REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE CRITERI D INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI E MODALITA DI INTEGRAZIONE DELLE RETTE DA PARTE DEL COMUNE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n del
INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento Pag. 3 Art 2 Finalità Pag. 3 Art. 3 Destinatari Pag. 3 Art. 4 Procedure di accesso in struttura residenziale Pag. 3 Art. 5 Integrazione della retta da parte del Comune Pag. 4 Art. 6 Determinazione della capacità economica e percentuali di integrazione della retta Pag. 4 Art. 7 Verifiche e controlli Pag. 6 Art. 8 Disposizioni transitorie e finali Pag. 6
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri di inserimento di persone adulte, anziane e disabili che necessitano di ricovero in strutture residenziali, nonché le modalità di compartecipazione economica al costo dell inserimento da parte del Comune. Il Comune di Suni intende perseguire le finalità di cui all Art. 2 del presente Regolamento attraverso l integrazione della retta di permanenza presso strutture residenziali socio-assistenziali o socio-sanitarie di cittadini adulti, anziani e disabili residenti nel territorio comunale che si trovano a vivere condizioni di necessità assistenziale ed economica. Per necessità assistenziale si intende l'impossibilità di permanenza nell'ambiente familiare di una persona adulta, anziana o disabile per la quale non possono essere attivati interventi alternativi all inserimento in struttura, capaci di limitare o rimuovere le personali condizioni di disagio. Per necessità economica si intende l'impossibilità della persona adulta e/o anziana e dei soggetti tenuti nei suoi confronti a prestare gli alimenti (art. 433 cc), di farsi carico totalmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale a causa della propria situazioni reddituale e patrimoniale. Art. 2 FINALITA' Il Comune di Suni assicura l accoglienza ed un adeguata assistenza presso idonee strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie a soggetti adulti, anziani e disabili per i quali sia stata accertata da parte dell Ufficio Servizi Socio Educativi Culturali l impossibilità di permanenza nella propria abitazione e per i quali non siano attuabili soluzioni alternative al ricovero in struttura. Tale intervento deve però rappresentare l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative e validamente perseguibili. Art. 3 DESTINATARI Sono destinatari degli interventi previsti nel presente Regolamento adulti, anziani e disabili residenti nel territorio comunale che si trovino nelle seguenti condizioni: persone di età compresa fra i diciotto e i sessantaquattro anni affette da disabilità temporanea o permanente, che è causa di perdita dell autonomia personale, anche parziale, certificata; persone anziane ultra sessantacinquenni, affette da patologie croniche e/o degenerative che comportano forme di dipendenza assistenziale, parziale o totale certificata; persone adulte e anziane con condizioni sanitarie e sociali tali da non rendere possibile la permanenza presso la propria abitazione. Art. 4 PROCEDURA DI ACCESSO IN STRUTTURA RESIDENZIALE Le richieste di inserimento in struttura residenziale per adulti, anziani e disabili che necessitano di ricovero devono essere presentate dagli stessi o dai familiari o dai tutori o dai curatori o dagli amministratori di sostegno presso le singole strutture. Nei casi valutati dall Ufficio Servizi Socio Educativi Culturali in cui si riscontra una condizione di bisogno assistenziale urgente ed indifferibile, in cui è stata rilevata l'impossibilità da parte dell'interessato di presentare direttamente l'istanza e qualora non siano presenti familiari tenuti a prestare gli alimenti o tutori, curatori o amministratori di sostegno, il Comune presenterà direttamente alla struttura residenziale la domanda volta ad
