17/11/2015. La valutazione del rischio chimico. agenti chimici agenti cancerogeni e mutageni agenti biologici Applicazioni pratiche ai cantieri edili

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CORSO DI AGGIORNAMENTO Valutazione dei rischi nei cantieri edili Auditorium HOTEL SAN MARCO via Massetana 70 (uscita superstrada Siena-Ovest) Siena 18 e 20 novembre 2015 agenti chimici agenti cancerogeni e mutageni agenti biologici Applicazioni pratiche ai cantieri edili : Tecnico della Prevenzione U.O. tecnici della Prevenzione PISLL Zona Alta Vald Elsa USL 7 -Siena (0577 994924 m.bartalini@usl7.toscana.it) La valutazione del rischio chimico D.L.vo 81 del 9 aprile 2008 Titolo IX - Sostanze pericolose Capo I protezione da agenti chimici Capo II protezione da agenti cancerogeni e mutageni Capo III Protezione da amianto Capo IV -Sanzioni La valutazione del rischio chimico Obblighi del datore di lavoro (alcuni concetti) D.L.vo81/08 TitoloIX -Capo I valutare il rischio determinato dai prodotti chimici pericolosi. (art. 223, comma 1) La valutazione è preventiva e l attività non può svolgersi senza l attuazione di adeguate misure di prevenzione (art. 223, comma 6); Valutazione esposizione / rischio(residuale) Necessità di formazione ed informazione dei singoli lavoratori (art. 227) Esecuzione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici (con periodicità solitamente stabilita dal medico competente) (art. 229) 1

D.L.vo 81 del 9 aprile 2008 Allegato XV Contenuti minimi dei Piani di Sicurezza e di coordinamento 2.2.3 Il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro.. ed effettua l analisi dei rischi presenti,.. con riferimento alle lavorazioni ed alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell attività dell impresa, facendo in particolare attenzione a:. g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi;.. m) al rischio dall uso di sostanze chimiche. Il rischio da agenti biologici in edilizia 2

Il rischio da agenti biologici in edilizia Il rischio da agenti biologici in edilizia in edilizia non vi è un uso deliberato di agenti biologici; gli agenti biologici possono essere presenti in occasione di lavori in ambienti o in presenza di situazioni contaminate. Ad esempio: interventi in ambienti sporchi, deteriorati, usati quali ricoveri impropri; presenza di deiezioni animali; lavori su fognature; presenza di acque ferme o particolarmente sporche; interventi su impianti di condizionamento; cani randagi. Il rischio da agenti biologici in edilizia 3

Il rischio da agenti biologici in edilizia Il rischio da agenti biologici in edilizia Nella progettazione dell intervento, il Committente assieme al Coordinatore, dovrebbe valutare la presenza di situazioni contaminate.. informare le imprese e i lavoratori autonomi del possibile rischio; procedere alla pulizia e alla rimozione del materiale. (se possibile); divieto di mangiare, bere e fumare sul lavoro usare DPI per evitare esposizione respiratoria e cutanea alle polveri, aerosol, liquidi (mascherine antiparticolato, tute monouso, guanti e stivali, ecc.. ; prevedere servizi igienico assistenziali adeguati per la pulizia e decontaminazione delle persone e delle attrezzature utilizzate (in aggiunta a quelli previsti dall allegato XIII D.L.vo 81/08) (armadietti a doppio scomparto ); concordare con i medici competenti delle ditte idonee misure di profilassi ( altre vaccinazioni oltre il tetano?).. & CLP 4

