Comune di Grottaminarda (Avellino) s e t t o r e I I I Assetto ed Utilizzazione del Territorio CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ALL INTERNO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA TRATTURO CAPITOLATO D ONERI
1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE Oggetto della presente concessione è la realizzazione e la gestione degli impianti pubblicitari all interno del campo sportivo comunale di via Tratturo. Gli impianti sono costituiti: 1) da pannelli in materiale rigido da apporre lungo la recinzione del terreno di gioco propriamente detto, nella parte in cui essi non impediscono la visuale del campo dalla tribuna principale, secondo le indicazioni del grafico allegato sub 1 al presente capitolato. 2) da pannelli, cartelli, tabelle, striscioni, impianti a messaggio variabile con qualunque tecnologia regolati, da installare su supporti costituiti a cura del concessionario, secondo modalità tecniche e posizionamento autorizzati dall Amministrazione, per un massimo complessivo di ulteriori mq 100. Il concessionario è tenuto alla installazione dei supporti rigidi dei pannelli di cui al punto 1) entro i termini nel seguito indicati, anche se entro tale termine non abbia conseguito committenza. Detti pannelli resteranno di proprietà dell Amministrazione allo scadere della Concessione. 2. CANONE DI CONCESSIONE Il canone di concessione, nel quale si intendono forfetariamente comprese le tariffe previste dal vigente PGIP, è fissato in Euro 2000,00 (euro duemila/00 ) a ragione di anno solare, aumentato secondo le risultanze della procedura di affidamento. Il pagamento del canone è effettuato su base annua in via anticipata. 3. MODALITA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE L affidamento della concessione sarà effettuata mediante procedura aperta all offerente il massimo aumento sul canone base di cui all art.2. Potranno partecipare alla procedura aperta gli operatori economici di cui all art. 34 del D.Lgs. 163/2006: 1) non ricadenti nelle cause di esclusione di cui all art.38 del citato D.Lgs. 163/2006; 2) iscritti alla CCIA per attività compatibili con l oggetto della concessione. 4. DURATA DELLA CONCESSIONE Il termine di durata della concessione è fissato in anni solari 4 (dico quattro). Scaduto il termine, il concessionario dovrà rimuovere gli impianti di cui al punto 2) dell art.1 e ripristinare lo stato dei luoghi alterato dalle installazioni.
A richiesta del concessionario, formulata entro 90 giorni dalla scadenza della concessione, l Amministrazione potrà valutare di acquisire i supporti stabili delle installazioni di cui al punto 2) dell art.1, rimborsando al concessionario il valore degli stessi al momento della scadenza della concessione. Resta fermo che i pannelli di cui al punto 2) dell art.1 restano di proprietà dell Amministrazione dopo la scadenza della concessione senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso. 5. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario è obbligato: 1) alla istallazione dei pannelli-supporto di cui al punto 1) dell art.1 entro il termine di giorni 15 dall affidamento della concessione, previa approvazione, da parte dell Amministrazione, delle modalità esecutive della installazione; 2) ad ottenere la preventiva autorizzazione per le installazioni di cui al punto 2) dell art.1; 3) a tenere in buone condizioni di manutenzione tutte le installazioni effettuate sia per il generale decoro del campo sportivo sia perchè permangano le necessarie condizioni di sicurezza. 6. RESPONSABILITA Gravano sul concessionario tutte le responsabilità per danni a terzi, al personale dell Amministrazione ed ai beni di proprietà di quest ultima. 7. CAUZIONI ED ASSICURAZIONI La cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura di affidamento è fissata nel 2% dell importo del canone annuo di concessione a base di gara. La cauzione definitiva da costituire alla stipula del contratto è fissata nel 10% dell importo del canone annuo di concessione risultante dalla procedura di affidamento. Sia la cauzione provvisoria che la cauzione definitiva dovranno essere costituite nelle forme previste dalla Legge. Il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dalle responsabilità indicate all art.6, per un massimale non inferiore ad euro 100.000,00 (centomila).
8. ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DEL CONCESSIONARIO SICUREZZA DEL SUI LUOGHI DI LAVORO E a carico del concessionario l assunzione di ogni responsabilità in ordine all assolvimento degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs 81/08, nei confronti della manodopera impiegata per l esecuzione della concessione. Il concessionario è altresì responsabile in solido dell osservanza delle disposizioni anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell ambito del subappalto. Prima della stipula del contratto di concessione sarà richiesto il DURC dell aggiudicatario. Lo stesso DURC sarà richiesto con cadenza annuale. Prima della stipula del contratto di concessione l aggiudicatario dovrà dar prova degli adempimenti aziendali previsti dal D.lgs 81/08 (Sicurezza sui luoghi di lavoro) ed in particolare il documento di valutazione dei rischi. 9. PENALI e RISOLUZIONE DEL RAPPORTO Per ogni giorno di ritardo nel completamento della installazione dei supporti di cui al punto 1) dell art.1, è stabilita una penale di euro 50,00 (euro cinquanta/00). Per inadempimento degli obblighi di autorizzazione preventiva delle installazioni di cui al punto 2) dell art.2, ferma restante la facoltà dell Amministrazione di ordinare, motivatamente, la rimozione di quanto non intenda autorizzare, si applica una penale di euro 100,00 (euro cento/00). Per ogni altra violazione delle clausole stabilite dal presente capitolato, si applicherà una penale, rapportata alla gravità della violazione, tenendo conto, in particolare, del pericolo del danno che la violazione può determinare, da un minimo di euro 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di euro 500,00 (euro cinquecento/00). L applicazione delle penali avviene previa formale contestazione e dopo l esame delle eventuali controdeduzioni che il concessionario intende presentare nel termine di giorni 15 dalla contestazione. L applicazione delle penali non esonera il concessionario dalla responsabilità dei danni, sia alla Amministrazione che ai terzi, determinati dalle violazioni. Il coacervo delle penali applicate per ciascun anno di concessione non può superare il canone annuo ci concessione e tale superamento determinerà la risoluzione del contratto di concessione. E motivo di risoluzione, in ogni caso, il comportamento del concessionario che pregiudichi il decoroso e buon funzionamento dell impianto sportivo o determini, ripetutamente, condizioni
insicurezza per i lavoratori dipendenti del concessionario, per gli addetti al campo sportivo, per gli spettatori o per gli atleti. L Amministrazione dichiararerà la risoluzione del contratto nei seguenti casi: intervenuta emanazione, nei confronti dell aggiudicatario, di un provvedimento definitivo che dispone l applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all art. 3 della L. n.1423/1956 ed agli artt. 2 e seguenti della L. n. 575/1965; intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, nei confronti dell aggiudicatario, per frodi nei riguardi dell Amministrazione ppaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rilasciati dall aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. ovvero venir meno, in capo all Aggiudicatario stesso, dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla gara 10. CONTROVERSIE e COMPETENZE In assenza di accordo bonario secondo le disposizioni del Codice dei Contratti la controversia sarà devoluta all autorità giudiziaria, sia ordinaria che amministrativa, in base alle rispettive competenze e alla giurisdizione sulla materia alla quale è riconducibile il contenzioso. E esclusa la competenza arbitrale. E competente il Tribunale di ARIANO IRPINO ed il TAR CAMPANIA sez. Salerno. In pendenza di giudizio, l incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente contratto. 11. SPESE E IMPOSTE Le spese contrattuali e le imposte di bollo sono integralmente poste a carico dell aggiudicatario, ad eccezione di quanto per legge fa carico all Amministrazione Appaltante Allegato n.1