CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. Realizzazione di zone economiche speciali (ZES)

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3054 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA Realizzazione di zone economiche speciali (ZES) Presentata il 16 aprile 2015 ONOREVOLI DEPUTATI! L Italia è uno dei Paesi dell Unione europea che maggiormente stanno pagando il prezzo della crisi economico-finanziaria globale che perdura ormai dal 2009. Analogamente a quanto accade in Grecia e in Spagna, anche l Italia ha dovuto realizzare un intenso programma di tagli della spesa indispensabili per evitare l insolvenza. È evidente che un programma di austerità, per risultare efficace, deve essere necessariamente accompagnato da misure che favoriscano la crescita economica, anche mediante la realizzazione di nuovi investimenti. In questo contesto si inseriscono la necessità e l opportunità di ricorrere alla realizzazione delle cosiddette zone economiche speciali (ZES). Una ZES è una zona all interno di una nazione in cui sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche predisposte con l obiettivo di attrarre investitori stranieri che potrebbero essere interessati a fare affari in una zona dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari. Alcune delle ZES più estese si trovano in Cina, dove il Governo ha avviato la creazione di tali aree dal 1980 e dove ultimamente si stanno caratterizzando intere province, ma ci sono esempi anche in Europa (nella regione autonoma portoghese dell isola di Madeira; in Lettonia) anche se numerose free trade zone in realtà hanno caratteristiche analoghe alle ZES e ben 14 in Polonia sono state recentemente rinnovate sino al 2020.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3054 All interno della ZES, le tasse vengono ridotte e possono essere azzerate completamente, le imprese pagano tariffe più basse. L idea alla base di una ZES è che essa può essere in grado di stimolare una rapida crescita economica. Attirando gli investitori stranieri, le nazioni possono attingere ricchezze provenienti da altri Paesi per migliorare le loro economie e le condizioni di vita. Tali zone possono svilupparsi molto rapidamente, attirando lavoratori provenienti da tutta l area di riferimento. Numerose nazioni hanno sperimentato un boom economico dovuto agli effetti istitutivi delle ZES con un prodotto interno lordo (PIL) dell area nei primi quattro anni superiore al 300 per cento. Recentemente anche la Grecia ha manifestato il suo interessamento verso l istituzione di ZES come strumento eccezionale per lo sviluppo di aree depresse ma con forti potenzialità, legate alla presenza di porti di rilievo come il Pireo. In Italia esistono le condizioni ideali per l istituzione di una ZES in diverse aree, in particolare in regioni in cui sono situati porti di transhipment, come la Sardegna, la Calabria o la Puglia, regioni, queste ultime due, che pagano un notevole ritardo in termini di sviluppo economico e sociale e che quindi rientrano nell obiettivo convergenza, cioè tra quelle regioni interessate al sostegno mediante fondi strutturali dell Unione europea. I porti favoriscono la circolazione di milioni di contenitori all anno provenienti da ogni parte del mondo e quindi, insieme alle aree retrostanti, possono rappresentare i luoghi migliori per l istituzione di aree di sviluppo per imprese che operano in settori industriali o nella logistica distributiva, ma anche nella filiera agroalimentare e vitivinicola; tuttavia per attrarre tali imprese occorre offrire significativi vantaggi fiscali e amministrativi. In particolare, il porto di Brindisi, ai primi posti nel transhipment nel Mediterraneo e con la disponibilità delle aree retroportuali e aeroportuali, ha tutte le carte in regola per favorire la nascita di una ZES a sostegno di un rapido sviluppo economico e sociale di tutta la regione Puglia. A questo si aggiunga che la regione Puglia si sta dotando di un apposito piano delle infrastrutture regionali che prevede una serie di complessi e articolati interventi, infrastrutturali e no, votati al rilancio del Salento intero quale importante polo logistico. La realizzazione delle ZES appare dunque la ricetta ideale per rilanciare i foreign direct investment in Italia, cioè gli investimenti esteri in Italia, catalizzando l interesse di grandi gruppi internazionali che oggi non sono in Italia e nazionali, creando dunque occupazione e sviluppo economico stabile. Tali benefìci sono attesi in misura nettamente superiore alle perdite che l erario sostiene per adottare il sistema di incentivazione, dal momento che si tratta di entrate fiscali al momento inesistenti. In altre parole, se si considerano soltanto i benefìci e gli oneri marginali che derivano dalla creazione di una ZES, il saldo rimane di gran lunga favorevole. Pertanto, il Governo nazionale dovrebbe avere tutto l interesse a perseguire questo tipo di soluzioni per lo