ART. 1 ART. 2. 1) Il cottimo appalto è consentito per l esecuzione di opere o lavori di importo fino a Euro. ART. 3

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REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO-APPALTO E SULLA FORMAZIONE DELL ELENCO DELLE IMPRESE CHE POSSONO ASSUMERE TALI LAVORI AI SENSI DELL ART. 24 BIS DELLA LEGGE 109/94 COME INTRODOTTO DALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2002 N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ( LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2003 N. 7. E LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2005 N. 16.) (Del. C.P. n. 6/2006) ART. 1 1) Il presente Regolamento si applica per l affidamento, da parte di questa Provincia regionale, di appalti di Lavori Pubblici mediante cottimo-appalto,ai sensi dell art. 24 bis della legge 109/94 come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (l. r. 07/03 e l. r. 16/05) e per la formazione dell elenco delle imprese che possono assumere tali lavori. ART. 2 1) Il cottimo appalto è consentito per l esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 Euro. ART. 3 1) Per l affidamento dei lavori mediante cottimo appalto, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all art. 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973 n. 14. Sono escluse dalla aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. Tale procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque. ART. 4 1) Ai sensi delle norme sopra citate, è istituito l elenco delle imprese che possono assumere i lavori che saranno affidati da questa Provincia Regionale, con la procedura del cottimo-appalto ART. 5 1) Sono iscritte in tale elenco, ai sensi dell art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7, che ha sostituito l art. 8, comma 11 quinques, della legge 11 febbraio n. 109, le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 1

a) attestazione di qualificazione all esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata ed in corso di validità; b) iscrizione, da almeno due anni, all Albo separato delle imprese artigiane istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; c) (relativamente alle imprese cooperative) iscrizione da almeno due anni, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura ed al Registro prefettizio sezione produzione e lavoro; d) lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell avviso pubblico per la formazione dell elenco delle imprese di cui al presente Regolamento per un importo non inferiore al 50% di quello previsto all art. 2 del Regolamento in oggetto; I richiedenti sono iscritti per le categorie e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti. ART. 6 1) Per fare parte di tale elenco i richiedenti devono presentare istanza in carta semplice a questa Provincia Regionale corredandola con i documenti e certificati seguenti: a) Attestazione di qualificazione rilasciata da una " SOA" nei casi previsti dall art. 5 lettera a), certificato d iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente l indicazione dell attività specifica della ditta nei casi previsti dall art. 5 lettera b), certificato d iscrizione alla C.C.I.A.A. e certificato di iscrizione nel Registro prefettizio delle cooperative sezione produzione e lavoro nei casi previsti dall art. 5 lettera c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell avviso pubblico per la formazione dell Elenco di che trattasi non sia inferiore all importo di. 150.000,00, ridotti al 50% nei casi previsti dall art. 5 lettera d). L attività specifica della ditta, per le imprese artigiane, deve essere attestata dall apposita sezione Albo Artigiani della C.C.I.A.A, mentre per imprese cooperative dall apposito Registro prefettizio sezione produzione e lavoro. IL certificato d iscrizione alla C.C.I.A.A. deve attestare che la ditta non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato e deve contenere il nulla osta ai sensi della legge n.575/95; b) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato rilasciato dagli istituti previdenziali ed assistenziali, ai quali l impresa è obbligata ad iscriversi (INPS INAIL CASSA EDILE), attestante la correntezza contributiva della stessa, ovvero Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale certificazione, così come previsto al comma 12 bis dell art 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002 e successive modificazioni ed integrazioni ha validità per quattro mesi dal rilascio e pertanto dovrà essere prodotta ogni qualvolta l impresa partecipi ad una gara per l affidamento di lavori mediante cottimo-appalto. c) Dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull inesistenza delle situazioni contemplate dall art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f),g) ed h) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, come sostituito con l art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412. d) certificato della cancelleria del Tribunale competente sezione fallimentare -, dal quale risulti che nei confronti della società o dell impresa individuale non sia in 2

corso una procedura di cui al precedente punto a) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo; e) certificato generale del Casellario giudiziale relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto: - per tutti i direttori tecnici; - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo; - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo; 2) Ai sensi dell art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l iscrizione in albi, registri o elenchi tenute da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà da parte di questa Provincia regionale di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell art. 41 dello stesso decreto. ART. 7 1) L iscrizione ha effetto permanente. 2) Ogni impresa ha l obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell iscrizione. 3) Dopo la prima formazione dell elenco, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell elenco stesso dall inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione, assieme alla documentazione richiesta, devono essere presentate dagli interessati entro il trentuno ottobre di ogni anno. 4) Le imprese già iscritte, di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 5, diversamente di quelle di cui alla lettera d) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l iscrizione. 5) Si procede anche in corso d anno alla cancellazione dall elenco degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall art. 9 del presente Regolamento. 6) Alla prima formazione dell elenco, in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l onere da parte di questa Provincia regionale della pubblicazione del medesimo elenco nella Gazzetta Ufficiale della Regione. ART. 8 1) L efficacia dell iscrizione nell albo può essere sospesa quando a carico dell iscritto si verifichi uno dei seguenti casi. a) sia in corso procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l iscrizione 3

all albo, o procedimenti per l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n 1423 e successive modificazioni; c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell esecuzione dei lavori; d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante; e) sia stata rilevata negligenza nell esecuzione dei lavori; f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; g) sia stata rilevata inosservanza dell obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 7. 2) Nel caso di cui alla superiore lett. b) il provvedimento di sospensione è adottato quando l ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio. 3) Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione 4) Il provvedimento di sospensione è preceduto dalla comunicazione all iscritto dei fatti addebitati, con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l adozione del provvedimento finale. ART. 9 1) Sono cancellati dall albo, in armonia con il disposto di cui all art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, come sostituito dall art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000 n. 412, gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi: a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l attività; b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni; 4

d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici; e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara; f) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici; h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo. 2) Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale. 3) Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente. ART. 10 1) Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, questa Provincia regionale spedisce, ad un minimo di cinque imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va altresì reso pubblico mediante pubblicazione per estratto nell albo pretorio del Comune di Enna e di questa Provincia Regionale, nonché nell albo pretorio del Comune sede dei lavori. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo. 2) Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno. 3) Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi - appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione. 4) Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese, questa Provincia regionale può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori. 5