Allegato A) BANDO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SULL'AFFITTO FSA 2014 PER CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2013 E' indetto il bando di cui alle DGR 29 settembre 2014, n. 1618, per la concessione del contributo al pagamento del canone di locazione per l'anno 2013 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431. Contributo per l affitto I contratti di affitto riguardanti l anno 2013, per il quale si chiede il contributo, devono riferirsi ad alloggio sito nella Regione del Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva. E ammessa un unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso del 2013. E ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell affitto da parte dei membri dello stesso nucleo familiare. 1. Requisiti per la partecipazione al bando. 1. Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda: 1. sia residente nel Comune di Schio; 2. abbia avuto, nell'anno 2013, la residenza principale ed esclusiva in un Comune della Regione Veneto; 3. l'unità abitativa oggetto del contratto di locazione sia di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11; 4. i canoni, per i quali si chiede il contributo, devono essere relativi all'anno 2013 limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione Veneto; 5. non occupi un alloggio ERP o Comunale (o Ente Comunale) con canone agevolato in funzione della condizione economica; 6. presenti una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D. Legisl. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 2, non superiore a 14.000,00; 7. se il richiedente è extracomunitario, il possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso od il soggiorno in Italia previsti dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivi Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94, oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto. 8. se cittadini non italiani, non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; 9. se il richiedente è extracomunitario, in base all'art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, deve avere la residenza continuativa, al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta anche dal coniuge convivente. 2. In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente punto 1), la Regione Veneto esclude dal sostegno i nuclei familiari: BANDO FSA 2014 PAGATO NEL 2013 COMUNE DI SCHIO pag. 1/5
1. non titolari, all'atto della presentazione della domanda di contributo, di un contratto di locazione ad uso abitativo registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98; 2. il cui nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l alloggio, per disposizione dell autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite; 3. che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado; 4. il cui canone annuo incida sull'isefsa in misura inferiore al 28%; 5. il cui canone annuo incida sull'isefsa in misura superiore al 70%. 6. per evitare l esclusione dei nuclei socialmente deboli, per determinare la percentuale d incidenza possono essere fatti valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell ISEE: 1.pensioni esenti: pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989); pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici; 2. redditi non assoggettabili all IRPEF: rendite erogate dall INAIL per invalidità permanente; equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992; assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell Autorità Giudiziaria; retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche; premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali; 7. il cui canone annuo superi il 150% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiore a cinque; 8. aver usufruito nella dichiarazione dei redditi, anno 2013, della detrazione IRPEF sull'affitto per un importo superiore a 200,00; 9. essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri enti a canone agevolato cioè determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare. 3. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%. 4. La domanda è ammissibile per il numero di mesi dell'anno 2013 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto 1. 5. Non è possibile presentare domanda, nel caso in cui sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l anno 2013, in altra Regione. 6. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo on line del Comune o di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge. I ricorsi sono BANDO FSA 2014 PAGATO NEL 2013 COMUNE DI SCHIO pag. 2/5
ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza del bando. 2. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEEfsa). L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, si determina in base al valore dell ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del d.lgs. n. 130/00 e DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza. Qualora entro la scadenza del bando il richiedente non sia in possesso di attestazione ISEE ex D.L. 130/2000 in corso di validità e nel frattempo sia entrata in vigore la nuova ISEE ex DPCM n. 159/2013, contestualmente alla presentazione della domanda FSA 2014 lo stesso potrà effettuare la dichiarazione ISEE ex D.L. 130/2000 presso il Servizio Casa. 3. Calcolo del contributo. L ammontare del contributo si calcola come segue: 1. Si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa destinare fino al 35% delle proprie risorse al pagamento del canone di locazione. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'iseefsa, a partire da 7.000,00 fino al limite massimo di esclusione. 2. Il contributo non sarà dovuto qualora l'importo effettivo risultante sia inferiore a 50,00. 3. il contributo massimo è rappresentato dall'eccedenza fra il canone integrato rappresentato dal canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali limitatamente alla parte relativa alla spesa di riscaldamento e canone sopportabile, con un massimo di 2.000,00. 4. Qualora il canone annuo superi quello medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Ai fini del calcolo dell affitto medio, gli affitti sono considerati per un importo massimo di 10.000,00 euro; 5. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento; 6. la superficie calpestabile dell'alloggio è pari a 95 mq per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata d mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 150% della superficie netta ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30% Tale riduzione non opera per nuclei con numero di membri superiore a 5, composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni entro il 31/12/2013 o comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE; 7. il contributo ammissibile si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per chi ha un ISEEfsa minore o uguale a 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, è preso al 100% per ridursi fino al 10% per chi ha l'iseefsa pari al valore oltre il quale la domanda è esclusa per condizione economica; BANDO FSA 2014 PAGATO NEL 2013 COMUNE DI SCHIO pag. 3/5
4. Modalità di erogazione del contributo. 1. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso o provvederà a definire diversi criteri di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario. 2. Il contributo non sarà dovuto qualora l'importo effettivo risultante sia inferiore a 50,00. 3. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. 4. In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso il Servizio Casa è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. 5. I contributi non riscossi entro 60 giorni dalla comunicazione verranno revocati. Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi. 6. Nel caso in cui il contributo da erogare sia superiore a 1.000,00, ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e ss. mm. e ii., la liquidazione dello stesso dovrà avvenire obbligatoriamente su c/c intestato al richiedente e per tal motivo dovrà essere comunicato il codice IBAN. 5. Termini di presentazione della domanda. Le domande potranno essere presentate dal giorno 12 gennaio 2015 al giorno 13 febbraio 2015. Modalità di presentazione delle domande. Le domande potranno essere presentate presso il Servizio Casa del Comune di Schio Sportello Qui Sociale o recapitate e accompagnate da fotocopia di documento di identità in corso di validità al seguente indirizzo: COMUNE DI SCHIO, VIA PASINI N. 33. L Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza anche se spedite entro la scadenza stessa. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000. Dati da dichiarare nella domanda. Valore Isee risultante da attestazione Isee in corso di validità; Estremi di registrazione dei contratti di locazione presso l'agenzia delle Entrate per i mesi per i quali viene chiesto il contributo; Categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese per il quale si chiede il contributo; Ammontare e relativo periodo dei canoni anno 2013; Ammontare delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali limitatamente al costo di tale servizio e fino a un massimo di 600,00 su base annua; In caso di cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso di soggiorno e, se scaduti, dichiarazione di richiesta di rinnovo; In caso di cittadini extracomunitari, periodi di residenza continuativa da almeno 10 anni in Italia o 5 nella Regione Veneto; Presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio; Ammontare delle eventuali detrazioni all'affitto usufruite, in caso di dichiarazione dei redditi (730/14 o Unico14 redditi 2013), dal nucleo familiare per l'anno 2013. BANDO FSA 2014 PAGATO NEL 2013 COMUNE DI SCHIO pag. 4/5
Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si consiglia di prendere visione dei moduli di autocertificazione, disponibili presso il Servizio Casa. Controlli. L Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti. Privacy. Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che: - i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente bando; - il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; - il conferimento dei dati e l autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda; - titolare del trattamento è il Comune di Schio; - responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda; - in ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell art. 7 del D. Lgs. 196/2003. IL DIRIGENTE (Dott.ssa Paola Pezzin) BANDO FSA 2014 PAGATO NEL 2013 COMUNE DI SCHIO pag. 5/5