Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006.

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Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006. Redatto ai sensi della L. n. 114/2014 Con Delibera della G.C. n. 23 del 15 MARZO 2016 ALLEG. A1 DELIB. G.C. N. 23 DEL 15 MAR. 2016

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina la modalità di costituzione ed i criteri di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione costituito ai sensi dell art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. n. 163/2006, per ogni singolo lavoro pubblico. 2. La costituzione del fondo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne all Ente ed all incremento della produttività, nonché all'acquisto, da parte dell'ente stesso, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, implementazione banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. ART. 2 - COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO 1. Per ogni singolo lavoro, il fondo è determinato nella misura del 2% dell importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro, e deve trovare copertura finanziaria negli stati di previsione della spesa, all interno del quadro economico riepilogativo del progetto. 2. Detto importo viene calcolato sull'importo a base di gara, Iva esclusa, delle opere e dei lavori per i quali gli uffici competenti abbiano redatto il progetto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006, e/o svolto le funzioni di responsabile del procedimento, la direzione dei lavori, effettuato le funzioni di coordinamento per la sicurezza, nonché, ove richiesto, i collaudi. 3. Le risorse accantonate al fondo sono destinate: per l'80% al personale facente parte del gruppo di progettazione; per il restante 20% ad acquisti di tecnologie funzionali ai progetti di innovazione. 4. La ripartizione dell'incentivo non si applica: per mere forniture di arredi e attrezzature che non comportino alcuna progettazione; per lavori che non comportino la predisposizione di elaborati tecnici; per gli appalti di manutenzione ordinaria. ART. 3 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 1. Gli incarichi relativi alla progettazione di opere o lavori pubblici sono affidati in via prioritaria al personale tecnico dipendente dell Ente, coinvolgendo tutti i dipendenti ritenuti idonei ed avendo riguardo alle competenze ed alle capacità professionali. 2. I progetti sono firmati dai dipendenti abilitati all esercizio della professione. 3. I tecnici diplomati in servizio presso l'amministrazione alla data di entrata in vigore della Legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'ente, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un altra Amministrazione, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in

un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. 4. Per ciascuna opera pubblica o lavoro viene individuato, attraverso apposito provvedimento da emanarsi su proposta del Responsabile Unico del Procedimento debitamente nominato, il Gruppo di Progettazione che parteciperà all attività di progettazione del singolo intervento. 5. L affidamento della progettazione a tecnici esterni all Ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006. 6. Ai sensi dell'art. 91 comma 8 del D.L.gs. n. 163/2006, è vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, collaudo, indagini ed attività di supporto, a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dalle normative vigenti. ART. 4 - ASSICURAZIONE RISCHI PROFESSIONALI 1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 90 comma 5 e 112 comma 4-bis del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dell art. 270 del D.P.R. n. 207/2010, è a carico dell amministrazione di appartenenza la copertura assicurativa per i rischi di natura professionale relativi alle attività di progettazione e verifica del progetto per i dipendenti incaricati. 2. In particolare, in relazione alla copertura dei rischi di natura professionale in favore dei dipendenti incaricati della progettazione, a far data dalla nomina del gruppo di progettazione, l'ente provvede a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l onere del premio con stanziamenti di spesa all uopo previsti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132, comma 1), lett. e) del Codice. 3. Per quanto riguarda l'attività di verifica, il dipendente incaricato di tale attività deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività stessa. Il premio relativo a tale copertura assicurativa è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza, è ricompreso all'interno del quadro economico e deve essere pagato entro la data di validazione del progetto. ART. 5 - LIMITI ALL EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI 1. Ai sensi dell art. 93, comma 7-ter del D.Lgs. n. 163/2006, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. 2. La quota incentivante non spetta al personale con qualifica dirigenziale.