Il rischio da agenti CHIMICI in edilizia IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI PERICOLI [Art. 223, comma 1] - lista completa di sostanze e preparati (utilizzati o prodotti) con individuazione delle proprietà pericolose. - attività e processi in cui le sostanze sono utilizzate - descrizioni luoghi e modalità produttive - quantità utilizzate e durata esposizione.. Rischio da prodotti chimici o sostanze presenti sul mercato: cemento, calce; bitume, asfalto, guaine bituminose; oli distaccanti; prodotti per incollaggio, sigillatura, trattamenti sup. ecc materiali coibenti (fibra di vetro, lana di roccia, ecc..) materie plastiche.. Rischio di esposizione a prodotti chimici che si formano nell attività lavorativa : polveri di lapidei; polveri legno; materiali di combustione. Prodotti chimici o sostanze presenti sul mercato -Regolamento REACH n. 1907/2006-5

- Regolamento CLP- n. 1272/2008. & CLP Per le sostanze --- obbligatorio dal 1.12.2012 Per le miscele ---obbligatorio dal 1.06.2015(ora facoltativo) (Per le miscele già etichettate e imballate con la vecchia normativa prima del 1.06.2015 la scadenza è il 1/06/2017) INTRODUCE CAMBIAMENTI IMPORTANTI! Direttamente su: Criteri di classificazione di sostanze e miscele Etichettatura delle confezioni Tipologia degli imballaggi Pittogrammi e Indicazioni di pericolo Frasi di rischio e di prudenza. modifica indirettamente tutte le norme che si rifanno ai criteri di classificazione ed etichettatura quali quelle sulla redazione delle Schede Di Sicurezza ed anche il D.L.gs 81/08 (Testo Unico delle norme di Igiene e Sicurezza sul Lavoro) 6

PITTOGRAMMI Pittogrammi 7

Come cambia l etichettatura. ESPLOSIONE Le sostanze o miscele che possono esplodere sono classificate in 7 categorie di pericolo decrescente (da 1.0 a 1.6) alle quali si aggiungono le sostanze o miscele autoreattiveo i perossidi organici. ( allegato 1, parte 2.1, regolamento CLP) INCENDIO Le sostanze o miscele che possono infiammarsi sono classificate in categorie di pericolo decrescente differenziando gas, aerosol liquidi e solidi ( allegato 1, parte 2.2 e seg., regolamento CLP) 8

COMBURENTI Le sostanze o miscele comburenti sono classificate in categorie di pericolo decrescente differenziando gas, aerosol liquidi e solidi ( allegato 1, parte 2.4 e seg., regolamento CLP) GAS COMPRESSI I Gas compressi sono classificati in classi diverse di attenzione (e non di pericolo) secondo la loro natura (allegato 1, parte 2.5, regolamento CLP) CORROSIONE. Lo sostanze o le miscele sono classificate per la corrosione se in grado di corrodere i metalli (1 sola categoria di pericolo) o se in grado di produrre lesioni cutanee (3 categorie di pericolo) o oculari (1 categoria di pericolo) (allegato 1, parte 2.16, 3.2 e 3.3 del regolamento CLP) 9

PERICOLI PER LA SALUTE (Tossicità acuta o cronica) PERICOLI PER L AMBIENTE Lo sostanze o le miscele sono classificate per pericoli per l ambiente in svariate categorie considerando l ambiente acquatico, il pericolo acuto o il pericolo cronico. (allegato 1, parte 4, del regolamento CLP) 10

Le indicazioni di Pericolo (esempi) Nell allegato III del regolamento CLP sono elencate tutte le indicazioni di pericolo nella traduzione dei vari paesi europei I Consigli di Prudenza Le SchedeDati di Sicurezzadelle sostanze chimiche pericolose e delle miscele di sostanze. Regolamento (CE) 1907/2006 Regolamento (CE) 1272/2008 Regolamento (UE) 453/2010 11

SDS il Regolamento (UE) 453/2010 (G.U. UE n 133 del 31.5.2010) modifica il Regolamento (CE) 1907/2006 La scheda di sicurezza è lo strumento attraverso cui il produttore (o l'importatore) di una sostanza chimica o di una miscela, comunica con chi la usa. e dovrebbe permettere a chi usa la sostanza o la miscela di prendere le giuste decisioni per il suo corretto utilizzo e per la sua corretta gestione ai fini della sicurezza e salute delle persone e dell ambiente Le Schede di Sicurezza (SDS) 16 voci 1. Identificazione sostanza/impresa produttrice 2. Identificazione dei pericoli 3. Composizione/informazione sugli ingredienti 4. Misure di primo soccorso 5. Misure antincendio 6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale 7. Manipolazione e immagazzinamento 8. Protezione individuale controllo esposizione 9. Proprietà chimico fisiche 10. Stabilità e reattività 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche 13. Osservazioni sullo smaltimento 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla regolamentazione 16. Altre informazioni SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 1.1. identificatore del prodotto 1.2. usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 12

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 1.3. informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 1.4. numero telefonico di emergenza SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 2.1. classificazione della sostanza o della miscela 2.2. elementi dell etichetta SEZIONE 2: identificazione dei pericoli. 2.2. elementi dell etichetta 13

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 2.3. altri pericoli SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 2.1. classificazione della sostanza o della miscela 2.2. elementi dell etichetta SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 2.3. altri pericoli 14

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 3.1. sostanze 3.2. miscele SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 4.1. descrizione delle misure di primo soccorso 4.2. principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 4.3. indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali SEZIONE 5: misure antincendio 5.1. mezzi di estinzione 5.2. pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all estinzione degli incendi SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 6.1. precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 6.2. precauzioni ambientali 6.3. metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 6.4. riferimento ad altre sezioni SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 6.1. precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 15

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 7.1. precauzioni per la manipolazione sicura 7.2. condizioni per l immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 7.3. usi finali specifici SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 7.1. precauzioni per la manipolazione sicura 7.2. condizioni per l immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 7.3. usi finali specifici SEZIONE 8: controllo dell esposizione/protezione individuale 8.1. parametri di controllo 8.2. controlli dell esposizione 16

SEZIONE 8: controllo dell esposizione/protezione individuale 8.1. parametri di controllo 8.2. controlli dell esposizione SEZIONE 8: controllo dell esposizione/protezione individuale 8.1. parametri di controllo 8.2. controlli dell esposizione SEZIONE 8: controllo dell esposizione/protezione individuale 8.1. parametri di controllo 8.2. controlli dell esposizione 17

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 9.1. informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 9.2. altre informazioni SEZIONE 10: stabilità e reattività 10.1. reattività 10.2. stabilità chimica 10.3. possibilità di reazioni pericolose 10.4. condizioni da evitare 10.5. materiali incompatibili 10.6. prodotti di decomposizione pericolosi SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 11.1. informazioni sugli effetti tossicologici SEZIONE 12: informazioni ecologiche 12.1. tossicità 12.2. persistenza e degradabilità 12.3. potenziale di bioaccumulo 12.4. mobilità nel suolo 12.5. risultati della valutazione persistente, bioaccumulabilee tossico PBT e molto persistente e molto bioaccumulabile vpvb 12.6. altri effetti avversi 18

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti SEZIONE 14: informazioni sul trasporto SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 15.1. norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 15.2. valutazione della sicurezza chimica SEZIONE 16: altre informazioni Rischio di esposizione a prodotti chimici che si formano nell attività lavorativa : polveri di lapidei e di laterizi; polveri legno; materiali di combustione. Attività all aperto: uso di DPI adeguati e verifica della compatibilità ambientale e di disturbo del vicinato Attività in ambienti chiusi (o in ambienti confinati): ricambi aria localizzati; verifica condizioni vivibilità; uso di DPI salvavita (es. autorespiratori); piani di soccorso in emergenza Polveri di lapidei e di laterizi; Le polveri possono essere principalmente costituite da (in dipendenza delle caratteristiche di contenuto e mineropetrografiche del materiale): Silicati, carbonati e solfati, contenenti vari ossidi (FeO, MgO, CaO, ecc.) ( di solito sono considerate irritanti o inerti ) Inoltre, in particolare: Silice libera cristallina (tridimite, cristobalite, ecc..) Amianto 19

