DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle città murate

Documenti analoghi
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

d iniziativa dei senatori VALENTINI, AMATI, ASTORRE, FISSORE, GRANAIOLA, PUGLISI, TOMASELLI, COLLINA, DE BIASI e FABBRI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per l individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TINO IANNUZZI, BRAGA, MARIANI, BRATTI, REALACCI, MORASSUT

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 317

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 500

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

d iniziativa dei senatori GINETTI, Assuntela MESSINA, D ARIENZO, MANCA, PITTELLA, ROJC, BOLDRINI, CUCCA, GARAVINI, FERRAZZI e COMINCINI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l 11 maggio 2017

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Deleghe al Governo per la tutela dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Disposizioni per lo sviluppo dell economia circolare

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CASTIELLO, BERNARDO, FITZGERALD NISSOLI, RICCARDO GALLO, LONGO, VECCHIO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2529

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2100

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni a sostegno del turismo religioso

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della Croce d onore per i meriti umanitari

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 0

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, D ANNA, AIELLO, SCILIPOTI ISGRÒ, RIZZOTTI e ZUFFADA

d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione del Museo nazionale della seta. d iniziativa del senatore BUTTI

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 03

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1470

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di donazione del cordone ombelicale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione di autocaravan

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 997

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato. d iniziativa del senatore CONSIGLIO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa. d iniziativa del senatore STUCCHI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2411

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 58. Norme sulla riabilitazione attraverso l utilizzo del cavallo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 371

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, GIRO, LIUZZI e AUGELLO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1016

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

d iniziativa dei senatori GAUDIANO, CASTELLONE, SILERI, CASTIELLO, LUCIDI, CAMPAGNA, ANGRISANI, PIARULLI e ROMANO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2548

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 676

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2184

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 492

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 759 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore STUCCHI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2013 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle città murate TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 759 ONOREVOLI SENATORI. Il presente disegno di legge ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle mura storiche delle città. Si tratta di un provvedimento di rilevante interesse non solo storico ma anche turistico. Tutelare e promuovere i valori legati ai rapporti e alle relazioni culturali e sociali, nati e sviluppati nelle nostre città, assume un significato pregnante, tanto più in un momento storico in cui è fortemente sentita la necessità di salvaguardia e conservazione del nostro patrimonio storico, artistico e ambientale nonché l esigenza di mantenere vivi i rapporti ad essi legati. Luoghi spesso esclusi dai principali itinerari turistici possono, in tal modo, entrare a far parte delle mete turistiche tradizionali rafforzando l offerta turistica del territorio. Si tratta di considerazioni particolarmente significative in riferimento alle cinte murarie delle città. Il destino delle mura è spesso relegato nella memoria come mera immagine, come fatto semplicemente visibile, magari legato a schemi scolastici. Le mura devono invece essere riscoperte come luogo di memoria, di esperienza di vita di migliaia di anni, capaci di testimoniare e riflettere una cultura che non è soltanto figurativa. Le imponenti fortificazioni antiche caratterizzano molte città del nostro Paese e si impongono all attenzione per la monumentalità, per le caratteristiche costruttive e per la delimitazione di uno spazio urbano ricco di opere d arte, contenitore di grandi eventi culturali e attrezzato turisticamente. Promuovere la tutela di tali testimonianze storiche assume significato non solo per il valore documentale e di conservazione del patrimonio archeologico del nostro territorio ma anche per le possibilità di rilancio e di rivitalizzazione economica e turistica delle zone interessate. Con il disegno di legge in esame si vuole dare il via a una strategia globale per la realizzazione di un piano di interventi che investa l intera area legata alle città murate puntando in primo luogo sul rilancio e sulla valorizzazione del patrimonio archeologico. In tal modo si promuovono la realizzazione di piani di recupero, conservazione e valorizzazione delle mura e delle città interessate, attraverso interventi qualificati di manutenzione e di restauro, nonché la predisposizione di nuove e avanzate modalità di fruizione dei siti stessi, eventualmente con l offerta di servizi aggiuntivi per i visitatori dell area. A tale proposito particolare attenzione va riservata alle fonti di finanziamento europee e alla sensibilizzazione e al coinvolgimento di soggetti privati per la salvaguardia del patrimonio culturale inestimabile del nostro Paese. Il presente disegno di legge si compone di sette articoli. L articolo 1 sancisce la finalità della legge volta alla definizione di un programma organico di interventi per la tutela delle città murate. L articolo 2 istituisce, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il fondo per gli interventi di valorizzazione delle città murate. L articolo 3 regola le modalità di finanziamento dei progetti per la tutela e la riqualificazione delle città murate.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 759 L articolo 4 contiene disposizioni relative all esecuzione degli interventi e ai relativi controlli. L articolo 5 prevede il censimento delle città murate. L articolo 6 promuove il riconoscimento delle città murate, presso l UNESCO, quale patrimonio mondiale in pericolo. L articolo 7 contiene disposizioni finanziarie.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 759 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. La presente legge promuove un programma organico di interventi per la tutela e la valorizzazione delle città murate. 2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano attraverso una serie di iniziative volte: a) al recupero e alla valorizzazione dell intero patrimonio architettonico e archeologico esistente e delle ingenti risorse naturalistiche presenti sul territorio; b) al recupero e alla conservazione dei siti architettonici e archeologici con interventi qualificati di manutenzione e di restauro conservativo; c) alla predisposizione di nuove strategie di sviluppo locale mirate alla fruizione delle città murate; d) al recupero del patrimonio edilizio anche attraverso l impiego e l utilizzo di scuole cantiere; e) al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate. Art. 2. 1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo per il finanziamento degli interventi di cui all articolo 1, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2013. Art. 3. 1. Entro il 15 ottobre di ogni anno i comuni e le soprintendenze competenti trasmettono al Ministero per i beni e le attività

