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AZIENDA USL VALLE D AOSTA UNITE SANITAIRE LOCALE VALLEE D AOSTE Codice Regione 020 - Codice U.S.L. 101 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 34 DEL 18/01/2018 Struttura / Ufficio Proponente : OGGETTO : AFFARI GENERALI E LEGALI - UFFICIO LPI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA - ATTIVITA' DI CONSULENZA - IN MATERIA DI UROLOGIA, DA PARTE DEL DOTTOR MARCANGELI PAOLO, PRESSO LA CASA DI CURA COLUMBUS CLINIC CENTER DI MILANO (MI) PER IL PERIODO 22/01/2018-31/12/2019 Responsabile del Procedimento : Responsabile della Struttura : Norbiato Milvia Anna Tarello Daniela parere favorevole: IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA / UFFICIO PROPONENTE (Tarello Daniela) firmato digitalmente in data 16/01/2018 visto: IL DIRETTORE SANITARIO (Nebiolo Pier Eugenio) firmato digitalmente in data 18/01/2018 visto: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Ottonello Marco) firmato digitalmente in data 17/01/2018 IL DIRETTORE GENERALE (Rubbo Igor) firmato digitalmente in data 18/01/2018 PUBBLICATA ai sensi di legge ESEGUIBILE ai sensi di legge A decorrere dal 18/01/2018 A decorrere dal 18/01/2018 Firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento Romeo Francesca Firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento Romeo Francesca Documento sottoscritto digitalmente

Proposta di deliberazione Proposta N. 56 DEL 16/01/2018 Struttura/Ufficio Proponente: AFFARI GENERALI E LEGALI - UFFICIO LPI IL DIRETTORE GENERALE a. Visto il Decreto Legislativo 502/1992, art. 15-quinquies, comma 2, lettera c), che prevede la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell impegno orario di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell azienda con le predette aziende e strutture; b. Visto il CCNL 08.06.2000 della Dirigenza medica e veterinaria, art. 55 lettera c) e art. 58; c. Visto il Regolamento sulla libera professione intramuraria di cui alla DDG n. 707 del 23/06/2014 e ss.mm.ii.; d. Richiamata la precedente DDG 182 del 15/02/2016 recante Approvazione, a parziale sanatoria, dello schema di convenzione tra l'azienda USL della Valle d'aosta e la Columbus Clinic Center Srl di Milano, per l'attività di consulenza resa dal Dott. Paolo Marcangeli, specialista in urologia. Periodo di validità dal 01/01/2016 al 31/12/2017 ; e. Richiamata la DDG 568 del 28/04/2017 avente ad oggetto l'approvazione dello schema tipo di convenzione tra l'azienda USL Valle d'aosta e soggetti terzi per l'attività di consulenza resa in regime di libera professione attività di consulenza dai dirigenti medici, veterinari e sanitari; f. Preso atto della richiesta di rinnovo della convenzione per l'attività di consulenza in materia di urologia presentata dalla Columbus Clinic Center Srl in data 04/01/2018; g. Preso atto che la Columbus Clinic Center Srl è autorizzata all'esercizio di Struttura sanitaria Casa di Cura Columbus sita in Comune di Milano, via Buonarroti 48, con deliberazione n. 502 del 21/04/2015 dell'asl di Milano, e non risulta accreditata in tutto o in parte; h. Visti la dichiarazione del Dott. Marcangeli Paolo di assenza di conflitto d'interesse, la dichiarazione congiunta del Dott. Marcangeli Paolo e del Dott. Benvenuti Sandro, Direttore della S.C. Urologia, che i volumi di attività in LPI non superano i volumi di attività istituzionale,

la dichiarazione che l'attività è compatibile con l'attività istituzionale del medico ed il nulla osta del Direttore della S.C. Urologia allo svolgimento dell'attività di consulenza in regime di LPI presso il Centro sopra citato; i. Dato atto che sono rispettate le disposizioni della Legge 190/2012, così come attestato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed evidenziato nella convenzione; j. Preso atto della necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire l'avvio della consulenza; k. Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell art. 17, comma 2, della legge regionale 25/01/2000, n. 5 e successive modificazioni; l. Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale 25/01/2000, n. 5 e successive modificazioni; D E L I B E R A 1. di approvare l allegata convenzione, che forma parte integrante della presente deliberazione, per l'esercizio di attività libero-professionale intramuraria attività di consulenza in materia di urologia, da parte del Dottor Marcangeli Paolo, presso la Casa di Cura Columbus di Milano (TO), per il periodo 22/01/2018 31/12/2019; 2. di dare atto che il compenso per le attività di cui alla convenzione in oggetto, dovranno confluire all'azienda USL che provvederà a trattenere il 5% in favore dell'azienda e ad attribuirne il 95% al dirigente prestatore della consulenza, al netto dell'irap e del Fondo attività di prevenzione, ai sensi dell'art. 58 comma 3 del CCNL 08/06/2000 della dirigenza medica e veterinaria; 3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni d urgenza in premessa citate. IL DIRETTORE GENERALE Igor RUBBO Documento sottoscritto digitalmente

CONVENZIONE PER L ESERCIZIO DI ATTIVITA LIBERO- PROFESSIONALE INTRAMURARIA ATTIVITA DI CONSULENZA IN MATERIA DI UROLOGIA TRA l Azienda U.S.L. Valle d Aosta con sede legale in Aosta, Via Guido Rey n.1, C.F. 91001750073 e Partita IVA 00177330073, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante dott. Igor RUBBO, nato ad Aosta (AO) il 22/01/1969 e domiciliato per la carica ai fini del presente atto presso la sede legale della suddetta Azienda, di seguito denominata semplicemente Azienda USL E la Columbus Clinic Center Srl, con sede legale in Milano (MI), via Buonarroti 48, Codice Fiscale e Partita IVA 08837020968, nella persona del suo Amministratore Unico, Dott. Giuseppe CREMASCOLI, nato a Milano (MI) il 27.07.1938, domiciliato, con poteri di firma e rappresentanza, ai fini della presente convenzione presso la sede legale della suddetta Società, di seguito denominata semplicemente Contraente RICHIAMATI - il Decreto Legislativo 502/1992, art. 15-quinquies, comma 2, lettera c), che prevede la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell impegno orario di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell azienda con le predette aziende e strutture; - il CCNL 08.06.2000 della Dirigenza medica e veterinaria, art. 55 lettera c) e 1

art. 58; - il Regolamento aziendale per la libera professione intramuraria approvato con DDG n. 707/2014 e ss.mm.ii.; - la DDG 568/2017 recante Approvazione dello schema tipo di convenzione tra l Azienda USL Valle d Aosta e soggetti terzi per l esercizio di attività libero-professionale intramuraria attività di consulenza resa da dirigenti medici, veterinari e sanitari TUTTO CIÒ PREMESSO e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue. Art.1 (Oggetto della convenzione e modalità di espletamento della consulenza) L Azienda USL si impegna a fornire al Contraente consulenze in materia di urologia, per il tramite del Dottor Paolo Marcangeli, dirigente medico dipendente a tempo indeterminato presso la S.C. Urologia, in regime di libera professione intramuraria. Trattandosi di attività di consulenza in regime di libera professione intramuraria, la natura delle prestazioni non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e continuativo. Pertanto la presente convenzione esclude qualsiasi prestazione medica, quali visite o controlli, effettuata a cadenza regolare a pazienti ricoverati per patologie urologiche, sottoposti o meno ad intervento chirurgico, e classificabile quale attività di assistenza in degenza. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono: - visite specialistiche ambulatoriali, - ecografie prostatiche/vescicali ambulatoriali, 2

- visite specialistiche in regime di ricovero, intese quali consulenze urologiche prestate in favore di pazienti ricoverati presso la Struttura per patologie diverse, - interventi chirurgici urologici. L attività ambulatoriale prevede un accesso settimanale, di massima nella giornata del sabato. L attività chirurgica e le visite specialistiche in regime di ricovero prevedono l accesso su chiamata. La frequenza di tali prestazioni sarà soggetta a monitoraggio, e non potrà rivestire carattere di continuità né caratteristiche di rapporto subordinato di lavoro. L attività oggetto della convenzione deve essere svolta al di fuori orario di servizio, e l impegno orario deve essere comunque compatibile con l orario di lavoro istituzionale. La consulenza verrà effettuata presso la Casa di Cura Columbus Clinic Center, sita in Milano (MI), via Buonarroti 48, autorizzata con deliberazione della ASL Milano n. 502 del 21.04.2015, e non accreditata in tutto o in parte. Art.2 (Copertura assicurativa) Ai fini della presente convenzione, l Azienda USL garantisce idonea copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi derivante dall attività di consulenza specialistica svolta dal proprio dipendente in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all Azienda USL né al medico specialista per danni derivanti da malfunzionamenti di attrezzature e strumentistica di proprietà del Contraente. 3

