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AREA COORDINAMENTO Ufficio Rapporti Finanziari Via Salandra, 13 00187 Roma Tel. 06.49499.1 Fax 06.49499.770 Prot. N. ACIU.2015.262 (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma li. 25 maggio 2015 A.G.R.E.A Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 BOLOGNA APPAG Trento Via G.B. Trener, 3 38100 TRENTO ARCEA Via E.Molè 88100 CATANZARO ARPEA Via Bogino, 23 10123 TORINO A.R.T.E.A. Via San Donato, 42/1 50127 FIRENZE A.V.E.P.A Via N. Tommaseo, 63-69 35131 PADOVA Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, 81 00185 ROMA Organismo pagatore della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Piazza Città di Lombardia, 1 20100 MILANO OP della Provincia Autonoma di Bolzano - OPPAB Via Crispi, 15 39100 BOLZANO

Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l. Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, 101 00185 ROMA C.A.A. CIA S.r.l. Lungotevere Michelangelo, 9 00192 ROMA CAA Copagri S.r.l. Via Calabria, 32 00187 ROMA CAA LiberiAgricoltori Via Dessiè 2 00199 ROMA Coordinamento CAA AIPO Via berico II, 35 00193 ROMA Coordinamento CAA Liberi Professionisti Via Carlo berto, 30 10123 TORINO E p.c. Ministero Politiche Agricole imentari e Forestali - Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale - Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell Unione europea Via XX Settembre 20 00186 ROMA la Regione Puglia Assessorato alle risorse agroalimentari Coordinamento Commissione Politiche agricole Lungomare N. Sauro, 45/47 71100 BARI Pag. 2 a 8

A SIN S.p.A. Via Salandra, 13 00187 ROMA OGGETTO: RIFORMA PAC INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE ACIU.2015.142 - REG. UE N. 1307/0213 E DM 18 NOVEMBRE 2014- LIVELLO MINIMO DI INFORMAZIONI DA INDICARE NELLA DOMANDA UNICA PER LA CAMPAGNA 2015. 1. Premessa La presente circolare integra la circolare ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015 riguardo al livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica per la campagna 2015, fornendo alcune precisazioni. La Commissione Europea, rilevando che gli Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'applicazione pratica dei nuovi regimi di pagamenti diretti e delle misure di sviluppo rurale tali da comportare ritardi nella gestione delle domande per gli aiuti diretti e per lo sviluppo rurale e da compromettere la possibilità per i beneficiari di presentare le domande entro i termini stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, ha stabilito una deroga per consentire agli Stati membri di fissare per l'anno 2015 termini ultimi per la presentazione delle domande posteriori a quelli previsti in tali articoli. Il documento di lavoro DSCG/2014/39 Documento esplicativo sulle domande di aiuto e di pagamento di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) 1306 / 2013- dichiarazioni dal 2015 suggerisce, al paragrafo 4.3.1. che i beneficiari devono avere la possibilità di fare una dichiarazione semplificata quando dichiarano gli usi delle particelle agricole. Per esempio, i beneficiari che hanno meno di 10 ettari di terreno coltivabile sono esenti da EFA e diversificazione delle colture. In assenza di un sostegno accoppiato facoltativo, il beneficiario potrebbe semplicemente dichiarare seminativi e non il dettaglio delle colture. I beneficiari che rientrano nelle esenzioni di cui all'art. 44 (3) (a) e (b) o 46 (4) del regolamento (UE) N. 1307/2013 possono dichiarare solo i dettagli delle colture che dimostrano la loro esenzione, e così via. Tenuto conto di queste indicazioni e considerando le difficoltà incontrate dagli agricoltori in fase di avvio della riforma della PAC, si ritiene opportuno prevedere dichiarazioni quanto più possibile semplificate nel rispetto della disciplina unionale che regola l erogazione degli aiuti diretti. L articolo 14 del regolamento (UE) n. 809/2014 indica quale debba essere il contenuto della domanda unica. L articolo 15(1) del regolamento stesso dispone che «dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento, singole parcelle agricole o singoli diritti all aiuto Pag. 3 a 8