3. Qualora per lo svolgimento degli incarichi affidati al personale dell'ufficio Tecnico, si renda necessario l'affidamento a professionisti esterni l'incarico per attività professionali specialistiche, quali calcoli di strutture, progetti impianti tecnologici e simili, la quota di fondo relativa alla progettazione verrà calcolata con riferimento al 2% dell'importo lavori al netto del valore dei lavori la cui progettazione è stata affidata all'esterno. ART. - 6 CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 1. Il fondo per l'incentivazione della progettazione, costituito in base alle presenti norme regolamentari, viene ripartito come segue, per ciascuna opera o lavoro, tra i diversi profili del personale coinvolto. 2. La ripartizione tiene conto: - del grado di responsabilità connesso all attività espletata; - del contributo apportato alla formazione degli elaborati; - delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte. Gli incentivi saranno quindi liquidati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, come segue: PROGETTAZIONE DI OPERE O LAVORI PUBBLICI Funzione % in caso di progettazione interna % In caso di progettazione esterna Responsabile Unico del Procedimento 20% 30% Progettista o gruppo di progettazione 35% Responsabile della sicurezza in fase di progettazione 3% Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione 5% Direttore dei Lavori 8% Collaudatore o redattore del CRE 5% Collaboratori del RUP 12% 20% Collaboratore amministrativo 12% 4. Nel caso in cui uno stesso soggetto venga incaricato dell esecuzione di più funzioni fra quelle sopra indicate, le percentuali vengono cumulate. 5. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante, nel suo importo complessivo, è inserita nel fondo di cui all art. 15 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali in data 01.04.1999 come confermato dall art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004 ed è iscritta in bilancio ai relativi interventi. Il fondo qui disciplinato transita nel fondo per il personale oggetto di contrattazione decentrata, in partita di giro. 6. Le somme erogate ai sensi del presente regolamento non confliggono con il riconoscimento degli ulteriori incentivi previsti dai vigenti C.C.N.L. e si intendono aggiuntivi rispetto alla retribuzione di risultato percepita.

7. Gli importi determinati dall applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi devono intendersi lordi e comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota che è carico del Comune e con l inclusione dell IRAP. ART. 7 - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 1. La liquidazione del compenso incentivante è effettuata, con provvedimento dell'ufficio Personale su proposta del Responsabile dell'ufficio Lavori Pubblici, ad avvenuta approvazione del collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati. ART. 8 RIDUZIONE DEL COMPENSO 1. Ai sensi della vigente normativa, qualora durante l'esecuzione dei lavori si verifichino incrementi dei tempi o dei costi previsti per la realizzazione dell'opera o del lavoro rispetto a quanto previsto nel quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010, la percentuale liquidabile al collaudo dell'opera sarà ridotta come segue: Incremento dei tempi fino al 15% del tempo complessivo previsto dal Capitolato: riduzione del 30% della quota da liquidare. Incremento dei tempi fino oltre il 15% del tempo complessivo previsto dal Capitolato: riduzione del 50% della quota da liquidare. Incremento dei costi fino al 10% del quadro economico del progetto esecutivo: riduzione del 5% della quota da liquidare. Incremento dei costi fra il 10,01% e il 20% del quadro economico del progetto esecutivo: riduzione del 10% della quota da liquidare. Incremento dei costi oltre il 20% del quadro economico di progetto esecutivo: riduzione del 20% della quota da liquidare. 2. Si precisa che ai fini dell'applicazione della riduzione del compenso per l'incremento dei tempi, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per gli eventi indicati all'art. 132, comma 1), lettere a), b) c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006. ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.

2. Qualora la legislazione nazionale intervenga a modifica di quanto disciplinato dal presente Regolamento, nelle more della formale modifica dello stesso, le nuove norme vengono applicate dal momento della loro entrata in vigore. 3.Il presente regolamento si applica a partire dagli incarichi di progettazione affidati dopo l entrata in vigore del D.L.90/2014. 4.Per tutti gli incarichi precedenti trova applicazione il precedente regolamento.