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ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA DOTT. MARIO ACCARDI E DOTT. CHIARA ACCARDI DOTTORI COMMERCIALISTI DOTT. MARIO ACCARDI DOTT. CHIARA ACCARDI DOTT. SANDRO SPATA DOTTORE COMMERCIALISTA Circolare n 5 Firenze, 15 aprile 2014 Ai gentili Clienti Loro sedi PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2014 AL 15 MAGGIO 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 aprile 2014 al 15 maggio 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall art.7 D.L. n.70/11. In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime. SCADENZE FISSESCADENZE FISSE SCADENZE FISSE 16 APRILE Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003). Dichiarazioni d intento Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili, l invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di marzo. Si ricorda che, ai sensi dell art.2, co.4 D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. Versamento dell'iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d imposta relativo all anno 2013, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il pagamento rateale devono versare la seconda rata utilizzando il codice tributo 6099 e maggiorando l importo con gli interessi nella misura dell 0,33% mensile. VIALE S. LAVAGNINI 14-50129 FIRENZE TEL 055/472803-486894 FAX 489135 P IVA 05597330488 E-MAIL INFO@STUDIOACCARDI.IT

22 APRILE Spesometro Scade oggi il termine di invio, per i soggetti passivi che non liquidano l Iva mensilmente, della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013. 28 APRILE Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrale Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente ovvero nel primo trimestre 2014. 30 APRILE Comunicazione degli acquisti effettuati nei confronti di operatori economici sammarinesi Scade oggi l invio telematico (modello polivalente), degli acquisti effettuati da operatori nazionali nei confronti di operatori economici sammarinesi, nel mese di marzo. Si ricorda che la comunicazione si riferisce agli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2014 da operatori stabiliti nel territorio di San Marino, per i quali trova applicazione il meccanismo dell inversione contabile o reverse charge. Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2013 (Modello TR). Versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.04.2014. Comunicazione black list mensile e trimestrale Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. black-list scade oggi, sia per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile che trimestrale, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente ovvero nel primo trimestre 2014. 7 MAGGIO 5 per mille - Enti del volontariato e Associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per l iscrizione telematica degli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche agli elenchi per il riparto della quota del cinque per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche. CHIARIMENTI SUL NUOVO REDDITOMETRO Con la circolare n.6/e/14 l Agenzia delle Entrate ha chiarito come siano state adeguate le procedure per la gestione della pratica Redditometro dopo che il Garante della Privacy aveva manifestato, lo scorso mese di novembre, talune perplessità. Il documento di prassi, in buona sostanza, chiarisce quali saranno le voci rilevanti nella fase della selezione dei contribuenti da accertare e nella successiva (ed eventuale) fase dell accertamento vero e proprio, che sarà sempre filtrato con due momenti di confronto preventivo con il contribuente (c.d. contraddittorio obbligatorio). Vediamo allora quali sono i passaggi fondamentali. Situazione della famiglia La ricostruzione sintetica del reddito del contribuente dipende anche dalla tipologia di famiglia in cui si trova; i dati che risultano all anagrafe tributaria sono spesso disallineati con la situazione di fatto.

