IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO. d e c r e t a : Capitolo I Norme diverse

Documenti analoghi
IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO. d e c r e t a : Capitolo I Norme diverse

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO. d e c r e t a : CAPITOLO I Competenze e definizioni

Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (del 17 dicembre 1973)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Strategia per promuovere l integrazione degli invalidi nel Cantone Ticino ALLEGATO 1

Legge sull integrazione sociale e professionale degli invalidi (del 14 marzo 1979)

Legge sull integrazione sociale e professionale degli invalidi (del 14 marzo 1979)

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982)

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982)

Regolamento della legge sull integrazione sociale e professionale degli invalidi (del 19 giugno 2012)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività di integrazione 1 (del 31 maggio 1994)

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004)

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Legge concernente l aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990; modifica

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP)

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente

1 Foglio ufficiale 87/2007 Martedì 30 ottobre 8343 TITOLO VIII

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

COMUNE DI MESOCCO REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI D ABITAZIONE. R. Fasani G. Cereghetti

Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge autoambulanze) (del 26 giugno 2001)

Decreto federale. Art. 1 1

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

1 Forum Lispi. Ufficio degli invalidi Lispi: 30 anni di integrazione degli invalidi in Ticino

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI CONVENZIONI CON LE

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) (del 15 settembre 2003)

Regolamento sull organizzazione del Consiglio di Stato e dell Amministrazione (del 26 aprile 2001)

può partecipare a istituzioni comuni delle università, se queste adempiono compiti di importanza nazionale.

Regolamento d applicazione della legge sull assistenza e cura a domicilio (del 22 agosto 2012)


sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Regolamento per la destinazione del Fondo Sport-toto

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO

Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978)

Legge sui contributi di miglioria (del 24 aprile 1990)

Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale (dell 11 ottobre 1994) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

del 13 settembre 2000 (Stato 25 ottobre 2005)

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) (del 30 novembre 2010)

Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (RLPDP) (del 6 dicembre 2000)

Regolamento del Fondo Sport-toto 1 (del 18 gennaio 2011)

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Bozza definitiva settembre 2017

Statuti dell Associazione TicinoEnergia

Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Legge d applicazione della legge federale sugli stupefacenti (del 19 giugno 1978)

Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport

STATUTI. della FONDAZIONE AIUTO ALLA GIOVENTÙ DI BRIONE SOPRA MINUSIO. con sede in. Brione sopra Minusio

Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Modifica del Regolamento della Legge per le famiglie

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 (in GU 15 febbraio 2008, n. 39)

COMUNE DI CASTELFIDARDO

Accordo dell 8 aprile 1981 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport

dicembre 2010 SANITÀ E SOCIALITÀ

visti gli art. 3 e 4 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip),

42/2018 Bollettino ufficiale delle leggi 21 settembre 355

Regolamento per il servizio dentario scolastico (del 12 dicembre 1989)

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

A B C. ABC del Consigliere comunale, edizione giugno 2012 Aggiornamento aprile 2016

Legge federale sull assicurazione malattie

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr), decreta:

Elezione dei rappresentati dei datori di lavoro Art. 14 Designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro Art. 15 Rappresentante d ufficio

Regolamento generale dei corsi interaziendali per la formazione di base ed estesa di impiegato/a di commercio

STATUTO. Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC)

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 190 del 26/11/2009

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

VISTI gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (del 20 giugno 2012)

Transcript:

