Verbale della seduta del 12 settembre 2018 del Consiglio del Corso di Laurea interclasse in Filosofia e Scienze dell Educazione.

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Verbale della seduta del 12 settembre 2018 del Consiglio del Corso di Laurea interclasse in Filosofia e Scienze dell Educazione Allegato 2

CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN FILOSOFIA E SCIENZE DELL EDUCAZIONE SUA-CDS - QUADRO A5.B - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE Natura della prova finale. La prova finale consiste nell insieme dei seguenti atti: - presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, detto tesi, su un tema specifico attinente a uno degli insegnamenti presenti nel suo piano di studio e da lui sviluppato sotto la supervisione di un docente, detto relatore ; - approvazione della tesi da parte del relatore; - seduta di laurea, ovvero discussione e approvazione della tesi di fronte ad un apposita commissione, detta commissione d esame di laurea ; - valutazione, da parte di detta commissione, dell intero percorso di studi dello studente, della tesi e della discussione della stessa. Argomento e lingua della tesi. - Lo studente può redigere la tesi solamente in una disciplina il cui insegnamento (detto insegnamento afferente ) sia (o sia stato) impartito entro il suo Corso di Studio. Inoltre, lo studente deve aver superato l esame attinente a tale disciplina o deve esserne stato dispensato. - La tesi deve ordinariamente essere redatta in italiano, lingua in cui verrà svolta altresì la discussione della tesi di fronte alla commissione d esame di laurea, fatto tuttavia salvo quanto prevede l art. 35, comma 4, del Regolamento didattico di Ateneo, che recita: «La prova finale di laurea e di laurea magistrale e i rispettivi elaborato e tesi possono svolgersi in lingua straniera, dietro parere favorevole e motivato del Consiglio di Corso di Studio, che garantisca la possibilità dell effettiva valutazione degli stessi, grazie alla presenza di competenze sufficienti nell ambito del proprio corpo docente. In ogni caso, l elaborato e la tesi redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da un adeguata sintesi in lingua italiana.» Compiti dello studente. - La dichiarazione della propria intenzione di presentare richiesta di ammissione alla prova finale (dichiarazione denominata Modulo A o Modulo di richiesta tesi ) deve essere presentata dallo studente in Segreteria Studenti almeno quattro mesi prima dell inizio della settimana prevista per la seduta di laurea per la quale lo studente si candida. Nel modulo in parola deve essere indicato non il titolo della tesi, bensì l argomento della tesi. - La richiesta di ammissione alla prova finale (denominata Modulo C o Modulo di presentazione del titolo della tesi e dell insegnamento afferente ) deve essere presentata dallo studente in Segreteria Studenti almeno un mese prima dell inizio della settimana prevista per la seduta di laurea per la quale lo studente si candida. Nel modulo in parola devono essere indicati il titolo della tesi e l insegnamento al quale essa afferisce; la formulazione dell argomento della tesi indicato nel Modulo A può differire dalla formulazione del titolo della tesi indicato nel Modulo C ; l unico 1

soggetto autorizzato a valutare e ad attestare la conformità del titolo della tesi di cui al Modulo C con l argomento della tesi di cui al Modulo A è il relatore che sottoscrive il Modulo C. - La Segreteria Studenti può disporre la consegna, da parte dello studente, di ulteriore documentazione o l espletamento di ulteriori atti funzionali alle procedure amministrative necessarie ai fini dello svolgimento della prova finale. Lo studente è tenuto a conoscere le disposizioni della Segreteria Studenti, nonché la loro calendarizzazione, e a rispettarle. Designazione e compiti del relatore. - Può svolgere la funzione di relatore solo un docente che abbia un rapporto formale con l Università degli Studi Gabriele d Annunzio di Chieti-Pescara e che tenga, o abbia tenuto in passato, l insegnamento in parola. - Il relatore ha il compito di indirizzare lo studente, nella preparazione della tesi, verso il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio, per mezzo dell acquisizione delle conoscenze, della capacità di applicarle, dell autonomia di giudizio, delle abilità comunicative e delle capacità di apprendimento illustrate nella descrizione del medesimo Corso di Studio. - L approvazione della tesi da parte del relatore si manifesta nella sottoscrizione della modulistica che lo studente è tenuto a presentare alla Segreteria Studenti. Designazione e compiti della commissione d esame di laurea. - La nomina e la composizione della commissione d esame di laurea sono disciplinate innanzi tutto dall art. 37, commi 1-4, del Regolamento didattico di Ateneo, cui si rimanda: «1. Le Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione sono nominate dal Direttore del Dipartimento competente o, sentiti di Dipartimenti, dal Presidente della Scuola di riferimento, ove istituita, che fissa anche il calendario dei lavori. È possibile decidere di operare contemporaneamente con più commissioni. 2. Le commissioni giudicatrici sono costituite da non meno di cinque e non più di sette componenti per gli esami di laurea e per il diploma di specializzazione; da non meno di sette e non più di undici componenti per la laurea specialistica/magistrale, compreso il Presidente. 3. La maggioranza dei componenti della commissione deve essere costituita da professori di ruolo dell Ateneo. 4. Presidente della Commissione è, tra i componenti, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo o, in mancanza, il professore associato con la maggiore anzianità di ruolo, salvo diversa determinazione dei Regolamenti delle Strutture didattiche competenti. Il Presidente deve garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.». - Ai sensi dall art. 35, comma 5, lettera d, del Regolamento didattico di Ateneo, si precisa che, fermo restando quanto disposto dall art. 37, comma 3, può svolgere la funzione di componente della commissione d esame di laurea ogni soggetto la cui qualificazione scientifica in rapporto con le tesi di laurea oggetto di discussione sia stata accertata da parte del Consiglio di Corso di Studio. - La commissione d esame di laurea valuta l intero percorso di studi dello studente, la tesi presentata e la discussione della stessa; al termine della valutazione formula o un giudizio di 2

mancato superamento della prova finale o un giudizio di superamento della prova finale, espresso nella forma di un voto finale di laurea. Nel caso di superamento della prova finale, la commissione proclama lo studente dottore nella classe di laurea alla quale è iscritto e dichiara il voto finale di laurea conferitogli. Modalità di determinazione del voto finale di laurea. - Il voto finale di laurea va da 66 a 110 ed è costituito dalla somma, per un massimo di 110 punti, della media ponderata dei voti degli esami superati, espressa in centodecimi, e dal voto di tesi. - La media ponderata dei voti degli esami superati espressa in centodecimi è ottenuta esprimendo in centodecimi la media ponderata dei voti degli esami superati espressa in trentesimi. Non concorrono alla determinazione della media ponderata le valutazioni che hanno natura di semplice dichiarazione di idoneità o di superamento di prova d esame e i voti relativi agli eventuali esami sostenuti e superati come esami fuori piano. Concorrono alla determinazione della media ponderata tutti i voti (espressi in trentesimi) degli esami superati e inclusi nel piano di studi, compresi, nella misura in cui rientrano nel piano studi, i voti conseguiti nelle attività formative autonomamente scelte dallo studente (dette TAF D ), con le seguenti due precisazioni: il voto 30 e lode concorre con il valore di 30,10; non concorrono alla determinazione della media ponderata i voti associati ai CFU sovrannumerari conseguenti all inclusione nel piano studi di attività formative autonomamente scelte dallo studente per un numero di CFU superiore a quello previsto nel piano studi per questa tipologia di attività. - A seguito della discussione della tesi, se la commissione di laurea ritiene la prova finale superata attribuisce un voto di tesi che va da 0 a 6 punti. Tale punteggio sarà attribuito tenendo conto della qualità e ampiezza della tesi e della perizia dello studente nell esporre con limpidezza ed erudizione gli argomenti trattati. - Se la somma della media ponderata espressa in centodecimi e del voto di tesi è superiore a 110, la commissione di laurea può concedere la lode. La lode è concessa come espressione della rilevanza dei risultati raggiunti dallo studente nel lavoro di tesi. La concessione della lode deve essere proposta dal relatore e richiede l unanimità di giudizio della commissione di tesi. Svolgimento della prova finale. Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate dall art. 35, commi 9 e 11, del Regolamento didattico di Ateneo, cui si rimanda: «9. Lo studente può ritirarsi dall esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei. 11. Lo svolgimento degli esami di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato è pubblico e pubblico è l atto della proclamazione del risultato finale.» Calendario delle prove finali. La definizione del calendario delle prove finali è disciplinato dall art. 36 del Regolamento didattico di Ateneo, al quale si rimanda: «1. Il calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea 3

e della laurea magistrale viene fissato annualmente dal Dipartimento prevalente o dalla Scuola, ove istituita e deve prevedere almeno quattro sedute distribuite in tre sessioni: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile. 2. Le prove finali relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell anno accademico successivo; entro tale data esse possono essere sostenute dagli studenti iscritti all anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione.» Clausola di rinvio. Per quanto non espressamente sopra disciplinato, si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo e alle norme di legge in materia. Approvato dal Consiglio del Corso di Laurea interclasse in Filosofia e Scienze dell Educazione (L19+L5) in data 12/09/2018 e trasmesso per competenza al Consiglio del Dipartimento SFPEQ. 4