Allegato C al Repertorio n /11812

Documenti analoghi
STATUTO FONDAZIONE FONDAZIONE LUIGI PISERI

Fondazione Musei Civici di Venezia. Statuto tratto dal sito web

STATUTO. FONDAZIONE CATERINA FARASSINO altrimenti detta. Articolo 1. Costituzione - sede. E' costituita una Fondazione Organizzazione Non

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

STATUTO FONDAZIONE PER EDUCAZIONE & MANAGEMENT IN ORTOPEDIA"

FONDAZIONE COMUNITÀ ATTIVA

Statuto Fondazione Oliver Twist Onlus

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

(approvata nella seduta c.d. in data 12/11/2014) STATUTO Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri

Fondazione De Agostini Fondazione De Agostini

ALLEGATO " A" ALL'ATTO N /14521 STATUTO DELLA FONDAZIONE RCM

STATUTO Fondazione Distretto Green and High Tech Monza Brianza

STATUTO FONDAZIONE UMANA MENTE Fondazione a sostegno della solidarietà sociale

STATUTO FORUM UNIREC-CONSUMATORI

ALLEGATO "A" DEL REPERTORIO N /22876 NOTAIO ANTO-

ELENCO MATERIE DELL ART. 5 CODICE DEL TERZO SETTORE CON INDICAZIONE DEL NUMERO DI RIFERIMENTO ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

Articolo 1 Costituzione

STATUTO FONDAZIONE. HANGAR BICOCCA Spazio per l Arte Contemporanea

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO MECCATRONICO

STATUTO FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

ALLEGATO A AL REP. N / Statuto. Fondazione Maccaferri

Ordine dei giornalisti

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Notaio Dario Feroli P.zza Mincio, 2- Roma Repertorio n Raccolta n FONDAZIONE EXCLUSIVA

Schema di atto costitutivo e Statuto. Atto costitutivo Fondazione Forte Marghera

STATUTO FONDAZIONE " Fondazione A-Norma Welfare finanziario comunitario" Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni Articolo 2 Scopi

STATUTO "FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI" 1 COSTITUZIONE-SEDE-DELEGAZIONI-DURATA

CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO

STATUTO DELLA FONDAZIONE ALESSANDRO CASAGRANDE ALLEGATO A REP. N RACC. N.3022

Titolo I (Costituzione, denominazione, sede, scopo e durata)

STATUTO della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea

STATUTO della Fondazione Cascina Roccafranca. Articolo 1 - costituzione, denominazione e sede

STATUTO DELLA FONDAZIONE FONDAZIONE LEONARDO CIVILTÀ DELLE MACCHINE

Allegato "A" al n.51659/23524 Repertorio S T A T U T O FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO Art. 1 - Costituzione E costituita una fondazione

STATUTO. Fondazione Italiana Promozione Trapianti d'organo - FIPTO. ARTICOLO 1 - Costituzione

Art. 4 - Patrimonio Art. 5 - Fondo di gestione

Allegato A ad atto rep. n /14279 STATUTO Fondazione Giancarlo Quarta Onlus Articolo 1 Costituzione-sede. sede-delegazioni

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE. Articolo 1

STATUTO DELLA FONDAZIONE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ISMEO"

LINEE GUIDA ESPLICATIVE DELL ATTIVITÀ E DEL FUNZIONAMENTO DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE. Premessa

DOMENICO GRASSO NOTAIO Via Ippolito Caffi, 3, Belluno (BL) Tel Fax

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE SCIENZE AGROALIMENTARI - MADONIE

STATUTO Fondazione O SCIA ONLUS

ALLEGATO B AL MIO REP / STATUTO

Scuole Civiche di Milano - Fondazione di Partecipazione. Statuto

STATUTO FONDAZIONE ROMA TRE TEATRO PALLADIUM. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi

STATUTO DI FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE DENOMINATA. "FONDAZIONE garagerasmus" "FONDAZIONE garagerasmus" con sede in Pisa - Località Cascine

N Repertorio N Raccolta ATTO INTEGRATIVO A COSTITUZIONE DI FONDAZIONE REPUBBLICA ITALIANA L'anno Duemilacinque, il giorno 10 (dieci)

STATUTO FONDAZIONE PANGEA ONLUS

ALLEGATO A AL N DI FASCICOLO STATUTO

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE NICE TO MEET YOU. Art. 1. Costituzione sede Delegazioni e Uffici

TESTO ATTUALE PROPOSTA DI MODIFICHE. All. 1 mecc /064. Articolo 1

FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D ARTE DI MONTEPULCIANO STATUTO

Allegato A al Rep. n /7.859

STATUTO della Fondazione "Cascina Roccafranca"

Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica. Statuto

S T A T U T O 1

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N DI RACCOLTA STATUTO. La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

S T A T U T O. della Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - Censis

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE La fornace dell innovazione

STATUTO FONDAZIONE TEATRO DELLA CITTA DI LIVORNO CARLO GOLDONI

"Fondazione Villa Piazzo

STATUTO. approvato il 30/03/2017

Attività strumentali, accessorie e connesse Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l altro, svolgere le seguenti

STATUTO della FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE. Fondazione FormAP (Formazione e Aggiornamento Amministrazioni Pubbliche)

Statuto della Fondazione FONDAZIONE PER LE ATTIVITA MUSICALI - ONLUS

LINEE GUIDA ESPLICATIVE DELL ATTIVITÀ E DEL FUNZIONAMENTO DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE L AQUILA, CITTÀ DELLA CONOSCENZA. Premessa.

