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Transcript:

CITTÀ DI VELLETRI Città metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO COMUNALE PER LA NUOVA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2018 1

Indice ART. 1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione...3 ART. 2 - Definizione agevolata delle somme non riscosse...3 ART. 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata e termini di presentazione...4 ART. 4 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione in corso...5 ART. 5 - Effetti in caso di inadempimento...5 ART. 6 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata...6 ART. 7 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento...6 2

ART. 1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione delle disposizione contenute nell articolo 1, comma 11-quater, del decreto legge del 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento. 2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall articolo 6 del D.L. n. 193/2016 e dall'articolo 1 del D.L. n. 148/2017. 3. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie. 4. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell obbligazione. 5. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato. 6. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è la società in house Velletri Servizi Spa affidataria ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997, dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali da pagare mediante ingiunzione. ART. 2 - Definizione agevolata delle somme non riscosse 1. I debitori delle somme dovute a questo ente a titolo di tributi comunali richieste mediante ingiunzioni fiscali notificate entro il 16 ottobre 2017, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell atto ingiuntivo per il tributo, di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione delle sanzioni amministrative. 2. La definizione agevolata è ammessa anche per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Per quest ultime la definizione agevolata prevista dal presente regolamento si applica limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3

ART. 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata e termini di presentazione 1. Ai fini previsti dall articolo 2, i soggetti interessati devono presentare alla società in house Velletri Servizi Spa per le ingiunzioni emesse e notificate dalla medesima, apposita istanza entro e non oltre il termine del 31 marzo 2018, a pena di decadenza, redatta sul modello approvato in allegato al presente regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata dei carichi riscossi mediante ingiunzione. L istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome e nome o ragione sociale, data e luogo di nascita, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell istanza, l eventuale richiesta di rateizzazione dell importo dovuto, entro il numero massimo di cinque rate, di cui l ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento. 2. L istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni: a) Rata unica entro il 31 maggio 2018 b) Con pagamento dilazionato in due rate di pari importo: c) Con pagamento dilazionato in tre rate di pari importo: Rata 3 entro il 31 luglio 2018 d) Con pagamento dilazionato in quattro rate di pari importo: Rata 3 entro il 31 luglio 2018 Rata 4 entro il 31 agosto 2018 e) Con pagamento dilazionato in cinque rate di pari importo solo per importi superiori a 1.000,00: Rata 3 entro il 31 luglio 2018 Rata 4 entro il 31 agosto 2018 Rata 5 entro il 30 settembre 2018 3. L istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l istanza stessa, assumendo l impegno a 4

rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi, con compensazione delle spese di lite. 4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali con maturazione giornaliera. 5. La società in house Velletri Servizi Spa trasmette al debitore apposita comunicazione entro il 30 aprile 2018 di accoglimento dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, nella quale sono indicati l ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l importo e la scadenza delle singole rate. 6. Relativamente ai debiti definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell istanza. ART. 4 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione in corso 1. La facoltà di definizione agevolata prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dalla società in house, le somme dovute relativamente ai carichi indicati nel precedente articolo, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2017. 2. In tal caso: a) ai fini della determinazione dell ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi, senza contare quelli di dilazione, e spese; b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nelle ingiunzioni; c) a seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni; il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata. ART. 5 - Effetti in caso di inadempimento 1. A seguito della presentazione dell istanza di cui al precedente articolo 3, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza. 5

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza, al momento del verificarsi dell inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell importo complessivamente dovuto. 3. Possono essere qualificati come errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell ente impositore, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria. 4. L istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate. ART. 6 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata 1. La società in house provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all interessato, rigetta l istanza di definizione trasmettendola all indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento. 2. In ogni caso, l istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dalla società in house Velletri Servizi Spa entro il 30 aprile 2018. ART. 7 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione. 2. Il Comune e la società in house mettono a disposizione sui propri siti internet istituzionali apposita modulistica entro il termine di trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento. 3. Il Comune e la società in house adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento. 6