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COMUNE DI AICURZIO provincia di Monza e della Brianza REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2011

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo I - Comunicazione e registrazione dati mortalità Art. 1 - Comunicazione dati Art. 2 - Schede di morte Art. 3 - Certificazioni Art. 4 - Prestazioni a privati Capo II - Denuncia delle causa di morte e accertamento dei decessi Art. 5 - Denuncia di morte Art. 6 - Informazione di morte Art. 7 - Morte su suolo pubblico Art. 8 - Doveri del medico Art. 9 - Morte per malattia infettiva Art. 10 - Rinvenimento di cadaveri o parti Art. 11 - Intervento medico necroscopo Art. 12 - Nati morti e prodotti abortivi Art. 13 - Autorizzazione alla rimozione Art. 14 - Nullaosta Autorità Giudiziaria Art. 15 - Operazioni chirurgiche Art. 16 - Riscontro diagnostico Art. 17 - Radioattività Art. 18 - Comunicazione riscontro diagnostico Capo III - Periodo d osservazione dei cadaveri Art. 19 - Periodo di osservazione Art. 20 - Morte improvvisa Art. 21 - Malattia infettiva riduzione periodo osservazione Art. 22 - Manifestazioni di vita Art. 23 - Locale per osservazione salme. Art. 24 - Funzioni obitoriali Art. 25 - Obitorio Art. 26 - Disponibilità obitori Art. 27 - Celle frigorifere Capo IV - Adempimenti conseguenti al decesso e trattamenti sul cadavere Art. 28 - Autopsie Art. 29 - Risultati delle autopsie Art. 30 - Cadaveri a disposizione della scienza Art. 31 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico Art. 32 - Imbalsamazione e tanatoprassi Capo V - Feretri Art. 33 - Rimozione del cadavere Art. 34 - Predisposizione del feretro Art. 35 -Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettivo-diffusiva Art. 36 - Misure protettive per radioattività Art. 37 - Verifica e chiusura feretri Art. 38 - Feretri per inumazione, tumulazione cremazione e trasporti Art. 39 - Piastrina di riconoscimento Capo VI - Trasporto dei cadaveri

Art. 40 - Trasporto dei cadaveri Art. 41 - Servizi e trattamenti speciali Art. 42 - Trasporto per seppellimento e cremazione Art. 43 - Trasporto di salma Art. 44 - Trasporto morti sul suolo pubblico Art. 45 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività Art. 46 - Trasporto all Estero o dall estero Art. 47 - Trasporto di ceneri e resti Art. 48 - Cortei funebri Art. 49 - Soste dei cortei Art. 50 - Transito convoglio funebre Art. 51 - Trasporto di salme per ragioni scientifiche Art. 52 - Rilascio di cadaveri per studio e prelievo per trapianto terapeutico TITOLO II CIMITERI Capo I - Cimiteri Art. 53 - Cimitero Art. 54 - Disposizioni generali di Vigilanza Art. 55 - Cadaveri ricevuti al cimitero Art. 56 - Deroga di sepoltura Art. 57 - Registri Art. 58 - Obbligo di registrazione Capo II - Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale Art. 59 - Disposizioni generali Art. 60 - Piano regolatore cimiteriale Art. 61 - Zona di rispetto Capo III - Inumazione e tumulazione Art. 62 - Inumazione Art. 63 - Caratteristiche delle casse di legno Art. 64 - Distinzione fosse dei campi comuni Art. 65 - Tumulazione Art. 66 - Deposito provvisorio Art. 67 - Prescrizioni tecniche per l esecuzione di lapidi e monumenti Art. 68 - Ornamento delle tombe Art. 69 - Camera mortuaria Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni Art. 70 - Esumazioni ordinarie Art. 71 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie Art. 72 - Esumazione straordinaria Art. 73 - Estumulazioni Art. 74 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento Art. 75 - Raccolta delle ossa Art. 76 - Oggetti da recuperare Art. 77 - Disponibilità dei materiali Capo V - Cremazione Art. 78 - Crematorio Art. 79 - Modalità per il rilascio dell autorizzazione alla cremazione

