STATE CAPITAL BANCORP

Documenti analoghi
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO B MODELLO FIDEJUSSIONE

FIDEJUSSIONE A PRIMA RICHIESTA BANCARIA N.

Descrizione dell Operazione garantita:

FIDEJUSSIONE A PRIMA RICHIESTA

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA

PREMESSO CHE: 1. La Provincia di Massa-Carrara (di seguito denominata Ente Garantito) con Determinazione Dirigenziale n. del.ha autorizzato la ditta

CONTRATTO TIPO DI FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI RIFIUTI.

GARANZIE FIDEIUSSORIE

MINISTERO DELL AMBIENTE D.M. 8 ottobre 1996 così come modificato con D.M. 23 aprile 1999

92 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del A.R.T.E.A. - AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

SCHEMA TIPO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA / ASSICURATIVA

Fidejussioni & Cauzioni. Denominazione sociale: Finanziaria Romana SpA Codice fiscale/p.iva/:

ALLE SEZIONI REGIONALI E PROVINCIALI LORO SEDI ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. Roma, 16 MAR 2011 LORO SEDI

Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane. Allegato K. Bozza di garanzia a prima richiesta

SE COFINANZIATO ALLEGATO 1 SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

ALL. 4 FACSIMILE GARANZIA DEFINITIVA. Spett.le. , lì

per gli enti pubblici

Spett.le PREMESSO. che in data è stata presentata al Comune di, tramite il sistema MUDE, una domanda di contributo a cui è stato attribuito il n.

ALLEGATO Q SCHEMA DI CAUZ IONE DEFINIT IVA CONT RATT O DI FORNITURA

SCHEMA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA PREMESSO CHE

Allegato M - SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA PRIVATI PER ANTICIPAZIONE. (Carta intestata della Banca/Assicurazione) Garanzia

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Comune di Venezia Allegato A

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO. di concerto con

REGIONE TOSCANA_PROGRAMMA REGIONALE POR-CReO FESR 2007/2013_Attività 1.5.a e 1.6_BANDO UNICO R&S 2012 (PARTENARIATO)

FOGLIO INFORMATIVO. relativo a: FIDEIUSSIONE SPECIFICA. Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello Società Cooperativa

MODELLO ATTUATIVO DELL AUTORITÀ DI GESTIONE

CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE. il Signor... nato a... il... residente in... la Società... con sede legale in..., cod. fisc. premesso

ID Pratica: SSI. Allegato 1b (Solo per le richieste di erogazione sulla base di fatture quietanzate)

D E C R E T A: Roma, lì 23 novembre 2005 IL MINISTRO F.to ALEMANNO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

ASSEGNAZIONE DEL FONDO PMI MISURA "INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA COMPETITIVITÀ POR FESR - CAMPANIA SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA

SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

ALLEGATO 8. FACSIMILE CAUZIONI (Mod. 1 e Mod. 2)

Allegato G SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA PRIVATI PER ANTICIPAZIONE

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA DOCUMENTO DI SINTESI

(Carta intestata della Banca/Assicurazione)

Art Durata e modalità 1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'albo.

Cod. Prov. Subag. Codice rischio. Via Cristoforo Colombo,212. Durata del contratto Effetto / / Scadenza / /

Elba Assicurazioni S.p.A.

ASSEGNAZIONE DEL FONDO PMI MISURA "INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA COMPETITIVITÀ POR FESR - CAMPANIA SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA

(Carta intestata della Banca/Assicurazione)

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

ATTO DI CESSIONE DI CREDITI Convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 6 Luglio 2012 e del D.M.

GARANZIA SU FINANZIAMENTI

CONTRATTO DI FORNITURA TRA

SCHEMA DI CONTRATTO. Si conviene e si stipula quanto segue:

CONTRATTO DI CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA. tra

Bollettino Giuridico Ambientale n. 23

CONTRATTO DI FORNITURA TRA

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA DIPARTIMENTO TURISMO SPORT SPETTACOLO E POLITICHE GIOVANILI

CONTRATTO DI GARANZIA ED. 12/2013

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE

DOCUMENTO DI SINTESI DEL CONTRATTO relativo al Contratto di prestazione di Garanzia Autonoma tra SRGM e (azienda) Condizioni economiche

Regolamento di attuazione dell'articolo 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite.