possono essere aggiunti o modificati nella domanda unica o nella domanda di pagamento a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati. le stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all uso o al regime di pagamento diretto o alla misura di sviluppo rurale in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all aiuto già dichiarati nella domanda unica.». Sulla base di tali suggerimenti e disposizioni si stabilisce quanto di seguito indicato. 2. Termini di presentazione Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e il DM applicativo 12 maggio 2015 n. 1566 hanno introdotto una proroga ai termini di presentazione. Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 maggio. Il DM n. 1566 del 12 maggio 2015, in applicazione del regolamento di esecuzione n. 747/2015, dispone una proroga per la presentazione della domanda unica. Pertanto le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2015 sono: 1. domande iniziali: 15 maggio 2015, prorogata al 15 giugno 2015; 2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 1 giugno 2015, prorogata al 15 giugno 2015; 3. comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate fino al momento della comunicazione dell irregolarità da parte dell Organismo pagatore 4. comunicazione ai sensi dell art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 10 giugno 2016. Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l Organismo pagatore ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili. 5. comunicazione ai sensi dell art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende) devono essere presentate non oltre il 10 giugno 2016. Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili. Pag. 4 a 8

2.1. Presentazione Tardiva - Domanda Unica Iniziale Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al 10 luglio 2015, con le decurtazioni previste dalla regolamentazione comunitaria. Le domande iniziali pervenute oltre il 10 luglio 2015, sono irricevibili. Le penalità previste per la presentazione in ritardo si applicano anche alla presentazione oltre i termini dei documenti giustificativi (fatture, sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni che siano determinanti ai fini dell ammissibilità dell aiuto richiesto e vengono inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione delle domande. 2.2. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 Ai sensi dell art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell art. 15, oltre il termine del 15 giugno 2015, comporta una riduzione dell 1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 luglio 2015; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2015, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili. 2.3. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità da parte di Agea sono irricevibili. 2.4. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali Le comunicazioni ai sensi dell art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) pervenute oltre il termine del 10 giugno 2016 sono irricevibili. 2.5. Comunicazioni ai sensi dell art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) Le comunicazioni ai sensi dell art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende) pervenute oltre il termine del 10 giugno 2016 sono irricevibili. Pag. 5 a 8

3. Elementi essenziali da indicare nel piano di coltivazione Il contenuto del piano di coltivazione è riportato nel paragrafo 3 della circolare ACIU.2015.141. Le informazioni essenziali tra quelle descritte nella predetta circolare da indicare entro il 15 sono le seguenti: A. punto 1 Identificativo catastale di ciascuna particella catastale inclusa nell appezzamento B. punto 2 Uso del suolo specificando, se del caso, la destinazione, la varietà e ogni altra ulteriore caratteristica prevista dalla codifica degli usi del suolo stabilita dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1306/2013 e coerente con le rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo-refresh e allo schedario vitivinicolo per la vite da vino; fanno eccezione le superfici investite a colture permanenti frutticole situate in zone di montagna o svantaggiate per le quali, per le campagne 2015 e 2016, è sufficiente l'indicazione della specie C. punto 3 Superficie impiegata nell utilizzazione prescelta M. punto 15 presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie N. pendenza T. Pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti U. Pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici agricole diverse dai prati permanenti Il beneficiario può omettere il dettaglio delle colture nel piano di coltivazione relativamente all obbligo di diversificazione di cui al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l ambiente, previsto dal titolo III, Capo III del Reg. UE n. 1307/2013. Queste ultime informazioni, ad ogni modo dovranno essere indicate entro il 10 luglio, come specificato nel successivo paragrafo 4.4. Relativamente al sostegno accoppiato facoltativo si applicano le disposizioni indicate al successivo paragrafo 4.5. 4. Elementi minimi da indicare nelle domande 4.1 Pagamento di base (Reg. (UE) n. 1307/2013) I beneficiari che hanno meno di 10 ettari di terreno seminabile sono esenti da EFA e diversificazione delle colture. In assenza di un sostegno accoppiato facoltativo, il beneficiario può omettere il dettaglio delle colture nel piano di coltivazione, che riporterà l indicazione delle coltivazioni stabili indicate nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale e della superficie seminabile non dettagliata. Pag. 6 a 8

4.2 Pagamento di base (Reg. (UE) n. 1307/2013): Assegnazione dei diritti all aiuto ai sensi degli articoli 20 e 21 del reg. (UE) n. 639/2014 Secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento UE n. 641/2014, la domanda deve riportare le informazioni seguenti: 1) i dettagli del contratto di vendita, compresa la clausola contrattuale pertinente e copia del contratto stesso; 2) il numero di ettari ammissibili a titolo della suddetta clausola contrattuale; 3) le generalità dell agricoltore verso cui è effettuato il trasferimento. Le informazioni relative all identificazione delle superfici trasferite e alla percentuale di importo percepito oggetto della clausola privata possono essere fornite successivamente alla domanda unica, tramite una dichiarazione integrativa. 4.3 Richiesta di accesso alla riserva nazionale: dichiarazioni integrative Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve farne richiesta nella domanda unica. Il produttore, per completare la richiesta di accesso alla Riserva nazionale, dovrà indicare le ulteriori informazioni di dettaglio per ciascuna delle fattispecie in cui ricade, in un apposita dichiarazione integrativa e secondo le modalità riportate in una successiva disposizione di AGEA. 4.4 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III del Reg. (UE) n. 1307/2013 Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: a) diversificare le colture, b) mantenere il prato permanente esistente; c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola. Ai sensi dell articolo 43, par. 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all aiuto che l agricoltore ha attivato. Per quanto riguarda la diversificazione delle colture, le informazioni di dettaglio utili esclusivamente ai fini della verifica del rispetto delle percentuali previste ai fini dei controlli amministrativi ed oggettivi devono essere inserite all interno del fascicolo aziendale nel piano di coltivazione comunque non oltre il 10 luglio 2015. Pag. 7 a 8

Relativamente alle EFA dovrà essere indicato nella domanda unica, entro il 15 giugno 2015, l impegno al rispetto della percentuale minima prevista dalla normativa comunitaria vigente in materia (art. 46 del reg. (UE) n. 1307/2013), ed entro il successivo 10 luglio 2015, le informazioni riferite al tipo, dimensioni ed ubicazione delle aree di interesse ecologico in questione. 4.5. Aiuto accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014 Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del DM 18 novembre 2014, intenda farne richiesta, deve compilare, in linea di principio, il piano di coltivazione secondo le indicazioni di cui al precedente paragrafo 3. Le ulteriori dichiarazioni relative agli specifici regimi di aiuto per superficie relative al pomodoro da trasformazione e alla barbabietola potranno essere fornite successivamente alla domanda unica, tramite una dichiarazione integrativa. Si precisa che la domanda unica deve comunque contenere il riferimento al contratto che deve essere allegato secondo le modalità stabilite dal DM 18 novembre 2014 n. 6513, e successive modificazioni ed integrazioni. Le ulteriori dichiarazioni relative agli specifici regimi di aiuto zootecnici disciplinati dagli articoli 20, 21 e 22 del DM 18 novembre 2014, previste all articolo 4(6) del DM 20 marzo 2015, potranno essere fornite successivamente alla domanda unica, tramite una dichiarazione integrativa e comunque non oltre il 10 luglio 2015. 4.6. Sostegno specifico previsto dall art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e istituito dal DM 20 luglio 2009 art. 10 DM 29 luglio 2009 Per quanto concerne il sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi - avvicendamento biennale delle colture (art. 10 del DM 29 luglio 2009), l eventuale indicazione di dettaglio delle colture per il 2 anno può essere indicata entro il 10 luglio 2015. La presente circolare abroga e sostituisce integralmente la circolare n. ACIU.2015.255.del 21 maggio 2015. IL DIRETTORE DELL AREA COORDINAMENTO R. Lolli Pag. 8 a 8