ottenere il ricovero della persona nella struttura idonea all inserimento e predisporrà gli atti necessari al ricovero. Art. 5 INTEGRAZIONE DELLA RETTA DA PARTE DEL COMUNE Il Comune di Suni intende intervenire nell integrazione della retta di permanenza presso le strutture residenziali socio-assistenziali o socio-sanitarie dei cittadini residenti nel territorio comunale che si trovano in condizioni di accertata necessità economica. Per necessità economica si intende l'impossibilità della persona e dei soggetti tenuti nei suoi confronti a prestare gli alimenti (art. 433 cc), di farsi carico totalmente o parzialmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale a causa della propria situazione reddituale e patrimoniale. L'integrazione della retta da parte del Comune è subordinata alla presentazione all Ufficio Servizi Socio Educativi Culturali di apposita istanza, tramite la modulistica reperibile presso lo stesso Ufficio. La richiesta può essere presentata in alternativa: dal ricoverando o dai tutori o dai curatori o dagli amministratori di sostegno; da uno o più parenti o affini, nel caso in cui il ricoverando sia impossibilitato a farlo personalmente e non siano stati nominati per lo stesso un tutore o un curatore o un amministratore di sostegno. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: attestazione ISEE rilasciata secondo i criteri previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) come modificato dalla Legge n.89 del 26 maggio 2016 art.2 sexies e dal Decreto interministeriale n.146 del 01.06.2016, all art. 6, co. 3 ( ISEE per Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria - prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo); una dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, sottoscritta dal richiedente relativa alla capacità economica e patrimoniale del beneficiario dell inserimento (pensioni, dichiarazione dei redditi, conti o libretti bancari e postali); una dichiarazione di impegno ad utilizzare per l'integrazione della retta dell'assistito le somme di cui questi dispone e di cui egli divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, ecc) e/o percepisca i relativi arretrati, ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano; ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile a stabilire le reali condizioni socio economiche del nucleo familiare dell'interessato e dei parenti civilmente obbligati e/o documentazione concernente l'eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno; pezze giustificative attestanti i costi dell inserimento in struttura. La presentazione della suddetta documentazione è indispensabile per l'avvio dell'istruttoria e per l'eventuale integrazione della retta da parte del Comune. Il Comune di Suni verificherà annualmente la validità della documentazione sopra indicata ed attestante il perdurare della necessità dell'integrazione della retta e, nei casi in cui accerti un cambiamento delle condizioni familiari ed economiche del ricoverato, dei soggetti civilmente obbligati come previsto dall'art. 433 del C.C., rivaluta la situazione oggetto dell'intervento. Art. 6 DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E PERCENTUALI DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA Il Comune, successivamente alla presentazione dell istanza per l integrazione della retta, valuterà l esistenza delle condizioni di necessità assistenziale che hanno determinato l'impossibilità di permanenza nella propria
abitazione della persona. Contestualmente, verifica la presenza delle condizioni di necessità economica che non consentono al beneficiario dell intervento di provvedere in tutto o in parte al pagamento integrale della retta di ricovero con risorse proprie. Nel caso in cui le condizioni economiche e patrimoniali del beneficiario dell inserimento siano parzialmente o totalmente insufficienti a garantire la copertura dell importo mensile della retta, si dovrà verificare l esistenza di parenti obbligati agli alimenti e l eventuale grado di provvedere. I parenti obbligati agli alimenti sono le persone indicate nell ordine di cui all art. 433 del Codice Civile. Nello specifico: 1. Il coniuge; 2. I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; 3. Figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 4. I generi e le nuore; 5. Il suocero e la suocera; 6. I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. E però da chiarirsi che i parenti obbligati agli alimenti sono tenuti al pagamento solamente nel caso in cui l anziano richieda il loro intervento in merito. Nel caso in cui si verifichino le condizioni su riportate ed in conformità con le disposizioni contenute nella Legge n 328/2000 e nella Legge Regionale n 23/2005, il Comune assume gli oneri connessi all eventuale integrazione economica della retta. La capacità di provvedere alla copertura delle spese di ricovero da parte dell interessato è calcolata sottraendo dall importo mensile della retta gli importi degli emolumenti percepiti mensilmente dal beneficiario dell inserimento e eventuali ulteriori somme in danaro contenute in libretti o conti bancari/postali ecc.. Una volta determinata tale capacità, inoltre, al fine di quantificare la quota di integrazione da parte