Art.3 (Pagamento delle prestazioni e modalità di rendicontazione) Per ciascuna prestazione, il Contraente si impegna a corrispondere il compenso di seguito indicato: - visite specialistiche ambulatoriali da 50,00 a 250,00 euro, - ecografie ambulatoriali da 50,00 a 250,00 euro, - visite specialistiche in regime di ricovero da 50,00 a 250,00 euro, - interventi chirurgici urologici da 500,00 a 20.000,00 euro. Il Contraente farà pervenire all Azienda USL S.C. Affari Generali e Legali LPI, Ufficio Libera Professione Intramuraria, tramite mail all indirizzo di posta elettronica mnorbiato@ausl.vda.it entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la rendicontazione mensile delle prestazioni effettuate dal medico specialista, che dovrà riportare: numero prestazioni e tipologia, compenso, data della prestazione ed orario effettivo di esecuzione delle prestazioni, al fine di consentire all Azienda USL la verifica della congruità delle tempistiche anche in relazione ai tempi di percorrenza per il raggiungimento della sede della Struttura convenzionata. L Azienda USL, per il tramite della S.C. Bilancio e Finanze, provvederà ad emettere regolare fattura che dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione, secondo le modalità indicate nella fattura stessa. Art.4 (Variazioni) Ogni modificazione alla presente convenzione dovrà essere approvata mediante apposita deliberazione del Direttore Generale dell Azienda USL 4

Valle d Aosta. Art.5 (Inadempienze e cause di risoluzione) La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte, nei seguenti casi: - qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità a quelle stabilite con la presente convenzione; - in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale; - qualora siano intervenute modifiche rispetto all assetto autorizzatorio della parte Contraente, tali da impedire la prosecuzione della convenzione (con particolare riguardo ai requisiti di autorizzazione all esercizio); - qualora il Contraente abbia ottenuto l accreditamento della struttura presso la quale vengono svolte le attività di cui alla presente convenzione; - nel caso l attività perda il carattere di consulenza e si configuri quale rapporto di lavoro subordinato e continuativo; - nei casi di ritardi continuati ingiustificati da parte del Contraente nella trasmissione delle rendicontazioni mensili; - nei casi di ritardi continuati ingiustificati da parte del Contraente nel pagamento dei corrispettivi periodici all Azienda USL. La convenzione si intende inoltre automaticamente risolta in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all articolo 2, comma 3, del DPR n.62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) da parte dei dipendenti dell'azienda USL. 5

Art.6 (Privacy) Ai sensi dell art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, le parti contraenti dichiarano che i dati personali dalle stesse fornite, saranno, reciprocamente, trattati per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto della presente convenzione. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è facoltativo, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all art.7 del suddetto Decreto legislativo. In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, il Contraente dovrà nominare l Azienda USL responsabile esterno del trattamento dei dati personali e/o sensibili, e trasmettere la nomina via PEC all indirizzo protocollo@pec.ausl.vda.it. Successivamente l Azienda USL nominerà il Dott. Paolo Marcangeli incaricato al trattamento dei dati. Art.7 (Durata) La presente convenzione ha decorrenza dal 22.01.2018 fino alla data del 31.12.2019, salvo disdetta anticipata che ciascuna delle parti può comunicare con un preavviso di almeno 60 giorni tramite PEC. Qualora prima della scadenza il contraente ritenesse necessario rinnovare o prorogare la convenzione, dovrà far pervenire tramite PEC apposita richiesta. L Azienda USL provvederà al rinnovo/proroga della convenzione tramite apposita deliberazione del Direttore Generale, previa verifica del permanere dei requisiti autorizzativi. 6

E fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata ove intervenissero direttive nazionali o regionali sulla libera professione intramoenia che ne impediscano il proseguimento. Art.8 (Anticorruzione) L Azienda USL garantisce il rispetto delle disposizioni della Legge 6 novembre 2012 n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione) nell espletamento delle attività relative alla presente convenzione. Art.9 (Controversie) Le parti concordano di tentare di risolvere amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l accordo, il Foro competente è quello di Aosta. Art.10 (Rinvio) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme contrattuali vigenti in materia di attività libero professionale. Art.11 (Spese) Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d uso ai sensi del D.P.R. 131/86 e successive modificazioni. Le spese contrattuali, dei relativi bolli e qualsiasi spesa ed onere accessori relativi alla stipula della convenzione o conseguenti a questa, senza alcuna 7

eccezione ed esclusione, sono a carico del Contraente, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla vigente normativa. Aosta, Per l'azienda USL Valle d'aosta (Il legale rappresentante Direttore Generale dott. Igor RUBBO) Per la Columbus Clinic Center Srl (Il legale rappresentante sig. Giuseppe CREMASCOLI) 8