COMUNE DI ORICOLA PROVINCIA DI L AQUILA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI CIMITERIALI, CELLETTE OSSARIO/CELLETTE CINERARIE E AREE CIMITERIALI

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COMUNE DI ORICOLA PROVINCIA DI L AQUILA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI CIMITERIALI, CELLETTE OSSARIO/CELLETTE CINERARIE E AREE CIMITERIALI Approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 25.11.2011 Modificato all art. 8 con deliberazione consiliare n. 6 del 11.03.2015 Modificato agli artt. 7, 16 e 18 con deliberazione consiliare n. 33 del 14.11.2015

I N D I C E Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali e di cellette ossario/cellette cinerarie Art. 3 Richieste ammesse Art. 4 Criteri di assegnazione Art. 5 Concessione aree cimiteriali Art. 6 Atto di concessione Art. 7 Durata delle concessioni Art. 8 Tariffa e modalità di pagamento delle concessioni Art. 9 - Diritto di retrocessione Art.10 Responsabilità per danni Art.11 Uso dei loculi Art.12 Concessioni per tumulazioni provvisorie Art.13 Ammissione alla tumulazione Art.14 Divieto di cessione di diritti Art.15 Doveri in ordine alla manutenzione Art.16 Censimento delle concessioni in atto Art.17 Revoca delle concessioni Art.18 Procedura per la regolarizzazione delle concessioni Art.19 Demolizioni d ufficio Art.20 Sanzioni Art.21 Vigilanza Art.22 - Disposizioni finali e transitorie Art.23 - Entrata in vigore 2

Art. 1 Oggetto del regolamento 1) Il presente regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo di loculi, cellette ossario/cellette cinerarie e di aree destinate all edificazione di cappelle familiari, all interno dell area cimiteriale di Oricola. Art. 2 Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali e di cellette ossario/cellette cinerarie 1) Le concessioni di cui al precedente Art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all Art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui: a) al Testo Unico leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/34 e successive modificazioni ed integrazioni; b) al R.D. n. 1238/39 sull ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni; c) al D.P.R. n. 285/90 recante: Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria. Art. 3 Richieste ammesse 1) Nei loculi e nelle cellette ossario/cellette cinerarie cimiteriali di Oricola devono essere ricevute: a) le salme di persone residenti nel Comune; b) le salme di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; c) le salme di persone morte fuori del Comune, ma aventi avuto in esso la residenza per almeno cinque anni continuativi, o che abbiano avuto residente in Oricola, per il citato periodo di tempo, il proprio nucleo familiare di origine, con il limite di parentela fino al secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti e nonni); d) le salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel comune di Oricola; e) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. n 285 del 10.09.1990; f) I resti mortali delle persone sopra elencate; g) le salme di persone non aventi titolo in base alle precedenti disposizioni ma che, a richiesta dei congiunti e per particolari motivi, vengano ritenute tumulabili con apposite delibere del Consiglio Comunale. Art. 4 Criteri di assegnazione 1) I loculi e le cellette ossario/cellette cinerarie sono destinati a essere concessi per una quota pari all 80% sul totale dei manufatti realizzati, mentre il rimanente 20% resterà a disposizione per le tumulazioni che si rendessero necessarie per calamità ed altri eventi imprevedibili. 2) Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3), l assegnazione dei loculi e delle cellette ossario/cellette cinerarie di nuova costruzione viene effettuata secondo numerazione progressiva predisposta dal Comune e nell ordine dal basso verso l alto e da sinistra verso destra. 3) Di norma i loculi e le cellette ossario/cellette cinerarie, sono assegnati di volta in volta soltanto ai familiari di persone decedute. Eventuali concessioni di secondi e terzi manufatti contigui (la 3