STATUTO DELLA FONDAZIONE " FONDAZIONE LEONARDO CIVILTA' DELLE MACCHINE " E' costituita ad opera di Leonardo - Società per azioni una

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.36876/16297 DI REPERTORIO STATUTO

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ATLANTE. Art. 1 Costituzione- Natura giuridica- Denominazione Sede

STATUTO DELLA FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO. 1. La Fondazione è denominata FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO.

I.T.S. Fondazione Archimede Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo.

STATUTO FONDAZIONE Mia Martini onlus, modificato con delibera di Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2012.

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

FONDAZIONE - STATUTO -

STATUTO DELLA FONDAZIONE CASA SECOLARE DELLE ZITELLE IN UDINE

S T A T U T O della Fondazione IFEL Campania Istituto per la Finanza e l Economia Locale della Campania

FONDAZIONE SERENA ONLUS

FONDAZIONE SUL GIORNALISMO PAOLO MURIALDI STATUTO

STATUTO "ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO POLDI PEZZOLI

STATUTO. della. "Fondazione per l'arte Teatrale" in breve "P.L.A.TEA." Articolo 1. Costituzione - sede - delegazioni

STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO

STATUTO CON SEDE IN PORDENONE. Articolo 1 (Costituzione sede)

STATUTO Art. 1 Art. 2 Art. 3

STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE DI UDINE ART. 1 Denominazione e Sede È costituita con sede in Udine la Fondazione

TITOLO I COSTITUZIONE DENOMINAZIONE FINALITA

STATUTO TITOLO I. Costituzione, Sede e durata, Scopi. Art. 1. Art. 2. Art. 3

Oggetto: Statuto della Fondazione Chiaravalle-Montessori

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

STATUTO ART. 1 COSTITUZIONE. E costituita l associazione denominata "PoieinLab", con sede legale in Pistoia, Via degli Argonauti 45.

STATUTO FONDAZIONE ERGA

T A T U T O ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

STATUTO DELLA FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI TITOLO I PRINCIPI GENERALI. Art. 1 Denominazione, natura e sede

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CITTÀ DI TERRACINA. 2. La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Terracina e.

Transcript:

