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UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE OGGETTO: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2018 DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE Si richiama l attenzione sulla necessità che la prossima campagna elettorale si svolga com è radicata tradizione nell assoluto rispetto delle regole e nell osservanza delle libertà democratiche, garantendo la piena libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda elettorale pur senza turbare il normale svolgimento della vita cittadina, rammentando che nel periodo 11 maggio - 8 giugno, alle riunioni elettorali non si applicano le disposizioni dell art. 18 del Testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In modo particolare devono essere fatte rispettare da tutte le forze politiche: le norme contenute nella legge 212/1956 e n. 130/1975, nelle parti ancora vigenti ed applicabili; le norme contenute nella Deliberazione n. 205/18/CONS del 24 aprile 2018 dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (pubblicato nella G.U. n. 101 del 03/05/2018) recante Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 10 giugno 2018. Il testo è consultabile sul sito www.agcom.it. Il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati da ciascun Comune nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, argini, palizzate e su monumenti ed opere d arte ed in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico (nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero sui palloni o aerostati ancorati al suolo); Al riguardo si rappresenta che, le Amministrazioni comunali sono tenute per legge, dal momento dell assegnazione degli spazi per l affissione dei manifesti elettorali, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori degli spazi autorizzati per ciascun partito politico, movimento o lista, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda elettorale sono a carico in solido, dell esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, legge 515/93 come modificato dall art. 1, comma 178, della legge n. 296 del 27.12.2006 legge finanziaria 2007). Si ricorda, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente. Le affissioni a pagamento effettuate prima dell inizio della campagna elettorale dovranno essere oscurate o defisse a cura dei Comuni. M:\Elettorale\ELEZIONI\COMUNALI 2018\PROPAGANDA ELETTORALE\allegati_propaganda_elett_2018.doc Pagina 1 di 7

Si specifica ulteriormente al fine di evitare fraintendimenti che la legge 4 aprile 1956, n.212, modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130 definisce gli ambiti spaziali e temporali nonché modalità e forme di svolgimento della propaganda elettorale di tipo tradizionale in occasione di consultazioni popolari disciplinate dalle leggi della Repubblica. Non sono riconducibili a forma di pubblicità e sono pertanto consentite le insegne indicanti le sedi dei partiti, movimenti o liste. Inoltre in deroga alla forma di pubblicità (mediante affissioni negli appositi spazi messi a disposizione dal Comune) prevista in generale dalla medesima legge, sono altresì consentite non configurando sostanzialmente forme di pubblicità, le affissioni di giornali e quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di affissione dei manifesti di convocazione dei Comizi elettorali. L indicata eccezione vale anche per i giorni dell elezioni in quanto di tali giornali, quotidiani o periodici è consentita la nuova affissione anche nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni. Al riguardo si ribadisce che è vietata l affissione o l esposizione dei materiali di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico ( nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero sui palloni o aerostati ancorati al suolo). Detta esposizione è vietata anche nelle vetrine dei cosiddetti Point elettorali, difatti non si rinvengono fattispecie derogatorie ulteriori rispetto a quelle prima evidenziate né è dato desumerle in via di interpretazione analogica trovando tale possibilità un espresso limite nell articolo delle disposizioni sulle leggi in generale. Pertanto si conviene che all interno degli uffici adibiti a Point elettorali i manifesti dei candidati e delle liste potranno essere affisse esclusivamente alle pareti interne dei locali medesimi. In merito alla questione si precisa che dall esterno possono essere individuabili solo eventuali loghi e/o cartelloni riproducenti i simboli dei partiti o dei movimenti e che il materiale propagandistico può essere esposto solo all interno del Point elettorale. In relazione alla questione della installazione di postazioni fisse (cosiddetti Gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell ambito della campagna elettorale può essere consentita l utilizzazione delle suddette strutture ai fini elettorali rispettando le norme previste dalla legge 212/1956, ed in particolare le seguenti condizioni: tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; all interno e all esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1 comma e 8, 3 comma, della Legge n. 212/56, e successive modificazioni. M:\Elettorale\ELEZIONI\COMUNALI 2018\PROPAGANDA ELETTORALE\allegati_propaganda_elett_2018.doc Pagina 2 di 7

Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di bandiere nelle sistemazione dei gazebo, si ritiene, interpretando la ratio dell art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. Ferma restando la disciplina sull occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. Al riguardo, viene precisato che presso i Gazebo devono essere sempre presenti i rappresentanti dei partiti e/o movimenti e che quindi non devono rimanere incustoditi Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori e ai candidati, le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere rispettate ed in particolare che: 1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 L. 212/1956 come modificato dalla legge 130/75); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate; 2. dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (11 maggio 2018) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso ivi compresi tabelloni e striscioni in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti, movimenti e liste. E vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile. 3. E ammessa invece la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Si sottolinea che la pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all art. 23 del C.d.S. e dell art 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un ora. Infatti, qualora tali veicoli (c.d. vele) dovessero sostare per più di un ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati. 3. non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione a mano; 4. l uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l annuncio dell ora e del luogo in cui si terranno i comizi o le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,00 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75). Tale forma di propaganda è soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio; nel caso di attraversamento di vari territori comunali l autorizzazione spetta al Prefetto che comunicherà l avvenuto nulla osta ai Sindaci dei Comuni interessati nonché alle Forze dell Ordine; M:\Elettorale\ELEZIONI\COMUNALI 2018\PROPAGANDA ELETTORALE\allegati_propaganda_elett_2018.doc Pagina 3 di 7

I partiti e/o i movimenti possono inoltrare la citata richiesta, anche via mail (elettorale.pref_sondrio@interno.it), corredata dal tipo di autoveicolo, numero di targa e comuni da attraversare, nonché l ora ed il luogo in cui si terranno i comizi o le riunioni di propaganda elettorale; 5. dalla data di convocazione dei comizi elettorali sino al penultimo giorno prima della consultazione (art. 7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti tavole rotonde conferenze discorsi pubblicazioni destinate alla presentazione delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati pubblicazioni di confronto tra più candidati; 6. nel giorno precedente (9 giugno 2018) e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda. Nei giorni di votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall ingresso delle sezioni elettorali (art. 8, legge 130/75). Tale norma non può essere interpretata nel senso che vi sia obbligo di defiggere i manifesti di propaganda elettorale collocati negli appositi spazi qualora questi si trovino entro il limite di 200 metri dall ingresso delle sezioni elettorali; 7. durante la campagna elettorale non dovranno essere effettuate, staffette ciclistiche o motorizzate, fiaccolate o cortei e festival in genere a scopo propagandistico poiché non rientranti nella fattispecie previste; 8. durante il periodo di propaganda elettorale, è ammessa da parte di partiti e gruppi politici l attuazione di iniziative politiche (ad esempio: raccolta di firme per la presentazione di leggi di iniziativa popolare) non attinenti direttamente od indirettamente le consultazioni elettorali in corso, mediante l installazione di banchetti o postazioni fisse, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o simboli, che richiamino formazioni politiche o candidati, partecipanti alla competizione elettorale. 9. si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda. MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI E MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE In ciascun Comune il Sindaco, d intesa con i partiti interessati, fisserà il calendario settimanale dei comizi e dei c.d. banchetti di propaganda, provvedendo a trasmettere immediatamente i calendari alla Prefettura, alla Questura, per il comune capoluogo, ed al Comando Provinciale Carabinieri nonché alle locali Stazioni dei Carabinieri competenti per gli altri Comuni, per gli adempimenti di rispettiva competenza; nel caso di cambiamenti al programma originario questi dovranno essere comunicati almeno 24 ore prima. M:\Elettorale\ELEZIONI\COMUNALI 2018\PROPAGANDA ELETTORALE\allegati_propaganda_elett_2018.doc Pagina 4 di 7

I comizi all aperto potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nei seguenti orari: dalle ore 9,30 alle ore 13,00 dalle ore 16,00 alle ore 23,00 Per gli ultimi due giorni di campagna elettorale, e cioè per i giorni 7 e 8 giugno 2018, l orario pomeridiano dei comizi potrà essere prorogato alle ore 24,00. E ammessa la predisposizione di banchetti, da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale. Nel caso in cui uno o più partiti ritenessero di effettuare nel corso della settimana comizi e/o banchetti non previsti dal programma dovranno prendere tempestivamente accordi con il Sindaco interessato per verificare la disponibilità dei luoghi richiesti. Se dovessero insorgere divergenze o contrasti i rappresentanti dei partiti e movimenti interessati si rimetteranno all opera conciliativa del Sindaco che informerà il Prefetto in casi di difficoltà particolarmente rilevanti. In un medesimo luogo è esclusa la contemporaneità di comizi e, nel caso di loro successione, dovranno essere comunque essere disposti intervalli adeguati, di durata non inferiore a quindici minuti, per consentire il regolare deflusso del pubblico nonché l effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi; è ammesso l uso di altoparlanti fissi nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi elettorali per la trasmissione di inni e canzoni, per la durata massima di dieci minuti sempre che non venga pregiudicato il tranquillo svolgimento della vita cittadina e eventuali successivi comizi organizzati da latri partiti. I comizi avranno una durata massima di 60 minuti. Gli orari fissati dovranno essere osservati puntualmente. E vietato recare disturbo ai comizi, anche distribuendo volantini di diverso orientamento politico. Non è pertanto, ammesso il contraddittorio nei comizi all aperto con gli avversari politici. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessati, con l obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza. Per l organizzazione di comizi in sale cinematografiche o teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli organi di Polizia. I rappresentanti dei partiti si impegnano anche a non tenere comizi nelle vicinanze di luoghi di culto in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose più importanti, case di cura, scuole, ospedali e caserme qualora possano recare intralcio o disturbo alla normale attività dei cittadini; nel caso di mercati e fiere sono ammessi i c.d. banchetti alla condizione che non arrechino intralcio allo svolgimento delle attività commerciali; Le formazioni politiche o i gruppi di appartenenza si impegnano ad adottare le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osservassero le norme richiamate. M:\Elettorale\ELEZIONI\COMUNALI 2018\PROPAGANDA ELETTORALE\allegati_propaganda_elett_2018.doc Pagina 5 di 7

Si richiama l attenzione sull art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28 che dispone, durante la campagna elettorale, il divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l efficace assolvimento delle proprie funzioni. Si rammenta infine che a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni, in base a proprie norme regolamentari e senza sostenere oneri, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà comunali già predisposti per conferenze e dibattiti. SOCIAL NETWORK Si richiamano inoltre le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 marzo 2012 concernente Chiarimenti interpretativi e indirizzi applicativi in ordine all applicazione del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera AGCOM n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010. In particolare si rileva che l articolo 2 della delibera AGCOM n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 precisa che i sondaggi soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all articolo 8 della Legge n. 28 del 2000 sono esclusivamente quelli pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa nell ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o elettroniche. Si tratta cioè delle rilevazioni diffuse sui mezzi di comunicazione di massa sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi per informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, ivi compresi i sondaggi diffusi su edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, indipendentemente dal formato, comprese le agenzie di stampa. Sono quindi esclusi dai predetti obblighi di cui alla citata legge n. 28 del 2000, quelle rilevazioni diffuse nell ambito di servizi prestati nell esercizio di attività non economiche, non in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali quelli diffusi su siti internet privati o su siti che forniscano contenuti audiovisivi a fini di condivisione o di scambio nell ambito di comunità d interesse (ad es. facebook). Sono, altresì, esclusi dai medesimi obblighi anche i sondaggi diffusi o divulgati da parte dei soggetti realizzatori unicamente sui propri siti internet nonché quelli divulgati in occasione di convegni o conferenze stampa: in quest ultimo caso l obbligo scatta solamente nel caso in cui essi vengano successivamente ripresi e diffusi su altri mezzi di comunicazione di massa. M:\Elettorale\ELEZIONI\COMUNALI 2018\PROPAGANDA ELETTORALE\allegati_propaganda_elett_2018.doc Pagina 6 di 7

RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI: In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici ed intese a rilevare, all uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, è utile precisare che detta attività non è soggetta a particolare autorizzazione. Al riguardo, in conformità di specifiche direttive ministeriali, si rappresenta l opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all interno delle sezioni elettorali per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 10 giugno 2018), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio. ************* Per quanto non espressamente previsto in questo documento, si rinvia alla legislazione vigente in materia. M:\Elettorale\ELEZIONI\COMUNALI 2018\PROPAGANDA ELETTORALE\allegati_propaganda_elett_2018.doc Pagina 7 di 7