sviluppo, lavorando strenuamente per la condivisione con i partner europei per superare le eventuali obiezioni in merito al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3054 RELAZIONE TECNICA (Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Premessa. La proposta di legge intende istituire una zona economica speciale (ZES) nella provincia di Brindisi, al fine di creare attrattiva per investitori esteri e no, che potranno usufruire di agevolazioni fiscali particolari per l insediamento di nuove attività produttive. Lo scopo è quello di rilanciare le attività che gravitano intorno alle infrastrutture brindisine (porto e aeroporto) e di stimolare l assunzione di personale del luogo, al fine di rilanciare un economia stretta da una crisi lunga e asfissiante. Le misure incentivanti. Nuove imprese. 1. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1 o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018 potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite: a) esenzione dall imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell importo dovuto; b) esenzione dall imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell importo dovuto; c) esenzione dall imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e, comunque, da ogni tributo e tassa locale che dovesse integrare o sostituire quelle citate, per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l esercizio delle nuove attività economiche; d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3054 2. Nella ZES le imprese beneficiano dell esenzione completa dalle imposte doganali e dall imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la ZES. Imprese già presenti. Per le imprese già presenti nella ZES, limitatamente a quelle classificabili quali PMI ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, le agevolazione fiscali applicabili sono quelle di cui al punto 1, lettere b) (IRAP) e d) (contributi sulle retribuzioni), e quelle di cui al punto 2 (IVA e dazi). Per quanto riguarda l IRAP l esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento. Oneri a carico dello Stato. Le imposte direttamente a carico dello Stato sono l IRES e la quota dell IMU sugli immobili strumentali, oltre che le imposte doganali; vanno computati inoltre i contributi previdenziali per i lavoratori subordinati a carico delle imprese. Secondo una stima attendibile, valutando una nascita di nuove imprese che impieghi nel primo esercizio 2.000 dipendenti e nel triennio 3.500 lavoratori, con un fatturato stimato nell ordine di euro 115.000.000 annui, e considerando altresì le imprese già presenti sul territorio che beneficeranno delle agevolazioni, si prevedono i seguenti costi: Bilancio Stato Ires Imu Oneri Previd. Imp. Doganali Totali Anno 2015 2.700.000,00 1.700.000,00 14.000.000,00 1.250.000,00 19.650.000,00 Triennio 2015-2017 9.500.000,00 7.500.000,00 55.000.000,00 4.200.000,00 76.200.000,00 Oneri da ristorare agli enti locali. Gravano sui comuni e sulla regione i costi delle agevolazioni per TARSU, IMU e IRAP. Considerando le recenti modifiche introdotte in materia di IRAP, tenendo conto di quanto evidenziato, i costi che lo Stato dovrà ristorare agli enti locali sono i seguenti: Bilancio Stato Tarsu Imu Irap Totali Anno 2015 2.250.000,00 1.250.000,00 1.850.000,00 5.350.000,00 Triennio 2015-2017 6.600.000,00 4.200.000,00 3.000.000,00 13.800.000,00 Copertura finanziaria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2015.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3054 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA REGIONALE ART. 1. (Finalità della legge). 1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di una zona economica speciale (ZES). 2. Una ZES è un territorio ben identificato dove le aziende insediate possono beneficiare di regimi particolari. 3. Lo scopo della presente legge è quello di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per incentivare l insediamento nella ZES di aziende internazionali che svolgono attività logistica o industriale e quindi promuovere lo sviluppo economico e l occupazione. ART. 2. (Istituzione di una ZES nella regione Puglia). 1. È istituita nella regione Puglia una ZES che comprende i comuni di Bari, Brindisi, Taranto, Barletta, Manfredonia, Molfetta, Monopoli e Gallipoli, sede di porti aventi rilevanza strategica, che insistono in un contesto territoriale idoneo a fruire del sostegno all obiettivo convergenza nonché del sostegno transitorio all obiettivo competitività regionale e occupazione in base alle politiche di coesione. ART. 3. (Caratteristiche e amministrazione della ZES). 1. La regione Puglia definisce i limiti spaziali della ZES e la gestione dei rapporti con i vari soggetti pubblici e privati

