Gazzetta ufficiale C 403

Documenti analoghi
Gazzetta ufficiale C 315

Gazzetta ufficiale C 203

Gazzetta ufficiale C 296

Gazzetta ufficiale C 45

Gazzetta ufficiale C 313

Gazzetta ufficiale C 144

Gazzetta ufficiale C 380

Gazzetta ufficiale C 373

Gazzetta ufficiale C 141

Gazzetta ufficiale C 1

Gazzetta ufficiale C 5

Gazzetta ufficiale C 2

Gazzetta ufficiale C 353

Gazzetta ufficiale C 297

Gazzetta ufficiale C 267

Gazzetta ufficiale C 128

Gazzetta ufficiale C 391

Gazzetta ufficiale C 312

Gazzetta ufficiale C 273

Gazzetta ufficiale C 271

Gazzetta ufficiale C 15

Gazzetta ufficiale C 97

Gazzetta ufficiale C 244

Gazzetta ufficiale C 34

Gazzetta ufficiale C 295

Gazzetta ufficiale C 270

Gazzetta ufficiale C 172

Gazzetta ufficiale C 376

Gazzetta ufficiale C 354

Gazzetta ufficiale C 280

Gazzetta ufficiale C 300

Gazzetta ufficiale C 216

Gazzetta ufficiale C 410

Gazzetta ufficiale C 117

Gazzetta ufficiale C 319

Gazzetta ufficiale C 429

Gazzetta ufficiale C 2

Gazzetta ufficiale C 270

Gazzetta ufficiale C 125

Gazzetta ufficiale C 137

Gazzetta ufficiale C 85

Gazzetta ufficiale C 274

Gazzetta ufficiale C 146

Gazzetta ufficiale C 222

Gazzetta ufficiale C 295

Gazzetta ufficiale C 311

Gazzetta ufficiale C 53

Gazzetta ufficiale C 332

Gazzetta ufficiale C 385

Gazzetta ufficiale C 67

Gazzetta ufficiale C 292

Gazzetta ufficiale C 303

Gazzetta ufficiale C 313

Gazzetta ufficiale C 295

Gazzetta ufficiale C 329

Gazzetta ufficiale C 318

Gazzetta ufficiale C 239

Gazzetta ufficiale C 29

Gazzetta ufficiale C 241

Gazzetta ufficiale C 286

Gazzetta ufficiale C 245

Gazzetta ufficiale C 321

Gazzetta ufficiale C 308

Gazzetta ufficiale C 179

Gazzetta ufficiale C 21

Gazzetta ufficiale C 210

Gazzetta ufficiale C 268

Gazzetta ufficiale C 141

Gazzetta ufficiale C 245

Gazzetta ufficiale C 165

Gazzetta ufficiale C 91

Gazzetta ufficiale C 48

Gazzetta ufficiale C 312

Gazzetta ufficiale C 204

Gazzetta ufficiale C 224

Gazzetta ufficiale C 235

Gazzetta ufficiale C 375

Gazzetta ufficiale C 57

Gazzetta ufficiale C 332

Gazzetta ufficiale C 384. dell Unione europea. Comunicazioni e informazioni. Informazioni. 54 o anno 31 dicembre Edizione in lingua italiana

Gazzetta ufficiale C 310

Gazzetta ufficiale C 436

Gazzetta ufficiale C 402

Gazzetta ufficiale C 24

Gazzetta ufficiale C 174

Gazzetta ufficiale C 311

Gazzetta ufficiale C 31

Gazzetta ufficiale C 372

Gazzetta ufficiale C 77

Gazzetta ufficiale C 414

Gazzetta ufficiale C 52

Gazzetta ufficiale C 105

Gazzetta ufficiale C 103

Gazzetta ufficiale C 109

Gazzetta ufficiale C 20

Gazzetta ufficiale C 279

Gazzetta ufficiale C 154

Gazzetta ufficiale C 430

Gazzetta ufficiale. Comunicazioni e informazioni

Gazzetta ufficiale C 420

Transcript:

Gazzetta ufficiale C 403 dell'unione europea 60 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 28 novembre 2017 Sommario II Comunicazioni COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Commissione europea 2017/C 403/01 Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.8617 Allianz/LV general insurance businesses) ( 1 )... 1 2017/C 403/02 Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.8588 Continental Automotive/Alstom/EasyMile) ( 1 )... 1 IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Commissione europea 2017/C 403/03 Tassi di cambio dell'euro... 2 2017/C 403/04 Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio... 3 IT ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE.

Mediatore europeo 2017/C 403/05 Relazione annuale del 2016... 5 INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI 2017/C 403/06 Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi... 6 V Avvisi PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA Commissione europea 2017/C 403/07 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8654 CK Hutchison/TMA Holding/TMA Logistics) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )... 8 2017/C 403/08 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8699 CEPSA/CEPSA Gas Comercializadora) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )... 10 2017/C 403/09 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8729 EQT Fund Management/G+E GETEC Holding) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )... 11 ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE.

28.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 403/1 II (Comunicazioni) COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.8617 Allianz/LV general insurance businesses) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 403/01) Il 18 ottobre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile: sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8617. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1. Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.8588 Continental Automotive/Alstom/EasyMile) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 403/02) Il 21 novembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile: sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8588. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

C 403/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 28.11.2017 IV (Informazioni) INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Tassi di cambio dell'euro ( 1 ) 27 novembre 2017 (2017/C 403/03) 1 euro = Moneta Tasso di cambio USD dollari USA 1,1952 JPY yen giapponesi 132,69 DKK corone danesi 7,4424 GBP sterline inglesi 0,89375 SEK corone svedesi 9,9260 CHF franchi svizzeri 1,1718 ISK corone islandesi NOK corone norvegesi 9,7533 BGN lev bulgari 1,9558 CZK corone ceche 25,431 HUF fiorini ungheresi 311,24 PLN zloty polacchi 4,2087 RON leu rumeni 4,6418 TRY lire turche 4,6756 AUD dollari australiani 1,5656 Moneta Tasso di cambio CAD dollari canadesi 1,5156 HKD dollari di Hong Kong 9,3249 NZD dollari neozelandesi 1,7305 SGD dollari di Singapore 1,6063 KRW won sudcoreani 1 299,46 ZAR rand sudafricani 16,4083 CNY renminbi Yuan cinese 7,8905 HRK kuna croata 7,5588 IDR rupia indonesiana 16 137,59 MYR ringgit malese 4,9093 PHP peso filippino 60,056 RUB rublo russo 69,4793 THB baht thailandese 38,987 BRL real brasiliano 3,8564 MXN peso messicano 22,1272 INR rupia indiana 77,0930 ( 1 ) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

28.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 403/3 COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (2017/C 403/04) Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 Periodo di riferimento: ottobre 2017 Periodo di applicazione: gennaio, febbraio e marzo 2018 10-2017 EUR BGN CZK DKK HRK HUF PLN 1 EUR = 1 1,95580 25,7661 7,44291 7,50851 309,951 4,26275 1 BGN = 0,511300 1 13,1742 3,80556 3,83910 158,478 2,17954 1 CZK = 0,0388107 0,0759060 1 0,288865 0,291411 12,0294 0,165440 1 DKK = 0,134356 0,262774 3,46183 1 1,00881 41,6438 0,572726 1 HRK = 0,133182 0,260478 3,43158 0,991263 1 41,2800 0,567722 1 HUF = 0,00322631 0,00631002 0,0831295 0,024013 0,0242248 1 0,0137529 1 PLN = 0,234591 0,458812 6,04448 1,74604 1,76143 72,7117 1 1 RON = 0,217888 0,426146 5,61413 1,62172 1,63602 67,5348 0,928803 1 SEK = 0,104017 0,203436 2,68010 0,774186 0,781010 32,2401 0,443397 1 GBP = 1,12269 2,19577 28,9275 8,35611 8,4298 347,981 4,78576 1 NOK = 0,106411 0,208118 2,74178 0,792004 0,798985 32,9821 0,453601 1 ISK = 0,00805985 0,0157635 0,207671 0,0599887 0,0605175 2,49816 0,034357 1 CHF = 0,866132 1,69398 22,3168 6,44654 6,50336 268,459 3,69210 10-2017 RON SEK GBP NOK ISK CHF 1 EUR = 4,58950 9,61385 0,890714 9,39757 124,072 1,15456 1 BGN = 2,34661 4,91556 0,455422 4,80497 63,4379 0,590326 1 CZK = 0,178122 0,373120 0,034569 0,364726 4,81531 0,0448092 1 DKK = 0,616628 1,29168 0,119673 1,26262 16,6698 0,155122 1 HRK = 0,611240 1,28039 0,1186272 1,25159 16,5242 0,153767 1 HUF = 0,0148072 0,0310173 0,00287372 0,0303195 0,400294 0,00372497 1 PLN = 1,076655 2,25532 0,208953 2,20458 29,1061 0,270849 1 RON = 1 2,09475 0,194076 2,04762 27,0338 0,251565 1 SEK = 0,477385 1 0,0926491 0,97750 12,9055 0,120093 1 GBP = 5,15261 10,7934 1 10,5506 139,295 1,29622 1 NOK = 0,488372 1,023014 0,0947813 1 13,2025 0,122857 1 ISK = 0,036991 0,077486 0,00717902 0,0757430 1 0,00930557 1 CHF = 3,97511 8,32685 0,771476 8,13953 107,463 1 NB: tutti i tassi incrociati riguardanti l'isk sono calcolati usando i tassi ISK/EUR della Banca centrale d'islanda.

C 403/4 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 28.11.2017 Riferimento: ottobre-17 1 EUR in moneta nazionale 1 unità di moneta nazionale in EUR BGN 1,95580 0,511300 CZK 25,7661 0,0388107 DKK 7,44291 0,134356 HRK 7,50851 0,133182 HUF 309,951 0,00322631 PLN 4,26275 0,234591 RON 4,58950 0,217888 SEK 9,61385 0,104017 GBP 0,890714 1,12269 NOK 9,39757 0,106411 ISK 124,072 0,00805985 CHF 1,15456 0,866132 NB: tassi d'isk/eur basati sui dati della Banca centrale d'islanda. 1. Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea. 2. Il periodo di riferimento è: il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1 o aprile successivo, il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1 o luglio successivo, il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1 o ottobre successivo, il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio successivo. I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.

28.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 403/5 MEDIATORE EUROPEO Relazione annuale del 2016 (2017/C 403/05) Il 17 maggio 2017, la Mediatrice europea ha presentato la sua relazione annuale per l anno 2016 al presidente del Parlamento europeo. La relazione annuale è disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali alla pagina Internet del Mediatore: http://www.ombudsman.europa.eu/it/activities/annualreports.faces

C 403/6 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 28.11.2017 INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (2017/C 403/06) Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per i settori F06c e F06d, come appare dalla mappa contenuta nell allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling) (Stcrt. 2002, n. 245). La domanda di autorizzazione F06c e F06d riguarda due sottosettori: il sottosettore F06c è delimitato dai cerchi massimi tra le seguenti coppie di punti: A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G e A-G. Il sottosettore F06c è delimitato dai cerchi massimi tra le seguenti coppie di punti: H-I, I-J, J-K e H-K. I punti sono così definiti: Punto Long. E Lat. N A 4 39 54,930 54 47 34,459 B 4 45 19,442 54 45 48,159 C 4 45 19,449 54 42 10,152 D 4 50 7,356 54 42 32,356 E 4 54 29,963 54 42 32,359 F 4 54 29,968 54 39 57,454 G 4 39 54,945 54 39 57,444 H 4 44 54,932 54 49 57,467 I 4 49 56,94 54 49 57,471 J 4 49 56,942 54 48 57,469 K 4 43 24,932 54 48 57,464 La posizione dei punti summenzionati è espressa in coordinate geografiche calcolate in base al sistema ETRS89. La superficie del sottosettore F06c misura 117,9 km 2. La superficie del sottosettore F06d misura 11,5 km 2. Vista la direttiva summenzionata e considerato l articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Stb. 2002, 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per una parte dei settori F06c e F06d, descritti sopra, della piattaforma continentale dei Paesi Bassi. L autorità competente per la concessione dell autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542). Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo: Ministero degli Affari economici All attenzione del sig. J.L. Rosch, direzione Energia e ambiente Bezuidenhoutseweg 73 Postbus 20401, 2500 EC Den Haag PAESI BASSI

28.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 403/7 Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione. La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sig.ra K.J.J.M. Mulder al seguente numero di telefono: +31 703786524.

C 403/8 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 28.11.2017 V (Avvisi) PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA COMMISSIONE EUROPEA Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8654 CK Hutchison/TMA Holding/TMA Logistics) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 403/07) 1. In data 17 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). La notifica riguarda le seguenti imprese: Hutchison Ports Netherlands BV («HPN», Paesi Bassi), TMA Holding BV («TMA Holding», Paesi Bassi), TMA Logistics BV («TMA Logistics», Paesi Bassi). HPN e TMA Holding acquisiscono, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di TMA Logistics, attualmente sotto il controllo esclusivo di TMA Holding. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: HPN: controllata di Hutchison Port Holdings («HPH») Limited appartenente a CK Hutchison Holding Limited che gestisce attività portuali e terminal per navi portacontainer transoceaniche. In Europa, il gruppo HPH fornisce servizi di stivaggio in Belgio, Germania, Polonia, Spagna, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito. TMA Holding: servizi di stivaggio (principalmente presso un terminal container interno ad Harlingen, Paesi Bassi), servizi di trasporto merci e i servizi di logistica contrattuale. TMA Logistics: soluzioni di trasporto terrestre, marittimo e aereo, stivaggio (container e merci alla rinfusa), trasbordo merci, stoccaggio merci destinate a cantieri e trattamento doganale, compresa la fornitura di servizi di stivaggio di container presso terminal a Velsen e ad Amsterdam e servizi di stivaggio ro-ro a Velsen (Paesi Bassi). 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 2 ), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»). ( 2 ) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

28.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 403/9 Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8654 CK Hutchison/TMA Holding/TMA Logistics Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti: Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 229-64301 Indirizzo postale: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

C 403/10 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 28.11.2017 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8699 CEPSA/CEPSA Gas Comercializadora) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 403/08) 1. In data 21 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). La notifica riguarda le seguenti imprese: Compañía Española de Petróleos, S.A.U. ( CEPSA, Spagna), controllata da Mubadala Investment Company; CEPSA Gas Comercializadora, S.A. ( CEPSA Gas, Spagna), attualmente sotto il controllo congiunto di Compañía Española de Petróleos, S.A.U. e Total S.A. CEPSA acquisisce, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell insieme di CEPSA Gas. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: CEPSA opera nei seguenti settori: i) produzione e prospezione del petrolio, ii) raffinazione del petrolio, iii) fornitura di carburanti per motori, aerei e navi, iv) produzione di prodotti petrolchimici, v) altri derivati del petrolio e vi) fornitura al dettaglio di gas ai clienti; CEPSA Gas opera nella fornitura al dettaglio di gas naturale a grandi clienti industriali e piccole e medie imprese (PMI) in Spagna e Portogallo nonché, in misura minore, nella fornitura all'ingrosso, compresa la commercializzazione, di gas naturale in Spagna. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 2 ), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8699 CEPSA/CEPSA Gas Comercializadora Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti: Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 229-64301 Indirizzo postale: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il regolamento sulle concentrazioni ). ( 2 ) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

28.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 403/11 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8729 EQT Fund Management/G+E GETEC Holding) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 403/09) 1. Il 21 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). La notifica riguarda le seguenti imprese: EQT Fund Management SARL («EQT», Lussemburgo), G+E GETEC Holding GmbH che comprende: i) GETEC Heat & Power AG; ii) GETEC Wärme & Effizienz AG; iii) GETEC MEDIA AG; iv) GETEC shared services GmbH; v) GETEC Contracting GmbH (collettivamente «GETEC Targets», Germania). EQT acquisisce, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell insieme di GETEC Targets. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di azioni. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: EQT è un fondo di investimento specializzato negli investimenti in infrastrutture e in attivi e rami d impresa collegati alle infrastrutture nell Europa settentrionale e continentale e in Nordamerica; GETEC Targets sono imprese specializzate nei contratti nel settore dell energia in Germania e nei Paesi Bassi. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 2 ), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8729 EQT Fund Management/G+E GETEC Holding Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti. Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301 Indirizzo postale: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»). ( 2 ) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica) ISSN 1725-2466 (edizione cartacea) IT