*** SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 18 ottobre 2017

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La Corte di Giustizia chiarisce la portata del principio della parità di trattamento fra uomini e donne in relazione alla previsione di un requisito di statura media per l accesso ad una scuola di polizia (CGUE, sez. I, sent. 18 ottobre 2017, causa C 409/16) Le disposizioni della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, vanno interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che subordina l ammissione dei candidati al concorso per l arruolamento alla scuola di polizia di detto Stato membro, indipendentemente dal sesso di appartenenza, a un requisito di statura minima di m. 1,70, ove tale normativa svantaggi un numero molto più elevato di persone di sesso femminile rispetto alle persone di sesso maschile e non risulti idonea e necessaria per conseguire il legittimo obiettivo che essa persegue, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. *** SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 18 ottobre 2017 «Rinvio pregiudiziale Politica sociale Direttiva 76/207/CEE Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego Discriminazione basata sul sesso Concorso per l arruolamento alle scuole di polizia di uno Stato membro Normativa di questo Stato membro che impone a tutti i candidati per l ammissione a detto concorso un requisito di statura minima» Nella causa C 409/16, Dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823)

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell articolo 267 TFUE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), con decisione del 15 luglio 2016, pervenuta in cancelleria il 22 luglio 2016, nel procedimento Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton contro Maria-Eleni Kalliri, LA CORTE (Prima Sezione), composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, C.G. Fernlund, J. C. Bonichot, S. Rodin ed E. Regan giudici, avvocato generale: P. Mengozzi cancelliere: A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per M. E. Kalliri, da P. Aggelakis, dikigoros; per il governo greco, da K. Georgiadis, D. Katopodis ed E. Zisi, in qualità di agenti; per la Commissione europea, da M. Patakia e C. Valero, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 2

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU 1976, L 39, pag. 40), come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 (GU 2002, L 269, pag. 15; in prosieguo: la «direttiva 76/207»), nonché della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23). 2 Detta domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra l Ypourgos Esoterikon (Ministro degli Interni, Grecia) e l Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton (Ministro della Pubblica istruzione e dei Culti religiosi, Grecia) da una parte, e la sig.ra Maria-Eleni Kalliri dall altra, con riguardo a un ricorso di annullamento introdotto da quest ultima avverso alcuni atti amministrativi adottati sul fondamento di una normativa nazionale che subordina l ammissione dei candidati al concorso per l arruolamento alla scuola di polizia greca a un requisito di statura minima. Contesto normativo Diritto dell Unione 3 L articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 76/207 recita quanto segue: «Scopo della presente direttiva è l attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l accesso al lavoro, ivi compreso la promozione, e l accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro e, alle condizioni di cui al paragrafo 2, la sicurezza sociale. Tale principio è denominato qui appresso principio della parità di trattamento». 4 L articolo 2 di tale direttiva stabilisce quanto segue: «1. Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio di parità di trattamento implica l assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia. 2. Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 3

discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga; discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; (...)». 5 L articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue: «L applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che non vi deve essere discriminazione diretta o indiretta in base al sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene: a) alle condizioni di accesso all occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione; (...)». Diritto greco 6 Ai sensi dell articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della legge n. 2226/1994 relativa all ammissione, formazione e perfezionamento nelle scuole dell Accademia di Polizia e nella sezione degli ufficiali inferiori dell Accademia dei Vigili del fuoco (FEK A 122), come modificato dall articolo 12, paragrafo 1, della legge n. 2713/1999 (FEK A 89), poi dall articolo 20 della legge n. 3103/2003 (FEK A 23), gli uomini e le donne sono ammessi a tali scuole. In forza di tale disposizione, i requisiti applicabili ai candidati e gli esami di preselezione ai quali essi sono sottoposti sono comuni per i due sessi. 7 L articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del decreto presidenziale n. 4/1995, relativo all accesso alle scuole per ufficiali e agenti di polizia con il sistema dei concorsi generali 4

(FEK A 1), come modificato dall articolo 1, paragrafo 1, del decreto presidenziale n. 90/2003 (FEK A 82), prevede che i candidati civili alle scuole per ufficiali e agenti di polizia dell Accademia di polizia, uomini e donne, devono possedere una statura minima di m.1,70, senza scarpe. Procedimento principale e questione pregiudiziale 8 Conformemente alle disposizioni del decreto presidenziale n. 4/1995, come modificate da quelle del decreto presidenziale n. 90/2003, con decisione del capo della Polizia greca è stato bandito un concorso per l arruolamento di allievi nelle scuole per ufficiali e agenti di polizia greca per l anno accademico 2007-2008. 9 Ai sensi del punto II.6 del summenzionato bando, i candidati dovevano possedere una statura di almeno m. 1,70 senza scarpe. 10 La sig.ra Kalliri ha presentato domanda di partecipazione a detto concorso, accompagnata dai documenti giustificativi richiesti, al Dipartimento di Polizia di Vrachati (Grecia), che le ha restituito tali documenti in quanto non possedeva la statura minima di m. 1,70 richiesta ai sensi dell articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del decreto presidenziale n. 4/1995, come modificato dall articolo 1, paragrafo 1, del decreto presidenziale n. 90/2003, dal momento che la sua statura non era superiore a m. 1,68. 11 Sul fondamento di tale atto di restituzione del Dipartimento di Polizia di Vrachati, l amministrazione ha negato alla sig.ra Kalliri la partecipazione al concorso in parola. 12 La sig.ra Kalliri ha contestato tale rifiuto dinanzi al Dioikitiko Efeteio Athinon (Corte amministrativa d appello di Atene, Grecia), che ha accolto il suo ricorso statuendo che l articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del decreto presidenziale n. 4/1995, come modificato dall articolo 1, paragrafo 1, del decreto presidenziale n. 90/2003, viola il principio costituzionale della parità dei sessi, e annullando le sue disposizioni. 13 Il Ministro degli Interni e il Ministro della Pubblica istruzione e dei Culti religiosi hanno impugnato tale decisione del Dioikitiko Efeteio Athinon (Corte amministrativa d appello di Atene) dinanzi al giudice del rinvio. 14 In tale contesto il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: 5

«Se l articolo 1, paragrafo 1, del decreto presidenziale 90/2003, che ha modificato l articolo 2, paragrafo 1, del decreto presidenziale 4/1995 e ai sensi del quale i candidati civili alle scuole per ufficiali e per agenti di polizia dell Accademia di polizia devono, tra gli altri requisiti, possedere una statura (uomini e donne) di almeno 1 metro e 70 centimetri, sia conforme alle disposizioni delle direttive 76/207/CEE, 2002/73/CΕ e 2006/54/CΕ, le quali vietano ogni discriminazione indiretta fondata sul sesso per quanto riguarda l accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro nel settore pubblico (a meno che tale trattamento di fatto differenziato sia dovuto a fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, e non vada oltre quanto adeguato e necessario ai fini del conseguimento dello scopo perseguito dalla misura)». Sulla questione pregiudiziale 15 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni delle direttive 76/207 e 2006/54 vadano interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che subordina l ammissione dei candidati al concorso per l arruolamento alla scuola di polizia di questo Stato membro, indipendentemente dal sesso di appartenenza, al requisito di una statura minima di m. 1,70. 16 Occorre anzitutto determinare se la controversia principale rientri nell ambito di applicazione di queste disposizioni. 17 A tal riguardo, occorre rilevare che la controversia riguarda atti amministrativi adottati nel corso del 2007, in esito alla presentazione, da pare della sig.ra Kalliri, di una domanda di ammissione al concorso per l arruolamento alle scuole per agenti e per ufficiali della polizia greca per l anno accademico 2007-2008. 18 Conformemente all articolo 33, primo comma, della direttiva 2006/54, il termine di trasposizione di quest ultima è scaduto il 15 agosto 2008. 19 Peraltro, in forza dell articolo 34, paragrafo 1, della suddetta direttiva, la direttiva 76/207 è abrogata con effetto dal 15 agosto 2009. 20 Pertanto, le disposizioni applicabili, ratione temporis, ai fatti della controversia principale, non sono quelle della direttiva 2006/54, bensì quelle della direttiva 76/207. 6

