COMUNE DI FRATTAMAGGIORE -Provincia di Napoli- CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO A CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DI CUI AGLI ARTT. 65 E 66 DELLA L. 448, NONCHÉ DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DELL ISE E ISEE (CD. RICCOMETRO) --REPERTORIO N.. REPUBBLICA ITALIANA --L Anno, Addì del Mese di, alle ore, in Frattamaggiore e sulla Casa comunale. --Avanti a Noi,, Segretario Generale del Comune di Frattamaggiore, autorizzato per legge a rogare contratti nell interesse esclusivo del Comune stesso, si sono costituiti i signori: 1) Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto in veste di Dirigente del I Settore, in nome, per conto e nell interesse del COMUNE DI FRATTAMAGGIORE, codice fiscale 80024820633, autorizzato alla stipula del presente atto in esecuzione dell art. 107 del D.Lvo 267/00 2) Il Sig./Dr. nato a il domiciliato in codice fiscale in qualità di legale rappresentante del CAF con sede legale in : Via ; --Gli indicati comparenti dichiarano, sotto la loro personale responsabilità, di aver fornito l esatta indicazione delle rispettive generalità e numeri di codice fiscale. --Della identità delle parti e della loro capacità giuridica a contrarre, Noi Segretario rogante siamo personalmente certi, per cui i medesimi, col Nostro consenso, espressamente dichiarano di rinunziare all assistenza dei testimoni, in conformità a quanto disposto dalla legge sul notariato, non correndo tra loro alcun rapporto di parentela. PREMESSO CHE: -- l art. 3, comma 2, del Dpcm 18 maggio 2001, stabilisce che I comuni, gli enti erogatori e le sedi I.N.P.S. presso i quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico ovvero in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. -- L art. 53, comma 2, della Legge Regionale della Campania 11/07 ribadisce che per l accesso prioritario alle prestazioni sociali agevolate i comuni si attengono alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 ed ai contenuti del piano di zona; -- con determina n.111 del 29/01/2010 è stato indetto un avviso pubblico per la selezione di un Centro di Assistenza Fiscale a cui affidare in convenzione l erogazione delle prestazioni innanzi richiamate; 1
-- con determina n del si è preso atto delle risultanze della selezione di cui sopra ed è stato individuato il Caf a cui affidare l erogazione delle prestazioni in questione -- TANTO PREMESSO, essendo intenzione delle parti far tutto quanto innanzi constare da apposito atto formale, si addiviene alla stipula del presente atto regolato dai PATTI E CONDIZIONI che seguono: ART. 1 recepimento della premessa La premessa forma parte integrante del presente atto. ART. 2 oggetto della convenzione Oggetto della presente convenzione è l erogazione, presso la sede comunale, da parte del Caf del servizio di assistenza fiscale consistente in: 1. fornitura e consegna ai cittadini interessati di tutta la necessaria modulistica per la concessione dell assegno per il nucleo familiare e dell assegno di maternità: modello di dichiarazione sostitutiva unica e relativi fogli allegati di cui al DPCM 18/05/01 All.A; 2. assistenza necessaria ai richiedenti per la corretta compilazione della domanda, nonché della dichiarazione sostitutiva unica e dei relativi fogli allegati. 3. per i fini di cui ai precedenti punti 1 e 2, il CAF assicurerà la presenza di propri consulenti negli uffici della Sede Comunale per giorni a settimana, per complessive ore, nei seguenti giorni ed orari: ; 4. rilascio della ricevuta di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del rilascio dell attestazione ISEE e per la presentazione di domanda di assegno per il nucleo familiare o di domanda di assegno di maternità; 5. registrazione di tutte le domande e dichiarazioni sostitutive uniche raccolte attraverso il protocollo generale del Comune; 6. determinazione delle somme spettanti ai richiedenti quali assegni per il nucleo familiare e per gli assegni di maternità sulla base dei valori dell ISE e dell ISEE forniti dalla banca dati dell INPS e redazione dei relativi elenchi; 7. trasmissione all INPS delle domande per assegni di maternità e per il nucleo familiare, delle dichiarazioni sostitutive uniche e dei relativi fogli allegati, con i prospetti di determinazione del quantum dei benefici, indicando in separato elenco le pratiche negative; 8. organizzazione in file digitali delle informazioni rese con le dichiarazioni sostitutive uniche dai cittadini interessati all assegno per il nucleo familiare,all assegno di maternità e trasmissione degli stessi, per via telematica, alla banca dati ISE dell INPS; 9. organizzazione in file digitali dei dati delle domande degli aventi diritto al pagamento degli assegni per il nucleo familiare e degli assegni di maternità e loro trasmissione su supporto magnetico al Servizio Politiche Sociali del Comune di Frattamaggiore secondo le specifiche tecniche fornite dall INPS, in un formato compatibile con Microsoft Excel, dopo la determinazione di concessione del beneficio da parte del Dirigente del I Settore; 10. fornitura, con oneri a carico del CAF, della modulistica relativa alla dichiarazione sostitutiva unica di cui all art. 4, comma 1, del D.Lvo 109/98; 11. ritiro della dichiarazione di cui al punto precedente, debitamente compilata e sottoscritta; 12. elaborazione della dichiarazione di cui al punto precedente, stampa della dichiarazione recante l attestazione provvisoria e conseguente trasmissione alla banca dati INPS dei relativi dati; 2
13. rilascio immediato della certificazione ISEE provvisoria e rilascio della certificazione definitiva entro n. giorni dalla presentazione della D.S.U. ART.4 locali e attrezzature L amministrazione Comunale, per lo svolgimento dei compiti di cui all articolo precedente, assegna al CAF, per l intera durata della presente convenzione, l ufficio sito al piano terra della casa comunale, munito di energia elettrica, riscaldamento, linea telefonica (passante per il centralino comunale) e connessione ad internet (con navigazione autorizzata, previa verifica, dal responsabile dei servizi informatici, verso una lista di siti web di cui il Caf fornirà elenco). L Amministrazione comunale si riserva la facoltà, laddove ragioni di ordine logisticoorganizzativo lo richiedessero, di fornire al Caf una sede equivalente all interno della stessa struttura comunale. ART.5 corrispettivi Il Caf fornirà i servizi di cui all art. 3 gratuitamente alla cittadinanza e senza oneri o spese a carico dell Amministrazione Comunale. Il Caf, verserà al Comune di Frattamaggiore, a titolo di rimborso forfettario per l utilizzo dei locali messi a disposizione e delle utenze comunali assegnate, la somma annua di. Il pagamento del rimborso di cui al capoverso precedente avverrà, per ciascun anno di durata della convenzione, in un unica rata annuale postecipata da versarsi entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento, sul conto corrente postale n. 17025800, intestato alla tesoreria Comunale, specificandone la causale. ART.6 direzione funzionale del centro Il Centro è posto sotto la direzione funzionale del responsabile del Servizio Socio Sanitario che potrà richiedere allo stesso tutte le prestazioni che si rendono necessarie per il corretto espletamento del servizio di erogazione delle prestazioni sociali agevolate di cui agli artt. 65 e 66 della L. 448/98 e della disciplina dell ISE; ART.7 - inadempienze Il Comune di Frattamaggiore, in casi di accertata inadempienza degli impegni connessi alla presente convenzione da parte del CAF, ha facoltà di sospendere gli effetti della convenzione fino all avvenuta definizione delle cause ad esse connesse. Nel caso in cui le inadempienze si protraggano, ovvero risultino di particolare gravità, il Comune di Frattamaggiore ha facoltà di revocare il convenzionamento senza oneri. 3
ART.8 durata della convenzione La presente convenzione ha la durata di 36 mesi dalla sottoscrizione e non è prorogabile tacitamente. Allo scadere della stessa, previo espresso assenso delle parti, i suoi effetti saranno prorogabili, agli stessi patti e condizioni, per un periodo massimo di ulteriori mesi 6, nelle more dello svolgimento di una nuova procedura selettiva. ART. 9 - responsabilità La responsabilità dei dati trasmessi all INPS è ad esclusivo carico del CAF,in particolare il CAF si assume ogni responsabilità circa la correttezza delle procedure adottate,dei criteri di calcolo utilizzati e delle risultanze contenute nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata sollevando il Comune ed i dipendenti comunali da responsabilità civile per danno verso terzi nel caso di errori od omissioni nell espletamento del servizio.qualora i cittadini interessati presentino ricorso al Comune contro il provvedimento che nega o revoca la prestazione agevolata,il Comune chiamerà in causa il CAF quale terzo responsabile. ART. 10 obbligo di riservatezza Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia,dato,documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell attività di cui alla presente convenzione, restando unico responsabile del trattamento dei dati personali forniti dai richiedenti le prestazioni agevolate, nonché della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. ART. 11 recesso anticipato della convenzione E possibile il recesso anticipato da parte di entrambe le parti da comunicarsi a mezzo raccomandata A\R con preavviso di almeno un mese ; il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l applicazione di una penale pari a 516,00. ART.12 foro competente Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra l Amministrazione Comunale ed il CAAF firmatario della convenzione sarà competente il Foro di Napoli. ART.13 norma di rinvio Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge in materia. ART. 14 - spese di registrazione Le parti, ai fini della registrazione del presente contratto, dichiarano di volersi avvalere dei benefici di cui all art. 40 del DPR 26.4.1986, n. 131. Tutte le spese del presente atto, bolli, tassa di registrazione, diritti di segreteria ecc., niuna esclusa od eccettuata, cedono a carico del costituito CAF, che, al riguardo, ha versato nella Tesoreria comunale la somma di per diritti di segreteria, giusta ricevuta di conto corrente postale n. del, mentre quelle relative ai bolli ed alla registrazione del presente atto all Agenzia delle Entrate, pari, rispettivamente, ad, in ragione di marche sull originale e sulla copia per l Agenzia ed per diritti di registrazione, saranno versate pro-manibus. 4
ART. 15 accettazione delle clausole Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di aver letto e compreso le clausole ed i patti di cui al sovresteso atto e, quindi, espressamente li approvano una per una, dall articolo n. 1 al n. 15 incluso. --Di quanto sopra, Noi Segretario abbiamo fatto constare con il presente atto, scritto a mezzo sistema informatico su facciate di carta resa legale, compresa la presente, corrispondenti a fogli bollati, sotto la Nostra personale e permanente vigilanza da persona di Nostra fiducia, che letto ai comparenti lo dichiarano conforme alla loro volontà ed insieme con Noi lo sottoscrivono come appresso. -- PER IL COMUNE - IL DIRIGENTE DEL SETTORE : Dr. -- PER IL CAF : Sig./Dr. -- IL SEGRETARIO ROGANTE: Dr. 5