COMUNE DI MILANO DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E LA SOCIETÀ/ENTE/ASSOCIAZIONE PER LA

investimenti e lo sviluppo di impresa SpA (di seguito Invitalia), a finanziamento agevolato concesso alla società

DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Martedì, 10 aprile 2018 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Fidejussioni & Cauzioni. Denominazione sociale Finanziaria Romana SpA Cod. Fiscale E P.IVA

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

FOGLIO INFORMATIVO ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB) SEZIONE I INFORMAZIONI SUL CONFIDI

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR - Lo sponsor si impegna: 1...; 2...; ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE Il Comune si impegna:

Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane. Allegato N. Bozza di garanzia a prima richiesta

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/L 21 FEBBRAIO 2017

Foglio Informativo Polizza Fideiussoria con garanzia sussidiaria in convenzione con EDILCASSA

CONTRATTO DI AFFITTO EX ART. 45 LEGGE N. 203/1982 PODERE DENOMINATO MALANOTTE

NOTAIO, IL QUALE ATTESTI I POTERI E LE QUALITÀ DEL FIDEIUSSORE SOTTOSCRITTORE AI SENSI

IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE Finanziatore

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Elba Assicurazioni S.p.A.

ATTO D INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO DEI CREDITI REGIONALI

Relazione illustrativa

CONTRATTO PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA MUTUALISTICA

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE

Documento scaricato da

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA MAXI

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER L ESTRAZIONE DA DEPOSITO IVA

Marco Bettini. dottore commercialista revisore contabile **** ALLEGATO 1 *** Regolamento di vendita con la modifica in rosso apportata al prezzo

Transcript:

STATE CAPITAL BANCORP Iscritta al N. B85019206 nel apposita sezione del elenco degli intermediari finanziari ex Legge 13/1994, tenuto dal Banco di Spagna per delega del Ministero del Tesoro State Capital Bancorp S.A. sede legale: Calle Poeta Querol 1, Valencia, 46002, Spagna NIF B98142789 PROPOSTA NUMERO SCB XXXX-2014-IT STATE CAPITAL MANAGEMENT VALIDA ENTRO IL XX SETTEMBRE 2014

PROPOSTA SCB XXXX-2014-IT CONTRAENTE XXXX indirizzo P.I. località BENEFICIARIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO (B.P.S.) AGENZIA 14 VIA CESARE BATTISTI 1 - MILANO GARANTE: STATE CAPITAL BANCORP data xxxxxx IL CONTRAENTE IL BENEFICIARIO IL GARANTE

OGGETTO DELLA FIDEJUSSIONE: A garanzia del pagamento di: LINEA DI CREDITO VALORE EROGATA DA BANCA POPOLARE DI SONDRIO LINEA DI CREDITO EROGATA SU BASE PROGETTO PRESENTATO ALL ISTITUTO BANCARIO DA STATE CAPITAL BANCORP, UNITAMENTE ALLA RELATIVA GARANZIA. GARANZIA DIRETTA DI STATE CAPITAL BANCORP. CAPITALE MASSIMO GARANTITO PARI A EURO: xxxx GARANZIA decorrenza: DALLA FIRMA DELLA PRESENTE PROPOSTA DA PARTE DEL CONTRAENTE E DALLA EVIDENZA DELLA LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO, COME INDICATO NELLA PRESENTE. TERMINE MASSIMO PER EROGAZIONE LINEA DA B.P.S., IN FUNZIONE DELLA DATA DEL COMITATO ESECUTIVO DI DELIBERA: XXX 2014 scadenza: emissione: ALLA FIRMA DEL GARANTE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO totale corrispettivo: anticipo corrispettivo: saldo corrispettivo: da pagarsi a XX gg dalla data emissione Il rispetto delle tempistiche di pagamento e mandatorio per la validità del contratto. CONTRAENTE: GARANTE: data: xxx2014