21 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, scopo della direttiva 76/207 è l attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l accesso al lavoro, ivi compresa la promozione, e l accesso alla formazione professionale. 22 L articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva vieta qualsivoglia discriminazione diretta o indiretta in base al sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene alle condizioni di accesso all occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione. 23 Ne consegue che la direttiva 76/207 è applicabile alle persone che desiderano accedere all occupazione e al lavoro, anche per quanto riguarda i relativi criteri di selezione e le condizioni di assunzione (v., per analogia, sentenza del 28 luglio 2016, Kratzer, C 423/15, EU:C:2016:604, punto 34). 24 Tale è il caso di una persona che, al pari della sig.ra Kalliri, presenti una candidatura per partecipare a un concorso per l ammissione a una scuola di polizia di uno Stato membro. 25 Orbene, nel prevedere che le persone che misurano meno di m. 1,70 non possano essere ammesse al concorso per l ammissione alla scuola di polizia greca, la normativa oggetto del procedimento principale incide sulle condizioni di assunzione di tali lavoratori e, di conseguenza, deve ritenersi che fissi norme in materia di condizioni di assunzione nel settore pubblico, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 76/207 (v., per analogia, sentenze del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C 416/13, EU:C:2014:2371, punto 30, e del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C 258/15, EU:C:2016:873, punto 25). 26 Ne consegue che una controversia come quella che il giudice del rinvio è chiamato a decidere ricade nella sfera di applicazione materiale della direttiva 76/207. 27 Occorre pertanto esaminare se la normativa oggetto del procedimento principale crei una discriminazione vietata da detta direttiva. 28 A tal riguardo, è giocoforza rilevare che questa normativa tratti in modo identico, indipendentemente dal sesso di appartenenza, le persone che presentino la loro candidatura al concorso per arruolamento alla scuola di polizia. 7

29 Conseguente, detta normativa non instaura una discriminazione diretta, ai sensi dell articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 76/207. 30 Ciò detto, una siffatta normativa può costituire una discriminazione indiretta, ai sensi del menzionato articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino. 31 Secondo costante giurisprudenza della Corte, vi è discriminazione indiretta quando l applicazione di un provvedimento nazionale, benché formulato in modo neutro, di fatto sfavorisca un numero molto più alto di donne che di uomini (v., segnatamente, sentenze del 2 ottobre 1997, Kording, C 100/95, EU:C:1997:453, punto 16, e del 20 giugno 2013, Riežniece, C 7/12, EU:C:2013:410, punto 39). 32 Nella specie, lo stesso giudice del rinvio ha rilevato, nella sua decisione, che sono molte più le donne degli uomini che misurano meno di m. 1,70, sicché, in applicazione di questa normativa, le donne sarebbero nettamente svantaggiate rispetto agli uomini per quanto riguarda l ammissione al concorso per l arruolamento alle scuole per agenti e per ufficiali della polizia greca. Ne deriva che la normativa oggetto del procedimento principale crea una discriminazione indiretta. 33 Tuttavia, si evince dall articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 76/207 che una siffatta normativa non costituisce una discriminazione indiretta vietata da tale direttiva se è oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento sono appropriati e necessari. 34 Se è pur vero che spetta al giudice del rinvio determinare se sussista una siffatta giustificazione, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili, è tuttavia competente a fornire indicazioni idonee a mettere il giudice nazionale in grado di decidere (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2005, Nikoloudi, C 196/02, EU:C:2005:141, punti 48 e 49). 35 Nella specie, il governo greco fa valere che la normativa oggetto del procedimento principale ha lo scopo di consentire lo svolgimento effettivo del compito della polizia greca e che il possesso di talune attitudini fisiche particolari, come una statura minima, costituisce un requisito necessario e appropriato per conseguire tale scopo. 36 Occorre ricordare che la Corte ha già avuto occasione di statuire che l intento di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia costituisce una finalità legittima [v., con riguardo all articolo 4, paragrafo 1, della 8

direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), che possiede struttura, disposizioni e obiettivi ampiamente comparabili con quelli della direttiva 76/207, sentenze del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C 416/13, EU:C:2014:2371, punto 44, e del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C 258/15, EU:C:2016:873, punto 38]. 37 In tale contesto, occorre verificare se un requisito di statura minima, come quello previsto dalla normativa oggetto del procedimento principale, sia idoneo per garantire il conseguimento dell obiettivo perseguito da detta normativa e non vada oltre quanto necessario al suo conseguimento. 38 A tal riguardo, sebbene sia vero che l esercizio di funzioni di polizia attinenti alla protezione di persone e beni, alla detenzione e custodia degli autori di atti criminosi nonché al pattugliamento a scopo preventivo possono esigere l utilizzo della forza fisica e presupporre un idoneità fisica particolare, va cionondimeno rilevato che alcune funzioni di polizia, quali l assistenza ai cittadini o la regolazione del traffico stradale, non richiedono apparentemente un ragguardevole impegno fisico (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C 416/13, EU:C:2014:2371, punti 39 e 40). 39 Peraltro, anche a voler ritenere che tutte le funzioni esercitate dalla polizia greca richiedano un idoneità fisica particolare, non sembra che una siffatta idoneità sia necessariamente connessa al possesso di una statura minima e che le persone di statura inferiore ne siano naturalmente mancanti. 40 In tale contesto, si può tener conto, in particolare, del fatto che, fino al 2003, la normativa greca imponeva, ai fini dell ammissione al concorso per l arruolamento alle scuole per agenti e per ufficiali della polizia greca, una statura minima diversa per gli uomini e per le donne, dato che, con riguardo a queste ultime, la statura minima richiesta era fissata in m. 1,65, mentre per gli uomini era fissata in m. 1,70. 41 Le circostanze, evocate dalla sig.ra Kalliri, secondo cui, con riguardo alle forze armate, alla polizia portuaria e alla guardia costiera greca, sono imposte stature minime diverse per gli uomini e per le donne, e che, per quanto riguarda queste ultime, la statura minima è pari a m. 1,60 risultano parimenti pertinenti. 42 In ogni caso, l obiettivo perseguito dalla normativa oggetto del procedimento principale potrebbe essere conseguito con misure meno svantaggiose per le donne, quali una preselezione dei candidati al concorso per l arruolamento alla scuola per 9

agenti e per ufficiali della polizia fondata su prove specifiche che consentano di verificare le loro capacità fisiche. 43 Ne consegue che, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, detta normativa non è giustificata. 44 Tutto ciò premesso, occorre rispondere alla questione posta affermando che le disposizioni della direttiva 76/207 vanno interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che subordina l ammissione dei candidati al concorso per l arruolamento alla scuola di polizia di detto Stato membro, indipendentemente dal sesso di appartenenza, a un requisito di statura minima di m. 1,70, ove tale normativa svantaggi un numero molto più elevato di persone di sesso femminile rispetto alle persone di sesso maschile e non risulti idonea e necessaria per conseguire il legittimo obiettivo che essa persegue, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. Sulle spese 45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: Le disposizioni della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, vanno interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che subordina l ammissione dei candidati al concorso per l arruolamento alla scuola di polizia di detto Stato membro, indipendentemente dal sesso di appartenenza, a un requisito di statura minima di m. 1,70, ove tale normativa svantaggi un numero molto più elevato di persone di sesso femminile rispetto alle persone di sesso maschile e non risulti idonea e necessaria per conseguire il legittimo obiettivo che essa persegue, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. 10