SIARED CATANIA 2014 Paolo d Agostino
Novità giurisprudenziali
DECRETO BALDUZZI Diritto Penale: limitazione alla imperizia (ex 2236 cc) Diritto Civile: responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc. (nonostante il richiamo al 2043 cc. della Balduzzi) Stabile? Confermata?
DECRETO BALDUZZI Art. 3 Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie 1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.
ASSICURATIVAMENTE? Resta sempre aperta (e sempre più estesa) la chiamata anche dei professionisti (sia ex 1218 che 2043 cc) Giusta l impostazione della AAROI-EMAC Due aspetti: 1) Balduzzi e Assicurazioni 2) Convenzione AAROI-EMAC
DPR attuazione art.3, 2 comma, Decreto Balduzzi
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie (sindacati???); b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva.
Articolo 3, comma 5, lettera e), del DL 138/2011 ("Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari ); Articolo 3, comma 2, del DL 158/2012 ("Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute ) prevede l'emanazione di un decreto (regolamento) per gli esercenti la professione sanitaria al fine di agevolarne l accesso alla copertura assicurativa definendo: 1) Requisiti MINIMI delle polizze assicurative 2) La costituzione di un Fondo di Solidarieta.
Problema 1 - Ambito di applicazione. Art.1 del DPR (bozza) 1.Il presente regolamento si applica: a) al libero professionista nell esercizio delle professioni sanitarie incluso quello svolto in regime di extra-moenia (rapporto non esclusivo) b) al personale sanitario delle ASL, Aziende Ospedaliere, Istituti e Enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti e dei soggetti privati autorizzati ad erogare prestazioni sanitarie, con rapporto di lavoro di dipendenza, convenzionale o altra tipologia di rapporto di lavoro, per la sola parte riguardante la rivalsa per colpa grave ed eventuali parti non garantite da idonea copertura per la responsabilità civile verso terzi prevista a carico delle strutture sanitarie di appartenenza.
Art. 3 - Requisiti minimi ed uniformi per l idoneità dei contratti di assicurazione. ( ) 2. La polizza tipo deve prevedere la copertura di tutti i fatti colposi compiuti dal professionista e la colpa va intesa nel senso ampio e completo e deve tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a risarcire in via solidale, ferma la possibilità dell Assicuratore di subentrare nei diritti dell Assicurato nei confronti degli altri soggetti solidalmente responsabili. Oggetto della copertura della polizza sono tutte le tipologie di danno, compresi quelli di natura "non patrimoniale.
Art. 4 Fondo rischi sanitari. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente DPR, presso Consap S.p.A. è costituito il Fondo previsto dall articolo 3, comma 2, lettera a), della legge, di seguito denominato Fondo finalizzato a favorire la stipula di polizza assicurative per i professionisti di cui all art1. La rappresentanza legale, la gestione e l amministrazione del fondo sono attribuite a Consap S.p.A., con l assistenza di un apposito Comitato
Art. 5 - Comitato di gestione del Fondo: composizione e funzioni Il Comitato è composto da: un rappresentante designato dall Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA); un rappresentante designato del Ministero della Salute; un rappresentante designato dal Ministero dello Sviluppo Economico; un rappresentante designato del Ministero dell Economia e delle Finanze; un rappresentante delle Regioni e Province Autonome; un rappresentante delle Associazioni dei Broker di assicurazione o intermediari iscritti alla sezione B un rappresentante del CONSAP
Art. 5 - Comitato di gestione del Fondo: composizione e funzioni Le riunioni del Comitato sono valide quando interviene la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Nell assumere decisioni relative alle specifiche professioni, dà attuazione alla preventiva intesa con le Federazioni degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie e le rappresentanze sindacali di cui all art 3 c.2 della legge Entro 30 giorni dall insediamento, il Comitato provvede alla approvazione di uno specifico regolamento di esercizio.
Convenzione assicurativa AAROI - EMAC Analisi degli andamenti Prospettive future
PROVIENE TIPO POLIZZA N. GESTITE TOTALE APERTURE WILLIS RC Prof Carige (2003-2013) TL Carige (2003-2013) RC Prof AmTrust (2013) TL Roland (2013) 1.088 1.144 355 119 2.706 AON RC Prof Carige (2014) TL Carige (2014) RC Prof AmTrust (2014 TL Roland (2014) 9 18 79 296 402 Totale Aperture 3.108 Aggiornamenti TOTALE GENERALE (al 30.04.2014) 3.821 713
Analisi andamenti. Invio dei Certificati: per quanto concerne il rinnovo è stato seguita la procedura già esistente e vi era l impegno di inviare i certificati entro il mese di maggio 2014. Si tratta di due due certificati in quanto sono due assicuratori. Nel frattempo sono stati emessi centinaia di certificati "temporanei" per i liberi professionisti. Rinnovo 2015: tutta la procedura verrà prevalentemente effettuata on line: ciascun anestesista potrà direttamente scaricarsi via internet il proprio certificato e più volte copia del medesimo.
Analisi andamenti. Numero Verde: nel periodo 15/12/2013 30/04/2014 il numero verde ha ricevuto circa 13.500 telefonate e collaborato all invio/ricezione di circa 6.000 certificati (composti da 12 pagine con apposizione di numerose firme). Un servizio che verrà ulteriormente implementato. Pronto Soccorso Giuridico: il servizio verrà attivato abbinandolo al normale numero verde: aprire il sinistro; gestione della lite (contatto/avviso presidente Regionale); invio modulo per la apertura del sinistro e vademecum. Inoltre, si prevede una second opinion per i casi di particolare rilevanza e gravità.
Analisi andamenti. Modulo Apertura Sinistro: al momento è in via di ridefinizione inserendo anche elementi utili ad una rapida sistemazione del sinistro: esperienza maturata Commissione Cricelli/Matarazzo prologo indispensabile per un corretto monitoraggio finalizzato alla formazione ed informazione degli iscritti. Strumenti di prevenzione Strumenti di difesa
GRAZIE!