Pertanto, gli uffici dovranno verificare la correttezza dei dati effettuando appositi riscontri con l anagrafe comunale, nell attesa che tali dati si rendano direttamente disponibili anche per le Entrate. Variabili considerate nel calcolo Uno dei punti più delicati del redditometro consiste, certamente, nella possibilità di utilizzare delle spese medie ipotetiche (così come risultanti dall Istat) per ritenere che il contribuente possa avere speso determinati importi nel corso di una annualità, anche se non direttamente riscontrati. Al riguardo, va invece sottolineato che tale procedura è stata drasticamente bloccata dal Garante e, per conseguenza, il conteggio effettuato dall Ufficio si baserà sulle seguenti variabili: Incrementi patrimoniali Quota di risparmio Spese certe Rappresentano le somme spese nell anno dal contribuente per acquistare beni durevoli, quali ad esempio: un auto, una abitazione, delle quote di partecipazione in una società, ecc. Ovviamente rileva unicamente la parte materialmente pagata e non quella finanziata o ancora scoperta Rappresenta l incremento del risparmio giacente sui conti correnti (e simili) del contribuente. Il parametro indica che il soggetto, oltre ad avere speso, ha anche incrementato la sua ricchezza, con la conseguenza che il reddito prodotto deve essere sufficiente. Il parametro si ricava dal differenziale tra il saldo al 31.12 dei conti ed il saldo al 01.01 degli stessi. Spese che sono state effettivamente sostenute dal contribuente e che risultano dall anagrafe tributaria. Ad esempio, pagamento rate di mutuo, pagamento canoni di locazione, pagamento di spese mediche o di assicurazioni indicate nella dichiarazione annuale, spese effettuate con carte di credito, bollo e assicurazione dei veicoli, ecc. Spese per elementi certi Fitto figurativo Le spese medie Istat sono utilizzabili solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati (auto, moto, caravan, ecc.). In particolare, si tratta: delle spese medie per la manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni); delle spese relative all utilizzo (carburante, lubrificante, manutenzione) degli autoveicoli, parametrate ai KW effettivi. Non vengono invece prese in considerazione le spese solo ipotizzate in base ai dati medi Istat (che il contribuente potrebbe non avere sostenuto affatto), non connesse alla presenza di elementi certi, quali: alimentari e bevande, abbigliamento e calzature, riscaldamento centralizzato, medicinali e visite mediche, tram, autobus, taxi ed altri trasporti, acquisto per apparecchi per telefonia, spese per telefono, libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili, giochi, giocattoli, radiotelevisione, hi fi, computer ecc, animali domestici, barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza, prodotti per la cura della persona, argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi, borse, valige, ed altri effetti personali, onorari di liberi professionisti, alberghi pensioni e viaggi organizzati, pasti e consumazioni fuori casa, elettrodomestici e arredi, altri servizi per la casa, ecc.. Il decreto del redditometro, sostenendo che il contribuente deve pur avere una residenza, aggiungeva al calcolo del reddito (nelle ipotesi in cui mancasse una abitazione in proprietà o locazione) una quota di fitto figurativo. Il Garante, invece, ha affermato che il fitto figurativo deve essere attribuito solo dopo la fase di selezione del contribuente; quindi, tale variabile non rileva nella scelta del contribuente da accertare. In sede di contraddittorio, ove il contribuente chiarisca quale immobile ha a disposizione, gli verranno attribuite le spese per elementi certi connesse allo stesso.

Se non verranno forniti chiarimenti in merito all immobile occupato, gli si attribuirà il fitto figurativo. Con i chiarimenti di cui sopra si è certamente contribuito a meglio delineare i contorni del nuovo tipo di accertamento, anche se appare necessario attendere i primi riscontri pratici per testare l effettivo approccio che sarà seguito dagli uffici periferici. ENTI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: LA RICHIESTA DEL 5 PER MILLE PER L ANNO 2014 Procedura al via per enti e associazioni che potranno richiedere ai contribuenti la destinazione di una quota pari al 5 per mille della propria Irpef dovuta per l anno 2014. L articolo 1, co.205 L. n.147/13 (Legge di Stabilità per il 2014), ha confermato senza modifiche l istituto del cinque per mille anche per l esercizio finanziario 2014. Rispetto alle precedenti annualità rimangono quindi immutate le tipologie di soggetti cui può essere destinato il contributo del cinque per mille e le modalità per accedere al beneficio Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono ancora quelle stabilite con il DPCM datato 23 aprile 2010. Con la circolare n.7/e/14 l Agenzia delle Entrate ha fissato i termini per quegli enti di volontariato e quelle associazioni sportive dilettantistiche che vorranno iscriversi negli elenchi al fine di godere del predetto beneficio. Elenco soggetti ammessi al beneficio a) sostegno agli enti di volontariato; b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell Università; c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria; d) sostegno delle attività sociale svolte dal Comune di residenza del contribuente; e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni a norma di legge (art.90 L. n.289/02) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. f) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (D.L. n.98/11, convertito, con modificazioni dalla L. n.111/11). Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno degli appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al Cud per tutti coloro che sono dispensati dall obbligo di presentare la dichiarazione). È consentita una sola scelta di destinazione. Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. Per destinare la quota del cinque per mille al comune di residenza è sufficiente apporre la firma nell'apposito riquadro. I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati sul sito dell Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Predisposizione degli elenchi Il DPCM 23.04.10 prevede la redazione di elenchi distinti per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto, disciplinandone le relative modalità di formazione: enti di cui alla lettera a) (enti del volontariato), l Agenzia delle Entrate predisporrà l elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente;

enti di cui alla lettera b) (enti della ricerca scientifica e dell università), il Ministero dell Università e della ricerca scientifica predisporrà l elenco degli enti sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno pervenire esclusivamente per via telematica al citato Ministero. Notizie e dettagli in merito alla procedura da seguire e agli adempimenti previsti per coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito internet del Ministero dell Università e della ricerca www.miur.it ; enti di cui alla lettera c) (enti della ricerca sanitaria), il Ministero della Salute cura la predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso, in via telematica, all Agenzia; per i Comuni di cui alla lettera d) non viene predisposto alcun elenco in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio Comune di residenza; per gli enti di cui alla lettera e) (associazioni sportive dilettantistiche) l Agenzia delle Entrate gestisce l elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente. La predisposizione dell elenco è demandata al Coni. La procedura per enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche Sarà possibile effettuare l'iscrizione esclusivamente in via telematica direttamente (previo ottenimento del pin code) oppure rivolgendosi agli abilitati alla trasmissione telematica dal 21 marzo al 7 maggio 2014. Sono tenuti a presentare domanda per il 2014 anche enti e associazioni che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti. Qualora emergano errori di iscrizione nell elenco del volontariato, il legale rappresentante dell ente interessato può rivolgersi direttamente ovvero mediante un proprio delegato alla Direzione Regionale dell Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell ente. Enti di volontariato La tipologia di soggetti denominata enti del volontariato comprende i seguenti enti destinatari del contributo del cinque per mille: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell Anagrafe delle Onlus; gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell Interno iscritti nell Anagrafe delle Onlus in quanto Onlus parziali, cioè limitatamente alle attività svolte nell esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori di attività elencati all art.10, co.1, lett. a) D.Lgs. n.460/97; le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui alla L. n.266/91; le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. n.49/87, iscritte presso il Ministero degli Affari Esteri; le cooperative sociali di cui alla L. n.381/91, iscritte nell Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il cento per cento dalle stesse cooperative sociali; le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall art.7 L. n.383/00; le associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle Onlus elencati all art.10, co.1, lett. a) D.Lgs. n.4601/97. Associazioni sportive dilettantistiche Possono partecipare al riparto del 5 per mille esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che sono affiliate a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività: avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute alla compilazione della sezione II del modello, nella quale il rappresentante legale dell associazione dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell ammissione al riparto del cinque per mille: costituzione ai sensi dell art.90 L. n.289/02; possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni; affiliazione a una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni; presenza nell ambito dell organizzazione del settore giovanile; effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Il modello contiene anche dei campi facoltativi nei quali indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici. La presentazione della domanda di iscrizione all Agenzia delle Entrate, da effettuarsi telematicamente, e la correzione di errori nell iscrizione nell elenco seguono le stesse regole degli enti di volontariato. La sanatoria Nel caso di: domanda di iscrizione non regolarmente presentata nei termini (7 maggio 2014 per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche); dichiarazione sostitutiva non regolarmente presentata nei termini (30 giugno 2014 per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche) e mancata allegazione alla dichiarazione sostitutiva della copia del documento di identità del rappresentante legale; l articolo 2 D.L. n.16/12 (che ha introdotto l istituto della cosiddetta remissione in bonis) prevede la possibilità di sanare tali irregolarità entro il 30 settembre 2014. Per la regolarizzazione è necessario: essere in possesso dei requisiti per l ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione; presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d identità) entro l anzidetto termine del 30 settembre; versare una sanzione di 258 tramite modello F24 indicando il codice tributo 8115 (è esclusa la possibilità di compensare l importo della sanzione). N.B. La regolarizzazione delle domande di iscrizione ovvero della dichiarazione sostitutiva deve essere effettuata con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l invio originario. Rendicontazione Gli enti che riceveranno il contributo del 5 per mille dovranno redigere un apposito e separato rendiconto corredato da una relazione illustrativa nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo e la trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione. Gli enti del volontariato devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, oltre al modello di rendiconto sono pubblicate le linee guida per la predisposizione del rendiconto da parte degli enti del volontariato). La tempistica Enti del volontariato Associazioni sportive dilettantistiche Termine iniziale presentazione domanda d iscrizione 21 marzo 2014 21 marzo 2014

Termine finale presentazione domanda d iscrizione 7 maggio 2014 7 maggio 2014 Pubblicazione elenco provvisorio 14 maggio 2014 14 maggio 2014 Richiesta correzione domande (alla DRE competente) 20 maggio 2014 20 maggio 2014 Pubblicazione elenco aggiornato 26 maggio 2014 26 maggio 2014 Invio dichiarazione sostitutiva (raccomandata R.R.) Termine per le regolarizzazioni ex D.L. n.16/12 (remissione in bonis) (*) 30 giugno 2014 alle Direzioni Regionali dell Agenzia 30 giugno 2014 agli Uffici territoriali del Coni 30 settembre 2014 30 settembre 2014 (*) Il mancato rispetto dell invio della dichiarazione sostitutiva e/o la mancata allegazione del documento di identità in assenza di regolarizzazione entro il 30.09.2014 - costituiscono causa di decadenza dal beneficio. Alternativa PEC per gli enti di volontariato In alternativa alla raccomandata, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione Regionale territorialmente competente riportando nell oggetto l indicazione dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2014 e allegando copia della dichiarazione sostitutiva, ottenuta mediante scansione dell originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità. Gli indirizzi PEC delle Direzioni regionali sono disponibili sul sito dell Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.