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 759 culturali i progetti relativi agli interventi di cui all articolo 1, indicando eventuali cofinanziamenti provenienti da risorse pubbliche o private ovvero da fondi dell Unione europea. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto, la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all articolo 2, dando priorità ai progetti aventi le finalità di cui all articolo 1 cofinanziati dall Unione europea, dalle regioni o da privati. Art. 4. 1. Agli interventi di cui all articolo 1 si applica la normativa nazionale e dell Unione europea vigente per gli appalti pubblici. 2. Il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità a cui devono attenersi i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla medesima legge per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, quantitativo e qualitativo, degli interventi. Art. 5. 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni, nonché il relativo modello di scheda, per l individuazione delle città murate. 2. I comuni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1, provvedono all individuazione delle città murate presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 759 3. Le regioni, tenuto conto degli elenchi trasmessi dai comuni: a) provvedono al censimento delle città murate presenti nel proprio territorio, sulla base dei criteri e delle modalità individuati con il decreto di cui al comma 1; b) istituiscono gli elenchi regionali delle città murate. 4. L inserimento negli elenchi di cui alla lettera b) del comma 3 comporta l acquisizione della qualifica di città murata. 5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è trasmessa dalle regioni al Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di istituire, presso il medesimo Ministero, l elenco nazionale delle città murate. Art. 6. 1. Il Governo, entro quattro mesi dall istituzione dell elenco nazionale delle città murate, ai sensi del comma 5 dell articolo 5, sottopone al Comitato del patrimonio mondiale, di cui all articolo 8 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, la richiesta di iscrizione delle città murate nell Elenco del patrimonio mondiale in pericolo, di cui al paragrafo 4 dell articolo 11 della citata Convenzione. 2. Le risorse del Fondo del patrimonio mondiale messe a disposizione dall Organizzazione delle Nazioni Unite per l educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ai sensi dell articolo 15 della citata Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, devono essere utilizzate nell ambito del programma organico di interventi di cui all articolo l della presente legge.

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 759 Art. 7. 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 2. A decorrere dall anno 2016, la dotazione del fondo di cui all articolo 2 è determinata in sede di legge di bilancio. 3. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

E 1,00