COMUNE DI CESENATICO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO Servizio attività produttive Prot. n. 14407. Cesenatico, lì 15.5.2012 ORDINANZA BALNEARE INTEGRATIVA COMUNALE ANNO 2012 I L S I N D A C O Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante disciplina dell esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ; Vista la delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante direttive per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell art. 2 comma 2 della L.R. 9/02 ed in particolare il paragrafo 3.1.1; Vista l ordinanza balneare n. 1/2012 approvata con determinazione del responsabile del servizio turismo e qualità delle aree turistiche della Regione Emilia-Romagna n. 4.049 del 28.03.2012; Dato atto della necessità di provvedere alla integrazione della suddetta ordinanza balneare n. 1/2012 emessa dai competenti uffici regionali, nei limiti dalla stessa previsti e secondo le indicazioni emerse dal confronto con le associazioni di categoria interessate, ma anche avuto riguardo alle nuove competenze amministrative poste in capo al Comune in materia di gestione del demanio turistico;. Vista l'ordinanza di sicurezza balneare n. 10/2012 emanata dall'ufficio circondariale marittimo di Cesenatico in data 31 marzo 2012; Vista l'autorizzazione n. 56/2012 della Regione Emilia-Romagna prot. n. 109152 del 2 maggio 2012 in merito al limite di balneazione portato da 300 a 400 metri; Vista l ordinanza balneare integrativa comunale per l anno 2011, n. 13533 del 11.5.2011; Visto il piano particolareggiato dell arenile approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 22.05.2009; sentito il tavolo delle attività economiche; Visto l art.54 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche, O R D I N A Le disposizioni di cui all ordinanza balneare n. 1/2012 approvata con determinazione del responsabile del servizio turismo e qualità delle aree turistiche della Regione Emilia-Romagna n. 4.049 del 28.03.2012; sono integrate dalle seguenti: Z:\Riservata\Ordinanze\Ordinanzabalneareintegrativa2012.pdf.doc 1
Articolo 1 Divieto di accesso in spiaggia durante le ore notturne 1. E vietato l accesso in spiaggia dalle ore 01,00 alle ore 05,00, salvo per i giorni 1 giugno, 10 agosto e nel periodo dall' 11 al 19 agosto 2012, per i quali si prevede la possibilità di accesso in spiaggia fino alle ore 02,00 del giorno successivo, per la notte tra il 6 e 7 luglio (c.d.notte rosa) per cui si prevede la possibilità di accesso in spiaggia per tutta la notte, e tra il 7 ed l' 8 luglio 2012 per cui si prevede la possibilità di accesso in spiaggia fino alle ore 03,00, e salvo quanto previsto dall'ordinanza sui rumori all'articolo 13 comma 2, che consente l'apertura della struttura, collocata sull'arenile e ricompresa nell'area c.d. Ex Colonia Santamonica fino alle ore 03,00 nelle serate che saranno specificamente autorizzate. 2. Tale divieto non si applica ai concessionari delle aree demaniali, ai loro collaboratori ed incaricati. 3. E' esclusa dal divieto la presenza del pubblico nelle strutture adibite alle attività economiche localizzate sulle aree demaniali di cui all'articolo 6 comma 2 della presente ordinanza. Articolo 2 Zona di mare riservata alla balneazione 1. Ai fini della presente ordinanza la zona di mare antistante la costa per una profondità di 400 metri dalla battigia è riservata alla balneazione come disposto con apposito provvedimento regionale, salvo i divieti di cui all articolo 3 della ordinanza balneare regionale n. 1/2012. Articolo 3 Fascia di spiaggia destinata al libero transito. 1. La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di cui all articolo 4 comma 1 lettera c) dell ordinanza balneare regionale è fissata in minimo metri 3 per la zona di valverde compresa tra il bagno Matteo ed il bagno Blu,, località nella quale maggiormente influisce ed ha influito l erosione e l ingressione marina, ed in minimo metri 5 nelle restanti zone balneari. Articolo 4 Comunicazioni di servizio e delle motonavi trasporto passeggeri 1. Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all interno della seguente fascia oraria: dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 21.00. Sono escluse da tale limitazione le comunicazioni relative ad emergenze. 2. Su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, a volume moderato, annunci, anche registrati, aventi ad oggetto esclusivamente la gita in mare, nelle fasce orarie dalle ore 09,30 alle ore 10,00, dalle ore 11,30 alle ore 12,30, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, nel numero massimo di tre annunci al giorno e per una durata di ogni singolo annuncio non superiore ad un minuto e trenta secondi. Z:\Riservata\Ordinanze\Ordinanzabalneareintegrativa2012.pdf.doc 2