La fideiussione e valida con richiesta di ratifica da inviare a mezzo mail a office@statecapitalbancorp.com e alla controparte (contraente/beneficiario) e risposta affermativa da parte di STATE CAPITAL BANCORP S.A. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FIDEJUSSIONE Art. 1 - Delimitazione - Durata - Validità della garanzia. La garanzia di cui al presente atto di fideiussione è prestata esclusivamente per le inadempienze contrattuali del Contraente verso il Beneficiario, verificatesi nel corso della sua durata e validità. La garanzia non comprende le penalità contrattuali e i debiti di valuta. Scaduto il termine di durata del presente atto, la garanzia cessa la sua efficacia anche se l 'originale in possesso del Beneficiario non venga restituito alla Società à. Il periodo di validità ed efficacia della fideiussione è, comunque ed in ogni caso, limitato fino al termine del' obbligazione principale cui la fideiussione si riferisce. Ciò anche nel caso in cui la scadenza del' obbligazione principale risulti antecedente alla data del termine di durata indicata dalla stessa fideiussione. La validità della garanzia è subordinata alla firma dell'atto di fideiussione da parte del Contraente, del Beneficiario e della Società ed all'incasso da parte di quest'ultima del totale del corrispettivo dovuto e al buon fine di eventuali titoli bancari rilasciati a saldo del corrispettivo stesso. L eventuale anticipo deve essere considerato quale caparra, da non restituirsi in caso di mancata finalizzazione del contratto. La Società non garantisce in alcun modo la possibilità di utilizzo della fideiussione presso Terze Parti, Istituti Bancari, Finanziarie od altri. Art. 2 -Efficacia della garanzia fideiussoria. Il Beneficiario si obbliga, pena la decadenza della garanzia fideiussoria prestata con il presente atto, a comunicare alla Società, mediante raccomandata ed email, entro il termine massimo di giorni dieci da quando ne sia venuto a conoscenza, ogni inadempienza, ritardo o comunque ogni fatto negativo che possa riguardare le obbligazioni garantite e la fideiussione prestata, e che sia, in ogni caso, indice di diminuita capacità patrimoniale e solvibilità delcontraente. La Società ha facoltà, ove da essa ritenuto, di indicare al Beneficiario eventuali iniziative da svolgere, anche in sede giudiziaria, ed il Beneficiario in questo caso, sarà tenuto a seguire le predette istruzioni, sempre ove ricevute. Rimangono in ogni caso in essere, in capo al Beneficiario gli obblighi di legge, in caso di inadempienza del Contraente. Il Beneficiario inoltre si impegna a non stipulare alcun accordo transattivo con il Contraente, o con chi per esso, senza il preventivo consenso scritto della Società, pena la inefficacia e la decadenza della fideiussione. Il Beneficiario, con la sottoscrizione del presente atto, ed a pena di decadenza della fideiussione, assicura di aver accertato che il Contraente possiede le piene capacità economiche e professionali per adempiere alle obbligazioni assunte nei suoi confronti e garantite dalla presente fideiussione. Art. 3 - Sussistenza di altre garanzie. Qualora altre garanzie, anche reali, risultassero prestate in favore del Beneficiario per le stesse obbligazioni oggetto della presente fideiussione, questa avrà valore solo per la parte residua non garantita dalle predette altre garanzie.

Art. 4 - Avviso di inadempienza - Pagamento del risarcimento. Il risarcimento delle eventuali perdite subite dal Beneficiario a causa degli inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte d el Contraente, verrà effettuato dopo la valutazione di detta perdita, valutazione che verrà riportata in un apposito atto di liquidazione redatto in accordo tra il Beneficiario e la Società. Il Beneficiario in ogni caso dichiara di rinunziare fin d ora alla domanda per interessi legali e rivalutazione. In caso di fallimento del Contraente o di procedura concausale equiparata la Società effettuerà il risarcimento entro trenta giorni dalla data di deposito del decreto di cui allo art.119 L.F.. In caso di controversia, il Beneficiario rinuncia espressamente a richieste di provvedimenti di anticipata e provvisoria esecutorietà. Quest ultimo, preliminarmente, sarà tenuto a comprovare e a documentare la effettiva e definitiva inadempienza del Contraente. La Società sarà tenuta a pagare quanto dovuto al Beneficiario, una volta inutilmente escusso il debitore principale e gli eventuali coobbligati solidali. Le spese saranno anticipate dalla parte attrice. Dopo di che, la Società a norma delle condizioni generali del presente atto di fideiussione e degli obblighi ed oneri di legge, procederà alla liquidazione del danno subito trascorsi 30 giorni. L'importo del risarcimento verrà corrisposto dalla Società dopo averne dato avviso al Contraente. A norma dell'art. 1956 Cod. Civ., la garanzia non comprende i danni derivanti da inadempimento degli obblighi contrattuali per operazioni concluse dopo che il Beneficiario sia venuto a conoscenza, in attuazione dei rapporti commerciali intercorrenti con il Contraente e limitatamente a questi, che le condizioni patrimoniali di questo' ultimo erano divenute tali da rendere difficoltoso il soddisfacimento delle obbligazioni assunte Art. 5 - Forma delle comunicazioni alla società. Tutte le comunicazioni, avvisi e notifiche, dipendenti dal presente atto di fideiussione, dovranno essere fatte, a mezzo di raccomandata, alla sede legale della Società, anticipandole eventualmente via email. Si intende che la comunicazione per qualsiasi fine venga inviata si intende ufficialmente notificata al ricevimento del documento originale via posta con raccomandata A.R. Art. 6 - Diritto di surroga. Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente fideiussione, la Società sarà surrogata in ogni diritto ed azione del Beneficiario nei confronti del Contraente e dei suoi eventuali coobbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte a titolo di capitale, interessi e spese. l Contraente si impegna a corrispondere su tutte le somme pagate gli interessi nella misura del tasso ufficiale corrente. Il Beneficiario è obbligato a fornire alla Società tutta la documentazione ed ogni informazione utile per l'inizio o per il proseguimento dell'azione di rivalsa ed a fare, altresì, formale cessione dei suoi diritti ed azioni. Art. 7 - Diritto di rivalsa. Il Contraente e gli eventuali coobbligati, con vincolo solidale tra loro, si impegnano a rimborsare alla Società senza alcuna ecc ezione ed entro trenta giorni dalla data della richiesta scritta raccomandata, le somme da questa pagate o che fosse chiamata a pagare per capitali, interessi e spese in dipendenza della presente fideiussione. La Società, anche prima di effettuare pagamenti, potrà agire contro il Contraente e gli eventuali coobbligati perché le procurino la liberazione o le prestino le necessarie garanzie per una efficace azione di rivalsa qualora abbia ricevuto la comunicazione di cui al superiore Art. 2, ovvero nel caso in cui il Contraente abbia subito protesti, pignoramenti o sequestri. Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Società fideiubente su beni, anche di terzi, dal valore alm eno equivalente alla garanzia prestata che non spiega alcun effetto giuridico fino all avverarsi di tale condizione.

Art. 8 - Condizioni sospensive e varie. Il Contraente ed il Beneficiario si obbligano, pena la inefficacia del 'atto di fideiussione, far pervenire alla Società, a mezzo raccomandata A.R., entro quindici giorni dall'emissione dello stesso atto, la copia regolarmente firmata da entrambe le parti anzidette con gli eventuali relativi atti di coobbligazione. Ad intervenuta emissione della fideiussione, nonché incasso del premio da parte della Società, nessun rimborso del corrispetti vo fideiussorio sarà comunque dovuto a nessun titolo o ragione. Il Beneficiario qualora intenda avvalersi del presente atto di fideiussione, aderisce comunque integralmente alle presenti condizioni generali, e l 'utilizzo dello stesso atto di fideiussione comporta di per sé stesso comunque l'accettazione di tutte le relative clausole. In caso di controversie inerenti l'interpretazione delle previsioni riportate sia nel frontespizio sia nelle condizioni generali sia i n eventuali atti integrativi, le presenti condizioni generali prevarranno sulle altre norme. La Società, nel caso in cui dovesse ritenere che la situazione economica del Contraente sia pregiudicata, si riserva il diritto di r evocare la presente fideiussione Art. 9 - Oneri fiscali - Spese di registrazione. Eventuali tasse, imposte e spese di registrazione relative al presente atto di fideiussione ed agli atti correlati, sono ad esclusivo carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 10 - Norme di Legge. Per tutto ciò che non risulti contemplato dal presente atto di fideiussione, valgono le norme di Legge. Art. 11 - Foro competente. Per tutte le eventuali controversie od azioni derivanti dal presente atto di fideiussione, il Contraente ed il Beneficiario convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Valencia (Spagna) Agli effetti degli art 1341 e 1342 Cod. Civ. i sottoscritti dichiarano di approvare espressamente le norme contenute nei seguenti articoli di cui alle Condizioni Generali del presente atto di fideiussione: Art. 1 - Delimitazione - Durata - Validità della garanzia.; Art. 2 - Efficacia della garanzia fideiussoria; Art. 3 - Sussistenza di altre garanzie; Art. 4 - Avviso di inadempienza - Pagamento del risarcimento; Art. 7 - Diritto di rivalsa; Art. 8 - Condizioni sospensive e varie; Art. 11 - Foro competente. CONTRAENTE:

APPROVAZIONE FINALE - FOGLIO DI SINTESI CONTRAENTE: BENEFICIARIO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO GARANTE: STATE CAPITAL BANCORP S.A. data: xxxx 2014