contiguità deve essere intesa sia in senso verticale che orizzontale), sono ammesse a condizione: a) che la richiesta venga effettuata dal coniuge superstite, anche se non residente nel Comune di Oricola alla data del decesso del coniuge; b) che la richiesta venga effettuata dal fratello o dalla sorella (celibe o nubile) convivente con il defunto; c) che la richiesta sia inoltrata da genitori di figlio unico convivente deceduto; d) che la richiesta sia inoltrata da figlio unico, celibe o nubile, convivente con genitore/genitori deceduti; 4) I loculi e le cellette ossario/cinerarie, possono essere assegnati anche a persone in vita, purché: nate a Oricola; residenti nel Comune di Oricola alla data di presentazione della richiesta di concessione; abbiano avuto la residenza nel Comune di Oricola per almeno 5 (cinque) anni continuativi; abbiano avuto residente in Oricola, per almeno 5 (cinque) anni continuativi, il proprio nucleo familiare di origine con il limite di parentela fino al 2 (secondo) grado; congiunti entro il 2 (secondo) grado di persone tumulate nel cimitero di Oricola. 5) Si riconoscono le famiglie di fatto (convivenze) risultanti da atti anagrafici. 6) La durata della concessione, nei casi previsti dai commi 3) e 4) del presente articolo, decorrerà dalla data di stipula del contratto di concessione. Alla scadenza della concessione gli aventi diritto, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, potranno richiederne la riconferma, che sarà accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all atto della richiesta, con un abbattimento del 30%. Art. 5 Concessione aree cimiteriali 1) Le aree cimiteriali destinate all edificazione di cappelle e tombe familiari possono essere concesse alle persone in possesso dei requisiti previsti per l assegnazione di loculi e cellette ossario/cinerarie di cui al precedente articolo 4, comma 4). 2) L assegnazione delle predette aree, fermo restando la disponibilità delle stesse, sarà effettuata dalla Giunta Municipale secondo la numerazione progressiva attribuita alle aree stesse e rispettando l ordine cronologico di acquisizione delle istanze al protocollo dell Ente. In caso di indisponibilità delle aree alla data di presentazione dell istanza, quest ultima sarà esaminata non appena l Amministrazione Comunale avrà provveduto all individuazione delle nuove aree. 3) E fatto obbligo ai concessionari di aree cimiteriali, di provvedere alla realizzazione delle cappelle familiari entro cinque anni dalla data di stipula del contratto di concessione, a pena di decadenza della concessione stessa. In tal caso l area verrà reintegrata nella disponibilità del Comune ed al concessionario verrà rimborsato il 50% del canone di concessione versato; 4) La durata della concessione delle aree cimiteriali è di anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell atto di concessione. Allo scadere della concessione gli aventi diritto, salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari, potranno chiedere la riconferma della stessa, che potrà essere accordata dietro versamento del canone di concessione vigente all atto della richiesta. Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o rinunzia, l area cimiteriale con gli eventuali manufatti soprastanti, rientra nella disponibilità del Comune, con obbligo per il precedente concessionario, di rimuovere, a richiesta del Comune, a propria cura e spese, i suddetti manufatti. 5) Il prezzo delle aree verrà determinato con delibera di Giunta Municipale su proposta dell Ufficio Tecnico Comunale. 4