Art. 80 - Urne cinerarie Art. 81 Consegna e affidamento delle ceneri Art. 82 - Dispersione delle ceneri Art. 83 - Consegna delle ceneri Capo VI - Polizia dei Cimiteri Art. 84 - Orario Art. 85 - Disciplina dell ingresso Art. 86 - Divieti speciali Art. 87 - Riti funebri Art. 88 - Materiali ornamentali Art. 89 Custodia e manutenzione TITOLO III CONCESSIONI Capo I - Tipologia e manutenzione delle sepolture Art. 90 - Sepolture private Art. 91 - Durata delle concessioni Art. 92 - Modalità di concessione Art. 93 - Manutenzione della sepoltura Art. 94 - Costruzione dell opera - Termini Capo II - Divisione, subentri, rinunce Art. 95 - Divisione, Subentri Art. 96 - Rinuncia a concessione a tempo determinato o perpetua Capo III - Revoca,decadenza, estinzione Art. 97 - Revoca Art. 98 - Decadenza Art. 99 - Provvedimenti conseguenti la decadenza Art. 100 - Estinzione Capo IV - Sepolture al di fuori dei cimiteri Art. 101 - Sepolture private fuori dal cimitero Art. 102 - Applicabilità della tassa di concessione TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI e ATTIVITA FUNEBRE Capo I - Lavori privati Art. 103 - Requisiti richiesti Art. 104 - Progetti Art. 105 - Accertamento lavori eseguiti Art. 106 Lavori connessi alla tumulazione ed estumulazione Art. 107 - Deposito materiali Art. 108 - Uso di mezzi e macchinari Art. 109 - Materiali di scarto Art. 110 - Orario dei lavori Art. 111 - Autorizzazione delle opere nel cimitero Capo II - Attività funebre Art. 112- Imprese funebri Art. 113 Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI Capo I - Illuminazione votiva Art. 114 - Illuminazione elettrica votiva Art. 115 - Richiesta del servizio Art.116 - Revisione canone Art. 117 - Modalità di versamento Art. 118 - Inadempienze Art. 119 - Esecuzione impianto Art. 120 - Modifiche agli impianti Art. 121 - Doveri dell utente Art. 122 - Cause di forze maggiore Art. 123 - Reclami e segnalazioni Capo II - Disposizioni varie Art. 124 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti Art. 125 - Mappa Art. 126 - Annotazioni in mappa Art. 127 Registro delle operazioni cimiteriali Art. 128 - Schedario dei defunti Art. 129 - Scadenzario delle concessioni Art. 130 Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I: Comunicazione e registrazione dati mortalità Art. 1 - Comunicazione dati 1. Il Comune conserva e tiene aggiornato un registro con l elenco dei deceduti nell anno e la relativa causa di morte. 2. L Ufficio dello Stato Civile del Comune deve far pervenire, mensilmente, al servizio dell Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio è compreso, l elenco dei deceduti fra la popolazione residente, inviando copia della scheda di morte. Art. 2 - Schede di morte 1. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. 2. Il Responsabile del Servizio è tenuto alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie al fine di rettificare la scheda di morte. 3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell art. 254 T.U.L.S. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni. Art. 3 - Certificazioni 1. Le certificazioni e gli accertamenti del Servizio Cimiteriale ed eventuali prestazioni medico-legali sono attribuite all ASL che ne assicura l attuazione e lo svolgimento tramite gli operatori del competente servizio. Art. 4 - Prestazioni a privati 1. Le prestazioni di cui all art. 3 qualora rese nell interesse di privati e salvo diversa specifica normativa comportano a carico degli interessati l onere di una tariffa stabilita nel rispetto della normativa vigente. 2. Le tariffe vengono riscosse dagli appositi uffici amministrativi dell ASL e nulla è dovuto direttamente ai sanitari accertatori. Capo II: Denuncia delle cause di morte e accertamento dei decessi Art. 5 - Denuncia di morte 1. I familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero. 2. All atto della denuncia devono indicare esattamente l ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall Istituto Centrale di Statistica. Art. 6 - Informazione di morte 1. All infuori dei casi contemplati dall articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte. Art. 7 - Morte su suolo pubblico 1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di

caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione e alla camera di osservazione del cimitero. 2. Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero a meno che non vi sia sospetto del reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria. Art. 8 - Doveri del medico 1. Ai termini della lettera a) dell art. 103 T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita denunciare al Responsabile del Servizio la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. 2. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l Istituto Centrale di Statistica. 3. Fermo restando per i sanitari l obbligo di cui all art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, il Responsabile del Servizio deve darne immediata comunicazione all Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. 4. L obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. 5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclei di radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall art. 100 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, N. 285. 6. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, nominato dalla ASL competente. 7. Presso il Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l elenco dei deceduti nell anno e relativa causa di morte, così come previsto dall art. 1 del presente Regolamento. Art. 9 - Morte per malattia infettiva 1. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazioni immediatamente all ASL dove è avvenuto il decesso. Art. 10 - Rinvenimento di cadaveri o parti 1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed alla ASL competente per territorio. 2. Salvo diverse disposizioni dell Autorità Giudiziaria, l ASL incarica dell esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Responsabile del Servizio ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura. 3. L autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile. Art. 11 - Intervento medico necroscopo 1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Responsabile del Servizio richiede al Coordinatore Sanitario dell ASL. l intervento del medico necroscopo. 2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo gli art. 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10.9.1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore. 3. Il medico necroscopo accerta la morte e redige l apposito certificato previsto dall art. 141 del R.D. 9.7.1939, n. 1238 sull ordinamento dello Stato Civile. Art. 12 - Nati morti e prodotti abortivi

1. L autorizzazione per l inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente. 2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi, di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la Direzione Sanitara informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura 3.L ASL informata dalla Direzione Sanitaria tramite l invio della richiesta di sepoltura corredata dall indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l evento. 4. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili come da dall art. 7 comma 2 e 3 del DPR 10.9.1990, n. 285. 5. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti. Art. 13 - Autorizzazione alla rimozione 1. Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, quando la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuoso, il Responsabile del Servizio o per esso l Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche per il trasporto, la sepoltura nel cimitero, per l imbalsamazione o per la cremazione. 2. Sono fatti salvi i controlli disposti dal Coordinatore Sanitario dell ASL competente. Art. 14 - Nullaosta Autorità Giudiziaria 1. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l autorizzazione alle pratiche di cui all articolo precedente sarà subordinata al nullaosta dell Autorità Giudiziaria. 2. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con untelo, fino a che l Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni. Art. 15 - Operazioni chirurgiche 1. Per le inumazioni di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, èsufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Responsabile del Servizio che provvederà per l inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero. Art. 16 - Riscontro diagnostico 1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83. 2. Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. 3. Il Coordinatore sanitario dell ASL può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. 4. Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del primario o curante - ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie e negli ospedali dall anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l accertamento della causa di morte. 5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. 6. Restano salvi i poteri dell Autorità Giudiziaria nei casi di competenza. Art. 17 - Radioattività 1. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a

cura dell ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente 2. Nel caso cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni: a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze somministrate; b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale attestante il rispetto della dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 23 3. In mancanza della documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente l ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale. Art. 18 - Comunicazione riscontro diagnostico 1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell ospedale o della casa di cura, comunicati al Responsabile del Servizio per eventuale rettifica, da parte dell ASL, della scheda di morte contemplata dall art. 1. 2. Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell art. 254 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. 3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all Autorità Giudiziaria. Capo III: Periodo d osservazione dei cadaveri Art. 19 - Periodo di osservazione 1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l ausilio di apparecchi o strumenti. 2. Sono fatte salve le disposizioni sui trapianti d organo (L. 644/75). Art. 20 - Morte improvvisa 1. Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall articolo precedente. Art. 21 - Malattia infettiva riduzione periodo osservazione 1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell ASL, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. 2. Potrà ordinare anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d abitazione del defunto. Art. 22 - Manifestazioni di vita 1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. 2. Il Coordinatore Sanitario dell ASL adotta le misure sanitarie necessarie nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva di cui all elenco del Ministero della Sanità. Art. 23 - Locale per osservazione salme.

1. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso: - alla camera mortuaria di struttura sanitaria; - all obitorio o deposito di osservazione del comune; - alla abitazione propria o dei familiari. 2. Nell apposito locale del cimitero previsto dall art. 12 DPR 285/90, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme: a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto; b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico; c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento. 3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall ASL, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all art. 100 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185. 4. I cadaveri di cui alle lettera a) e b) potranno essere assistiti, fatte salve le misure cautelative prescritte dall ASL. 4. In mancanza di assistenza da parte di parenti o altri interessati, dovrà essere disposta la sorveglianza di un custode. Art. 24 - Funzioni obitoriali 1. Il Comune dispone di un obitorio per l assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali: a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; b) deposito per periodo indefinito a disposizione dell Autorità giudiziaria; c) deposito riscontro diagnostico o autopsia. Art. 25 - Obitorio 1. Il Comune può istituire i depositi di osservazione e gli obitori sia nell ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. 2. Un solo locale può assolvere entrambe le funzioni di deposito, di osservazione e di obitorio. Art. 26 - Disponibilità obitori 11. Nel caso si costituisca un consorzio è sufficiente che in un cimitero o presso un ospedale vi sia un eposito di osservazione o un obitorio ovvero deposito ed obitorio consorziati. Art. 27 - Celle frigorifere 1. Spetta all ASL individuare gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere. 2. Al loro allestimento ed esercizio provvede il Comune cui l obitorio e il deposito di osservazione appartengono. Capo IV: Adempimenti conseguenti al decesso e trattamenti sul cadavere Art. 28 - Autopsie 1. Le autopsie, anche se ordinate dall Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all esercizio professionale. 2. Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a carico dell ASL o dell amministrazione che li richiede. Art. 29 - Risultati delle autopsie

1. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Responsabile del Servizio e da quest ultimo al Coordinatore Sanitario dell ASL o delle ASL interessate per l eventuale rettifica della scheda di morte di cui all art. 2 del presente Regolamento. 2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico che ha effettuato l autopsia deve darne l urgente comunicazione al Sindaco e al Coordinatore dell ASL ed essa varrà come denuncia ai sensi dell art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934 n. 1265. 3. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 38 del DPR 285/90. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all Autorità Giudiziaria. Art. 30 - Cadaveri a disposizione della scienza 1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell articolo 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate. 2. L ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l utilizzo del proprio cadavere. L autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere. 3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l utilizzo. 4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto. 5. E` vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio. Art. 31 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico 1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto attiene l accertamento di morte, avviene nel rispetto della vigente legislazione. Art. 32 - Imbalsamazione e tanatoprassi 1. I trattamenti per l imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l accertamento della morte. 2. La richiesta di autorizzazione all imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all esercizio professionale, al comune che l autorizza ed all ASL competente che ne controlla l esecuzione, corredata dall indicazione del procedimento che s intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento. 3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente. 4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive. Capo V: Feretri Art. 33 - Rimozione del cadavere 1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli art. 20 e segg. del presente Regolamento, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro. Art. 34 - Predisposizione del feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 38 2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell atto del parto. 3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola. Art. 35 -Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettivo-diffusiva 1. Quando la morte é dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui é rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 2. É consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell autorità sanitaria. Art. 36 - Misure protettive per radioattività 1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere é portatore di radioattività, l ASL competente dispone le necessarie misure protettive per evitare la contaminazione ambientale. Art. 37 - Verifica e chiusura feretri 1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all estero per i quali è competente l ASL, sono attestati dall incaricato al trasporto, che provvede a norma dell art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004. Art. 38 - Feretri per inumazione, tumulazione cremazione e trasporti 1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno dolce. 2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l una di legno, l altra di metallo. 3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria): a) per inumazione: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b) per tumulazione: il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l una di legno, l altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all estero o dall estero,qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l estero o dall estero; d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all art. 30 punto 5 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285; e) per cremazione: il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso; il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso; il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. 4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. 5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o, per accertate esigenze in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se dipiombo. Il Responsabile del Servizio competente, o suo delegato, può chiedere, se del caso, l intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell ASL, o suo delegato. 6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro allecaratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra è fatto obbligo agli operatori del settore provvedere all uso di casse metalliche che contengono quelle di legno, oppure di casse interne in materiale biodegradabile. E fatto divieto di effettuare aperture delle casse in legno per tagliare la cassa metallica e consentire la inumazione. In tal caso si effettua la tumulazione del feretro oppure non si accetta il feretro per inadempienza al regolamento. 7. Nella inumazione l impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell art. 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285. 8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. 9. È consentita l applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Art. 39 - Piastrina di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte. 2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. Capo VI: Trasporto dei cadaveri Art. 40 - Trasporto dei cadaveri 1. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall uno all altro di questi luoghi, mediante l utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 2. Su richiesta dei privati il trasporto dei cadaveri al cimitero viene svolto dal Comune. 3. Il trasporto è oneroso secondo le tariffe stabilite con delibera di Giunta.

