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N 36/2013 14 Ottobre 2013 (*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di. COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI SETTEMBRE 2013 E stato reso noto l indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Settembre 2013. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Settembre 2013 è pari a 1,617958 e l indice Istat è 107,20 (in netto calo rispetto al mese precedente i cui valori erano rispettivamente pari a 1,774648 e 107,60). LA MANCATA FRUIZIONE DELLE FERIE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL LAVORATORE NON ESCLUDE IL DIRITTO ALL INDENNITA SOSTITUTIVA. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 18168 DEL 26 LUGLIO 2013 La Corte di Cassazione, sentenza n 18168 del 26 luglio 2013, ha stabilito in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie che, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore la relativa indennità sostitutiva. 1

La Corte di Appello di Reggio Calabria, aveva accolto la domanda proposta da un lavoratore e condannato la Regione Calabria al pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.235,16 oltre accessori a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute dal dipendente. Per la cassazione di tale sentenza, la Regione ha proposto ricorso lamentando il fatto che la Corte d Appello ha ritenuto monetizzabili ferie di cui il lavoratore non aveva goduto, senza tener conto che, una specifica disposizione pattizia, contenuta nel C.C.N.L., prevedeva tale monetizzazione solo nell'ipotesi in cui le ferie spettanti non fossero state fruite per esigenze di servizio, situazione nella specie non sussistente. Orbene, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ribadito il principio secondo cui, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, ove in concreto non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro ma, più specificamente, rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato, perché destinato al godimento delle ferie annuali. Pertanto, al mancato godimento delle ferie, una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere, consegue necessariamente il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva. Del pari, le clausole dei contratti collettivi, pur prevedendo che le ferie non sono monetizzabili, vanno interpretate nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non é escluso il diritto di quest'ultimo all'indennità sostitutiva. GLI ERRORI FORMALI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI SONO EMENDABILI ANCHE OLTRE IL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DI QUELLA INTEGRATIVA. CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 19661 DEL 27 AGOSTO 2013 La Corte di Cassazione Sezione Tributaria -, sentenza n. 19661 del 27 agosto 2013, ha statuito che, in caso di errori formali, il contribuente può emendare e modificare la propria dichiarazione dei redditi anche oltre il termine di 2

presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo in quanto, la decadenza sancita dall art. 2 del D.P.R. 322 del 1998 scatta solo in caso di modifica della base imponibile, non di correzioni solo formali. IL FATTO La controversia posta all attenzione della Corte nomofilattica traeva origine da una cartella di pagamento per tardivi pagamenti delle liquidazioni periodiche mensili IVA. La C.T.P. annullava l atto con sentenza che veniva confermata anche in appello. Di qui, il ricorso per Cassazione da parte dell Agenzia delle Entrate che sosteneva la non emendabilità della dichiarazione fiscale successivamente al termine di cui all articolo 2, comma 8 bis, del D.P.R. 322/98. Orbene, i Giudici del Palazzaccio, con la sentenza de qua, in virtù di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non hanno condiviso il gravame dell Agenzia delle Entrate riconoscendo, quindi, la possibilità per il contribuente di emendare la propria dichiarazione dei redditi, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti sull'obbligazione tributaria ma, di carattere meramente formale, anche oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione, (fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dall'art. 2, comma 8-bis, del dpr n. 322 del 1998), poiché questa scadenza opera, atteso il tenore letterale della disposizione, solo per il caso in cui si voglia mutare la base imponibile ma, non anche quando venga in rilievo un errore meramente formale. PER USUFRUIRE DEL DIRITTO AL TRASFERIMENTO NELLA SEDE PIU VICINA ALLA RESIDENZA DEL FAMILIRE CON HANDICAP IL DIPENDENTE DEVE DARE PROVA DELLA NECESSITA ED ESCLUSIVITA DELLA PROPRIA ASSISTENZA. T.A.R. REGIONE LAZIO - SENTENZA N. 7638 DEL 25 LUGLIO 2013 Il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sentenza n 7638 del 25 luglio 2013, ha confermato che, per usufruire del diritto al trasferimento, ai sensi dell art. 33 della legge n 104/1992, nella sede più vicina alla residenza del familiare disabile da assistere, il dipendente deve dare prova della necessità, con dati ed elementi oggettivi. Nella fattispecie in esame, il Comando Generale dell Arma dei Carabinieri aveva respinto la richiesta avanzata da un maresciallo, ai sensi dell art. 33 della legge n. 104/1992, 3

per l'assegnazione ad un Reparto prossimo al Comune di Torre Annunziata, al fine di poter prestare assistenza ai genitori separati e malati. La controversia è stata perciò sottoposta all esame del Tribunale Amministrativo della Regione Lazio che ha valutato la questione dell interpretazione e dell applicazione della normativa volta ad agevolare i lavoratori che intendano prestare assistenza a favore di familiari in situazione di handicap, prevista dall'art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, in particolare, circa i requisiti di continuità ed esclusività nel rapporto assistenziale dopo le innovazioni apportate dall' art. 24, comma 1, lett. B, della legge n. 183 del 4 novembre 2010. All uopo, i Giudici hanno chiarito che, la modifica alla normativa ha eliminato il requisito della continuità rimarcando, nel contempo, la maggior rilevanza dell ulteriore requisito della esclusività dell assistenza, stabilendo che, solo il dipendente, unico parente o affine, entro il terzo grado, può richiederla. Alla luce di tale chiarimento, i Giudici hanno escluso che, di tale interpretazione ne sia inibita l operatività per il personale appartenente alle Forze Armate ed hanno dichiarato illegittimo il provvedimento impugnato, con la conseguenza per l Amministrazione, di riesaminare l istanza del carabiniere ricorrente e, superato il motivo ostativo riconducibile all erronea interpretazione dell art. 33 in contestazione, stabilirne l applicabilità al caso di specie, verificando se sussistano in concreto le condizioni prescritte; in particolare, quelle addotte dal ricorrente in merito all'indisponibilità di altri familiari, nonché eventuali insuperabili esigenze di servizio. E LEGITIMO IL POTERE DEL DATORE DI LAVORO DI CONTROLLARE L ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI MEDIANTE L UTILIZZO DI SERVIZI ISPETTIVI SE CONOSCIUTI DAI LAVORATORI. CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 18268 DEL 30 LUGLIO 2013 La Corte di Cassazione, sentenza n 18268 del 30 luglio 2013, ha ritenuto legittimo il licenziamento di una guardia giurata, sorpresa a dormire durante il servizio notturno di piantonamento fisso, dagli ispettori di vigilanza aziendale di un istituto di vigilanza privata. Nella vicenda in esame, il lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare comminato. Il Giudice del lavoro di Cosenza aveva rigettato la domanda e, parimenti, la Corte di Appello di Catanzaro aveva confermato il giudicato. 4

Il lavoratore, deluso dal giudizio, ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la inutilizzabilità del verbale ispettivo redatto dai componenti la squadra di ispezione aziendale ed inoltre, denunciando la mancata titolarità, in capo al datore di lavoro, del potere disciplinare, assumendo che il potere de quo, sugli addetti ai servizi di vigilanza privata, competerebbe esclusivamente al Questore. La Suprema Corte ha, preliminarmente, chiarito che, la disciplina del rapporto di lavoro delle guardie dipendenti degli istituti di vigilanza privata è sottoposta ad un duplice regime, di carattere privato per quanto riguarda la disciplina del rapporto di impiego, di carattere pubblicistico per quanto riguarda le prerogative di ordine pubblico alle stesse conferite. All uopo, i poteri disciplinari del Questore, nonostante la loro ampiezza, non escludono quelli propri del datore di lavoro, che sono limitati al più ristretto ambito della regolazione privatistica del rapporto di lavoro. Conseguentemente, il datore di lavoro deve ritenersi legittimato all'irrogazione delle sanzioni disciplinari conseguenti alle violazioni delle modalità di espletamento della prestazione, fissate dai regolamenti interni, dai contratti collettivi e da quelli individuali. Gli Ermellini, nel rigettare il ricorso, hanno, altresì, confermato la piena legittimità del potere dell'imprenditore, derivante dagli articoli 2086 e 2104 c.c., di controllare, direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui i lavoratori sono tenuti, al fine di accertare eventuali mancanze, già commesse o in corso di esecuzione. IL CONIUGE DEL DE CUIUS PAGA LE IMPOSTE AL FISCO ITALIANO SULLE SOMME RICEVUTE IURE PROPRIO ANCHE SE RESIDENTE ALL ESTERO. AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE N. 61/E DEL 26 SETTEMBRE 2013 L Agenzia delle Entrate, risoluzione n 61/E del 26 settembre 2013, ha fornito il proprio indirizzo in merito alle modalità di tassazione di somme relative a redditi di lavoro dipendente conseguito in Italia ma, corrisposte all erede residente all estero. La proponente, coniuge residente a Londra del de cuius, richiamando la Convenzione contro le doppie imposizioni vigenti tra Italia e Regno Unito, sosteneva la tesi che le somme relative al trattamento di fine rapporto e all indennità di mancato preavviso riferite 5

all attività lavorativa svolta in Italia dal defunto marito, non dovessero subire alcuna ritenuta alla fonte da parte del Fisco italiano, rientrando nella casistica dei redditi imponibili nello stato di residenza (cfr. art. 22 della predetta convenzione del 21/10/1988, ratificata con L. 329/90). Secondo la prospettazione della proponente, infatti, le somme sarebbero percepite iure proprio (art. 2122, 1 comma, c.c.) e, quindi, da un soggetto che non ha prodotto tale reddito nel territorio italiano, risultando di conseguenza applicabile l esenzione di cui all art. 3 del DPR 917/1986. L Agenzia delle Entrate, viceversa, respingendo le argomentazioni del contribuente, ha ribadito che le somme in questione, seppur percepite ex lege direttamente dal coniuge avente diritto, senza quindi transitare nell ambito della successione ereditaria, non mutano la propria natura retributiva (nel caso specifico trattasi di retribuzione differita) e vanno, pertanto, assoggettare al regime di tassazione separata ai sensi art. 17, comma 1, lett a) del TUIR. L imposta pagata in Italia, ai fini della citata Convenzione, costituirà poi importo deducibile ai fini delle imposta reddituale britannica, annullando, per l effetto, l eventualità di una doppia imposizione. Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO. HA COLLABORATO MASSIMILIANO DE BONIS 6