Art. 6 Atto di concessione 1) Le concessioni di loculi cimiteriali, delle cellette ossario/cellette cinerarie e delle aree cimiteriali, di cui al presente regolamento, seguiranno l ordine cronologico di presentazione delle domande e saranno regolarizzate mediante atto pubblico ricevuto dal Segretario Comunale, ovvero per scrittura privata autentica soggetta a registrazione. Lo schema dell atto di concessione sarà approvato dalla Giunta Comunale. 2) Nei casi in cui l urgenza di tumulare non consenta di attendere l emanazione dell atto formale di concessione, i loculi saranno assegnati, provvisoriamente, previo pagamento della relativa tariffa vigente, salvo successiva regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla tumulazione della salma. 3) Le spese inerenti la redazione dell atto, ivi comprese quelle di registrazione o bolli, saranno a carico del concessionario. Art. 7 * Durata delle concessioni 1) Le concessioni di loculi cimiteriali e di cellette ossario/cellette cinerarie sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 50 (cinquanta) decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione, emesso dall Ufficio Tecnico Comunale. Il contrato di concessione dovrà essere stipulato entro 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione ai concessionari degli estremi del provvedimento di assegnazione. Alla loro scadenza, i manufatti tornano nella piena disponibilità del Comune. 2) Gli aventi diritto potranno, allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, domandare la riconferma, che sarà accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all atto della richiesta. Negli altri casi, allo scadere della concessione ed in caso di revoca o rinunzia, il/i loculo/i e/o la/e celletta/e ritorna nella libera disponibilità del Comune. 3) Allo scadere della concessione originaria, qualora nessuno dei congiunti del defunto provveda a sua cura e spese a raccogliere in una celletta ossario i resti mortali esumati, il Comune agirà a sua cura alla traslazione dei resti nell ossario comune, o qualora, nel caso dei loculi, la salma risulti indecomposta, al suo trasferimento nel campo di inumazione comune per un periodo minimo di cinque anni, ma addebitandone le spese agli eredi. Nel caso che il defunto non avesse eredi, tutte le spese faranno carico al Comune. 4) In via transitoria, per quanti in passato hanno avuto l assegnazione fino all anno 1950, la scadenza della concessione è fissata all anno 2010; per le salme tumulate tra l anno 1951 e l anno 1960, la scadenza è fissata all anno 2015; per le salme tumulate tra il 1961 e il 1970, la scadenza è fissata all anno 2025; per le salme tumulate tra il 1971 e il 1980 la scadenza è fissata al 2030. Art. 8 Tariffa e modalità di pagamento delle concessioni 1) Le concessioni saranno rilasciate con l applicazione della tariffa stabilita dal Responsabile del servizio previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, tenendo conto della posizione dal piano di campagna, del suolo demaniale e del costo di costruzione con rivalutazione ISTAT in vigore al momento della richiesta risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune. * Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 14/11/2015. 5

2) Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2-bis, il pagamento del corrispettivo della concessione deve avvenire contestualmente alla presentazione della richiesta di assegnazione dei loculi, cellette ossario/cellette cinerarie ed aree cimiteriali. Qualora il richiedente non abbia diritto alla concessione, si procederà al rimborso delle somme versate. 2-bis) A fronte di specifica richiesta del concessionario, è ammesso il pagamento rateizzato dell importo dovuto per la concessione dei soli loculi cimiteriali e cellette ossario/cellette cinerarie, nella misura massima di n. 6 (sei) rate mensili, con applicazione degli interessi legali fissati per legge ai sensi dell art. 1284 del codice civile. Il pagamento della prima rata dovrà in ogni caso intervenire contestualmente alla presentazione della richiesta di assegnazione dei loculi e delle cellette ossario/cellette cinerarie e di rateizzazione dell importo. 3) Il Responsabile del servizio provvederà ad aggiornare annualmente il prezzo secondo gli indici ISTAT. Art. 9 Diritto di retrocessione 1) Al concessionario e ai suoi eredi è consentito, in qualsiasi momento, di esercitare il diritto di retrocessione della concessione stessa, previa diversa sistemazione delle salme all interno del cimitero a cura e spese del concessionario o eredi stessi. 2) In caso di accoglimento della domanda, sarà versato al richiedente il 50% della tariffa vigente, riferita ai manufatti comunali della stessa categoria disponibili e non ancora assegnati. Art. 10 Responsabilità per danni 1) Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, né per quelli dovuti ad imperizia o distrazione nell uso di attrezzature in dotazione al cimitero. Art. 11 Uso dei loculi 1) In tutte le sepolture può essere permessa, di norma, solamente la tumulazione di una sola salma. 2) E ammessa la conservazione di uno o più cassettini ossario e/o urnette cinerarie all interno della stessa celletta ossario / cineraria, fino alla capienza del sepolcro, destinando lo stesso ad ossario di famiglia. E possibile la conservazione di uno o più cassettini ossario e/o urnette cinerarie con una salma tumulata fino alla capienza del sepolcro. 3) Entro un mese da ciascuna tumulazione, il concessionario ha l obbligo di apporre sul loculo, ovvero sulle cellette ossario/cellette cinerarie, la lapide sulla quale deve essere indicato il cognome, il nome, data di nascita e di morte della salma tumulata o i resti della stessa. 4) E consentita l iscrizione di una breve epigrafe. 5) Fatto salvo quanto previsto all art.4, commi 3 e 4) i loculi e le cellette ossario/cellette cinerarie, non occupati entro un mese dalla salma o dai resti mortali per la cui sepoltura essi erano stati concessi, ritornano nella piena disponibilità dell Amministrazione comunale, salvo casi di forza maggiore. In tal caso l Amministrazione rimborserà l 85% dell importo della tariffa vigente al momento della concessione. Comma così modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 11/3/2015. Comma così modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 11/3/2015. 6

