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XVI legislatura A.S. 3549: "Conversione in legge del decretolegge 29 ottobre 2012, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici" Novembre 2012 n. 144

Servizio del Bilancio Direttore... tel.... Segreteria tel. 5790 Uffici Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi dott.ssa Chiara Goretti tel. 4487 Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata avv. Giuseppe Delreno tel. 2626 Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Renato Loiero tel. 2424 Consigliere addetto al Servizio dott. Melisso Boschi tel. 3731 Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per l eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I N D I C E Articolo 1... 1

Articolo 1 Il comma 1, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, abroga l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010, a decorrere dal 1 gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede: a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE); b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 3 dispone che i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge n. 152 del 1968 e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al DPR n. 1032 del 1973, si estinguono di diritto. L'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti. La RT afferma che si tratta di disposizione che, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012, è diretta ad abrogare l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010. In coerenza con le economie valutate in sede di RT relativa alla disposizione che si intende abrogare, i maggiori oneri che conseguono dall'abrogazione della disposizione in esame sono valutati nei seguenti termini: 1

Maggiori oneri (valori in mln di euro) 2012 2013 2014 2015 1 7 13 20 La RT infine illustra la clausola di copertura recata dal decreto in esame. Al riguardo, giova premettere una ricostruzione sintetica della situazione sulla quale incide norma in esame. Fino al 31 dicembre 2010 la normativa in materia di TFS imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull 80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sull 80% della retribuzione. La normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente. Nell'assetto dell istituto determinato dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza additiva di principio, invece, la percentuale di accantonamento operava sull intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente determinava una diminuzione della retribuzione. Infatti, la disposizione censurata, a fronte dell estensione del regime di cui all articolo 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a partire dal 1º gennaio 2011, determinava irragionevolmente l applicazione dell aliquota del 6,91% sull intera retribuzione (come per il complesso dei lavoratori dipendenti), senza però escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull accantonamento per l indennità di buonuscita, in combinato con l articolo 37 del D.P.R. n. 1032 del 1973. Atteso che non si poteva inferire l'abrogazione tacita della norma che prevede tale trattenuta aggiuntiva sulla base degli ordinari criteri ermeneutici, giacché il comma 10 non è di per sé in contraddizione logica con il comma 1 dell'articolo 37 del DPR n. 1032 del 1973, né la nuova disposizione reca una disciplina organica sulle prestazioni previdenziali in favore dei dipendenti pubblici, la Corte costituzionale ha pronunciato l illegittimità costituzionale dell articolo 2

12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall articolo 37, comma 1, del D.P.R. n. 1032 del 1973. Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, si ricorda che la RT sottolineava la limitata ampiezza dei risparmi attesi dalla norma oggetto della presente abrogazione nel breve-medio periodo (fino ad un massimo di 20 mln di euro nel primo quadriennio), in quanto per le collettività prossime al pensionamento e per profili medi di carriera e retribuzione gli effetti sarebbero stati contenuti. Solo dopo 6-7 anni - sempre attenendosi a quanto asserito dalla RT al decreto-legge n. 78 - si sarebbe verificata una graduale riduzione dei trattamenti, per effetto dell'accesso al pensionamento di soggetti che avrebbero sviluppato parte significativa della loro carriera nel nuovo regime. La RT per tale periodo, pur senza recare una precisa quantificazione, valutava i risparmi in alcune decine di milioni di euro. Dopo un ulteriore periodo di crescita, tali risparmi sarebbero diminuiti, fino ad annullarsi, in virtù del crescente peso dei neoassunti dal 2011, per i quali era già previsto il regime del TFR. Sulla base di quanto riportato, pertanto, i risparmi attesi (e quindi per il presente decreto-legge i corrispondenti oneri) sarebbero maggiori di quelli indicati per il primo quadriennio dalla RT in esame. Andrebbero quindi valutati tali effetti, in particolare fornendo indicazioni in ordine ad una loro eventuale contabilizzazione nei saldi tendenziali a legislazione vigente o nelle proiezioni di spesa di settore. Infine, gli oneri correlati ad eventuali (sporadici) trattamenti di fine servizio la cui quota calcolata con il nuovo sistema sia risultata maggiore di quella che sarebbe scaturita dal precedente sistema di calcolo, non considerati dalla RT, appaiono in effetti di entità del tutto trascurabile. Nulla da osservare in merito alla copertura. 3

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio