COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO Provincia di Reggio Calabria. Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

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COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO Provincia di Reggio Calabria Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 20 Reg. Delib. Del 28.03.2012 Oggetto:Regolamento per l applicazione dell Imposrta Comunale Propria IMU e determinazione tariffe di prima applicazione. L anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 16:30 in Melito di Porto Salvo, nella sala delle Adunanze presso la Casa comunale, è riunito, in seduta pubblica, in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti in data 22.03.2012 e consegnati dal Messo Comunale al domicilio dei consiglieri, nelle persone appresso indicate: Cognome e nome Pres. Ass. Cognome e nome Pres. IARIA Giuseppe Sindaco X SERRANO Giovanni Mariano X COSTANTINO Gesualdo X ORLANDO Domenico X PANSERA Antonio X SCAMBIA Domenico X LATELLA Giuseppe X PELLICONE Giuseppe X MEDURI Giuseppe Salvatore X BENEDETTO Francesco X SINICROPI Concetta X ZAPPIA Antonino Giuseppe X VINCI Carmelo X MARTINO Pasquale X NASTASI Annunziato X RAPPOCCIOLO Pasquale X MISITANO Francesco X PALUMBO Carmelo Silvestro X PULITANO Beniamino X LAGANA Concetto X MINNITI Giuseppe Salvatore X Giustificati: Assenti: 4 Presenti: 17 Ass. Partecipa l avv. Demetrio Eros D. POLIMENI, Segretario Generale, incaricato della redazione del presente atto; Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, sig. BENEDETTO Francesco, il quale, constatato che i consiglieri presenti, in n. 16 su n. 20 consiglieri assegnati, oltre al Sindaco, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno. IL PRESIDENTE Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in calce al presente atto: - il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole; - il Responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Cede la parola all assessore Latella perché illustri il punto in oggetto; L Assessore Latella illustra il punto posto all ordine del giorno richiamando la documentazione depositata in atti unitamente alla proposta di deliberazione e dando lettura di una nota che chiede di allegare al verbale; Interviene il Consigliere Meduri per contestare le modalità di calcolo e di definizione delle tariffe; Interviene il Sindaco per illustrare le condizioni generali dell Ente anche alla luce delle novità normative e per soffermarsi sugli sforzi dell Amministrazione, impegnata a mantenere sostanzialmente inalterata la pressione fiscale pur in un mutato contesto finanziario, più sfavorevole per le Amministrazioni locali. Evidenzia l impegno profuso per garantire un flusso di entrata quanto meno equivalente rispetto al passato al fine di mantenere, anche per il futuro, il necessario equilibrio finanziario; Interviene il Consigliere Minniti il quale, pur riconoscendo lo sforzo compiuto dall Amministrazione, preannuncia il proprio voto contrario; Replica l Assessore Latella precisando che la disciplina del comodato e di altri istituti discendono direttamente dalle nuove disposizioni normative e che le aliquote proposte rappresentano il miglio punto di equilibrio raggiungibile. Gli eventuali aumenti, secondo quanto riferito dall Assessore, dipenderanno dalle nuove valutazioni delle rendite catastali, disposte dal Governo nazionale; Interviene, ancora, il Consigliere Meduri insistendo sulla asserita irrazionalità degli aumenti operati, peraltro, in modo non omogeneo sul territorio comunale e propone emendamento che preveda che vengano riconfermate le tabelle del 2011 o, in subordine, si preveda un aumento con la stessa percentuale delle aliquote tra le varie zone del territorio e, ove possibile, si proceda a ridurre le aliquote nella misura massima prevista dalla normativa vigente; Il Presidente pone ai voti la proposta di emendamento coma sopra formulata dal Consigliere Meduri; Si allontana momentaneamente il Consigliere Minniti. Permane il numero legale. Si procede alla votazione che produce l esito di seguito riportato: voti favorevoli 02 (Meduri; Pellicone) voti contrari 11 astenuti 03 (Rappocciolo; Laganà; Benedetto) La mozione viene respinta; Il Consigliere Meduri chiede che vengano riportate a verbale le motivazioni del proprio voto contrario essenzialmente riconducibili a quanto richiesto con la mozione come sopra proposta e votata;

Tutti gli interventi sono meglio riportati su apposito supporto informatico (CD) contenente registrazione video ed audio; IL CONSIGLIO COMUNALE VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015; DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2,011 n. 23, stabilisce «E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento "; EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione; CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURAL! AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione fino alio 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imp rese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasfonnazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-his dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dal soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare ê adibita ad abitazione principale da piü soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale ; EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non pu6 superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 200; TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso comune che ha adottato detta deliberazione non pu6 stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ; ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immqbiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unitet immobiliari, appartenenti alle cooperativeedilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.» TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.»

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata» EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. APPESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2012, data di istituzione dell'imposta Municipale Propria, in via sperimentale; TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica,, materia; Vista la nota esposta dall assessore Latella ed allegata al presente atto sotto la lettera C Con il voto favorevole, palesemente espresso dai consiglieri presenti e votanti, con il seguente esito: voti favorevoli 11 voti contrari 03 (Meduri; Minniti; Pellicone) astenuti 03 (Rappocciolo; Laganà; Benedetto) DELIBERA 1. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'imposta

Municipale Propria, denominata IMU che, distinto sotto la lettera A, viene allegato la presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente provvedimento deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2012, data di istituzione dell'imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 3. di determinare le aliquote e le detrazioni spettanti per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria anno 2012 come in allegato A1 : 4. di determinare i valori congrui delle Aree Edificabili di cui all allegato B ; 5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ; 7. di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione Su proposta del Presidente e con autonoma votazione favorevole, palesemente espressa dai presenti con il seguente esito: voti favorevoli 11 voti contrari 03 (Meduri; Minniti; Pellicone) astenuti 03 (Rappocciolo; Laganà; Benedetto) DELIBERA Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l immediata operatività delle previsioni di bilancio

Allegato alla Deliberazione di C.C. n 20 del 28.03.2012 ALLEGATO lettera A1 ALIQUOTA DI BASE0,8 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE 0,5 PER CENTO ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria anno 2012: a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante ii quale si protrae tale destinazione; se l'unita immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; b) la detrazione prevista alla lettera a) e maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non pu6 superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pan i ad 200;

Allegato alla Deliberazione di C.C. n 20 del 28.03.2012 ALLEGATO lettera B VALORI CONGRUI E CLASSIFICAZIONE AREE EDIFICABILI AI FINI I.M.U. ANNO 2012

TABELLA B COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO ( Prov. di Reggio Calabria ) SETTORE TECNICO, SERVIZIO URBANISTICO Valore congruo per le aree edificabili ai fini I.M.U. AREE EDIFICABILI - VALORI AL 01/01/2012 Z ONE TERRITORIALI OMOGENEE A I VALORI SONO ESPRESSI IN EURO/ MQ Area soggetta al solo rilascio di concessione edilizia Centro storico 75, 00 ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B1 Area soggetta al solo rilascio di concessione edilizia Centrale, per come ubicata nel P.R.G. B1 indice di edificabilità 5 MC/MQ 110, 00 ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B2- CENTRO ( SI INTENDONO TUTTE QUELE AREE POSTE ALL INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DELIMITATE AD OVEST DAL TORRENTE TABACCO, A NORD DALLA SUPERSTRADA, AD EST DAL TORRENTE TUCCIO. TUTTE LE POSTE FUORI DA QUESTA LIMITAZIONE SONO CONSIDERATE FRAZIONI ) I VALORI SON ESPRESSI IN EURO/MQ Area soggetta al solo rilascio di concessione edilizia Centrale, per come ubicata nel P.R.G. B2 indice di edificabilità 2,5 + 1,5 MC/MQ 80, 00 A LTRE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B2 - FRAZIONI

Frazioni, per come ubicate nel P.R.G. B2 frazioni indice di edificabilità: 2, 5 + 1, 5 MC/MQ Area soggetta al solo rilascio di concessione edilizia PILATI a sud della SS 106 60, 00 PILATI a nord della SS 106 50, 00 VIA DEI GRECI 50,00 ZONA MAROSIMONE 50,00 PALLICA 60, 00 PRUNELLA 45, 00 LACCO 40, 00 CAREDIA 45, 00 MUSUPUNITI 35, 00 ANNA a sud della SS 106 60, 00 ANNA a nord della SS 10 50, 00 MUSA FG.27 STRADA PROV.LE PER PENTIDATTILO 45, 00 MUSA TORRE FG.27-30,00 FG.20 35, 00 FG.21 35, 00

Z ONE TERRITORIALI OMOGENEE B3 B3, per come ubicata nel P.R.G B3- indice di edificabilità 1,5 MC/ MQ Area soggetta al solo rilascio di concessione edilizia 30, 00 A LTRE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B4 B4, per come ubicata nel P.R.G B4- indice di edificabilità 2 MC/ MQ Area soggetta al solo rilascio di concessione edilizia 110, 00 AREE FABBRICABILI IN ZONA C1 E CT ( SI INTENDONO TUTTE QUELE AREE POSTE ALL INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DELIMITATE AD OVEST DAL TORRENTE TABACCO, A NORD DALLA SUPERSTRADA, AD EST DAL TORRENTE TUCCIO) Area soggetta a lottizzazione C1 e CT, per come ubicata nel P.R.G C1 e CT indice di edificabilità 1 MC/ MQ 60,00 AREE FABBRICABILI IN ZONA C1 E CT AL DI FUORI DELLA LIMITAZIONE DEL CENTRO Area soggetta a lottizzazione C1 e CT, per come ubicate nel P.R.G C1 e CT indice di edificabilità1 MC/ MQ PILATI a sud della SS 106 40, 00

PILATI a nord della SS 106 35, 00 PALLICA 40, 00 PRUNELLA 30, 00 LACCO 25, 00 CAREDIA 25, 00 MUSUPUNITI 20, 00 ANNA a sud della SS 106 40, 00 a nord della SS 106 35, 00 MUSA FG.27 31, 00 FG.20 25, 00 LE AREE POSTE A NORD DELLA SS.106, AD EST DAL CIMITERO LEMBO, AD OVEST DALLA GALLERIA CALVARIO 40,00 AREE FABBRICABILI IN ZONA D1 D1, per come ubicata nel P.R.G D1 indice di edificabilità 3 MC/ MQ Area soggetta a lottizzazione A sud della SS 106 50, 00 A nord della SS 106 40, 00

D2 e D3, per come ubicate nel P.R.G D2 indice di edificabilità 1 MC/ MQ D3 indice di edificabilità 1, 2 MC/ MQ Area soggetta a lottizzazione 35, 00 AREE FABBRICABILI IN ZONA AS2 ZONA AS2 35,00 Norme particolari Per le aree contrassegnate nel PRG con le sigle C1, CT, D2, D3, ove non sono stati ancora effettuati interventi di lottizzazione, viene riconosciuta una diminuzione del valore al metro quadro pari al 30%. Tale detrazione decade dall approvazione del piano di lottizzazione. Per le aree con le sigle C1, CT, D2, D3, sono esclusi dalla riduzione del 30% i lotti interclusi inferiori a 5000 mq ove siano presenti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sono soggetti a riduzioni del 30%, sul valore al metro quadrato. i lotti di terreno che, per loro natura e conformazione, pur essendo destinati dal vigente P.R.G. ad aree edificabili, non esprimono lo stesso valore venale delle aree similari. Tale riduzione dovrà essere comprovata da certificazione rilasciata preventivamente dal competente ufficio comunale, su istanza dell interessato. Sono esclusi dall imposizione tutti i lotti di terreno che, per loro natura e conformazione, pur essendo destinati dal vigente P.R.G. ad aree edificabili, non consentono di fatto, l edificabilità del lotto. Tale esenzione dovrà essere comprovata da certificazione rilasciata preventivamente dal competente ufficio comunale, su istanza dell interessato. DI CONSIDERARE ai fini ICI il valore unitario accertato dall Agenzia delle Entrate, a condizione che questo sia concordato formalmente anche dal proprietario del terreno oggetto di diversa valutazione rispetto ai valori congrui di cui all allegata tabella. Per i lotti già edificati ( rustici ) il valore al metro cubo dei rustici, viene determinato dividendo il valore al metro quadro dell area per l indice di edificabilità assegnato alla zona di ubicazione del rustico stesso.