Le Polveri INORGANICHE ORGANICHE Silice, silicati, polvere di cemento, metalli, ecc.. Legno, spore, miceti, proteine da escrementi,, ecc.. 20

Il cemento 2.4 Sostanza Classificazione Frasi R Idrossido di potassio (KOH) C R 35 Idrossido di sodio (NaOH) C R 35 Composti cromo (VI) T, N R 49 43-50/53 Il cemento Il cemento 21

Silice libera cristallina La silice Nel 1997 la International Agency for Research on Cancer (IARC) addiviene alla decisione di valutare la silice libera cristallina (SLC), inalata in forme di quarzo e cristobalite da fonti occupazionale, come cancerogeno per l uomo(gruppo 1). La silice Materiali che possono contenere silice libera cristallina: Arenarie Argille Bentoniti Calcari Calci idrauliche Ceramiche Graniti Laterizi Sabbie 22

Silice libera cristallina Silice libera cristallina Le polveri di legno D.L.gs 25.02.2000 n 66: Attuazione di Direttive Europee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall esposizione a cancerogeni o mutageni durante il lavoro. 23

Le polveri di legno inserisce le polveri di legno duro fra gli agenti cancerogeni con conseguente necessità di applicare le norme del titolo protezione da agenti cancerogeni del D.L.vo 81/08per una maggior tutela dei lavoratori dall esposizione a queste polveri; definisce per tali polveri un valore limite di esposizione media in otto ore di 5 mg/m 3. Il valore limite non deve essere mai superato. Legni duri (alcuni tipi): Acero, Ontano, Betulla, pioppo, faggio, castagno, frassino, ciliegio, tiglio, olmo, salice, platano, quercia, mansonia, palissandro, tek, mogano, ebano, balsa, pino rosso, ecc.. Legni dolci (alcuni tipi): Le polveri di legno Abete, cedro, cipresso, larice, pino, douglass, ecc... Nel caso di lavorazioni con legni di tipo diverso si applicano comunque le norme di maggior tutela Le polveri di legno (cancerogeni in genere) ART. 235, 3 comma, D.L.gs 81/08 Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis. 24

I sistemi di prevenzione Utilizzo di sistemi di lavoro con utensili a bassa velocità; Lavorazioni con macchine funzionanti ad umido; Bagnatura del materiale; Adozione di sistemi di aspirazione; Uso di idonei DPI NO I fumi di combustione Particelle solide del materiale combusto (ceneri, intermedi di combustione); Intermedi di combustione (IPA, ossido di carbonio, ossidi di zolfo che in contatto con l'umidità formano acido solforico, acido cloridrico e acido fluoridrico, ecc..) ILDATOREDILAVORO,inognicaso: Deve dimostrare di aver conseguito un adeguato livello di protezione e di ciò deve darne prova nel documento di valutazione del rischio (ad es. con rilevazioni degli inquinanti in aria ) (art. 225, comma 2) Se vengono superati i valori limite di esposizione previsti dalla normativa vigente, le cause devono essere immediatamente rimosse (informazione ai lavoratori e all organo di vigilanza ) (art. 225, comma 2 e comma 8) I dati delle rilevazioni sono forniti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e allegati al documento di valutazione del rischio 25