del Comune verrà presa in considerazione l attestazione ISEE rilasciata secondo i criteri previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 come modificato dalla Legge n.89 del 26 maggio 2016 art.2 sexies e dal Decreto interministeriale n.146 del 01.06.2016, all art. 6, co. 3 ( ISEE per Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria - prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo ). Tale certificazione, in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare di questi, è integrata da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza di questi. La componente aggiuntiva non dovrà essere inserita nella certificazione ISEE quando al figlio, ovvero ad un componente del suo nucleo, sia stata accertata una condizioni di disabilità media, grave e di non autosufficienza e nel caso in cui risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici. Inoltre, in tale tipologia di ISEE, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima istanza delle prestazioni richieste continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Nei casi in cui, in seguito alla quantificazione dell incapacità parziale o totale di far fronte relative all inserimento in struttura (importo mensile della retta - importi degli emolumenti percepiti mensilmente dal beneficiario dell inserimento e eventuali ulteriori somme in danaro contenute in libretti o conti bancari/postali ecc..), il Comune di Suni provvederà all integrazione della retta, nella seguente misura: FASCIA VALORE ISEE PERCENTUALE CONTRIBUZIONE ENTE I DA 0,00 A 6.000,00 100% quota incapacità a provvedere II DA 6.000,01 A 8.000,00 95% quota incapacità a provvedere
III DA 8.000,01 A 10.000,00 80% quota incapacità a provvedere IV DA 10.000,01 A 12.000,00 65% quota incapacità a provvedere V DA 12.000,01 A 14.000,00 50% quota incapacità a provvedere VI DA 14.000,01 A 16.000,00 30% quota incapacità a provvedere VII DA 16.000,01 A 18.000,00 10% quota incapacità a provvedere VIII DA 18.000,01 A 20.000,00 5% quota incapacità a provvedere IX OLTRE 20.0000,00 NESSUNA CONTRIBUZIONE Ogni anno il richiedente l integrazione della retta deve fornire i dati aggiornati relativi ai redditi e a tutte le risorse economiche di cui dispone e presentare una certificazione ISEE aggiornata, al fine di consentire all Ufficio Servizi Socio Educativi Culturali l aggiornamento della quota di integrazione della retta. Nel caso in cui successivamente all inserimento in struttura, il ricoverato divenisse beneficiario di ulteriori emolumenti (indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità, rendite INAIL, ecc) precedentemente non posseduti, l integrazione della retta sostenuta dal Comune di Suni dovrà considerarsi a titolo di anticipazione. Nel suddetto caso, tale anticipazione dovrà essere restituita al Comune. Qualora la persona inserita in struttura possegga beni immobili e non abbia la liquidità sufficiente per il pagamento dell intera retta o di parte di questa, l integrazione da parte del Comune viene erogata a titolo di anticipo e l Ente attuerà il recupero delle suddette somme rivalendosi sui beni del ricoverato in vita o post mortem, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge. L ammontare dell integrazione della retta a carico del Comune verrà erogata al richiedente solo dietro presentazione della documentazione di cui all articolo 5. Le integrazioni della retta da parte del Comune devono sempre essere autorizzate dall Ente stesso e la spesa deve essere contenuta nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio destinate per quella specifica finalità assistenziale. Art. 7 VERIFICHE E CONTROLLI L'Amministrazione Comunale eseguirà i controlli e le verifiche di legge sulla veridicità delle dichiarazioni fornite per accedere ai benefici di cui al presente Regolamento, procedendo con il metodo a campione, ai sensi dell art.71 del D.P.R. 445/2000, anche per il tramite degli Uffici finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca dati dell INPS e ogni altro sportello di controllo tributario, ecc. Ai sensi dell art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 è prevista l applicazione delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa e l esclusione dal beneficio richiesto. E' fatta salva l'azione di rivalsa del Comune per quanto indebitamente erogato fino alla data di interruzione della prestazione. Art. 8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Per quanto non espressamente contemplato nel Regolamento, si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia.