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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 175 del 20/12/2010 Oggetto: SOCIETA' ATOS SRL: MODIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE AL PRESTITO SOCI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO GESTIONE - 0.02.4 COPIA L'anno DUEMILADIECI il giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 nel Palazzo Comunale, nella solita sala riunioni, previo esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono stati convocati i componenti di questa Giunta Comunale. Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Purcaro Dr. Antonio Sebastiano. Il Signor Villa Danilo in qualità di Sindaco assume la presidenza ed incarica il Segretario generale di effettuare l appello, dal quale risulta: Villa Danilo Sindaco Presente Colombo Massimo Vice Sindaco Presente Mazza Italo Assessore Presente Polinelli Paolo Assessore Presente Sala Alessandra Assessore Presente Confalone Sergio Assessore Presente Grassi Mauro Alberto Assessore Assente Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopraindicato. 1

OGGETTO: SOCIETA' ATOS SRL: MODIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE AL PRESTITO SOCI LA GIUNTA COMUNALE RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.09.2005 con la quale è stata autorizzata la costituzione della società a capitale pubblico denominata ATOS SRL; VISTA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 31/12/2005, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione dei contratti di servizio tra Comune di Trezzo sull Adda e ATOS SRL; DATO ATTO che i contratti di servizio stipulati in data 31.12.2005 prevedono la corresponsione dell anticipazione infruttifera di 600.000,00= finalizzata a costituire la necessaria liquidità in ragione del differimento della riscossione dei corrispettivi; RICHIAMATI i seguenti atti: Determinazione n.3 del 09.01.2006 con cui è stata disposta la corresponsione alla società ATOS SRL di un anticipazione di 300.000,00 da restituire al Comune di Trezzo sull Adda a partire dal 2007; Determinazione n. 356 del 05.05.2006 con cui è stata disposta la corresponsione alla società ATOS SRL di un ulteriore anticipazione di 300.000,00 da restituire al Comune di Trezzo sull Adda a partire dal 2007; Deliberazione G.C. n. 16 del 09.02.2007 con la quale è stato disposto il differimento di 6 mesi della restituzione da parte di ATOS SRL dell anticipazione di cui sopra; Deliberazione G.C. n. 38 del 05.03.2007 con la quale è stato disposto il differimento della restituzione da parte di ATOS SRL delle ultime due rate della seconda quota del prestito complessivo; Deliberazione G.C. n. 137 del 24.09.2007 con la quale è stato disposto il differimento di 12 mesi Deliberazione G.C. n. 86 del 21.05.2008 con la quale è stato disposto il differimento di 12 mesi Deliberazione G.C. n. 108 del 08.07.2009 con la quale è stato disposto il differimento di 12 mesi DATO ATTO che alla data odierna è stato rimborsato dalla società ATOS SRL un importo complessivo pari a 300.000,00 euro e che rimangono pertanto da restituire i restanti 300.000,00 euro; VISTA la comunicazione inoltrata a questa Amministrazione in data 30.09.10, ns. prot. 17733, con la quale la ATOS SRL chiede un ulteriore dilazione di 12 mesi per la restituzione della parte del prestito residuo; RILEVATO che dal bilancio trimestrale della società ATOS SRL al 30.9.2010 agli atti, si evidenziano disponibilità liquide insufficienti per procedere al rimborso di quanto dovuto nei confronti del Comune; ATTESO poter accogliere la richiesta di ATOS SRL per il differimento della restituzione della parte residua del prestito soci pari ad un ammontare complessivo di 300.000,00 euro, al fine di non pregiudicare l equilibrio finanziario della società; CONSIDERATO, in merito alla possibilità per un ente locale di concedere un prestito ad una società dallo stesso partecipata, che la Corte dei conti, in sede consultiva, si è espressa, tra l altro, con la deliberazione n. 40/2009 e n.228/2010 della sezione di Controllo per il Veneto, con la n. 385/2009 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ed, infine, con la n.6/2010 della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria. L erogazione, da parte di un ente locale, di un prestito ad una società dallo stesso totalmente partecipata, da un punto di vista civilistico, è un mutuo, contratto col quale una parte consegna 2

all altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art.1813 c.civ.) ed, in particolare, nel caso di specie, un mutuo di scopo, posto che la società è vincolata ad utilizzare il finanziamento per far fronte alla fase di start up, come specificato nel contratto di servizio. Tale operazione è quindi ammissibile, rientrando nella discrezionalità dell ente locale, pur dovendo essere circondata dalle opportune cautele La soluzione deriva dall evidenza che la società, interamente partecipata dall unico socio comunale, deve essere considerata espressione organica dell ente pubblico. Pur configurandosi, formalmente, sotto il profilo civilistico e contabile, due soggetti giuridici distinti, alla luce della giurisprudenza comunitaria e del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 2008 n.1), fra ente locale e società in house si realizza un modello di organizzazione meramente interno, regolato da un rapporto di delegazione interorganica, laddove l amministrazione eserciti sulla società pubblica un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi ed uffici ed il soggetto affidatario del servizio pubblico svolga la preponderante porzione della propria attività in favore e nell interesse dell ente pubblico cui appartiene. In presenza dei citati requisiti, il soggetto in house non può propriamente ritenersi terzo rispetto all amministrazione pubblica controllante. In tale prospettiva, non rileva la formale presenza di due distinti soggetti giuridici, ma occorre analizzare il fenomeno anche in un ottica sostanziale, alla luce della visione tendenzialmente unitaria della pubblica amministrazione locale, che prescinde dalla concreta forma organizzativa in cui si articolano i suoi plessi, sempre più utilizzata dal legislatore statale, il quale tende a disciplinare i rapporti funzionali, che intercorrono fra l ente locale e le proprie società partecipate, secondo modalità tali da impedire manovre elusive sui vincoli del Patto di stabilità. Il finanziamento della società in house, da parte dell ente proprietario, rappresenta esso stesso il chiaro sintomo dell esistenza di un nesso funzionale tra organi della medesima amministrazione e il Comune il quale, erogando il finanziamento, si comporta allo stesso modo che se stesse direttamente finanziando le proprie attività; DATO ATTO che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; VISTO l art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; VISTO lo Statuto comunale; CON VOTI unanimi espressi in forma palese D E L I B E R A DI ACCOGLIERE la richiesta di ATOS SRL per il differimento della restituzione della parte residua del prestito soci pari ad un ammontare complessivo di 300.000,00 euro, di un ulteriore anno prevedendo l integrale rimborso entro e non oltre il 31.12.2011; DI CONFERMARE la infruttuosità del prestito soci oggetto della presente deliberazione; DI INTROITARE la somma di 300.000,00.= al Cap. 2199 Cod. 4.06.2199 Anticipazione credito a società pubbliche RR.PP. 2005. DI DEMANDARE l esecuzione del presente atto al Responsabile del Servizi Pianificazione e controllo di gestione; Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge D E L I B E R A DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 3

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO GESTIONE - 0.02.4 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SOCIETA' ATOS SRL: MODIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE AL PRESTITO SOCI PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. Trezzo sull Adda, 17/12/2010 IL RESPONSABILE F.TO MORIGGI 4

Delibera G.C. n. 175 del 20/12/2010 Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to Villa Danilo CERTIFICATO DI AVVENUTA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000) Si certifica che della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data 31/12/2010 giorno di pubblicazione. 31/12/2010 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000) Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi del 3 comma dell art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; ai sensi del 4 comma dell art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 11/01/2011 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000) Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nella forma di legge all Albo Pretorio del Comune dal 31/12/2010 al 15/01/2011 (N. Reg. Pubblic.). 16/01/2011 Copia conforme all originale. 31/12/2010 Purcaro Dr. Antonio Sebastiano 5