Art. 12 Concessioni per tumulazioni provvisorie 1) La concessione di loculi e cellette ossario/cellette cinerarie cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni: a) che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi della provvisorietà; b) che abbia una durata non superiore ad un anno, salvo, per giustificati motivi, il rinnovo per un secondo anno; c) che venga stipulato regolare contratto, ancorché provvisorio; d) che venga versata una cauzione di importo pari al 50% del canone di concessione del loculo; e) che venga versato il canone di concessione stabilito in rapporto alla durata. 2) Qualora alla scadenza di tale periodo non si sia provveduto alla sistemazione definitiva della salma, la salma stessa sarà estumulata ed inumata nel campo comune a cura e spese dell Amministrazione, salvo rivalsa nei confronti degli eredi del defunto 3) E consentita la tumulazione provvisoria, per un periodo di un anno, in loculi o cellette ossario/cellette cinerarie già assegnati, previo consenso scritto del concessionario, con l obbligo di trasferimento per il sopravvenuto decesso del concessionario stesso o di aventi diritto di sepoltura. Art. 13 Ammissione alla tumulazione 1) Nei loculi concessi sono ammesse le salme e nelle cellette ossario/cellette cinerarie i resti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l atto di concessione. 2) Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo. L ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione. Art. 14 Divieto di cessione di diritti 1) Il diritto d uso delle sepolture è riservato alle persone di cui all art.93 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. del 10.09.1990 n. 285. 2) La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso riservato esclusivamente alla persona del/della concessionario/a e dei propri congiunti entro il 2 grado (art. 3 lett. c ), restando vietato qualunque trasferimento tra vivi, ivi compreso gli atti di donazione. 3) Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilità del Comune. Art. 15 Doveri in ordine alla manutenzione 1) Per tutto il tempo di durata della concessione, il concessionario ed i suoi successori o aventi causa, hanno l obbligo di curare, a loro spese, la manutenzione e di eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie dei manufatti, intesi nel loro complesso e delle aree di pertinenza su cui insiste il diritto, stabilite dall Amministrazione, nel termine di tre mesi, termine da notificarsi secondo le norme di procedura civile. 2) Decorso inutilmente tale termine, senza che il concessionario vi abbia provveduto, lo stesso sarà dichiarato decaduto dalla concessione, con carico all Amministrazione di procedere d ufficio al 7

