Campania. L.R. 24 marzo 1995, n. 8. Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole.
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1 Campania L.R. 24 marzo 1995, n. 8 Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole. Pubblicata nel B.U. Campania 3 aprile 1995, n. 16. Art. 1 1 Art. 2 1 Art. 3 2 Art. 4 2 Art. 5 3 Art. 6 3 Art. 7 3 Art. 8 4 Art. 9 4 Art Art Art Art Art Art Art Art Nelle more di approvazione di una disciplina organica di tutela, salvaguardia, valorizzazione ed uso delle aree agricole, la Regione Campania, con la presente legge, detta norme per la realizzazione di impianti serricoli, funzionali all'ampliamento delle potenzialità produttive del comparto agricoltura. Art Sono considerati, ai fini della presente legge, impianti serricoli, quelle strutture idonee a determinare, con l'ausilio delle moderne tecnologie, condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, sviluppo e produzione delle colture orto - frutto - 1
2 floricole a ciclo stagionale o ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità. 2. Gli impianti di cui al precedente comma 1 costituiscono opere di miglioramento fondiario finalizzate all'elevazione dei redditi in agricoltura, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla valorizzazione dell'impresa diretto - coltivatrice. 3. Per la realizzazione degli impianti di cui al precedente comma 1, i soggetti indicati al successivo articolo 8 possono fruire dei contributi e/o dei finanziamenti previsti dalle direttive comunitarie e dalla normativa nazionale e regionale. Art Nella realizzazione degli impianti serricoli, di cui alla presente legge, è vietato il ricorso ad opere murarie eccedenti il piano di campagna o l'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l'esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentono l'immediato e semplice smontaggio. Sono consentite solo opere murarie, non continue, entroterra strettamente necessarie all'ancoraggio dei detti impianti. 2. Le chiusure laterali degli impianti serricoli, così come la copertura, devono essere realizzate con materiali che consentono, dall'esterno, la visione ed il controllo delle colture. Sono, comunque, vietate soluzioni compositive compatte suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d'uso, ovvero soluzioni che richiedono, all'atto della dismissione dell'impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio. 3. Gli impianti serricoli devono essere provvisti di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio degli impianti. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 9/ e della legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni. Art Nei comuni dotati di strumenti urbanistici approvati o adottati, gli impianti di cui al precedente articolo 2 possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio individuate come zone omogenee "E" ai sensi del D.M. LL. PP. 2 aprile 1968, n del Ministro dei lavori pubblici. 2. Nei detti comuni è possibile la realizzazione di impianti serricoli, anche in aree non ricadenti nelle zone omogenee "E" alle seguenti e concorrenti condizioni: 2
3 - che le stesse risultino, da almeno un decennio e documentalmente, destinate, ininterrottamente, ad attività agricola da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 8; - che le stesse si trovino al di fuori del centro abitato e del centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n Nei comuni di cui al comma 1 del presente articolo è possibile la realizzazione di impianti serricoli anche in aree gravate da vincoli decaduti per il decorso del termine quinquennale previsto dall'articolo 2, I comma, della legge 19 novembre 1968, n purchè6 ricorrono unitariamente le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi di cui al comma 2 del presente articolo. Art Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico, gli impianti di cui al precedente articolo 2 possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio di fatto destinate ad attività agricola purchè6 ricorrano le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi di cui al comma 2 del precedente articolo 4. Art È vietata la realizzazione di impianti aventi, al colmo, un'altezza superiore a mt. 6 ed una superficie superiore al 90% di quella aziendale. 2. La distanza dai confini non può essere inferiore a mt. 3 dei fondi finitimi, a mt. 5 dalla viabilità pubblica, a mt. 10 dei fabbricati destinati a civili abitazioni. La distanza della viabilità pubblica è ridotta a mt. 3 ove trattasi di strade di interesse meramente locale. 3. Per i fondi finitimi, in presenza di specifici accordi scritti tra le parti, si prescinde del rispetto delle distanze indicate nel precedente comma. Art Non è consentita, comunque, la realizzazione di impianti serricoli in zone boscate soggette a vincolo forestale, in aree destinate, fermo il disposto di cui al comma tre del precedente articolo 4, dallo strumento urbanistico, adottato o approvato, ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè6 ad altre opere pubbliche. 2. La realizzazione di impianti serricoli nelle aree soggette a vincoli (diretti o indiretti) imposti da leggi statali e regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, 3
4 ambientali, idrogeologici, della sicurezza del traffico è subordinata al previo nulla - osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Art Gli impianti di cui alla presente legge possono essere realizzati da imprenditori agricoli, singoli od associati, purché6 conducano fondi agricoli in base ad un titolo legittimo. 2. Possono altresì realizzare impianti serricoli le società e le cooperative che abbiano beneficiato, ovvero si trovino nelle condizioni per beneficiare, di agevolazioni previste dalla legislazione a favore dell'imprenditoria giovanile, nonché6 da norme comunitarie, statali e regionali. Art La realizzazione degli impianti serricoli di cui alla presente è subordinata alla denuncia di inizio attività. 2. Al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. 3. ove la realizzazione degli impianti serricoli impegni aree gravate dai vincoli di cui al comma 2 del precedente articolo 7, la realizzazione degli stessi impianti è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi. Art Non è subordinata n6 a comunicazione n6 ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali non aventi le caratteristiche di quelle di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, destinati a proteggere le colture. Resta, comunque, ferma la necessità del requisito soggettivo di cui al precedente articolo 8 e le condizioni oggettive di cui agli articoli 4 e 5. Art. 11 [ABROGATO dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 28 novembre 2001, n. 19]. Art La denuncia di inizio attività di cui all'articolo 9 va corredata, oltre che dalla documentazione prevista dal comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 4
5 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, anche da un atto unilaterale d'obbligo che preveda il mantenimento della destinazione dell'impianto a servizio della attività agricola, da trascriversi, a cura e spese dell'obbligato sui registri della proprietà immobiliare. 2. [ABROGATO dall'art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 28 novembre 2001, n. 19]. Art. 13 [ABROGATO dall'art. 8, comma 1, lettera e), L.R. 28 novembre 2001, n. 19]. Art Chiunque intraprenda la realizzazione di impianti serricoli, senza la denuncia di inizio attività di cui al precedente articolo 9, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Lire cinquemilioni e non superiore a Lire trentamilioni. 2. La sanzione è irrogata e introitata dal Comune competente per territorio con le modalità previste dalla legge regionale 10 gennaio 1983, n L'inadempiente dovrà provvedere alla sistemazione ed al ripristino del terreno interessato dagli impianti abusivi e, ove a ciò non ottemperi, provvederà il Comune addossando le spese al trasgressore. 4. Per le finalità di monitoraggio delle sostanze chimiche e dei presidi sanitari impiegati nel ciclo produttivo, i proprietari di serre, definite ai sensi della presente legge, sono obbligati annualmente a denunciare al Sindaco le quantità e la tipologia dei prodotti impiegati. Art. 15 [ABROGATO dall'art. 8, comma 1, lettera g), L.R. 28 novembre 2001, n. 19]. Art. 16 La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 5
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