retta del Corso di Specializzazione. Formazione teorica Art. 14 La formazione teorica è impartita attraverso insegnamenti individuati dal Consiglio dei Docenti in numero non inferiore a 15. Il Consiglio dei Docenti individua altre attività di formazione da proporre ogni anno agli allievi. Esami e valutazioni Art. 15 Il Consiglio dei Docenti predispone un apposito libretto di formazione che consente all allievo e al Consiglio stesso, il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali, ivi compresa l attività finalizzata al conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificamente psicoterapeutica. Il libretto di formazione contiene, per ciascuna annualità, l attestazione degli esami sostenuti, la valutazione della maturazione personale, professionale e del tirocinio effettuato, l attestazione delle presenze e la valutazione generale annuale. Art. 16 Il Consiglio dei Docenti stabilisce le modalità degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo. Art. 17 Per ciascuna area della formazione è prevista una verifica ed in particolare: 1) Per ogni insegnamento teorico è prevista una valutazione del Docente. Regolamento della Scuola di Specializzazione della SIPI Rev. 04 del 25.11.2009 Pagina 3 di 5

2) Per la verifica della maturazione dell allievo, alla fine della terapia di gruppo ed individuale, è previsto il parere favorevole dei terapisti. 3) Per ciascun tirocinio pratico è previsto il parere favorevole del Didatta. Art. 18 Per la valutazione finale si richiede di: 1) aver svolto tutte le attività previste dai Corsi di Specializzazione, totalizzando un numero di assenze non superiore al 20 %. 2) aver superato le prove d esame delle materie previste dal programma didattico 3) aver svolto una tesi attinente la rilettura teorica del modello psicoterapico della Scuola e/o l esposizione di casi clinici seguiti in supervisione dall allievo. 4) avere ottenuto il parere favorevole complessivo sulla base di valutazioni obiettive sia della formazione personale raggiunta, sia del livello di preparazione teorica e della competenza clinica acquisita per poter ottenere il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia. Sospensione o cessazione di frequenza ai Corsi Art. 19 L allievo può essere sospeso su indicazioni del Didatta Responsabile del Corso, dopo aver ottenuto il consenso del Consiglio dei Docenti e previa autorizzazione del Direttore della Scuola, se contravviene alle regole dell etica professionale. L allievo può, nel corso dell iter formativo, di sua iniziativa o per indicazione del Didatta di riferimento, scegliere volontariamente di non proseguire la formazione. In tal caso gli esami superati sino ad allora, gli saranno riconosciuti, purché in regola con il pagamento della retta annuale. Diploma finale Art. 20 L allievo, al termine del corso e se in regola con quanto previsto dall art. 18 del presente Regolamento, riceve un Diploma di Specializzazione in Psicoterapia, titolo abilitante all esercizio dell attività psicoterapeutica (D.M. 20/03/98) ed equipollente alla specializzazione universitaria ai fini dell assunzione e della carriera nei servizi pubblici (L. n 401/2000) purché in regola con il pagamento della retta annuale. Abbreviazioni di corso Art. 21 Il Consiglio dei Docenti può consentire abbreviazioni o integrazioni di corso, per quegli studenti in possesso dei requisiti indicati dall art. 7, comma 5, del Decreto 11 dicembre 1998, n. 509, acquisiti presso il medesimo Istituto o presso Istituti con lo stesso indirizzo metodologico e teorico culturale. Il Consiglio dei Docenti, considerati il curriculum dell allievo e il programma attuale del corso, predispone un piano di studi integrativo personalizzato che tenga conto del debito formativo sia in termini quantitativi che qualitativi e permetta all allievo di completare la formazione. Norma finale Regolamento della Scuola di Specializzazione della SIPI Rev. 04 del 25.11.2009 Pagina 4 di 5

Art. 22 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle leggi dello Stato, alle norme del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e al Regolamento del Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia (CNSP). Regolamento della Scuola di Specializzazione della SIPI Rev. 04 del 25.11.2009 Pagina 5 di 5