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COMUNE DI SAN DONATO MILANESE PROVINCIA DI MILANO CODICE ENTE 11080 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 9 DEL 26/01/2010 ORIGINALE OGGETTO: IDONEITA' ALLOGGI: NUOVE MODALITÀ DI ATTESTAZIONE - L.R. PER GLI ALLOGGI E.R.P., AI SENSI DEGLI ARTT. 5-BIS E 9 DEL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 "TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE" - CONFORMITÀ REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI IDONEITÀ ABITATIVA DI CUI ALL'ART. 29, C. 3, LETT. A) L anno duemiladieci, addì ventisei del mese di Gennaio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale Alla trattazione dell oggetto sopra indicato sono presenti: DOMPE' MARIO Sindaco Presente MONTI CLAUDIO SEVERO Vice Sindaco Presente AME' ILARIA Assessore Presente CARRIERO ROSA Assessore Presente CERLESI PIETRO CESARE Assessore Assente GARGANI SIMONA Assessore Presente ZAMPIERI MARCO Assessore Presente Totale Presenti 6 Totale Assenti 1 Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale CAMBIO ANTONELLA. Presiede il Sindaco DOMPE' MARIO. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare sull oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - il D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero all art. 29, comma 3 lettera a) disponeva l obbligo per lo straniero della dimostrazione della disponibilità di un alloggio rispondente ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ( ) ; - la legge 94/2009, ha modificato le disposizioni in materia di ricongiungimento familiare contenute al TU sull immigrazione, dettando la seguente nuova formulazione della lettera a) del terzo comma dell art. 29: di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. (,,,) ; - con propria circolare del 18.11.2009, il Ministero dell Interno al fine di favorire l applicazione di parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale nel rilascio delle relative certificazioni, accertate le diverse interpretazioni dei Comuni, ha indicato la possibilità di assumere quali parametri utili all accertamento dell idoneità abitativa, quelli contenuti al Decreto del Ministero della Sanità 5 Luglio 1975; - analoga disposizione è contenuta al TU sull immigrazione agli artt. 5-bis e 9, rispettivamente disciplinanti il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e il permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo; - precisamente, all art. 5-bis è richiesta la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica mentre all art. 9 è richiesta allo straniero la dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico sanitaria accertati dall Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio ; - le modifiche introdotte dal cd. pacchetto sicurezza al TU sull immigrazione non hanno riguardato gli artt. 5-bis e 9 che restano invariati e continuano pertanto a indicare, quale riferimento per l accertamento dell idoneità degli alloggi, i parametri di cui stabiliti dalle leggi regionali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; Considerato che: - il Servizio Urbanistica, Ufficio Edilizia Privata, a cui è assegnato il procedimento di rilascio dell Attestazione di Idoneità Alloggiativa, ha provveduto alla verifica dell idoneità dell alloggi, fino alla data del ricevimento della sopra citata circolare del Ministero dell Interno, facendo riferimento ai parametri minimi desumibili dalla tabella allegata all art. 13, c. 9 del Regolamento Regionale n. 1/2004 Criteri generali per l assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ; - l Attestazione di Idoneità Alloggiativa, richiesta ai fini del ricongiungimento familiare, a seguito della modifica operata dal cd. pacchetto sicurezza al D.lgs. 286/98, comporta la verifica da parte del Comune della conformità dell alloggio sotto il profilo igienico sanitario oltre che dell accertamento dei parametri di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975, secondo quanto indicato alla soprarichiamata circolare del Ministero dell Interno, mentre nel caso in cui detta Attestazione sia necessaria ai fini della stipula di contratto di soggiorno per lavoro subordinato o del rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, l idoneità alloggiativa continua ad essere verificata rispetto ai parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e dunque facendo riferimento ai parametri desumibili dalla tabella allegata all art. 13, c. 9 del Regolamento Regionale n. 1/2004 e alla DGR 26 Novembre 2004, n. VII/19638; - ai fini dell Attestazione di Idoneità Alloggiativa, per quanto sopra detto, possono essere configurati due distinti procedimenti:

1) Attestazione di Idoneità Alloggiativa per stipula di contratto di soggiorno per lavoro subordinato o per permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, di cui rispettivamente agli artt. 5-bis e 9 del D.Lgs. 286/98, per la quale dovrà essere verificata: a) l idoneità dell alloggio rispetto ai parametri minimi previsti alla tabella allegata alla DGR 26 Novembre 2004, n. VII/19638; 2) Attestazione di Idoneità Alloggiativa finalizzata al ricongiungimento familiare, di cui all art. 29, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 286/98, per la quale dovrà essere verificata: a) la conformità dell alloggio sotto il profilo igienico sanitario; b) l idoneità dell alloggio rispetto ai parametri di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975; Ritenuto necessario provvedere agli adempimenti richiesti all art. 29, c. 3, lett. a) del D.lgs. 286/98, e riportati al precedente punto 2) stabilendo nuove modalità per l adeguamento al mutato dettato normativo le quali, ispirandosi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell azione amministrativa nonché di semplificazione, nel caso di richieste di attestazione successive alla prima, consentano di rispettare il termini di trenta giorni per la conclusine del relativo procedimento, tenendo conto della nuova incombenza posta in capo ai comuni, rappresentata dalla verifica della conformità dell alloggio ai requisiti igienico-sanitari, dell attuale dotazione organica del Servizio Urbanistica, Ufficio Edilizia Privata, del rilevante carico di lavoro connesso al rilascio dell attestazione di idoneità alloggiativa -386 richieste nell arco dell anno 2009- nonché di superare al contempo quelle criticità già emerse nell esperienza maturata nel corso degli anni, rappresentate dalla carenza ovvero dalla inadeguatezza della documentazione tecnica presentata a corredo dell istanza e da una notevole numero di richieste di accesso agli atti, volte a reperire presso l ufficio quanto necessario; Dato atto che dette nuove modalità si differenziano a seconda dei due diversi procedimenti di attestazione di Idoneità Alloggiativa, come descritti ai precedenti punti 1) e 2) e, in particolare, si sostanziano: - nel caso di cui al punto 1), nella richiesta della planimetria dell alloggio redatta da un tecnico abilitato nella quale siano indicati la destinazione di ciascun locale e le dimensioni dello stesso ovvero della fotocopia di una planimetria, da reperirsi preferibilmente presso il locatore, purché essa risulti chiaramente leggibile, sia quotata, sia stata redatta alla scala di rappresentazione non inferiore a 1/100 e riporti l indicazione della destinazione di ciascun locale; - nel caso di cui al punto 2) la Scheda di Rilevazione, compilata da un tecnico abilitato nella quale sia attestata la rispondenza delle dimensioni complessive dell alloggio ottenute sommando quelle richieste per ciascun locale dal DM 15 Luglio 1975 nonchè la conformità dello stesso agli altri requisiti igienico-sanitari, di cui al medesimo DM; Dato atto che, ai fini della semplificazione, ove sia già stata rilasciata l Attestazione di Idoneità Alloggiativa conformemente al presente atto, eventuali nuove richieste di attestazione non rendono necessaria la produzione di alcuna documentazione tecnica, ove alla richiesta vengano indicati i riferimenti della richiesta precedente, potendo in tal caso l Ufficio fare riferimento a quella allegata alla prima istanza; Dato atto altresì che le attestazioni successive alla prima, se rilasciate conformemente al presente atto, per richieste esclusivamente finalizzate a contratti di soggiorno per lavoro subordinato o a permessi di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, non rendono necessaria l istruttoria condotta sulla base della documentazione tecnica se alla richiesta è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che nulla è cambiato rispetto a quanto attestato in precedenza;

Visti il Modello A e il Modello B per la richiesta di Attestazione di Idoneità Alloggiativa, predisposti dagli uffici e allegati della presente deliberazione quale parte integrante, rispettivamente riferiti a: a) Richiesta di attestazione di idoneità alloggiativa per il ricongiungimento familiare, ai sensi del D.Lgs. 286/98, art. 29, c. 3, lett. a); b) Richiesta di Attestazione di Idoneità Alloggiativa per contratto di soggiorno per lavoro subordinato o per permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, ai sensi rispettivamente degli artt. 5-bis e 9 del D.Lgs. 286/98; Visto il D.lgs. 286/1998; Visto il R.R. 1/2004; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 267/2000; Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge; DELIBERA 1) di approvare le nuove modalità per il rilascio dell Attestazione dell Idoneità Alloggiativa per il ricongiungimento familiare, ai sensi del D.Lgs. 286/98, art. 29, c. 3, lett. a), nonché per contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5-bis e 9 del D.Lgs. 286/98, come descritte e per le motivazioni espresse al presente atto; 2) di approvare i modelli per la richiesta di Attestazione di Idoneità Alloggiativa allegati al presente atto e, precisamente: a) Modello A Richiesta di Attestazione di Idoneità Alloggiativa per il ricongiungimento familiare, ai sensi del D.Lgs. 286/98, art. 29, c. 3, lett. a); b) Modello B Richiesta di Attestazione di Idoneità Alloggiativa per contratto di soggiorno per lavoro subordinato o per permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5-bis e 9 del D.Lgs. 286/98; 3) di stabilire che eventuali integrazioni ai Modelli A e B, che si rendano necessarie, conformi alle modalità stabilite al presente atto, sono approvate dal Dirigente dell Area Territorio, Ambiente e Attività Produttive, con proprio atto; 4) di stabilire che le nuove modalità per il rilascio del Certificato di Idoneità Alloggiativa, si applicano alle richieste presentate successivamente alla data di esecutività del presente atto; 5) di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati anche sul sito internet del comune, onde garantire la più ampia informazione. La presente deliberazione viene dichiarata, a seguito di separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N 9 DEL 26/01/2010 IDONEITA' ALLOGGI: NUOVE MODALITÀ DI ATTESTAZIONE - L.R. PER GLI ALLOGGI E.R.P., AI SENSI DEGLI ARTT. 5-BIS E 9 DEL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 "TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE" - CONFORMITÀ REQUISITI IGIENICO- SANITARI E DI IDONEITÀ ABITATIVA DI CUI ALL'ART. 29, C. 3, LETT. A) PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, AREA GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. San Donato Milanese li, Il Responsabile dell Area (SCHGOR ALBERTO)

Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco DOMPE' MARIO Il Segretario Generale CAMBIO ANTONELLA Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d ufficio, attesta - che la presente deliberazione: È stata affissa all albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ; come prescritto dall art. 124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000, È stata comunicata ai signori Capigruppo Consiliari in data come prescritto dall art. 125, D.Lgs. n.267/2000. - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); lì, Il Segretario Generale CAMBIO ANTONELLA