compimento dei lavori e di provvedere alla conservazione dei resti mortali, nel modo che essa giudicherà più opportuno, con addebito delle spese al concessionario medesimo. 3) Sono altresì a carico del concessionario/a gli oneri riguardanti il servizio illuminazione del/dei loculo/i e/o cellette ossario e/o cellette cinerarie oggetto della concessione. Art. 16 Censimento delle concessioni in atto 1) L Ufficio Tecnico Comunale curerà: a) la raccolta di tutte le assegnazioni in atto; b) l elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione, in apposito registro e lo scadenzario delle concessioni di loculi cimiteriali; c) la regolarizzazione delle assegnazioni non risultanti da atto scritto per le quali, ai fini della decorrenza della concessione, si terrà conto, in via gradata: della data del provvedimento di concessione, ove esistente; della data di presentazione dell istanza di concessione ovvero dell istanza di prenotazione del loculo cimiteriale/celletta ossario; della data di tumulazione ove documentata ovvero, in mancanza, della data di morte; ove non possano trovare applicazione i criteri di cui sopra, della data di avvenuta messa a disposizione del richiedente/beneficiario del loculo/celletta ossario, in qualsivoglia modo desumibile dal Comune. Art. 17 Revoca delle concessioni 1) La mancata osservanza, anche parziale, degli obblighi sanciti dal presente regolamento, o comunque inseriti nell atto di concessione e non assistiti da particolari sanzioni, può dar luogo alla revoca della concessione stessa. 2) L Amministrazione ha facoltà insindacabile di revocare le concessioni già disposte quando concorrano necessità di modificazioni topografiche all interno del cimitero. 3) In tal caso l Amministrazione provvederà ad assegnare al concessionario o ai suoi eredi un altro manufatto, corrispondente a quello della concessione originaria e alle stesse condizioni di questa. 4) Nella ipotesi di cui sopra, l Amministrazione provvederà, a sua cura e spese, al trasferimento delle salme dalla vecchia alla nuova sepoltura, previi accordi con il concessionario o suoi eredi. Art. 18 Procedura per la regolarizzazione delle concessioni 1) Tutte le assegnazioni di cui all art.16 lettera a), ovvero le concessioni in atto, non perfezionate a tutt oggi con il previsto contratto di cui all art. 6 comma 1, verranno regolarizzate d ufficio, mediante stipula di contratto con gli aventi diritto, previo accertamento dell avvenuto pagamento dei relativi importi di concessione stabiliti dall Amministrazione Comunale e, qualora non esistente, previa adozione del provvedimento di concessione da parte dell Ufficio Tecnico Comunale. 2) Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni, gli interessati dovranno essere in regola con il pagamento del canone di concessione. Il pagamento del canone dovuto dovrà essere effettuato Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 14/11/2015. Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 14/11/2015. 8

dagli interessati entro i tempi e con le modalità indicate nella lettera di richiesta inviata dall Ufficio Tecnico Comunale. 3) Sempre ai fini della regolarizzazione della concessione, gli interessati dovranno altresì provvedere al pagamento delle spese per la stipula e registrazione del contratto di concessione, che saranno indicate nella comunicazione di convocazione per la stipula del contratto stesso. 4) Nel caso di richiedenti deceduti, la regolarizzazione della concessione sarà effettuata a nome di almeno uno degli eredi del de cuius, ovvero del convivente di fatto risultante dalle certificazioni anagrafiche. Art. 19 Demolizioni d ufficio 1) L Amministrazione Comunale provvede d ufficio alla demolizione di qualsiasi opera eseguita arbitrariamente o in contrasto con quanto previsto dal vigente regolamento, nonché alla rimozione di oggetti collocati senza la preventiva autorizzazione o tali da deturpare il decoro del luogo. Art. 20 Sanzioni 1) Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00. 2) Alla contestazione delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 24.11.1981 n. 689. 3) In particolare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Comune di Oricola, Corpo Polizia Municipale, scritti difensivi, documenti e possono chiedere di essere sentiti. Art. 21 Vigilanza 1) Il compito di fare osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché ai funzionari dell Ufficio Tecnico Comunale. Art. 22 Disposizioni finali e transitorie 1) Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in deliberazioni consiliari o in determinazioni adottate dalla Giunta Comunale, incompatibili con le norme del presente regolamento. Art. 23 Entrata in vigore 1) Il presente regolamento, una volta divenuto esecutivo ai sensi di legge, sarà ripubblicato per 30 (trenta) giorni ed entrerà in vigore decorso il suddetto termine. 9