Allegato C al Repertorio n. 65001/11812 STATUTO Fondazione Museo dei Bambini in breve MUBA Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni È costituita una fondazione denominata Fondazione Museo dei Bambini con sede in Milano via Matteo Bandello, 16. La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata MUBA. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell ambito della Regione Lombardia. Articolo 2 Scopi La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell arte, con particolare riferimento alle iniziative culturali ed educative dedicate all infanzia che intendano promuovere nei bambini la cultura ed incoraggiare gli stessi ad un modo di pensare creativo, libero dagli stereotipi, nonché di prepararli ad una società che richiede sempre maggiori attitudini creative. Articolo 3 Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse La Fondazione, nell ambito delle proprie finalità, potrà svolgere le seguenti attività istituzionali: - promozione, formazione e diffusione di iniziative culturali ed educative dedicate all infanzia che intendano favorire il pensiero creativo; - interazione e collaborazione con le istituzioni scolastiche, alle quale propone attività complementari ai programmi curriculari; - promozione, sviluppo e diffusione dell educazione nonformale, attraverso iniziative culturali permanenti e/o temporanee, come eventi, laboratori, mostre e/o altro; - attività di ricerca e indagine nel settore culturale, che consentano di monitorare i cambiamenti in atto nel mondo dell infanzia con particolare attenzione alla cultura, l integrazione tra le culture e l efficacia delle azioni promosse e/o perseguite; - attività di ricerca e di aggiornamento culturale per un mantenere l innovatività della proposta pedagogica e culturale; - promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, di attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione nel campo degli operatori culturali per l infanzia e degli insegnanti, con particolare riguardo alla formazione giovanile; - attività dirette ad ampliare l accesso ai servizi culturali, con particolare attenzione a raggiungere fasce di minori che abitualmente non sono coinvolti in iniziative culturali innovative; Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l esclusione di altri, l assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari; e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture funzionali alle finalità ed alle attività della Fondazione; f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività istituzionali di cui all art. 2 del presente statuto; g) stipulare convenzioni per l affidamento a terzi di parte di attività; h) istituire premi e borse di studio; i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere, in ogni caso in misura non prevalente rispetto alle attività istituzionali; j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. Articolo 4 Vigilanza Le Autorità competenti vigilano sull attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. Articolo 5 Patrimonio Il patrimonio della Fondazione è composto: - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti; - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente Statuto; - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; - dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; - da contributi attribuiti al patrimonio dall Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. Articolo 6 Fondo di Gestione Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio; - da eventuali altri contributi attribuiti dall Unione Europea, dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; - da contributi in qualsiasi forma concessi da Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti, che non siano espressamente destinati al patrimonio; - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Articolo 7 Esercizio finanziario L esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il preventivo economicofinanziario del successivo esercizio ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo dell esercizio decorso, predisposto dal Comitato Esecutivo. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili, oltre ai principi contabili nazionali ed internazionali statuiti per il settore.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Articolo 8 Membri della Fondazione I membri della Fondazione si dividono in: - Fondatori Promotori; - Fondatori; - Partecipanti. Articolo 9 Fondatori Promotori e Fondatori Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l atto costitutivo. Qualora venisse a mancare, per qualsiasi causa, taluno dei Fondatori Promotori, i superstiti procederanno alla cooptazione all unanimità di altro soggetto in sostituzione, salvo il rispetto di disposizioni testamentarie; e così in perpetuo. Sono Fondatori le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio d Amministrazione. La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. Articolo 10 Partecipanti Sono Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi anche annuali in denaro, beni o servizi con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. Articolo 11 Partecipanti esteri Possono essere nominati Fondatori e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all estero. Articolo 12 Esclusione e recesso Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione adottata a maggioranza, l esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: - inadempimento dell obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: - trasformazione, fusione e scissione; - trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; - ricorso al mercato del capitale di rischio; - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13 Organi ed Uffici della Fondazione Sono organi della Fondazione: - il Consiglio di Amministrazione; - il Comitato Esecutivo; - il Presidente della Fondazione - l Organo di consulenza tecnico contabile. Articolo 14 Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri compresi tra un minimo di tre ad un massimo di tredici. La composizione sarà la seguente: a) fino a otto membri, nominati dai Fondatori Promotori con deliberazione comune adottate a maggioranza; b) fino a cinque membri nominati dai membri di cui sopra tra i Fondatori e i Partecipanti. La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la composizione di cui sopra, deve essere rappresentata dai Fondatori Promotori ovvero da soggetti dai medesimi designati. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, quindi quattro esercizi, e possono essere riconfermati. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede a: - definire le linee generali dell attività della Fondazione, nell ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, e approvare i programmi di attività predisposti annualmente dal Comitato Esecutivo; - verificare i risultati complessivi della gestione e approvare il bilancio consuntivo, predisposto dal Comitato Esecutivo; - approvare il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione, predisposto dal Comitato Esecutivo; - nominare e revocare il Presidente della Fondazione; - nominare e revocare i membri del Comitato Esecutivo; - deliberare eventuali modifiche statutarie; - deliberare in merito alla proposta all Autorità competente per lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. In caso di inerzia del Presidente la convocazione è effettuata dal Presidente del l Organo di consulenza tecnico contabile. L avviso di convocazione deve contenere l ordine del giorno della seduta, il luogo e l ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un ora di distanza da questa. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere d Amministrazione più anziano di età. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario del Consiglio, nominato anche fra estranei al Consiglio. E ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione. Articolo 15 Comitato Esecutivo Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente della Fondazione e da altri due membri, nominati, anche tra persone estranee alla Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Comitato Esecutivo, ad eccezione del Presidente, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, quindi quattro esercizi, e possono essere riconfermati. La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo. Il membro del Comitato Esecutivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Comitato stesso. Il Comitato Esecutivo provvede all amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell ambito dei piani e delle linee di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Comitato Esecutivo provvede a: - predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all approvazione del Consiglio di Amministrazione; - predisporre, ove opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l approvazione; - ammettere i Fondatori ed i Partecipanti, verificati i presupposti statutari per l acquisizione della qualifica, nonché il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto; - deliberare in ordine all accettazione di eredità, legati e contributi; - individuare, ove opportuno, i dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto; - predisporre, ove opportuno, budget previsionali e piani pluriennali in relazione alle attività; - predisporre il bilancio consuntivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione per l approvazione; Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni tre mesi ovvero su iniziativa del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento del Consigliere più anziano. Per la convocazione, che deve avvenire a cura del Presidente, non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario del Consiglio, nominato anche fra estranei al Consiglio. Articolo 16 Presidente della Fondazione Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri. Egli presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un membro del Consiglio di Amministrazione dal medesimo designato. Articolo 17 Organo di consulenza tecnico contabile

L Organo di consulenza tecnico contabile, nominato dai Fondatori Promotori con propria deliberazione comune adottata a maggioranza, è organo monocratico di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina, quindi quattro esercizi, ed è riconfermabile. L Organo di consulenza tecnico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Articolo 18 Scioglimento In caso di proposta alla competente Autorità per scioglimento della Fondazione ai sensi del presente statuto, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d uso alla Fondazione, all atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Articolo 19 Clausola di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. Articolo 20 Norma transitoria Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto, e nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. Il Presidente nominato in sede di costituzione esercita i poteri e le attribuzioni previste per Consiglio d Amministrazione e per il Comitato Esecutivo e ciò fino all insediamento dei medesimi organi. F.TO: SABINA CANTARELLI PAOLA POZZOLINI MARIELLA BOTTINO ROSANNA RIGON, TESTE LISA DELLUPI, TESTE ENRICO BELLEZZA NOTAIO, L.S.