Codice civile svizzero

Documenti analoghi
Codice civile svizzero

Codice civile svizzero

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

Legge federale sul diritto internazionale privato

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

Codice penale e Codice penale militare

Ordinanza dell Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all amministrazione parlamentare

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Codice civile svizzero

Decreto federale. del 29 settembre 2017

Legge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre , decreta:

Codice civile. (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre 2011

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Codice delle obbligazioni

Decreto federale. del 26 settembre 2014

Legge federale sui diritti politici

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell imposta

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sui consulenti in brevetti

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015

Legge sulle multe disciplinari

Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Codice civile svizzero

Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981

Legge federale sul numero d identificazione delle imprese

Codice civile svizzero

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Legge federale sul programma di stabilizzazione

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti relativi alla protezione dei dati

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sugli stranieri

Legge federale concernente l aiuto alle vittime di reati

Legge federale sull organizzazione giudiziaria

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale concernente la modifica del Codice penale e l adeguamento di altre leggi federali

Legge federale concernente l aiuto alle vittime di reati

Legge federale sulla ricerca

Codice penale e Codice penale militare

Decreto federale. Termine di referendum: 17 gennaio del 28 settembre 2018

Legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza

A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Legge federale sull organizzazione giudiziaria

Legge sul censimento federale della popolazione

Ordinanza sullo stato civile

Legge federale sulle professioni sanitarie

Legge federale sulla sicurezza dei prodotti

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Decreto federale. Termine di referendum: 1 aprile dell 11 dicembre 2009

Legge federale sull Assemblea federale

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2017

Decreto federale. del 13 giugno 2008

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Codice civile svizzero

Legge federale sulla procedura penale

Legge federale che modifica il Codice penale e la legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Decreto federale. Disegno

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Transcript:

Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni) Modifica del 15 dicembre 2017 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 aprile 2015 1, decreta: I Il Codice civile 2 è modificato come segue: 5. Diritti di avviso 6. Obblighi di avviso Art. 314c 1 Quando l integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare minacciata, chiunque può avvisarne l autorità di protezione dei minori. 2 Se l avviso è nell interesse del minorenne, anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale 3 possono avvisare l autorità di protezione dei minori. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale. Art. 314d 1 Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale 4, le seguenti persone sono tenute ad avvisare l autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed esse non possono rimediarvi nell ambito della loro attività: 1. i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell accudimento, dell educazione, della formazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport che 1 FF 2015 2751 2 RS 210 3 RS 311.0 4 RS 311.0 2014-3141 2947

nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni; 2. le persone che apprendono nello svolgimento di un attività ufficiale che un minorenne versa in tali condizioni. 2 Adempie l obbligo di avviso pure chi avvisa il proprio superiore. 3 I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso. 7. Collaborazione e assistenza amministrativa Art. 314e 1 Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all accertamento dei fatti. L autorità di protezione dei minori prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l esecuzione coattiva dell obbligo di collaborare. 2 Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale 5 possono collaborare senza farsi previamente liberare dal segreto professionale. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale. 3 Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale sono tenute a collaborare se sono state autorizzate a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell autorità di protezione dei minori, l autorità superiore o l autorità di vigilanza le ha liberate dal segreto professionale. È fatto salvo l articolo 13 della legge del 23 giugno 2000 6 sugli avvocati. 4 Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione. Art. 443 cpv. 2 e 3 2 Chiunque, nello svolgimento di un attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l autorità di protezione degli adulti se non può rimediarvi nell ambito della sua attività. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale. 3 I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso. Art. 448 cpv. 2 2 I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, i chiropratici e gli psicologi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su loro richiesta o 5 RS 311.0 6 RS 935.61 2948

su richiesta dell autorità di protezione degli adulti, l autorità superiore o l autorità di vigilanza li ha liberati dal segreto professionale. II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell allegato. III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Consiglio nazionale, 15 dicembre 2017 Il presidente: Dominique de Buman Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2017 La presidente: Karin Keller-Sutter La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2018. 7 2 La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2019 8. 27 giugno 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 7 FF 2017 6757 8 Decreto sull entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 25 giugno 2018. 2949

Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: Allegato (cifra II) 1. Codice penale 9 Art. 321 n. 3 3. Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sul diritto di avvisare un autorità e di collaborare con la stessa, sull obbligo di dare informazioni a un autorità e sull obbligo di testimoniare in giudizio. Art. 364 Abrogato 2. Codice di procedura penale 10 Art. 75 cpv. 2 e 3 2 Se necessario per proteggere l imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate. 3 Se nell ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori. Art. 168 cpv. 1 lett. g 1 Hanno facoltà di non deporre: g. il tutore o il curatore dell imputato. 9 RS 311.0 10 RS 312.0 2950

3. Legge federale del 23 marzo 2007 11 concernente l aiuto alle vittime di reati Art. 11 cpv. 3 3 Se l integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all autorità di perseguimento penale. 4. Legge federale del 9 ottobre 1981 12 sui consultori di gravidanza Art. 2 cpv. 1, terzo periodo 1 Nei rapporti con l autorità di protezione dei minori si applicano gli articoli 314c capoverso 2 e 314e capoversi 2 e 3 del Codice civile 13. 11 RS 312.5 12 RS 857.5 13 RS 210 2951

2952