Articolo 5 Distanze tra gli ombrelloni, e tra questi ed altre strutture o attrezzature. 1) Fermo restando il rispetto delle distanze minime tra gli ombrelloni di cui all art.5 lettera A punto 5 dell ordinanza balneare nr.1/2012 della Regione Emilia Romagna, sono determinate superfici minime per ogni ombrellone :per la zona di Villamarina la superficie minima per ogni ombrellone non può essere inferiore a metri quadrati 9,30. La distanza di 2,50 metri deve essere mantenuta nei confronti di altre attrezzature o strutture, quali pali, muri, gonfiabili o altri giochi, con la sola eccezione di separazioni poste all interno del perimetro delle aree autorizzate ed attrezzate per l accesso con i cani. La distanza tra i paletti degli ombrelloni e ogni tipo di pedana di accesso al mare deve essere non inferiore a metri 1,50. Dovrà essere mantenuta libera da ogni tipo di costruzioni e/o attrezzature fisse e non, fatta eccezione per i lettini, una fascia di rispetto di metri 1,25 dai confini tra gli stabilimenti balneari, anteriormente e posteriormente allo stabilimento, salvo accordi in deroga stipulati tra gli stabilimenti confinanti. 2) Fermo restando il rispetto delle distanze minime tra gli ombrelloni di cui all art.5 lettera A punto 5 dell ordinanza balneare nr.1/2012 della regione Emilia Romagna sono determinate, per le rimanenti zone, superfici minime per ogni ombrellone : per la zona di Levante, dal Bagno Solaire al Bagno. Britannia, mq. 10,50; dal Bagno 37 al Bagno Marconi mq. 9,00. per la zona di Zadina l area minima è di mq. 9,50; per quella di Ponente mq. 10,50; per la zona di Valverde 1 ossia dal bagno Matteo fino alla spiaggia del Bagno Blu l area minima è di mq. 6,60 (misure previste anche l anno scorso in quanto zona soggetta ad erosione ) e per gli stabilimenti dall'eurohotel al Bagno Adria Beach mq 9,50. Dovrà essere mantenuta libera da ogni tipo di costruzioni e/o attrezzature fisse e non, fatta eccezione per i lettini, una fascia di rispetto di metri 2 dai confini tra gli stabilimenti balneari, anteriormente e posteriormente allo stabilimento, salvo accordi in deroga stipulati tra gli stabilimenti confinanti. Z:\Riservata\Ordinanze\Ordinanzabalneareintegrativa2012.pdf.doc 3
ARTICOLO 6 STABILIMENTI BALNEARI ED ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE IN AREA DEMANIALE. 1) l orario di apertura degli esercizi degli stabilimenti balneari è fissato liberamente dal gestore fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 lett. A) punto 1 dell ordinanza balneare nr.1/2012 della Regione Emilia Romagna che prevede l'apertura minima degli stessi dalle 9,30 alle 18,30. 2)Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, insediati nella fascia demaniale marittima definita arenile determinano liberamente il proprio orario di apertura. 3) L apertura degli stessi esercizi può avere durata stagionale o annuale, previa comunicazione agli uffici comunali competenti. 4)Negli stabilimenti balneari e negli esercizi di cui al comma 2 del presente articolo, può essere svolta una festa di intrattenimento alla settimana fino alle ore 24.00. In deroga alle disposizione del presente comma, il Sindaco può autorizzare una diversa programmazione delle feste serali. 5) Si applica all attività, in particolare alle feste e all animazione, degli stabilimenti balneari e degli esercizi di cui al comma 2 quanto previsto all'articolo 12 dell ordinanza in materia di rumori. (Nota: si riporta il testo dell articolo 12 della ordinanza in materia di rumori: 1. Nel periodo 1 aprile 30 settembre di ogni anno negli stabilimenti balneari possono essere svolte feste di intrattenimento musicale all esterno, in numero massimo di 1 alla settimana, fino alle ore 24.00. Le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. E fatto obbligo di fare dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E. 2. In tutti i casi previsti dal comma 1 le casse di amplificazione e gli altri dispositivi di diffusione sonora e musicale devono essere disposti o a ridosso del lato mare degli edifici degli stabilimenti balneari ed orientati verso la spiaggia, oppure anche a monte degli edifici degli stabilimenti ma rivolti verso il mare. 3. In occasione delle predette feste le emissioni sonore non possono avvenire dalle 13.00 alle 17.00 e devono cessare alle ore 24,00. 4. Le norme del presente articolo valgono anche per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande collocati nella fascia demaniale marittima definita arenile. 5. Nel periodo 1 ottobre 31 marzo gli intrattenimenti musicali sono consentiti solo all interno ed all esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997. 6. È consentita l attività di animazione all aperto, nei periodi di cui ai punti precedenti,, anche con l uso di impianti di amplificazione, purché la diffusione sonora avvenga nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997. Z:\Riservata\Ordinanze\Ordinanzabalneareintegrativa2012.pdf.doc 4
Articolo 7 Autorizzazioni all esercizio sulle aree demaniali marittime del commercio, dell attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di scuole di vela e nuoto. 1. I nulla osta all esercizio sulle aree demaniali marittime del commercio, dell attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di scuole di vela e nuoto sono rilasciate dal dirigente competente di norma entro i limiti numerici previsti per gli anni precedenti ai soggetti autorizzati anche solo per una delle citate stagioni, fatti salvi gli effetti dei subingressi per atto tra vivi o mortis causa. Sono ammessi nuovi rilasci di autorizzazioni di scuole vela e nuoto nelle zone nelle quali per un fronte di almeno 200 metri non siano presenti attività simili, ed a condizione di non incrementare il numero dei corridoi di atterraggio. Per le attività già autorizzate i nulla osta verranno apposti in calce alla comunicazione di prosecuzione dell attività per l anno 2012. Per l attività di scuola sub e/o snorkeling e per l'attività di istruttore personale di nuoto o di vela svolta nell'ambito dell'arenile demaniale non è previsto alcun contingentamento, ma per la relativa autorizzazione è necessaria la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti e richiesti per l apertura di scuole di nuoto e di scuole vela. Non sono previste autorizzazioni rilasciabili per lo svolgimento del commercio in forma ambulante, in quanto lo stesso non è compatibile con una tranquilla fruizione delle aree demaniali marittime da parte del pubblico, sia delle aree libere sia di quelle in concessione. 2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo e dell articolo 6 comma 3 dell ordinanza balneare regionale n. 1/2003 e n. 1/2004 è stato istituito il registro delle autorizzazioni all esercizio sulle aree demaniali del commercio, dell attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di scuole di vela e nuoto. In detto registro verranno annotati i nulla osta rilasciati in base al comma 1. Articolo 8 Modalità di svolgimento dei servizi di soccorso e salvataggio 1. I servizi di soccorso e salvataggio, svolti sia in forma individuale che mediante piani collettivi di salvamento, sono assicurati dalle ore 09,30 alle ore 18,30 a partire dall ultimo fine settimana di maggio fino al secondo fine settimana di settembre compreso. 2. Negli orari e nei periodi predetti è esclusa qualsiasi interruzione del servizio. 3. In caso il servizio sia svolto mediante piano collettivo di salvamento è consentita la parziale riduzione del servizio fino ad un massimo del 50% di quello ordinario, per non più di 2 ore nell orario compreso tra le 12,30 e le 15,00 nel periodo, ed è altresì consentita nello stesso periodo la riduzione del servizio sempre fino al 50% di quello ordinario dalle 09,30 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 18.30. Tale riduzione deve essere resa nota mediante le apposite bandiere previste dalla ordinanza balneare regionale. 4. Il piano collettivo di salvataggio deve prevedere, oltre a quanto previsto dall articolo 5 lettera C) dell ordinanza balneare regionale n. 1/2012, e dai commi precedenti del presente articolo, un adeguato numero di postazioni di salvataggio, comunque distanti l una dall altra non più di 150 metri circa, con una tolleranza ammessa del 10% ai sensi dell'articolo 5 lett C) punto 3, nonchè la presenza di una imbarcazione di emergenza presso ogni stabilimento ovvero, in alternativa, la disponibilità di una idonea unità a motore per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari. Per la presentazione del piano e la procedura di approvazione dello stesso si applica quanto previsto dall articolo 5 lettera C) punto 9 dell ordinanza balneare regionale n. 1/2012. 5. Fuori dagli orari e dai periodi indicati nel presente articolo gli stabilimenti possono essere aperti al pubblico, nei limiti orari previsti dall articolo 6 della presente ordinanza, ma deve essere segnalata la mancanza dei servizi di soccorso e salvataggio, o la sua parziale attivazione, con le apposite bandiere di segnalazione previste nell ordinanza balneare regionale. Si applica inoltre quanto previsto dall articolo 5 lettera A) punto 7 e articolo 5 lettera C) punto 10 dell ordinanza balneare regionale n. 1/2012. ARTICOLO 9 BANDIERE AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE PREVISTE DALL ORDINANZA REGIONALE 1. Ad integrazione dell art.5 lettera C punto 4 dell ordinanza balneare nr.1/2012 della Regione Emilia Romagna si dispone che in presenza di raffiche di vento particolarmente violente venga issata sull apposito pennone posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia bandiera gialla e rossa, indicante l obbligo di chiudere gli ombrelloni per tutti gli stabilimenti balneari, anche se dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscono lo sfilamento. Z:\Riservata\Ordinanze\Ordinanzabalneareintegrativa2012.pdf.doc 5
ARTICOLO 10 Disciplina dei corridoi di atterraggio. 1. Non sono rilasciabili autorizzazioni all installazione di corridoi di atterraggio destinati in modo prevalente alla attività di kite-surf a distanza inferiore di 500 metri l uno dall altro. In caso di richieste che concretino la suddetta fattispecie gli uffici dovranno procedere o ad un accorpamento dei due corridoi richiesti o al posizionamento di uno dei due in modo tale da rispettare la norma, favorendo ove possibile il rilascio di corridoi di fronte a spiagge non in concessione. 2. Di norma sono rilasciabili autorizzazioni all installazione di corridoi di atterraggio solo a rinnovo di quelle già rilasciate negli anni precedenti, consentendo comunque il rilascio nel caso di eventuali subingressi nell'attività principale per la quale si richiede il rilascio del corridoio. 3. E' consentito il rilascio della autorizzazione per l'installazione di opportuni corridoi specifici per manifestazioni sportive autorizzate dall'amministrazione comunale. Articolo 11 Tappeti elastici e gonfiabili 1. L installazione negli stabilimenti balneari di tappeti elastici e di giochi c.d. gonfiabili, è consentita previa comunicazione al Comune, nel rispetto di quanto previsto dall ordinanza balneare regionale vigente, salvaguardando l impatto visivo monte-mare e nel rispetto delle disposizioni del piano dell'arenile. ARTICOLO 12 Pubblifono e impanti di filodiffusione esterni. 1. Pubblifono : Gli stabilimenti balneari dotati di sistema di amplificazione potranno utilizzare tali dispositivi solo per motivi di servizio evitando di effettuare qualunque forma di pubblicità per propri o altrui prodotti. Tale impianto se connesso a sistemi di informatizzazione collettiva degli Stabilimenti Balneari potrà essere usato, oltre che per i motivi di cui sopra, anche per diffondere messaggi di pubblica utilità o di altro tipo (se regolamentato da apposita convenzione tra Esercenti Stabilimenti Balneari e Amministrazione Comunale, Provinciale o Regionale). 2. Filodiffusione: gli impianti di filodiffusione possono essere utilizzati a condizione che le casse installate siano collocate ad una altezza massima di mt. 2.00 da terra e, sia per quelle nel fabbricato sia per quelle altrove installate, siano tutte direzionate verso l interno della concessione. Le emissioni sonore dovranno essere a volume moderato e nel rispetto delle fasce orarie e dei limiti previsti dalla ordinanza comunale sui rumori Articolo 13 Sanzioni Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della navigazione, come richiamate dall articolo 7 della legge regionale Emilia-Romagna n. 9 del 31 maggio 2002. F.to IL SINDACO Roberto BUDA Z:\Riservata\Ordinanze\Ordinanzabalneareintegrativa2012.pdf.doc 6
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