Sono adottate le misure tecniche e organizzative adeguate? (ad esempio riduzione quantità materiali pericolosi in deposito ed in uso, adeguato immagazzinamento, separazione sostanzeincompatibilifraloro,ecc..)(art.225,comma5.6e7) INOLTRE: evitare condizioni di aumento del pericolo (ad es. fonti di accensione, condizioni avverse, ecc..) adottare procedure, impianti, sistemi di protezione che possano limitare gli effetti in caso di incendio, esplosione, incidente, ecc.. le attrezzature e gli impianti devono essere sempre tenuti sotto controllo Deve essere predisposto un piano di emergenza da attuare in caso di incidente per ridurre gli effetti, per allontanare i lavoratori, per dare assistenza e per prestare soccorso I lavoratori sono adeguatamente informati e si sottopongono elle esercitazioni previste dal piano Le squadre di intervento nell area colpita sono adeguatamente formate ed addestrate all uso dei dispositivi di protezione previsti (art. 226) Gestione delle emergenze Quando sono state attuate le migliori (possibili) scelte di prevenzione si esegue. La valutazione dell esposizione residua dei lavoratori 26

Valutazione del rischio Rischio inaccettabile obbligo interventi immediati Rischio da tenere sotto controllo Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute Esonero dagli accertamenti sanitari Livello esposizione Valutazione del rischio Livello di esposizione che può essere superiore al valore limite (LOAEL -Livello più basso di dose che produce effetto tossico) (OELV, TLV Livello di esposizione inferiore al valore limite ma superiore al NOAEL Livello di esposizione inferiore al NOAEL -Livello più alto di dose che non produce effetto tossico Livello esposizione Valutazione del rischio Il datore di lavoro indica la giustificazione per cui valuta che il rischio chimico è irrilevante e quindi non procede ad ulteriori valutazioni dettagliate ed alla sorveglianza sanitaria Nel caso la valutazione indichi la presenza di un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che sono stati attuati gli interventi di prevenzione per ridurre al minimo l esposizione, non corre l'obbligo della sorveglianza sanitaria (art. 224, secondo comma, D.L.gs 81/08) 27

Valutazione dell esposizione Metodo analitico Misurare con rilevazioni ambientali l inquinamento presente sul luogo di lavoro, valutare l esposizione dei lavoratori, confrontarla con i valori limite. UNI EN 482 e UNI EN 689. Un modello matematico: l algoritmo In edilizia attività estemporanee, limitate nel tempo, difficilimente si ripetono le medesime condizioni. Lavori all aperto con condizioni climatiche (ricambi di aria) non predeterminabili; Difficoltà a eseguire valutazioni strumentali dell inquinamento presente e quindi delle esposizioni attese dei lavoratori Applicazione del criterio di precauzione ( Nel dubbio attivarsi per ridurre al massimo l esposizione ) Uso dei DPI Misure di prevenzione (art. 225, comma1)(obblighi del datore di Lavoro) Sostituzione sostanze chimiche pericolose Progettazione adeguata dei processi produttivi con uso di attrezzature idonee(es. impianti a ciclo chiuso ) Misure organizzative e di protezione collettiva alla fonte del rischio(es. impianti di aspirazione ) Informazione, formazione e addestramento (se necessario) dei lavoratori Misure di protezione individuali e DPI adeguati Sorveglianza sanitaria(es. rilevazione BEI, diagnosi precoce..) 28

I Dispositivi di Protezione Individuale contro le polveri 29

Materiali per guanti che proteggono da agenti chimici Nitrile Adatti per proteggere da numerosi prodotti chimici quali alcoli, solventi aromatici, clorurati e derivati dal petrolio 30

Tute monouso Stivali di sicurezza (S3) Resistenti al calore Antisdrucciolo Resistenti agli aggressivi chimici. 31

CORSO DI AGGIORNAMENTO Valutazione dei rischi nei cantieri edili Auditorium HOTEL SAN MARCO via Massetana 70 (uscita superstrada Siena-Ovest) Siena 18 e 20 novembre 2015 agenti chimici agenti cancerogeni e mutageni agenti biologici Applicazioni pratiche ai cantieri edili : Tecnico della Prevenzione U.O. tecnici della Prevenzione PISLL Zona Alta Vald Elsa USL 7 -Siena (0577 994924 m.bartalini@usl7.toscana.it) 32