4. Nel caso di trasporto da fuori della Regione, la somma verrà stabilita caso per caso dalla Giunta. 5. Tali tariffe devono in ogni caso coprire i costi e sono, perciò, soggette alla variazione di mercato. Tale variazioni dovrà prendere atto la Giunta con apposita delibera. 6. É in facoltà del Responsabile del Servizio disporre il trasporto gratuito dei cadaveri al cimitero in presenza di particolari situazioni di disagio economico. 7. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Responsabile del Servizio. 8. Nessuna sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell ASL per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell art. 31 del R.R. n. 6/2004. Art. 41 - Servizi e trattamenti speciali 1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.), e modifiche apportate con atto della Giunta Regionale n. VIII/003987 del 12.01.2007. 2. Il Coordinatore Sanitario dell ASL competente esegue gli accertamenti necessari all osservanza di dette disposizioni. 3. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone. Art. 42 - Trasporto per seppellimento e cremazione 1. Il trasporto di un cadavere in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, sia all interno del Comune, sia in altro Comune, che all estero, è autorizzato con unico decreto del Responsabile del Servizio. 2. Il feretro è preso in consegna dall incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro, relativo alla verifica di cui all art. 33, per trasporto cadavere. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. 3. Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale i resti vengono trasferiti per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 4. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, previo accertamento della regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell art. 38, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano. 5. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni. 6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Comune ove è avvenuto il decesso. Art. 43 - Trasporto di salma 1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall esterno.

2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l impiego del mezzo di cui al primo comma. Art. 44 - Trasporto morti sul suolo pubblico 1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo le vie per infortunio o altracausa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che l addetto alla custodia possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Art. 45 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività 1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. Art. 46 - Trasporto all Estero o dall estero 1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art. 27 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. 2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055. Art. 47 - Trasporto di ceneri e resti 1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri è autorizzato con un unico provvedimento dal Responsabile del Servizio 2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati. 3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. 4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 80. 6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione. 7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all art. 14, comma 6 del Reg. Reg. n. 6/2004. Art. 48 - Cortei funebri 1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Art. 49 - Soste dei cortei 1. I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. 2. Il Sindaco, di volta in volta, su richiesta degli interessati può autorizzare il luogo e le modalità per la sosta di cadaveri in transito. Art. 50 - Transito convoglio funebre 1. Nel caso in cui un feretro proveniente dal altro Comune o dall Estero, debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, per quanto é possibile, percorrere la strada più breve.

Art. 51 - Trasporto di salme per ragioni scientifiche 1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall art. 35 del DPR 10/9/90, n. 285. Art. 52 - Rilascio di cadaveri per studio e prelievo per trapianto terapeutico 1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio, dovrà avvenire sotto l osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40. 41. 42 e 43 del DPR. 10/9/90, n. 285. 2. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni. TITOLO II CIMITERI Capo I: Cimiteri Art. 53 - Cimitero 1. Il Comune dispone di un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. 2. É ammessa la costituzione in consorzio fra Comuni per l esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini. In tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione. Art. 54 - Disposizioni generali di Vigilanza 1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui gli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell art. 9 della legge regionale n. 22/2003. 2. L ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio che li espleta mediante il personale comunale. 3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall art. 33, comma 4 del Reg. Reg., n. 6/2004 e dell art. 9, comma 3 della legge regionale n. 22/2003. 4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o a personale autorizzato. 5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 e dell art. 5 del Reg. Reg. n. 6/2004. 6. Il comune esercita l ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari. Art. 55 - Cadaveri ricevuti al cimitero 1. Salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione: a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza; c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso; d) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3 grado sepolti nel cimitero comunale;

e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia; f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all art. 7 del d.p.r. n. 295/1990; g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. Art. 56 - Deroga di sepoltura 1. Al di fuori dei casi elencati nell articolo precedente, il Responsabile del Servizio, può eccezionalmente autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto la sepoltura a pagamento, compatibilmente con le disponibilità, anche ai non residenti deceduti fuori del Comune. In tale ipotesi tutte le tariffe comunali subiranno un rincaro stabilito con delibera di Giunta Art. 57 - Registri 1. L esibizione dei registri é obbligatoria a richiesta degli organi di controllo. 2. L esemplare del registro, a fine anno, é consegnato all archivio comunale. Art. 58 - Obbligo di registrazione 1. Il responsabile servizi cimiteriale, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l autorizzazione scritta rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile a norma dell art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. 2. Egli inoltre iscrive sopra apposito registro in doppio esemplare: a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall atto di autorizzazione di cui al comma 1, l anno, il giorno e l ora dell inumazione, il numero del luogo di sepoltura e il numero d ordine della bolletta di seppellimento; b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l indicazione del sito dove sono stati depositati; c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall autorizzazione del Sindaco; d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc. Capo II: Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale Art. 59 - Disposizioni generali 1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie. 2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell art. 22 e seguenti del Reg. Reg. n. 6/2004. 3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Art. 60 - Piano regolatore cimiteriale 1. Il Comune, a norma dell art. 6 del Reg. Reg. n. 6/2004, adotta un piano cimiteriale che recepisca lenecessità del servizio nell arco di almeno vent anni. 2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell ASL e dell ARPA. 3. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico. 4. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:

a) l andamento medio della mortalità nell area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali; b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) l evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni; d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nel cimitero a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati; e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro; f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali; g) la necessità di garantire l accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero; h) h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori; i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento. 5. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. 6. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell allegato 1 al reg. reg. n. 6/2004. Art. 61 - Zona di rispetto 1. I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall abitato mediante la zona di rispetto prevista dall articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). Capo III: Inumazione e tumulazione Art. 62 - Inumazione 1. Il cimitero è dotato di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica. 2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l assegnazione delle fosse è fatta d ufficio dal Responsabile dell Ufficio Demoanagrafico. Il criterio di assegnazione delle fosse è quello della progressione numerica in base alla disponibilità del momento. E fatto divieto di deroga e/o interpretazione da questo criterio. 3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 15 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. 4. Sono private le sepolture per inumazione di durata pari a 15 anni effettuate in aree di concessione. 5. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e devono distare l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato.