Regione Lazio. Leggi Regionali
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- Ottavio Bonetti
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1 24/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 31 Pag. 35 di 234 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 18 luglio 2012, n. 9 Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo).
2 24/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 31 Pag. 36 di 234 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE p r o m u l g a la seguente legge: Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo ) 1. L articolo 1 della l.r. 41/1997 è sostituito dal seguente: Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge disciplina la realizzazione e l esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell uso delle aree di atterraggio), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2003 (Norme di attuazione della l. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell uso delle aree di atterraggio), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della l. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell uso delle aree di atterraggio), del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988 (Modificazione al d.m. 27 dicembre 1971 recante norme di attuazione della l. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell uso delle aree di atterraggio), della legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) e successive modifiche e del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 (Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo). 2. Le aviosuperfici ed i campi di volo di cui al comma 1 riguardano l esercizio del volo e dei vari sport dell aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo. 3. I campi di volo si differenziano dalle aviosuperfici per la presenza, in queste ultime, di strutture permanenti quali hangar, depositi, officine, servizi tecnologici, servizi di ristoro ed altri edifici, purché ad esse complementari, e che necessitano, per tale motivo, di variante allo strumento urbanistico generale delle aree interessate. Le
3 24/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 31 Pag. 37 di 234 aviosuperfici possono inoltre essere dotate di recinzioni leggere con paletti e rete metallica.. 2. L articolo 2 della l.r. 41/1997 è sostituito dal seguente: Art. 2 (Autorizzazione comunale) 1. I comuni, in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, possono autorizzare campi di volo nelle zone territoriali omogenee E di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765). 2. Nel caso di aree soggette a vincoli disposti da leggi statali e/o regionali, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata dai nulla osta e dalle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. 3. La richiesta di autorizzazione dei campi di volo deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), allegando, oltre alla documentazione di rito, un atto d obbligo nel quale deve essere chiaramente indicato l impegno alla non alterazione permanente dei luoghi ed al loro ripristino in caso di cessazione delle attività mediante la rimozione di manufatti ed attrezzature. 4. Analogamente a quanto stabilito al comma 3, la richiesta di autorizzazione delle aviosuperfici deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive, il quale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, ai fini dell approvazione del progetto.. 3. Dopo l articolo 2 della l.r. 41/1997 è inserito il seguente: Art. 2 bis (Uso dei campi di volo e delle avio superfici) 1. I piloti dei velivoli sono responsabili del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della pubblica incolumità, di uso del territorio e di tutela dell ambiente, mentre il gestore dell aviosuperficie è parimenti responsabile delle strutture facenti parte dell aviosuperfice nella fase di decollo e di atterraggio dell aeromobile. 2. I campi di volo e le aviosuperfici sono sempre e prioritariamente utilizzabili dai velivoli del 118, del 115 e delle forze di polizia, in caso di trasporto sanitario d urgenza, di soccorso di emergenza, di operazioni di salvataggio, evacuazione o antincendio e di operazioni simili..
4 24/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 31 Pag. 38 di L articolo 3 della l.r. 41/1997 è sostituito dal seguente: Art. 3 (Modalità di realizzazione) 1. Le aviosuperfici ed i campi di volo sono costituiti da una pista erbosa per la cui esecuzione occorrano modesti livellamenti del terreno tali da non alterarne in modo sostanziale il profilo. 2. Per i campi di volo è ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità e di strutture di appoggio utilizzando edifici o manufatti preesistenti, ovvero la realizzazione di elementi prefabbricati di limitate dimensioni, non stabilmente infissi al suolo, destinati esclusivamente al ricovero degli aeromobili, per i quali sia stato rilasciato il certificato di idoneità statica e sanitaria, nonché la posa in opera di maniche a vento, antenne ricetrasmittenti, segnalatori luminosi ed attrezzature similari. 3. Ai sensi dell articolo 1, comma 3, per la realizzazione di aviosuperfici, oltre quanto ammesso dal comma 2, è consentita la realizzazione di strutture e manufatti stabilmente e permanentemente infissi al suolo, purché funzionali e complementari alle attività di volo, con un indice di utilizzazione territoriale non superiore a 0.1 metri quadrati/metri quadrati e con un altezza massima non superiore a 4.50 metri alla gronda. 4. In aggiunta alle strutture complementari di cui al comma 3, nel caso di aviosuperfici è, altresì, consentita la realizzazione di un alloggio residenziale della superficie lorda massima non superiore a 65 metri quadrati da destinare, previo atto d obbligo unilaterale, all eventuale personale addetto alla guardianìa. 5. Le aviosuperfici ed i campi di volo sono realizzati in aree il cui accesso sia garantito da viabilità già esistente, ad una distanza adeguata dai centri abitati e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di persone e cose, di contenimento dell inquinamento acustico ed ambientale nonché nel rispetto del piano di zonizzazione acustica comunale. 6. Le aviosuperfici dovranno, altresì, essere dotate di adeguate aree da destinare a parcheggi nella misura minima pari a 0.20 metri quadrati/metri quadrati della superficie utile lorda realizzata.. 5. Dopo l articolo 3 della l.r. 41/1997 sono aggiunti i seguenti: Art. 3 bis (Pianificazione territoriale e paesaggistica) 1. I campi di volo e le aviosuperfici possono essere realizzati solo se esterni alle aree naturali protette, nazionali e regionali, nonché ai siti di importanza comunitaria (SIC) ed alle zone di protezione speciale (ZPS), individuati o in corso di individuazione, e alle relative aree di rispetto, nonché al di fuori delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche. 2. In caso di vincolo paesaggistico di cui all articolo 134, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, le aviosuperfici possono essere autorizzate solo se ricadenti nei paesaggi agrari di continuità, di valore e di rilevante valore, come individuati dal piano territoriale paesistico regionale (PTPR) adottato dalla Giunta regionale con deliberazione del 25 luglio 2007, n. 556 e deliberazione del 21 dicembre
5 24/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 31 Pag. 39 di , n o in aree per cui sussistano le condizioni previste dall articolo 63, comma 1, lettere a) e b), del medesimo piano. Art. 3 ter (Disposizioni transitorie e finanziarie) 1. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni procedono alla ricognizione dei campi di volo e delle aviosuperfici presenti nel proprio territorio ed avviano le procedure per l adeguamento degli impianti alle disposizioni della presente legge. Sono fatti salvi i campi di volo e le aviosuperfici presenti nelle aree di cui all articolo 3bis, comma 1, regolarmente autorizzati alla data del 31 dicembre L applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione.. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, lì 18 luglio 2012 La Presidente Renata Polverini
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