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 3054 che godono di diritti di proprietà o di utilizzo delle aree che saranno annesse alla ZES. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento al momento della realizzazione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessioni di cui sono in possesso. 2. Nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e aziende di servizi in genere. 3. In particolare, nella ZES sono consentite: a) operazioni di importazione delle merci; b) operazioni di deposito delle merci; c) operazioni di confezionamento delle merci; d) operazioni di trasformazione delle merci; e) operazioni di assemblaggio delle merci; f) operazioni di riesportazione delle merci. 4. Nella ZES sono espressamente vietati: a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi; b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull ambiente; c) la fabbricazione di armi; d) la produzione di tabacco; e) ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell Unione europea. 5. All interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio. 6. Le nuove imprese che si insediano nella ZES operano in piena armonia con

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 3054 le normative nazionale e dell Unione europea e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato. 7. L amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell Unione europea attribuiscono all autorità doganale o ad altre autorità, sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto pubblico e privato, promosso o individuato dalla regione Puglia, cui spettano: a) la realizzazione di un business plan; b) la definizione di procedure semplificate per l insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori; c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un impresa nella ZES; d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative; e) la lottizzazione dei terreni; f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell area; g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali in materia di trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza; h) la promozione sistematica dell area verso i potenziali investitori internazionali; i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 3054 l) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES. 8. Alla regione Puglia spetta la presidenza degli organi direttivi del soggetto giuridico di cui al comma 7. ART. 4. (Regime fiscale). 1. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite: a) esenzione dall imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 651/2014», che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, l esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell importo dovuto; b) esenzione dall imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 l esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell importo dovuto; c) esenzione dall imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e, comunque, da ogni tributo e tassa locale che integri o sostituisca le citate imposte e tributi, per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l esercizio delle nuove attività economiche; d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 3054 attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nella misura del 30 per cento. 2. Nella ZES le imprese beneficiano dell esenzione completa dalle imposte doganali e dall imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e quindi esportati attraverso la ZES. 3. Per le imprese già presenti nella ZES, limitatamente a quelle già classificabili quali PMI ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere b) e d), e al comma 2. Per quanto riguarda l IRAP l esenzione è riconosciuta nella misura del 50 per cento. 4. Il godimento dei benefìci di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni: a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefìci concessi e goduti; b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell ambito della regione Puglia; c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio; d) le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o controllanti imprese che superano uno dei parametri del regolamento (UE) n. 651/ 2014 per poter essere definite PMI. 5. L efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea.

Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati 3054 ART. 5. (Durata del regime fiscale agevolato). 1. Le agevolazioni indicate all articolo 4 sono applicate dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2025. ART. 6. (Verifica periodica). 1. La verifica dell efficacia degli interventi adottati ai sensi della presente legge è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come: a) imprese insediate; b) occupazione creata; c) volume d affari; d) entità dei benefìci consuntivata. ART. 7. (Copertura finanziaria). 1. Per l attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari a euro 150 milioni per l anno 2015, a euro 180 milioni per l anno 2016 e a euro 210 milioni per l anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2015. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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