Regolamento d applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza 1 (del 22 maggio 1974) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la legge sull introduzione dei nuovi sistemi di sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome nei settori di competenza del Dipartimento della sanità e della socialità del 5 giugno 2001; 2 - vista la relativa modificazione del 5 giugno 2001 degli art. 6 e 7 della legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973; - visto l art. 22 della legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 (qui abbreviata: legge cantonale); 3 d e c r e t a : Capitolo I Norme diverse Dipartimento competente Art. 1 4 Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è incaricato dell applicazione della legge cantonale e dei relativi decreti e regolamento; esso si avvale della Divisione dell azione sociale e delle famiglie (di seguito Divisione) e dell Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (di seguito Ufficio). Sussidi a) per la costruzione, la ricostruzione, l ampliamento e l ammodernamento Art. 2 1I sussidi per la costruzione, la ricostruzione, l ampliamento l ammodernamento di colonie di vacanza (qui denominate colonie), l acquisto di terreni idonei, di attrezzature ed arredamento, sono concessi solo se le attività cui sono riferite rientrano nel quadro della pianificazione cantonale e le opere proposte soddisfano le direttive tecniche emanate. 2In particolare per l acquisto di terreni e per la costruzione di nuove colonie devono essere osservate le norme seguenti: a) l ubicazione deve essere di regola discosta dai centri abitati e tenere conto delle condizioni climatiche; b) il terreno deve possibilmente avere una superficie di mq 35 per posto letto, una buona insolazione estiva e invernale, ed essere di facile accessibilità veicolare e pedonale. Possono essere concesse deroghe, purché la superficie delle aree libere circostanti e del terreno acquistato equivalga a quella del terreno indicata in 35 mq per posto letto; c) la costruzione deve essere architettonicamente sobria, aderente al contesto ambientale e ai criteri di economicità e razionalità; d) la capienza delle colonie non deve superare di regola i 200 posti letto. 3Il sussidio è limitato alle opere votate dal Gran Consiglio o dal Consiglio di Stato e non può estendersi ad opere aggiuntive realizzate nel corso della costruzione, ricostruzione, ampliamento e ammodernamento di colonie. Può essere fatta eccezione per lavori suppletori di provata utilità riservato il consenso preliminare del Consiglio di Stato. b) per spese di esercizio 5 1 Titolo modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243. 2 Ingresso modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76. 3 Ingresso modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424. 4 Art. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243; precedente modifica: BU 2002, 424. 5 Nota marginale modificata dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459. 1

2 Art. 3 6 1Il contributo fisso versato dallo Stato è stabilito, dopo accertamento da parte dell Ufficio dei dati di preventivo e tenuto conto del risultato d esercizio precedente, in base a un punteggio commisurato al luogo e alle strutture logistiche, alla durata e al numero dei turni di colonia riconosciuti, alla fascia d età preponderante e al numero degli ospiti del turno di colonia, e agli anni di riconoscimento della colonia. 2Il contributo è versato solo per le giornate di effettiva occupazione dei posti letto da parte dei minorenni domiciliati nel Cantone. aa) soggiorno per normodotati (art. 6 legge cantonale) 7 3Per i bambini bisognosi di cure accolti in colonie per bambini normodotati, il contributo fisso per giornata di presenza/ospite equivale all importo corrispondente al punteggio massimo possibile. 4Il Dipartimento emana tramite direttiva la ponderazione dei criteri di cui al cpv 1. bb) soggiorno di vacanza per minorenni bisognosi di cure (art. 7 legge cantonale) Art. 3a 8 1Il contributo fisso versato dallo Stato per i soggiorni di vacanza per minorenni bisognosi di particolare cura è stabilito a preventivo tenuto conto del costo per giornata di presenza/ospite avuto dall ente nell anno precedente, calcolato sulla base dei dati di consuntivo. 2Il costo per giornata di presenza/ospite per i nuovi enti e per enti esistenti che hanno subito modifiche rilevanti, viene calcolato sulla base del preventivo d esercizio consegnato e concordemente a quanto stabilito per le colonie analoghe esistenti. 3Il contributo è versato solo per le giornate di effettiva occupazione dei posti letto da parte dei minorenni domiciliati nel Cantone. 4Per i bambini normodotati accolti in colonie per bambini bisognosi di cure, il contributo fisso per giornata di presenza/ospite equivale all importo corrispondente al punteggio massimo possibile ai sensi dell art. 3 di questo Regolamento. cc) versamento del contributo Art. 3b 9 1Il contributo fisso per giornata di presenza/ospite così come il numero massimo di giornate/ospiti sussidiato, sono decisi dall Ufficio sui dati di preventivo. 2Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle giornate di presenza effettive moltiplicate per il contributo fisso, tenuto conto del numero massimo di giornate/ospite stabilite a preventivo. L Ufficio può versare entro il 30 giugno di ogni anno un adeguato acconto del sussidio. 3Contro la decisione dell Ufficio può essere interposto reclamo ai sensi dell art. 4 cpv. 3 della legge c) per soggiorni di vacanza Art. 4 10 1L Ufficio riconosce, quale canone locatizio massimo, i costi del capitale investito dedotti i sussidi ed altre spese pertinenti dell edificio messo a disposizione, calcolati in rapporto al periodo di occupazione. 2Contro la decisione dell Ufficio può essere interposto reclamo ai sensi dell art. 4 cpv. 3 della legge Formazione e perfezionamento del personale 11 Art. 5 12 1L ente da cui dipende una colonia riconosciuta deve provvedere alla formazione del personale dirigente e dei monitori in collaborazione con l Ufficio o con associazioni da essa riconosciute. 2Il sussidio è deciso dall Ufficio. 3Contro la decisione dell Ufficio può essere interposto reclamo ai sensi dell art. 4 cpv. 3 della legge 6 1994, 459; BU 1995, 114. 7 Nota marginale introdotta dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424. 8 Art. introdotto dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424. 9 Art. introdotto dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424. 10 11 Nota marginale modificata dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459. 12

Capitolo II Riconoscimento ed organizzazione interna delle colonie Riconoscimento Art. 6 13 1L erogazione dei sussidi è subordinata al riconoscimento della conformità delle colonie alle disposizioni della legge cantonale e di questo regolamento. 2Le colonie possono essere riconosciute per delega della Divisione alle condizioni indicate all art. 2 della legge cantonale e dal presente regolamento. 14 3Le colonie che intendono ottenere il riconoscimento devono formulare istanza scritta entro il 31 marzo corredata dei seguenti documenti: a) statuto e l elenco degli anni in cui la colonia è stata riconosciuta; b) bilanci patrimoniali e conti d esercizio dell anno precedente; c) relazione sull organizzazione della colonia indicando il genere, il numero e l età degli ospiti, il luogo, il numero dei turni e la loro durata, il programma di occupazione annuale e la proprietà della colonia; d) elenco del personale per l anno in corso e della relativa qualificazione; e) proposta per la determinazione della retta. Requisiti generali Art. 6a 15 1Ai fini del sussidiamento possono essere riconosciute le colonie di vacanza che, oltre a quelli posti dalla legge cantonale, adempiono i seguenti requisiti: a) una durata residenziale di almeno 14 giorni e un numero di partecipanti per turno di almeno 20 unità; b) una durata residenziale di almeno 14 giorni e un numero di partecipanti per turno di almeno 10 unità per adolescenti a partire dai 12 anni; c) una durata residenziale di almeno 8 giorni con un minimo di 3 pernottamenti in località diverse e un numero di partecipanti di almeno 10 unità, indipendentemente dall età. 2La Divisione, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente riconoscere anche colonie che non soddisfano i requisiti prescritti al capoverso precedente, e segnatamente colonie speciali. Requisiti per il personale Art. 7 16 Le colonie devono disporre, secondo le disposizioni dipartimentali, di personale dirigente, educativo e assistenziale in numero sufficiente e con requisiti professionali richiesti dall attività svolta dalla colonia. Requisiti per le strutture logistiche e le attrezzature Art. 8 Le colonie devono adeguare i locali e le attrezzature in base alle direttive tecniche del Dipartimento. Capitolo III Procedura per la richiesta di sussidi Istanza di sussidio: 1) di acquisto del terreno Art. 9 Prima di avviare la procedura di acquisto di terreno dev essere trasmessa al Dipartimento una proposta preliminare con la relazione sulla necessità e sul tipo di colonia che si intende realizzare, corredata dai seguenti documenti: a) estratto del Registro fondiario; b) costo presumibile del sedime; c) piano presumibile di finanziamento dell acquisto; d) copia dello statuto oppure indicazioni sulla forma giuridica che si intende dare all ente promotore. 2) costruzione, ricostruzione, ampliamento e ammodernamento 13 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424. 14 Cpv. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243. 15 Art. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243; precedente modifica: BU 2002, 424. 16 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424. 3

Art. 10 1Prima della elaborazione dei progetti definitivi deve essere trasmessa al Dipartimento una domanda preliminare con una relazione indicante il tipo di colonia che si intende realizzare, il numero dei posti letto previsti, il genere e l età degli ospiti, i turni e il programma annuo di occupazione. 2Ottenuta dal Dipartimento l autorizzazione preliminare l amministrazione dell ente che intende ottenere i sussidi previsti agli art. 4 e 5 della legge cantonale deve presentare una domanda corredata dai seguenti atti, in triplice copia: a) piano di situazione in scala 1:1000; b) progetto di massima in scala 1:100; c) preventivi dettagliati di spesa; d) programma di realizzazione dell opera; e) relazione sulla situazione finanziaria dell ente promotore. 3L inizio dei lavori è subordinato all autorizzazione del Consiglio di Stato. 3) attrezzature ed arredamento Art. 11 1L istanza per ottenere i sussidi previsti agli art. 4 e 5 della legge cantonale dev essere presentata prima dell acquisto delle attrezzature e dell arredamento e deve contenere: a) una relazione sulla necessità degli acquisti previsti; b) il preventivo di spesa; c) il piano di finanziamento. 2L acquisto è subordinato all autorizzazione del Consiglio di Stato. 4) esercizio Art. 12 17 1L istanza per ottenere i sussidi previsti dagli art. 6 e 7 della legge cantonale, deve essere presentata ogni anno entro la fine del mese di marzo all Ufficio e deve essere corredata dai seguenti atti: a) statuto e elenco degli anni in cui la colonia è stata riconosciuta; b) bilanci patrimoniali e conti di esercizio dell anno precedente; c) relazione sull organizzazione della colonia indicando il genere, il numero e l età degli ospiti, il luogo, il numero dei turni e la loro durata, il programma di occupazione annuale e la proprietà della colonia; d) elenco del personale per l anno in corso e della relativa qualificazione; e) preventivo d esercizio e proposta per la determinazione della retta. 18 2Entro la metà del mese di ottobre all Ufficio vanno presentati i seguenti documenti: a) bilancio patrimoniale dell anno in corso; b) elenco del numero, del periodo e del luogo dei turni di colonia riconosciuti; c) l elenco nominativo, il domicilio, l anno di nascita ed i rispettivi giorni di presenza effettiva dei minorenni ospitati; d) le generalità del proprietario della casa in cui si é svolto il turno di colonia; e) conto di esercizio economico di consuntivo; 3L Ufficio stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo. 5) soggiorni di vacanza Art. 13 19 1Prima dell organizzazione del soggiorno di vacanza l ente che promuove per la prima volta una colonia sottopone all Ufficio una relazione dalla quale si possa desumere: a) il genere e l età degli ospiti; b) l indicazione del luogo e dello stabile nel quale si svolge il soggiorno di vacanza; c) il numero e la qualificazione del personale; d) il preventivo di spesa e il canone di locazione; e) le modalità di organizzazione del soggiorno di vacanza. 2La concessione del sussidio è subordinata all autorizzazione dell Ufficio. 6) formazione del personale 4 17 18 Cpv. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243. 19

Art. 14 20 Prima dell inizio del corso di formazione deve essere chiesta l autorizzazione all Ufficio, indicando il periodo e il programma di formazione che si intende seguire e il relativo preventivo di spesa. Capitolo IV Commissione consultiva Composizione Art. 15 21 La Commissione consultiva (qui abbreviata commissione) è composta dai rappresentanti dei Dipartimenti della sanità e della socialità, dell educazione, cultura e sport e di enti, servizi e istituti che si occupano di colonie di vacanza. Competenze Art. 16 La commissione esprime il proprio parere: a) sulle istanze di costruzione; b) sulle modalità di concessione del sussidio ricorrente annuale; c) su ogni proposta di modificazione della legge cantonale e del relativo regolamento di applicazione. Convocazione Art. 17 La commissione è convocata dal presidente o ad istanza di almeno tre membri. Il presidente in via eccezionale ha la facoltà di consultare la commissione mediante la circolazione degli atti. Votazione Art. 18 1Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 2Il presidente vota per ultimo. 3In caso di parità di voti, il presidente decide. Indennità Art. 19 I membri della commissione ricevono le indennità riconosciute dalle commissioni nominate dal Consiglio di Stato. Norma transitoria Art. 20 1Per il 2003, il contributo fisso accordato agli enti sulla base degli art. 3 e 3a del presente Regolamento, verrà calcolato tenuto conto della necessità di evitare un eventuale consistente calo delle risorse rispetto all anno 2002. 22 2Le colonie che intendono ottenere il riconoscimento devono formulare istanza scritta corredata dai documenti indicati dall art. 6, cpv. 2, entro il 30 settembre 1974. Entrata in vigore Art. 21 Il presente regolamento entra in vigore 23 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1974, 175. 20 21 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedente modifica: BU 1993, 391. 22 Cpv. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424. 23 Entrata in vigore: 7 giugno 1974 - BU 1974, 175. 5